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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/05/2024, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 3628/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3628/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. ARTURO
BOVA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Corace n. 46, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE - contro
(P.IVA: , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice (C.F. Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. MARIO MANCUSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lazzaro, sito in Catanzaro, alla Via Francesco
Crispi n. 73
- PARTE OPPOSTA –
Nonché
(P.IVA.: ) e per essa quale Controparte_2 P.IVA_3 mandataria in persona del legale CP_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in pagina 1 di 18 calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. MARCO PESENTI (indirizzo di posta certificata: Email_1
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C. -
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:1. accertare e dichiarare che il credito vantato dalla così come CP_1 riportato in Decreto Ingiuntivo e determinato in atti, non sussiste nei confronti del sig. per nullità e/o inesistenza del contratto fatto valere, Parte_1
(trattandosi di atto in copia disconosciuto, atto non contenente data certa, atto privo della sottoscrizione di una parte), per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inefficace illegittimo;
2. - Accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta come riportato in Decreto
Ingiuntivo e determinato in atti, è prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inefficace illegittimo;
3. Accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta come riportato in Decreto Ingiuntivo e determinato in atti, è prescritto per decorso del termine decennale di cui all'art.
2946 c.c., per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo illegittimo ed inefficace;
4. Accertare e dichiarare che, in ogni caso, non sono dovuti interessi di alcun tipo sulla somma dedotta, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo illegittimo ed inefficace;
5. Accertare e dichiarare che la somma azionata non è certa, liquida ed esigibile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo illegittimo ed inefficace;
6. Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, disporne la revoca con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze.»;
Parte opposta: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, disporre la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In via principale nel merito: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 73/2019, R.G.
pagina 2 di 18 n. 5021/2018 in ogni sua parte oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, la
TR nei confronti del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di €11.960,57 oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura. monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 di della somma di €11.960,57 oltre interessi e Controparte_1 CP_1 rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto e/o della diversa somma risultante di giustizia. In estremo subordine: condannare il sig. al versamento in favore di i quanto Parte_1 Controparte_1 indebitamente percepito in virtù del contratto n. 11119795, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in corso di causa in conseguenza delle eventuali domande ed eccezioni sollevate da controparte. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e spese successive occorrende. »;
Parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via pregiudiziale: - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di
Unipersonale, essendo – allo stato – Controparte_1 Controparte_2
l'unica titolare del credito per cui è causa. In via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 11.960,57, oltre interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla quota capitale residua e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - condannare l'opponente al versamento in favore di CP_2 di quanto indebitamente percepito in virtù del contratto n. Controparte_2
11119795, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: - ci si
pagina 3 di 18 riporta integralmente a tutto quanto domandato, dedotto, eccepito e prodotto da
con la comparsa di costituzione e risposta, nonché con CP_1 CP_1 le memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre accessori di legge da liquidarsi ai sensi del
D.M. 55/14 e successive occorrende .»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2019, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 73/2019, emesso in data 23.01.2019, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da e, per essa quale procuratrice , CP_1 [...]
gli aveva ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la Parte_2 somma di € 11.960,57, oltre interessi come da domanda, spese e competenze professionali del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore di un contratto di finanziamento concluso con la Controparte_3
[...]
Il sig. rappresentava: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto Pt_1 ai sensi dell'art. 644 c.p.c., atteso che gli era stato notificato tardivamente in data 15.05.2019; che l'asserito credito derivava da un contratto di finanziamento stipulato con la dell'importo di € Controparte_3
17.518,30 - erogato nell'anno 2009, ma richiesto in data antecedente per l'acquisto di un'autovettura del costo di € 22.500,00 e per la quale era stato versato l'anticipo di € 6.100,00 - da estinguersi mediante il pagamento n. 72 rate mensili di € 289,95, evidenziando altresì che il contratto prodotto dal ricorrente non recava alcuna sottoscrizione;
che, in data 28.02.2014, il predetto credito veniva ceduto dalla alla che CP_3 CP_1 quest'ultima società assumeva erroneamente di aver interrotto il corso della prescrizione, in quanto la raccomandata datata 22/25.09.2015 era stata consegnata, come si evince dalla relata di notificazione, a , Persona_1 qualificatasi cognata dell'opponente ma con esso non convivente, come si desume dai certificati rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Amaroni.
Tanto premesso, parte opponente, a sostegno della spiegata opposizione , deduceva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato pagina 4 di 18 dopo il termine di cui all'art. 644 c.p.c., ovvero in data 15.05.2019, ben oltre il decorso di sessanta giorni dalla data di emissione avvenuta il 23.01.2019 ; che,
l non aveva mai Controparte_4 CP_3 notificato alcun atto interruttivo della prescrizione e, pertanto, il relativo credito si sarebbe prescritto nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., applicabile alla fattispecie de qua in virtù della periodicità delle prestazioni di pagamento delle rate del finanziamento;
che l'unico atto interruttivo della prescrizione era consistito nella raccomandata inviata in data
22-25.09.2015 consegnata alla cognata dell'opponente, non convivente con lo stesso;
che la qualità di convivente della consegnataria non sarebbe stata attestata dal pubblico ufficiale nella relata di notifica;
che, pertanto, atteso che l'atto interruttivo della prescrizione è un atto recettizio, non essendo pervenuta a conoscenza del destinatario, la predetta raccomandata non avrebbe prodotto il suo effetto interruttivo del termine prescrizionale;
che, in ogni caso, risulterebbero prescritte, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., le somme dovute a titolo di interessi legali e moratori, anch'essi trasferiti alla IOa per effetto dell'intervenuta cessione del
28.02.2014.
L' opponente rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva in giudizio la e, per essa quale procuratrice, CP_1
la quale premetteva che l'opponente non Parte_2 aveva contestato l'esistenza del credito e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto azionato in via monitoria, ragione per cui tali circostanze dovevano essere considerate pacifiche e processualmente provate;
che, in conseguenza del mancato pagamento delle rate del finanziamento da parte del sig. , lo stesso era stato dichiarato decaduto dal beneficio Pt_1 del termine;
che, alla data del 28.02.2014, il debito relativo al contratto n.
11119795 ammontava ad €11.960,57 come risultanti dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto in sede monitoria, dal quale emerge rebbe che erano state corrisposte alcune rate alla società finanziatrice.
La società opposta, in merito alle doglianze della controparte, eccepiva: che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardiva notificazione dello stesso sarebbe infondata, atteso che il primo tentativo di notificazione pagina 5 di 18 era stato effettuato con esito negativo in data 15.02.2019 e che, previo espletamento delle indagini del caso, il provvedimento monitorio era stato rinotificato con esito positivo, notifica perfezionatasi in data 15.05.2019; che la consegna tempestiva dell'atto all'ufficiale giudiziario escluderebbe che il notificante possa incorrere nella sanzione correlata all'inosservanza del termine perentorio;
che l'asserita inefficacia, in ogni caso, non esimerebbe il
Giudice dall'esaminare il merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
che l'opponente avrebbe erroneamente ritenuto che la prescrizione decorrerebbe dalla data di sottoscrizione del contratto e dunque dal 2009; che l'unitarietà del debito derivante dal contratto di finanziamento, seppur ratealmente frazionato, determinerebbe la decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza contrattualmente pattuita dell'ultima rata;
che l'accessorietà del credito per interessi determinerebbe l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile al credito per sorta capitale;
che il termine prescrizionale applicabile nel caso di specie è quello decennale, anche per gli interessi;
che, quanto alla diffida inviata dalla C per interrompere la Pt_4 prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle notifiche a mezzo posta, non è necessaria la relazione di notifica e che il postino non è tenuto ad indicare il rapporto tra il destinatario e il soggetto che ritira l'atto; che, in ogni caso, l'attestazione che il postino appone sull'avviso di ricevimento della raccomandata farebbe piena prova dell'avvenuta consegna fino a querela di falso, atteso che il notificante è un pubblico ufficiale;
che sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
In virtù di quanto innanzi esposto, la società opposta rassegnava dunque le conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza di trattazione, il precedente Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, all'udienza del 29.09.2020, ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata il 12.01.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, quale mandataria la Controparte_2 Controparte_5
pagina 6 di 18 la quale - premesso di aver acquistato il credito oggetto del presente CP_2 giudizio a seguito di un'operazione di cessione pro soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco, della quale era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16/11/2021 - Parte II – richiamava integralmente le difese svolte nei propri scritti difensivi dalla cedente e, chiedendo l'estromissione dal giudizio della Controparte_1
, rassegnava le conclusioni ri portate in premessa.
[...]
In data 22/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza del 10.11.2023, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza dell'11.11.2023, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto a causa della tardiva notificazione dello stesso all'ingiunto.
Parte opponente ha, infatti, quale primo motivo di opposizione , dedotto che la notifica dell'ingiunzione è stata effettuata dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c. e che ciò travolgerebbe l'ingiunzione stessa e ne determinerebbe l'inefficacia.
Il motivo di opposizione è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Reppublica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta.”
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la notifica al sig.
del Decreto Ingiuntivo n. 73/2019, emesso in data 23 gennaio Pt_1
2019, si è perfezionata sono in data 15/05/2019 , come si evince dalla cartolina di ricevimento della raccomandata inviata tramite posta dal difensore della parte ricorrente e attestante che la ricezione dell'atto da parte del destinatario
è avvenuta a mani proprie il 15 maggio 2019 (cfr. all. II della produzione dell'opposta).
Dalla documentazione in atti emerge inoltre che, a fronte di un primo tentativo pagina 7 di 18 di notifica, eseguito in data 15.02.2019, non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario , la ricorrente ha tentato nuovamente di notificare l'atto solo in data 15 maggio 2019, a distanza di quasi tre mesi dal cattivo esito della prima notificazione.
Ebbene, nel caso in cui la notificazione dell'atto non si concluda positivamente per cause non imputabili all'istante, quest'ultimo è tenuto a richiedere con tempestività all'Ufficiale Giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, appena appresa la notizia dell'esito negativo, così che la conseguente notificazione, ove andata a buon fine, avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, impedendo di incorrere nell'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Nel caso di specie, la relata di notifica negativa risale al 20 febbraio 2019 e, dagli atti di causa, emerge che, solo in data 15 maggio 2019, l'atto è stato nuovamente spedito con raccomandata al . Pt_1
La ricorrente, pur essendo a ciò onerata, non ha fornito alcun riscontro probatorio di essersi prontamente attivata dopo l'esito negativo del primo tentativo di notificazione né delle indagini compiute per accertare la residenza del debitore ingiunto e del tempo che le stesse hanno richiesto.
Dunque, stante la mancata prova della ripresa del procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto - tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le ulteriori informazioni necessarie , (ex multis Cass. civ., n.
23399/2015) - o delle circostanze che hanno impedito una più celere rinotifica, ne consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo de quo ai sensi dell'art. 644
c.p.c..
Quanto alle conseguenze dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notificazione, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la notifica tardiva comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento monitorio, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non incide negativamente sulla qualificabilità del ricorso monitorio quale domanda giudiziale, ragion per cui il Giudice è tenuto a decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., n. 21050/2006, in motivazione, Cass. civ. n.
pagina 8 di 18 951/2013).
Dunque, atteso che il decreto ingiuntivo qui opposto non è stato notificato tempestivamente a , ne consegue che ne va dichiarata Parte_1
l'inefficacia; tuttavia, ciò non implica il venir meno della domanda originariamente fatta valere in via monitoria dall'attrice/opposta, che deve essere, pertanto, vagliata nel merito.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, la domanda spiegata dall'attrice/opposta è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Parte opponente ha innanzitutto eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, sull'assunto che, stante la periodicità delle prestazioni a cui è tenuto il debitore nel contratto di finanziamento, si applicherebbe il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., sia per quanto concerne la sorta capitale che per gli interessi. Ha, inoltre, dedotto che l'unico atto interruttivo della prescrizione, ovvero la raccomandata del 22-
25.09.2015 non sarebbe mai pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto risulta essere stata ritirata dalla cognata non convivente presso la residenza di quest'ultima, e che il dies a quo della prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento, ovvero dal 2009.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Sul punto, si rammenta che l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione è strettamente correlata a quella del termine per la restituzione della somma mutuata, in quanto solo quando si verifica l'esigibilità del diritto di credito, quest'ultimo può essere fatto valere e la prescrizione inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Inoltre, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”
(così Cass. civ. 30.08.2011, n. 17798, da ultimo Cass. civ., 10.02.2023, n.
4232).
Giova dunque evidenziare che i singoli ratei non costituiscono autonome e pagina 9 di 18 distinte obbligazioni bensì l'adempimento frazionato di un' unica obbligazione e che, pertanto, in tale ipotesi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., relativa ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì il termine prescrizionale decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Infatti, come di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4232 del 2023, ribadendo alcuni consolidati principi in materia di contratto di mutuo e regime di prescrizione, “L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come
l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.”
Ora, atteso che la scadenza dell'ultima rata o la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto segnano il momento in cui il credito diviene esigibile, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione appare del tutto destituita di fondamento.
Ed infatti, se si ritiene provata la ricezione da parte del sig. della Pt_1
pagina 10 di 18 diffida inviata dalla in data 22 settembre 2015 , la CP_1 prescrizione decorrerebbe da tale momento, in quanto la IOa oltre a comunicare l'intervenuta cessione, ha provveduto anche ad intimare al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine : essendo divenuto in tale data esigibile il credito, lo stesso non si sarebbe prescritto, atteso che l'opposta ha notificato il decreto ingiuntivo al debitore in data 15 maggio 2019, ossia quando il termine di prescrizione di dieci anni non era ancora decorso, interrompendo così il corso del termine prescrizionale.
Anche laddove si ritenesse validamente comunicata al debitore la decadenza dal beneficio del termine con la raccomandata spedita dalla cedente il
9.09.2011 (si ricorda che la sottoscrizione apposta in calce al relativo avviso di ricevimento è stata tempestivamente disconosciuta dall'opponente), il termine decennale di prescrizione non sarebbe ancora decorso alla data del 15 maggio
2019.
Ritenendo, infine, che non vi sia prova che la missiva datata 22.09.2015 sia stata effettivamente consegnata al , il dies a quo della prescrizione Pt_1 decorrerebbe dalla data di scadenza dell'ultima rata, ovvero il 10.12.2015 (cfr. all. 1 della produzione di parte opposta).
Alla luce delle considerazioni svolte, non è revocabile in dubbio che il credito vantato dalla società opposta non si è prescritto.
Quanto agli interessi corrispettivi e moratori, neanche in relazione ad essi può ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Ed invero, “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all' art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez.
3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte
pagina 11 di 18 periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).” (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, n.4232) .
Dunque, anche per gli interessi, valgono le osservazioni svolte in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione per la sorta capitale.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Nella prima memoria istruttoria, parte opponente ha, inoltre, contestato la conformità della copia del contratto prodotta in giudizio all'originale, assumendo che il numero di contratto indicato dal ricorrente nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta (“contratto n.1119795”) non corrisponderebbe a quello indicato sulla copia del contratto prodotta in giudizio che reca n. 1119795.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il disconoscimento formulato dall'opponente sia inammissibile.
Ed invero, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali “deve essere non solo tempestivo ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.” (Cass. civ., 6 febbraio 2019, n. 3540).
Il disconoscimento della copia del contratto, nel caso di specie, è stato formulato genericamente e in maniera intempestiva (solo nella prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. e non nell'atto di citazione in opposizione) ed è dunque inammissibile.
Pertanto, stante l'inammissibilità del disconoscimento, ne consegue che la copia del contratto di finanziamento prodotto dalla parte opposta si ha per riconosciuta nella sua conformità all'originale e le sottoscrizioni ivi apposte pagina 12 di 18 devono ritenersi riconducibili al sig. e, quindi, egli è da Pt_1 considerare parte del contratto di prestito oggetto di causa.
L'opponente ha inoltre lamentato che, nella fattispecie, la società opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, atteso che il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione manca della sottoscrizione della NC TR ed è privo di data certa, mentre l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. non avrebbe alcuna valenza probatoria nel giudizio di opposizione a cognizione piena. Quanto alla mancanza di sottoscrizione del soggetto finanziatore, h a, più segnatamente, dedotto che il contratto sarebbe nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2 co. e 1325 c.c., in quanto privo di un elemento essenziale ovvero il consenso di una parte, mancando nella specie la sottoscrizione dell a Pt_5
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la società opposta ha fornito idonea prova dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente
(cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria);
- piano di ammortamento (cfr. all. 1 della produzione dell'opposta);
- contabile di erogazione del credito (cfr. all. 2 della produzione dell'opposta);
- estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria).
Dal canto suoi, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento e di non averli restituiti integralmente (né, tantomeno, ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerato – cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), né ha formulato specifiche contestazioni delle documentazione contabile, di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Quanto alla mancanza della sottoscrizione della NC TR , è sufficiente rammentare che la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i
pagina 13 di 18 contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U,
16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della
pagina 14 di 18 banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I,
6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I,
6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Alla luce di tali principi, ne consegue che il contratto contestato è valido essendo stato sottoscritto dal sig. (cfr. all. 2 del fascicolo del Pt_1 monitorio), unico soggetto, quale cliente -contraente debole, legittimat o a dolersi della propria eventuale mancata sottoscrizione, mentre il consenso della NC attrice può agevolmente rinvenirsi dall'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, provata documentalmente dalla IOa (cfr. all.
2 della produzione dell'opposta, nonché all. 2 del fascicolo del monitorio) e in ogni caso non contestata dalla parte opponente, chiara manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
Quanto alla mancanza della data di conclusione del contratto, la stessa non esclude l'esistenza del rapporto in quanto non si tratta di un elemento essenziale del contratto di finanziamento previsto a pena di nullità.
Pertanto, anche tale doglianza deve ritenersi del tutto infondata.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha inoltre eccepito l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che l'onere di attivare la procedura di mediazione graverebbe sull'opposta, così come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, nella sentenza n. 19596/2020.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, l'eccezione di improcedibilità è inammissibile in quanto tardiva, considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, il termine per eccepire l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione della procedura della mediazione obbligatoria , oltre la quale il rilievo dell'improcedibilità deve ritenersi tardivo, è la prima udienza, mentre nel caso di specie l'improcedibilità è stata eccepita dall'opponente per la prima volta, in sede di conclusioni, con le note di trattazione scritta per pagina 15 di 18 l'udienza del 14.01.2021.
Infatti, sebbene il legislatore, tenendo conto della peculiarità del procedimento monitorio, ha ritenuto di collocare la mediazione dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ciò non incide sul regime dell'eccezione d'improcedibilità per il mancato esperimento della stessa, eccezione che deve essere sollevata dal convenuto entro la prima udienza.
Inoltre, si osserva che, secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2010, una volta sollevata l'eccezione (ad opera del convenuto o d'ufficio dal Giudice), è il
Giudice a dover assegnare a parte opposta il termine di quindici giorni per procedere al deposito della domanda di mediazione e che, solo ove si verifichi la mancata introduzione della procedura mediativa da parte di quest'ultima, il giudizio potrà essere dichiarato improcedibile.
Deve ritenersi, dunque, che il meccanismo sanzionatorio dell'improcedibilità è espressamente centrato sull'accertamento che il giudice è chiamato a compiere dopo i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione e sulla concessione del termine per introdurre la procedura media -conciliativa, che costituisce il presupposto della declaratoria di improcedibilità alla successiva udienza.
Per le ragioni esposte, dunque, l'eccezione sollevata da parte opponente non può trovare accoglimento.
L'opponente ha infine eccepito il difetto di legittimazione passiva delle due IOe, e sull'assunto che CP_1 Controparte_2 le stesse non avrebbero comunicato al debitore ceduto le intervenute cessioni.
La doglianza appare del tutto infondata, atteso che, dalla documentazione richiamata, è emerso che di entrambe le cessioni è stata data notizia attraverso la pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d.lgs.
385/1993 (cfr. doc. 4 del fascicolo del monitorio e doc. 5 della produzione della IOa intervenuta depositata in data
12.01.2022), adempimento pubblicitario che sostituisce la notifica al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Sul punto, di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385
pagina 16 di 18 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione 'in blocco' di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la IOa dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma..” (Cass. civ., n. 10200/2021).
In ogni caso, preme ricordare che la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del IOo a pretendere il pagamento. Tale notifica rileva unicamente ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e per regolare eventuali conflitti tra IO .
Ne consegue il rigetto anche di tale ultima eccezione.
In virtù di quanto innanzi esposto, dunque, stante l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo opposto per la tardività della notifica dello stesso e la fondatezza della pretesa creditoria della IOa , va condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 11.960,57, oltre interessi di mora dal giorno della mora fino al soddisfo, nei confronti di a titolo di Controparte_2 saldo debitore del contratto di finanziamento oggetto di causa.
7. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di , e, Parte_1 considerate la natura, il valore (€ 11.960,57, oltre interessi moratori, pari al valore del monitorio) e la complessità delle questioni ( bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per pagina 17 di 18 legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 73/2019;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 11.960,57, a titolo di saldo Controparte_2 debitore del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio , oltre interessi di mora dal giorno della mora fino al soddisfo;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Così deciso in Catanzaro, lì 18/05/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3628/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. ARTURO
BOVA, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via Corace n. 46, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE - contro
(P.IVA: , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice (C.F. Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. MARIO MANCUSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lazzaro, sito in Catanzaro, alla Via Francesco
Crispi n. 73
- PARTE OPPOSTA –
Nonché
(P.IVA.: ) e per essa quale Controparte_2 P.IVA_3 mandataria in persona del legale CP_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in pagina 1 di 18 calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. MARCO PESENTI (indirizzo di posta certificata: Email_1
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C. -
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:1. accertare e dichiarare che il credito vantato dalla così come CP_1 riportato in Decreto Ingiuntivo e determinato in atti, non sussiste nei confronti del sig. per nullità e/o inesistenza del contratto fatto valere, Parte_1
(trattandosi di atto in copia disconosciuto, atto non contenente data certa, atto privo della sottoscrizione di una parte), per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inefficace illegittimo;
2. - Accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta come riportato in Decreto
Ingiuntivo e determinato in atti, è prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inefficace illegittimo;
3. Accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta come riportato in Decreto Ingiuntivo e determinato in atti, è prescritto per decorso del termine decennale di cui all'art.
2946 c.c., per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo illegittimo ed inefficace;
4. Accertare e dichiarare che, in ogni caso, non sono dovuti interessi di alcun tipo sulla somma dedotta, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo illegittimo ed inefficace;
5. Accertare e dichiarare che la somma azionata non è certa, liquida ed esigibile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo illegittimo ed inefficace;
6. Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, disporne la revoca con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze.»;
Parte opposta: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis così giudicare: In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, disporre la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In via principale nel merito: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 73/2019, R.G.
pagina 2 di 18 n. 5021/2018 in ogni sua parte oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, la
TR nei confronti del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di €11.960,57 oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura. monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 di della somma di €11.960,57 oltre interessi e Controparte_1 CP_1 rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto e/o della diversa somma risultante di giustizia. In estremo subordine: condannare il sig. al versamento in favore di i quanto Parte_1 Controparte_1 indebitamente percepito in virtù del contratto n. 11119795, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in corso di causa in conseguenza delle eventuali domande ed eccezioni sollevate da controparte. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e spese successive occorrende. »;
Parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via pregiudiziale: - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di
Unipersonale, essendo – allo stato – Controparte_1 Controparte_2
l'unica titolare del credito per cui è causa. In via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 11.960,57, oltre interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla quota capitale residua e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - condannare l'opponente al versamento in favore di CP_2 di quanto indebitamente percepito in virtù del contratto n. Controparte_2
11119795, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: - ci si
pagina 3 di 18 riporta integralmente a tutto quanto domandato, dedotto, eccepito e prodotto da
con la comparsa di costituzione e risposta, nonché con CP_1 CP_1 le memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre accessori di legge da liquidarsi ai sensi del
D.M. 55/14 e successive occorrende .»;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2019, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 73/2019, emesso in data 23.01.2019, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da e, per essa quale procuratrice , CP_1 [...]
gli aveva ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente la Parte_2 somma di € 11.960,57, oltre interessi come da domanda, spese e competenze professionali del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore di un contratto di finanziamento concluso con la Controparte_3
[...]
Il sig. rappresentava: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto Pt_1 ai sensi dell'art. 644 c.p.c., atteso che gli era stato notificato tardivamente in data 15.05.2019; che l'asserito credito derivava da un contratto di finanziamento stipulato con la dell'importo di € Controparte_3
17.518,30 - erogato nell'anno 2009, ma richiesto in data antecedente per l'acquisto di un'autovettura del costo di € 22.500,00 e per la quale era stato versato l'anticipo di € 6.100,00 - da estinguersi mediante il pagamento n. 72 rate mensili di € 289,95, evidenziando altresì che il contratto prodotto dal ricorrente non recava alcuna sottoscrizione;
che, in data 28.02.2014, il predetto credito veniva ceduto dalla alla che CP_3 CP_1 quest'ultima società assumeva erroneamente di aver interrotto il corso della prescrizione, in quanto la raccomandata datata 22/25.09.2015 era stata consegnata, come si evince dalla relata di notificazione, a , Persona_1 qualificatasi cognata dell'opponente ma con esso non convivente, come si desume dai certificati rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Amaroni.
Tanto premesso, parte opponente, a sostegno della spiegata opposizione , deduceva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato pagina 4 di 18 dopo il termine di cui all'art. 644 c.p.c., ovvero in data 15.05.2019, ben oltre il decorso di sessanta giorni dalla data di emissione avvenuta il 23.01.2019 ; che,
l non aveva mai Controparte_4 CP_3 notificato alcun atto interruttivo della prescrizione e, pertanto, il relativo credito si sarebbe prescritto nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., applicabile alla fattispecie de qua in virtù della periodicità delle prestazioni di pagamento delle rate del finanziamento;
che l'unico atto interruttivo della prescrizione era consistito nella raccomandata inviata in data
22-25.09.2015 consegnata alla cognata dell'opponente, non convivente con lo stesso;
che la qualità di convivente della consegnataria non sarebbe stata attestata dal pubblico ufficiale nella relata di notifica;
che, pertanto, atteso che l'atto interruttivo della prescrizione è un atto recettizio, non essendo pervenuta a conoscenza del destinatario, la predetta raccomandata non avrebbe prodotto il suo effetto interruttivo del termine prescrizionale;
che, in ogni caso, risulterebbero prescritte, per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., le somme dovute a titolo di interessi legali e moratori, anch'essi trasferiti alla IOa per effetto dell'intervenuta cessione del
28.02.2014.
L' opponente rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva in giudizio la e, per essa quale procuratrice, CP_1
la quale premetteva che l'opponente non Parte_2 aveva contestato l'esistenza del credito e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto azionato in via monitoria, ragione per cui tali circostanze dovevano essere considerate pacifiche e processualmente provate;
che, in conseguenza del mancato pagamento delle rate del finanziamento da parte del sig. , lo stesso era stato dichiarato decaduto dal beneficio Pt_1 del termine;
che, alla data del 28.02.2014, il debito relativo al contratto n.
11119795 ammontava ad €11.960,57 come risultanti dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto in sede monitoria, dal quale emerge rebbe che erano state corrisposte alcune rate alla società finanziatrice.
La società opposta, in merito alle doglianze della controparte, eccepiva: che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardiva notificazione dello stesso sarebbe infondata, atteso che il primo tentativo di notificazione pagina 5 di 18 era stato effettuato con esito negativo in data 15.02.2019 e che, previo espletamento delle indagini del caso, il provvedimento monitorio era stato rinotificato con esito positivo, notifica perfezionatasi in data 15.05.2019; che la consegna tempestiva dell'atto all'ufficiale giudiziario escluderebbe che il notificante possa incorrere nella sanzione correlata all'inosservanza del termine perentorio;
che l'asserita inefficacia, in ogni caso, non esimerebbe il
Giudice dall'esaminare il merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
che l'opponente avrebbe erroneamente ritenuto che la prescrizione decorrerebbe dalla data di sottoscrizione del contratto e dunque dal 2009; che l'unitarietà del debito derivante dal contratto di finanziamento, seppur ratealmente frazionato, determinerebbe la decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza contrattualmente pattuita dell'ultima rata;
che l'accessorietà del credito per interessi determinerebbe l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile al credito per sorta capitale;
che il termine prescrizionale applicabile nel caso di specie è quello decennale, anche per gli interessi;
che, quanto alla diffida inviata dalla C per interrompere la Pt_4 prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle notifiche a mezzo posta, non è necessaria la relazione di notifica e che il postino non è tenuto ad indicare il rapporto tra il destinatario e il soggetto che ritira l'atto; che, in ogni caso, l'attestazione che il postino appone sull'avviso di ricevimento della raccomandata farebbe piena prova dell'avvenuta consegna fino a querela di falso, atteso che il notificante è un pubblico ufficiale;
che sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
In virtù di quanto innanzi esposto, la società opposta rassegnava dunque le conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza di trattazione, il precedente Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, all'udienza del 29.09.2020, ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata il 12.01.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, quale mandataria la Controparte_2 Controparte_5
pagina 6 di 18 la quale - premesso di aver acquistato il credito oggetto del presente CP_2 giudizio a seguito di un'operazione di cessione pro soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco, della quale era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 16/11/2021 - Parte II – richiamava integralmente le difese svolte nei propri scritti difensivi dalla cedente e, chiedendo l'estromissione dal giudizio della Controparte_1
, rassegnava le conclusioni ri portate in premessa.
[...]
In data 22/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza del 10.11.2023, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza dell'11.11.2023, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto a causa della tardiva notificazione dello stesso all'ingiunto.
Parte opponente ha, infatti, quale primo motivo di opposizione , dedotto che la notifica dell'ingiunzione è stata effettuata dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c. e che ciò travolgerebbe l'ingiunzione stessa e ne determinerebbe l'inefficacia.
Il motivo di opposizione è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Reppublica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta.”
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la notifica al sig.
del Decreto Ingiuntivo n. 73/2019, emesso in data 23 gennaio Pt_1
2019, si è perfezionata sono in data 15/05/2019 , come si evince dalla cartolina di ricevimento della raccomandata inviata tramite posta dal difensore della parte ricorrente e attestante che la ricezione dell'atto da parte del destinatario
è avvenuta a mani proprie il 15 maggio 2019 (cfr. all. II della produzione dell'opposta).
Dalla documentazione in atti emerge inoltre che, a fronte di un primo tentativo pagina 7 di 18 di notifica, eseguito in data 15.02.2019, non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario , la ricorrente ha tentato nuovamente di notificare l'atto solo in data 15 maggio 2019, a distanza di quasi tre mesi dal cattivo esito della prima notificazione.
Ebbene, nel caso in cui la notificazione dell'atto non si concluda positivamente per cause non imputabili all'istante, quest'ultimo è tenuto a richiedere con tempestività all'Ufficiale Giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, appena appresa la notizia dell'esito negativo, così che la conseguente notificazione, ove andata a buon fine, avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, impedendo di incorrere nell'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Nel caso di specie, la relata di notifica negativa risale al 20 febbraio 2019 e, dagli atti di causa, emerge che, solo in data 15 maggio 2019, l'atto è stato nuovamente spedito con raccomandata al . Pt_1
La ricorrente, pur essendo a ciò onerata, non ha fornito alcun riscontro probatorio di essersi prontamente attivata dopo l'esito negativo del primo tentativo di notificazione né delle indagini compiute per accertare la residenza del debitore ingiunto e del tempo che le stesse hanno richiesto.
Dunque, stante la mancata prova della ripresa del procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto - tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le ulteriori informazioni necessarie , (ex multis Cass. civ., n.
23399/2015) - o delle circostanze che hanno impedito una più celere rinotifica, ne consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo de quo ai sensi dell'art. 644
c.p.c..
Quanto alle conseguenze dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notificazione, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la notifica tardiva comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento monitorio, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non incide negativamente sulla qualificabilità del ricorso monitorio quale domanda giudiziale, ragion per cui il Giudice è tenuto a decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., n. 21050/2006, in motivazione, Cass. civ. n.
pagina 8 di 18 951/2013).
Dunque, atteso che il decreto ingiuntivo qui opposto non è stato notificato tempestivamente a , ne consegue che ne va dichiarata Parte_1
l'inefficacia; tuttavia, ciò non implica il venir meno della domanda originariamente fatta valere in via monitoria dall'attrice/opposta, che deve essere, pertanto, vagliata nel merito.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, la domanda spiegata dall'attrice/opposta è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Parte opponente ha innanzitutto eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, sull'assunto che, stante la periodicità delle prestazioni a cui è tenuto il debitore nel contratto di finanziamento, si applicherebbe il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., sia per quanto concerne la sorta capitale che per gli interessi. Ha, inoltre, dedotto che l'unico atto interruttivo della prescrizione, ovvero la raccomandata del 22-
25.09.2015 non sarebbe mai pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto risulta essere stata ritirata dalla cognata non convivente presso la residenza di quest'ultima, e che il dies a quo della prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento, ovvero dal 2009.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Sul punto, si rammenta che l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione è strettamente correlata a quella del termine per la restituzione della somma mutuata, in quanto solo quando si verifica l'esigibilità del diritto di credito, quest'ultimo può essere fatto valere e la prescrizione inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Inoltre, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”
(così Cass. civ. 30.08.2011, n. 17798, da ultimo Cass. civ., 10.02.2023, n.
4232).
Giova dunque evidenziare che i singoli ratei non costituiscono autonome e pagina 9 di 18 distinte obbligazioni bensì l'adempimento frazionato di un' unica obbligazione e che, pertanto, in tale ipotesi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., relativa ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì il termine prescrizionale decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Infatti, come di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4232 del 2023, ribadendo alcuni consolidati principi in materia di contratto di mutuo e regime di prescrizione, “L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come
l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.”
Ora, atteso che la scadenza dell'ultima rata o la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto segnano il momento in cui il credito diviene esigibile, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione appare del tutto destituita di fondamento.
Ed infatti, se si ritiene provata la ricezione da parte del sig. della Pt_1
pagina 10 di 18 diffida inviata dalla in data 22 settembre 2015 , la CP_1 prescrizione decorrerebbe da tale momento, in quanto la IOa oltre a comunicare l'intervenuta cessione, ha provveduto anche ad intimare al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine : essendo divenuto in tale data esigibile il credito, lo stesso non si sarebbe prescritto, atteso che l'opposta ha notificato il decreto ingiuntivo al debitore in data 15 maggio 2019, ossia quando il termine di prescrizione di dieci anni non era ancora decorso, interrompendo così il corso del termine prescrizionale.
Anche laddove si ritenesse validamente comunicata al debitore la decadenza dal beneficio del termine con la raccomandata spedita dalla cedente il
9.09.2011 (si ricorda che la sottoscrizione apposta in calce al relativo avviso di ricevimento è stata tempestivamente disconosciuta dall'opponente), il termine decennale di prescrizione non sarebbe ancora decorso alla data del 15 maggio
2019.
Ritenendo, infine, che non vi sia prova che la missiva datata 22.09.2015 sia stata effettivamente consegnata al , il dies a quo della prescrizione Pt_1 decorrerebbe dalla data di scadenza dell'ultima rata, ovvero il 10.12.2015 (cfr. all. 1 della produzione di parte opposta).
Alla luce delle considerazioni svolte, non è revocabile in dubbio che il credito vantato dalla società opposta non si è prescritto.
Quanto agli interessi corrispettivi e moratori, neanche in relazione ad essi può ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Ed invero, “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all' art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez.
3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte
pagina 11 di 18 periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).” (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, n.4232) .
Dunque, anche per gli interessi, valgono le osservazioni svolte in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione per la sorta capitale.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Nella prima memoria istruttoria, parte opponente ha, inoltre, contestato la conformità della copia del contratto prodotta in giudizio all'originale, assumendo che il numero di contratto indicato dal ricorrente nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta (“contratto n.1119795”) non corrisponderebbe a quello indicato sulla copia del contratto prodotta in giudizio che reca n. 1119795.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il disconoscimento formulato dall'opponente sia inammissibile.
Ed invero, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali “deve essere non solo tempestivo ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.” (Cass. civ., 6 febbraio 2019, n. 3540).
Il disconoscimento della copia del contratto, nel caso di specie, è stato formulato genericamente e in maniera intempestiva (solo nella prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. e non nell'atto di citazione in opposizione) ed è dunque inammissibile.
Pertanto, stante l'inammissibilità del disconoscimento, ne consegue che la copia del contratto di finanziamento prodotto dalla parte opposta si ha per riconosciuta nella sua conformità all'originale e le sottoscrizioni ivi apposte pagina 12 di 18 devono ritenersi riconducibili al sig. e, quindi, egli è da Pt_1 considerare parte del contratto di prestito oggetto di causa.
L'opponente ha inoltre lamentato che, nella fattispecie, la società opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, atteso che il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione manca della sottoscrizione della NC TR ed è privo di data certa, mentre l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. non avrebbe alcuna valenza probatoria nel giudizio di opposizione a cognizione piena. Quanto alla mancanza di sottoscrizione del soggetto finanziatore, h a, più segnatamente, dedotto che il contratto sarebbe nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2 co. e 1325 c.c., in quanto privo di un elemento essenziale ovvero il consenso di una parte, mancando nella specie la sottoscrizione dell a Pt_5
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la società opposta ha fornito idonea prova dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente
(cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria);
- piano di ammortamento (cfr. all. 1 della produzione dell'opposta);
- contabile di erogazione del credito (cfr. all. 2 della produzione dell'opposta);
- estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria).
Dal canto suoi, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa, di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento e di non averli restituiti integralmente (né, tantomeno, ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerato – cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), né ha formulato specifiche contestazioni delle documentazione contabile, di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Quanto alla mancanza della sottoscrizione della NC TR , è sufficiente rammentare che la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i
pagina 13 di 18 contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U,
16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della
pagina 14 di 18 banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I,
6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I,
6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Alla luce di tali principi, ne consegue che il contratto contestato è valido essendo stato sottoscritto dal sig. (cfr. all. 2 del fascicolo del Pt_1 monitorio), unico soggetto, quale cliente -contraente debole, legittimat o a dolersi della propria eventuale mancata sottoscrizione, mentre il consenso della NC attrice può agevolmente rinvenirsi dall'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, provata documentalmente dalla IOa (cfr. all.
2 della produzione dell'opposta, nonché all. 2 del fascicolo del monitorio) e in ogni caso non contestata dalla parte opponente, chiara manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
Quanto alla mancanza della data di conclusione del contratto, la stessa non esclude l'esistenza del rapporto in quanto non si tratta di un elemento essenziale del contratto di finanziamento previsto a pena di nullità.
Pertanto, anche tale doglianza deve ritenersi del tutto infondata.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha inoltre eccepito l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che l'onere di attivare la procedura di mediazione graverebbe sull'opposta, così come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, nella sentenza n. 19596/2020.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, l'eccezione di improcedibilità è inammissibile in quanto tardiva, considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, il termine per eccepire l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione della procedura della mediazione obbligatoria , oltre la quale il rilievo dell'improcedibilità deve ritenersi tardivo, è la prima udienza, mentre nel caso di specie l'improcedibilità è stata eccepita dall'opponente per la prima volta, in sede di conclusioni, con le note di trattazione scritta per pagina 15 di 18 l'udienza del 14.01.2021.
Infatti, sebbene il legislatore, tenendo conto della peculiarità del procedimento monitorio, ha ritenuto di collocare la mediazione dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ciò non incide sul regime dell'eccezione d'improcedibilità per il mancato esperimento della stessa, eccezione che deve essere sollevata dal convenuto entro la prima udienza.
Inoltre, si osserva che, secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2010, una volta sollevata l'eccezione (ad opera del convenuto o d'ufficio dal Giudice), è il
Giudice a dover assegnare a parte opposta il termine di quindici giorni per procedere al deposito della domanda di mediazione e che, solo ove si verifichi la mancata introduzione della procedura mediativa da parte di quest'ultima, il giudizio potrà essere dichiarato improcedibile.
Deve ritenersi, dunque, che il meccanismo sanzionatorio dell'improcedibilità è espressamente centrato sull'accertamento che il giudice è chiamato a compiere dopo i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione e sulla concessione del termine per introdurre la procedura media -conciliativa, che costituisce il presupposto della declaratoria di improcedibilità alla successiva udienza.
Per le ragioni esposte, dunque, l'eccezione sollevata da parte opponente non può trovare accoglimento.
L'opponente ha infine eccepito il difetto di legittimazione passiva delle due IOe, e sull'assunto che CP_1 Controparte_2 le stesse non avrebbero comunicato al debitore ceduto le intervenute cessioni.
La doglianza appare del tutto infondata, atteso che, dalla documentazione richiamata, è emerso che di entrambe le cessioni è stata data notizia attraverso la pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d.lgs.
385/1993 (cfr. doc. 4 del fascicolo del monitorio e doc. 5 della produzione della IOa intervenuta depositata in data
12.01.2022), adempimento pubblicitario che sostituisce la notifica al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Sul punto, di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385
pagina 16 di 18 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione 'in blocco' di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la IOa dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma..” (Cass. civ., n. 10200/2021).
In ogni caso, preme ricordare che la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del IOo a pretendere il pagamento. Tale notifica rileva unicamente ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e per regolare eventuali conflitti tra IO .
Ne consegue il rigetto anche di tale ultima eccezione.
In virtù di quanto innanzi esposto, dunque, stante l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo opposto per la tardività della notifica dello stesso e la fondatezza della pretesa creditoria della IOa , va condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 11.960,57, oltre interessi di mora dal giorno della mora fino al soddisfo, nei confronti di a titolo di Controparte_2 saldo debitore del contratto di finanziamento oggetto di causa.
7. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di , e, Parte_1 considerate la natura, il valore (€ 11.960,57, oltre interessi moratori, pari al valore del monitorio) e la complessità delle questioni ( bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per pagina 17 di 18 legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 73/2019;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 11.960,57, a titolo di saldo Controparte_2 debitore del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio , oltre interessi di mora dal giorno della mora fino al soddisfo;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Così deciso in Catanzaro, lì 18/05/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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