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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. all'esito di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 306 /2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maurizio Parodi per procura allegata al ricorso.
appellante
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli, in virtù di procura generale alle liti 22.3.3024 notaio Persona_1
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte depositate il 6.6.2024.
Per l'appellato: come da note scritte depositate in data 20.6.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Genova, in data 24.11.2021, Parte_1
, dal 1.1.2000 collocato in aspettativa sindacale ex art. 31 l.
[...]
300/1970, ha agito in giudizio lamentando l'accredito di contribuzioni figurative inferiori a quelle dovute, per gli anni dal 2016 al 2019, in ragione della maturata anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 564/1996 e CP_ della Circolare n. 129 del 2019.
Costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza delle CP_2
domande.
Con sentenza n. 197 del 4.7.2023 il Tribunale ha respinto il ricorso.
CP_ Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto appello e l' ha resistito.
La Corte, licenziata CTU contabile ed effettuati alcuni rinvii su richiesta delle parti per la possibile definizione della lite in via amministrativa, ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per deposito note al 21.5.2025.
Stante il mancato deposito, la Corte ha fissato nuovo termine per il medesimo incombente fino al 17.6.2025 e nessuna delle parti ha depositato note.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del
25.6.2025.
Ricorrono i presupposti per la cancellazione della causa, ai sensi degli artt. 309 e 127 ter c.p.c., atteso il mancato deposito di note sostitutive della discussione sia nel primo termine del 21.5.2025 sia nel successivo termine del 17.6.2025 all'uopo fissato a mente del quarto comma dell'art. 127 ter citato (“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”).
Consegue la dichiarazione dell'estinzione del giudizio (Cass.
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11434/2007, Cass. 19124/2004, Cass. 2851/2004).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P. Q. M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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