Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 novembre 1965
Art. 4.
A carico delle spese previste dalla presente legge e di quelle che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2 della legge stessa possono essere disposte assegnazioni per opere portuali da eseguirsi dagli enti portuali abilitati all'esecuzione delle opere medesime.
Le opere possono essere finanziate da parte dei suddetti enti portuali anche con il ricorso a mutui in base a delibere che dovranno ottenere la preventiva approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.
In tale senso si intendono integrate le norme che regolano gli enti portuali medesimi.
Le somministrazioni dei fondi agli enti portuali al sensi del primo comma del presente articolo saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici con gli stessi enti portuali sulla base di criteri concordati dal Ministero stesso con i Ministeri del tesoro e della marina mercantile.
Entrata in vigore il 10 novembre 1965