Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 10/02/2026, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13761/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13761 del 2024, proposto da Gala TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOOPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0002560.18-10-2024, notificato a mezzo posta elettronica il 18 ottobre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Romania;
- del parere endoprocedimentale reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento titolo estero acquisito in Romania;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. LU De NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il competente Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del Ministero dell’istruzione e del merito ha rigettato l’istanza finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Romania, proponendo avverso di esso plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere e concludendo con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione e del merito risulta costituito in giudizio;
Rilevato che alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta;
Considerato che, pervenuto il ricorso per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avendo la stessa ricorrente concluso positivamente la partecipazione ai percorsi INDIRE;
Rilevato che peraltro anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 11 dicembre 2025, ha depositato in vista dell’udienza richiesta di pronuncia dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’interessata rinunciato alla procedura di riconoscimento del titolo conseguito all’estero per potersi iscrivere ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del d.l. n. 71/2024;
Ritenuto dunque di dover dichiarare l’improcedibilità del giudizio con compensazione delle spese, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI AN, Presidente
LU De NA, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU De NA | PI AN |
IL SEGRETARIO