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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.675 /2023 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania viale Vittorio Veneto, 42 presso lo studio dell'avv. Alberto Azzaro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. elettivamente domiciliata in Catania piazza Roma, 9 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Dario Sanfilippo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ) quale procuratrice di elettivamente Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 domiciliata in Catania, via G. B. Impallomeni, 7 presso lo studio dell'avv. Orazio Arena, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Mario Anzà come da procura in atti;
APPELLATE nei confronti di
Controparte_2
1 All'udienza del 28.2.2025 i difensori delle parti insistevano nelle difese spiegate e indi la
Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4813/2022, emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2022, il
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1892/2019 emesso dal predetto tribunale il 3.4.2019 in favore di Controparte_1
con cui era stato ingiunto a ed al fideiussore il
[...] Controparte_2 Parte_1
pagamento di euro 43.498,42 oltre interessi quale credito derivante dal rapporto di conto corrente intestato alla prima e garantito dalla seconda, con la condanna a pagare le spese di causa.
Con atto di citazione, notificato alla , alla quale Controparte_1 Parte_2
procuratrice di ed al fallimento di Parte_3 Controparte_2 Parte_1
proponeva appello avverso la superiore sentenza e ne chiedeva, in riforma, dichiararsi la nullità parziale o comunque la decadenza o estinzione o invalidità della garanzia prestata con conseguente statuizione sulle spese del doppio grado.
Si costituiva assumendo Controparte_1
l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con vittoria delle spese.
Si costituiva altresì quale procuratrice di assumendo di essere Parte_2 Parte_3
cessionaria del credito ingiunto, insistendo nella propria legittimazione e contestando l'appello proposto.
Non si è costituito il fallimento di sebbene regolarmente citato, sicchè ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
1) Va preliminarmente rilevato che avuto riguardo a quale procuratrice di Parte_2 [...]
che si è dichiarata cessionaria del credito oggetto dell'odierno giudizio, il Tribunale ne ha Parte_3
dichiarato la carenza di legittimazione passiva in assenza di prova della intervenuta cessione del credito a fronte delle contestazioni sul punto sollevate dagli opponenti.
La predetta statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte di nella qualità che Parte_2
non ha infatti proposto appello incidentale limitandosi a reiterare le difese spiegate in primo grado volte ad affermare la propria legittimazione passiva in virtù della cessione del credito.
E' noto come “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 2 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25876).
Dichiarato dal tribunale il difetto di legittimazione passiva di in carenza di prova della Parte_2
cessione del credito, non solo questa è rimasta soccombente una volta negata la sua legittimazione intesa quale titolarità del credito ingiunto, ma comunque avendo la sentenza di prime cure espressamente pronunciato sul punto, la decisione sulla questione resa dal giudice di prime cure è passata in giudicato in assenza di appello incidentale.
Né le difese proposte nel grado potrebbero essere intese quale proposizione di gravame incidentale tardivo visto che la predetta società si è costituita un giorno prima della prima udienza sicchè ormai era decaduta dal proporre appello incidentale anche tardivo essendo necessaria la costituzione entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile.
Inoltre il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ.), e con computo, invece, di quello finale
("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile (cfr. anche di recente Cassazione civile sez. III,
27/06/2024, n.17723)
Ne consegue che le difese della non potranno essere esaminate una volta dichiarata con Parte_2
statuizione passata in giudicato la carenza di prova della cessione del credito per cui è causa e quindi esclusa la titolarità in capo alla predetta del credito ceduto.
2) Venendo all'esame del gravame, con un unico motivo l'appellante censura la statuizione di prime cure esclusivamente per avere rigettato la domanda di nullità della fideiussione prestata da Pt_1
ritenendo non provata l'intesa anticoncorrenziale della quale le clausole contenute nella
[...]
prestata fideiussione sarebbero diretta applicazione, in assenza della produzione del provvedimento dell'Autorità Antitrust che accerti l'esistenza dell'intesa e della prova del collegamento tra l'intesa ed il contratto di fideiussione sottoscritto.
Assume l'appellante che il tribunale non ha considerato come la Suprema Corte con la sentenza n.41994 del 30.12.2021 ha affermato la nullità delle clausole che l'Autorità Garante della
3 concorrenza ha ritenuto illegittime fra cui le clausole in deroga all'art.1957 c.c. e la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità, senza alcuno specifico onere probatorio a carico di chi eccepisce siffatta nullità parziale.
Il motivo sostanzialmente critica la decisione di prime cure per avere affermato che la nullità della fideiussione riproduttiva della intesa anticoncorrenziale di cui allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e sanzionato dalla NC d'IA nel 2005 prevedendo una deroga all'art.1957
c.c. avrebbe richiesto la produzione di tali documenti pur essendo la nullità, ricollegata alla violazione dell'art.1957 c.c., rilevabile d'ufficio.
La sentenza della Corte di Cassazione citata dall'appellante ha affermato il principio di diritto secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.
a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" ed inoltre che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale”.
Tuttavia come ben chiarito anche da successivi arresti “in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali,
è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della NC d'IA e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024,
n.30383; ibidem Cass. n.24380/2024; Cass. n.20713/2023).
Quindi correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto che la domanda di nullità fosse priva di riscontri probatori occorrendo depositare il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza e il parere dell'AGCM onde verificare che il contratto di fideiussione intercorso fra le parti integrasse gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza e rispondesse ai modelli ABI sottoposti al vaglio della NC
d'IA poichè contrari all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990.
D'altra parte, la nullità è rilevabile anche d'ufficio, anzi il giudice ha il dovere di rilevarla, purchè siano stati acquisiti agli atti, entro le preclusioni istruttorie, i documenti dai quali emerga la nullità.
Proprio tale carenza documentale correttamente ha contestato la decisione impugnata.
4 Infatti, al fine di provare che la fideiussione prestata dalla fosse nulla per violazione delle CP_2 norme antitrust in quanto la clausola che deroga l'art.1957 c.c. sarebbe frutto di accordi intervenuti tra gruppi bancari per annullare la concorrenza, non è sufficiente il richiamo all'arresto della
Suprema Corte n.29810 del 2017 in tema di nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, occorrendo che in atti siano stati tempestivamente prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 con cui la NC d'IA ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della
L. n. 287/1990, come correttamente rilevato dal tribunale.
Nè può ritenersi, come assume l'appellante, che il provvedimento sanzionatorio della NC d'IA non versato in atti sia conosciuto dal giudice, dovendosi invece considerare che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
3) Riguardo poi la violazione dell'art.1957 c.c. come lo stesso appellante ha dedotto tale norma era stata derogata dalle parti (art. 7 del contratto) sicchè non vigeva il limite semestrale previsto dalla norma codicistica.
Tale deroga è del tutto lecita come affermato da costante giurisprudenza della Suprema Corte cui questo collegio aderisce non avendo ragioni per discostarsene e come ritenuto correttamente anche dal giudice di prime cure non operando nel caso di specie la disciplina a tutela del consumatore non rivestendo l'appellante tale qualità come statuito in via definitiva in assenza di gravame dal tribunale.
Infatti “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. anche di recente Cassazione civile sez.
I, 16/04/2018, n.9379).
In assenza di altre specifiche censure, l'appello va rigettato in quanto manifestamente infondato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di
[...]
per secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 Controparte_3 CP_1
n.147, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia esclusa la fase di
5 trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022, mentre vanno compensate riguardo Parte_2
Nulla riguardo il fallimento di rimasto contumace. Controparte_2
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 675/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.4813/2022 del Tribunale di Parte_1
Catania, emessa il 21.11.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_3
delle spese del grado che liquida per compensi in €. 5.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese con quale procuratrice di e nulla riguardo il Parte_2 Parte_3
fallimento di Controparte_2
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/04/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.675 /2023 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania viale Vittorio Veneto, 42 presso lo studio dell'avv. Alberto Azzaro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. elettivamente domiciliata in Catania piazza Roma, 9 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Dario Sanfilippo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ) quale procuratrice di elettivamente Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 domiciliata in Catania, via G. B. Impallomeni, 7 presso lo studio dell'avv. Orazio Arena, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Mario Anzà come da procura in atti;
APPELLATE nei confronti di
Controparte_2
1 All'udienza del 28.2.2025 i difensori delle parti insistevano nelle difese spiegate e indi la
Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4813/2022, emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2022, il
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1892/2019 emesso dal predetto tribunale il 3.4.2019 in favore di Controparte_1
con cui era stato ingiunto a ed al fideiussore il
[...] Controparte_2 Parte_1
pagamento di euro 43.498,42 oltre interessi quale credito derivante dal rapporto di conto corrente intestato alla prima e garantito dalla seconda, con la condanna a pagare le spese di causa.
Con atto di citazione, notificato alla , alla quale Controparte_1 Parte_2
procuratrice di ed al fallimento di Parte_3 Controparte_2 Parte_1
proponeva appello avverso la superiore sentenza e ne chiedeva, in riforma, dichiararsi la nullità parziale o comunque la decadenza o estinzione o invalidità della garanzia prestata con conseguente statuizione sulle spese del doppio grado.
Si costituiva assumendo Controparte_1
l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con vittoria delle spese.
Si costituiva altresì quale procuratrice di assumendo di essere Parte_2 Parte_3
cessionaria del credito ingiunto, insistendo nella propria legittimazione e contestando l'appello proposto.
Non si è costituito il fallimento di sebbene regolarmente citato, sicchè ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
1) Va preliminarmente rilevato che avuto riguardo a quale procuratrice di Parte_2 [...]
che si è dichiarata cessionaria del credito oggetto dell'odierno giudizio, il Tribunale ne ha Parte_3
dichiarato la carenza di legittimazione passiva in assenza di prova della intervenuta cessione del credito a fronte delle contestazioni sul punto sollevate dagli opponenti.
La predetta statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte di nella qualità che Parte_2
non ha infatti proposto appello incidentale limitandosi a reiterare le difese spiegate in primo grado volte ad affermare la propria legittimazione passiva in virtù della cessione del credito.
E' noto come “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 2 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25876).
Dichiarato dal tribunale il difetto di legittimazione passiva di in carenza di prova della Parte_2
cessione del credito, non solo questa è rimasta soccombente una volta negata la sua legittimazione intesa quale titolarità del credito ingiunto, ma comunque avendo la sentenza di prime cure espressamente pronunciato sul punto, la decisione sulla questione resa dal giudice di prime cure è passata in giudicato in assenza di appello incidentale.
Né le difese proposte nel grado potrebbero essere intese quale proposizione di gravame incidentale tardivo visto che la predetta società si è costituita un giorno prima della prima udienza sicchè ormai era decaduta dal proporre appello incidentale anche tardivo essendo necessaria la costituzione entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile.
Inoltre il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ.), e con computo, invece, di quello finale
("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile (cfr. anche di recente Cassazione civile sez. III,
27/06/2024, n.17723)
Ne consegue che le difese della non potranno essere esaminate una volta dichiarata con Parte_2
statuizione passata in giudicato la carenza di prova della cessione del credito per cui è causa e quindi esclusa la titolarità in capo alla predetta del credito ceduto.
2) Venendo all'esame del gravame, con un unico motivo l'appellante censura la statuizione di prime cure esclusivamente per avere rigettato la domanda di nullità della fideiussione prestata da Pt_1
ritenendo non provata l'intesa anticoncorrenziale della quale le clausole contenute nella
[...]
prestata fideiussione sarebbero diretta applicazione, in assenza della produzione del provvedimento dell'Autorità Antitrust che accerti l'esistenza dell'intesa e della prova del collegamento tra l'intesa ed il contratto di fideiussione sottoscritto.
Assume l'appellante che il tribunale non ha considerato come la Suprema Corte con la sentenza n.41994 del 30.12.2021 ha affermato la nullità delle clausole che l'Autorità Garante della
3 concorrenza ha ritenuto illegittime fra cui le clausole in deroga all'art.1957 c.c. e la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità, senza alcuno specifico onere probatorio a carico di chi eccepisce siffatta nullità parziale.
Il motivo sostanzialmente critica la decisione di prime cure per avere affermato che la nullità della fideiussione riproduttiva della intesa anticoncorrenziale di cui allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e sanzionato dalla NC d'IA nel 2005 prevedendo una deroga all'art.1957
c.c. avrebbe richiesto la produzione di tali documenti pur essendo la nullità, ricollegata alla violazione dell'art.1957 c.c., rilevabile d'ufficio.
La sentenza della Corte di Cassazione citata dall'appellante ha affermato il principio di diritto secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.
a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" ed inoltre che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale”.
Tuttavia come ben chiarito anche da successivi arresti “in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali,
è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della NC d'IA e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024,
n.30383; ibidem Cass. n.24380/2024; Cass. n.20713/2023).
Quindi correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto che la domanda di nullità fosse priva di riscontri probatori occorrendo depositare il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza e il parere dell'AGCM onde verificare che il contratto di fideiussione intercorso fra le parti integrasse gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza e rispondesse ai modelli ABI sottoposti al vaglio della NC
d'IA poichè contrari all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990.
D'altra parte, la nullità è rilevabile anche d'ufficio, anzi il giudice ha il dovere di rilevarla, purchè siano stati acquisiti agli atti, entro le preclusioni istruttorie, i documenti dai quali emerga la nullità.
Proprio tale carenza documentale correttamente ha contestato la decisione impugnata.
4 Infatti, al fine di provare che la fideiussione prestata dalla fosse nulla per violazione delle CP_2 norme antitrust in quanto la clausola che deroga l'art.1957 c.c. sarebbe frutto di accordi intervenuti tra gruppi bancari per annullare la concorrenza, non è sufficiente il richiamo all'arresto della
Suprema Corte n.29810 del 2017 in tema di nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, occorrendo che in atti siano stati tempestivamente prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 con cui la NC d'IA ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della
L. n. 287/1990, come correttamente rilevato dal tribunale.
Nè può ritenersi, come assume l'appellante, che il provvedimento sanzionatorio della NC d'IA non versato in atti sia conosciuto dal giudice, dovendosi invece considerare che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
3) Riguardo poi la violazione dell'art.1957 c.c. come lo stesso appellante ha dedotto tale norma era stata derogata dalle parti (art. 7 del contratto) sicchè non vigeva il limite semestrale previsto dalla norma codicistica.
Tale deroga è del tutto lecita come affermato da costante giurisprudenza della Suprema Corte cui questo collegio aderisce non avendo ragioni per discostarsene e come ritenuto correttamente anche dal giudice di prime cure non operando nel caso di specie la disciplina a tutela del consumatore non rivestendo l'appellante tale qualità come statuito in via definitiva in assenza di gravame dal tribunale.
Infatti “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo 1957 del codice civile, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. anche di recente Cassazione civile sez.
I, 16/04/2018, n.9379).
In assenza di altre specifiche censure, l'appello va rigettato in quanto manifestamente infondato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di
[...]
per secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 Controparte_3 CP_1
n.147, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia esclusa la fase di
5 trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022, mentre vanno compensate riguardo Parte_2
Nulla riguardo il fallimento di rimasto contumace. Controparte_2
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 675/2023
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.4813/2022 del Tribunale di Parte_1
Catania, emessa il 21.11.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_3
delle spese del grado che liquida per compensi in €. 5.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese con quale procuratrice di e nulla riguardo il Parte_2 Parte_3
fallimento di Controparte_2
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/04/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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