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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 602/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Cortese,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dagli avv.ti Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli,
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.1.2018, la società odierna appellante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 597 2017 00020108 18, notificato il 14.12.2017, con il quale l intimava il pagamento di € 8.766,82 a titolo CP_1
di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione con lavoratori Pt_2
dipendenti, relativamente al periodo dal 7/2015 al 2/2016, accertati con verbale ispettivo prot. 6500.14/06/2016.0078330 del 14.6.2016. La CP_1
società con l'atto introduttivo lamentava l'omessa motivazione dell'avviso di addebito e l'erronea indicazione di una “regolarizzazione spontanea”.
Contestava, inoltre, la quantificazione delle somme richieste. In data
21.5.2018 si costituiva tempestivamente l' richiamando il verbale CP_1
ispettivo posto a fondamento della pretesa con il quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato di e Persona_1 Per_2
nonché i contratti di apprendistato di ,
[...] Parte_3 Per_3
e .
[...] Persona_4
Da tale accertamento erano scaturiti obblighi contributivi per la società tenuta a versare i contributi per i rapporti di lavoro subordinato in luogo dei rapporti di apprendistato disconosciuti e oggetto di altro giudizio. L'avviso di addebito opposto riguardava somme indebitamente conguagliate dalla società
– a seguito dei disconoscimenti dei rapporti di apprendistato - nei DM 7/2015
e 2/2016 e richiesti con altro giudizio. L'opponente integrava le difese contestando l'accertamento ispettivo. Rilevava che, con il predetto verbale, i funzionari dell avevano disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato CP_1
instaurati con e nonché quelli di Persona_1 A_
apprendistato con e Persona_4 Persona_3 Parte_3
Chiedeva, quindi, accertarsi la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 30, comma 2 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, per difetto di motivazione dell'atto opposto e, per l'effetto dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito;
accertarsi e dichiararsi che non vi erano i presupposti per il disconoscimento dei detti rapporti di lavoro subordinato e di apprendistato;
annullare, revocare, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace l'avviso di addebito opposto e tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali.
Con sentenza n. 19/2022 del 14.1.2022, il giudice del Tribunale di Ragusa dichiarava infondato il ricorso rilevando che, sulle medesime questioni, per lo stesso periodo contributivo e con riferimento ai medesimi rapporti, l'ufficio si era pronunciato con la sentenza n.458/2020, cui si riportava.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società soccombente, con atto del 13.7.2022. Resisteva al gravame l' . Parte_4
La causa è stata posta in decisione il 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione.
Rileva che, nel caso di specie, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a rimandare alla sentenza n. 458/2020 senza tenere conto delle differenti risultanze istruttorie.
1.2.Assume che la produzione documentale e la prova testimoniale esperita avrebbero dovuto condurre a una valutazione di genuinità dei contestati rapporti di lavoro e apprendistato. Di conseguenza il giudice avrebbe dovuto ritenere infondata la pretesa creditoria di cui all'opposto avviso di addebito oggetto di causa.
2.1. Il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza in quanto si è limitata a richiamare una precedente sentenza resa tra le stesse parti e relativa agli obblighi contributivi derivanti dal medesimo verbale di accertamento è infondata.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (Cassazione civile, sez.
III, 20/10/2021, n. 29017; cfr Cassazione civile, sez. II, 14/10/2021, n.
28067).
In ordine al disconoscimento del rapporto di apprendistato osserva il collegio che il giudice ha richiamato la sentenza n. 458/2020 resa tra le medesime parti rilevando che la sentenza richiamata riguardava le medesime questioni oggetto del giudizio, lo stesso periodo contributivo e le stesse lavoratrici
2.2.Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
A seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato e dei rapporti di apprendistato di cui al citato verbale ispettivo, l ha proceduto CP_1
al recupero di contributi dovuti per i rapporti di lavoro subordinato non riconducibili alla figura dell'apprendistato e dei contributi già conguagliati indebitamente a seguito del disconoscimento dei rapporti di apprendistato o dei rapporti di lavoro subordinato.
Con l'AVA oggetto del presente giudizio e con l'AVA n.
59720170001311189 oggetto del giudizio definitivo con la sentenza n.
458/2020 del tribunale di Ragusa confermata da questa Corte con sentenza n.
699/2024, (vedi note del 31.1.2025) l'ente ha recuperato i contributi CP_1
dovuti in quanto indebitamente compensati con poste a credito per esonero contributi non spettanti in seguito al disconoscimento dei rapporti di apprendistato.
La sentenza n. 699/2024 di questa Corte, relativa al disconoscimento dei rapporti di apprendistato instaurati con e Persona_4 Persona_3 pubblicata l'11.7.2024 non è stata impugnata, come Parte_3
allegato dall e non contestato dalla difesa della società, e dunque è CP_1
passata in giudicato. E dunque, l'insussistenza dei rapporti di apprendistato delle signore e deve Persona_4 Persona_3 Parte_3
ritenersi definitivamente accertata.
Con le sentenze di questa Corte n. 753/2023 e n. 272/2023 prodotte dall e passate in giudicato, è stato confermato il disconoscimento dei CP_1
rapporti di lavoro subordinato di oltre che di A_ PE
.
[...]
In ordine al rapporto di lavoro subordinato di con verbale n. Persona_1
000623978/01 del 14.6.2016 gli ispettori hanno dato atto che non sussistevano i requisiti della subordinazione atteso che dalle dichiarazioni rese agli ispettori era emerso che la madre di e Per_1 A_
, non osservava orari di lavoro e non percepiva una Persona_5
retribuzione, sostanzialmente aveva mantenuto il ruolo svolto nella società “il cortiletto s.a.s.” e non vi era prova della onerosità della prestazione, era onere dell'odierna appellante provare in modo specifico l'effettività del rapporto subordinato della stessa alla società.
La signora apparentemente assunta come cameriera gestiva il Per_1
personale e dava direttive alle lavoratrici (vedi dichiarazione di Per_6
del 3.2.2016) non era obbligata a osservare orari e non percepiva
[...]
compensi fissi. La stessa ha dichiarato agli ispettori: “io vengo a lavorare quando voglio io, mi gestisco negli orari liberamente. Non ho uno stipendio fisso… gli altri dipendenti vengono retribuiti regolarmente come da busta paga”.
A fronte di tali dichiarazioni era onere della società provare il carattere della subordinazione del rapporto di Tale onere non è stato Persona_1
assolto, atteso che i testi si sono limitati a riferire della presenza della Per_1 presso il locale (fatto pacifico) senza riferire elementi dai quali possa desumersi il vincolo della subordinazione.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello,
condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in € 3500,00 oltre rimborso spese generali, dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 602/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Cortese,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2
dagli avv.ti Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli,
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.1.2018, la società odierna appellante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 597 2017 00020108 18, notificato il 14.12.2017, con il quale l intimava il pagamento di € 8.766,82 a titolo CP_1
di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione con lavoratori Pt_2
dipendenti, relativamente al periodo dal 7/2015 al 2/2016, accertati con verbale ispettivo prot. 6500.14/06/2016.0078330 del 14.6.2016. La CP_1
società con l'atto introduttivo lamentava l'omessa motivazione dell'avviso di addebito e l'erronea indicazione di una “regolarizzazione spontanea”.
Contestava, inoltre, la quantificazione delle somme richieste. In data
21.5.2018 si costituiva tempestivamente l' richiamando il verbale CP_1
ispettivo posto a fondamento della pretesa con il quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato di e Persona_1 Per_2
nonché i contratti di apprendistato di ,
[...] Parte_3 Per_3
e .
[...] Persona_4
Da tale accertamento erano scaturiti obblighi contributivi per la società tenuta a versare i contributi per i rapporti di lavoro subordinato in luogo dei rapporti di apprendistato disconosciuti e oggetto di altro giudizio. L'avviso di addebito opposto riguardava somme indebitamente conguagliate dalla società
– a seguito dei disconoscimenti dei rapporti di apprendistato - nei DM 7/2015
e 2/2016 e richiesti con altro giudizio. L'opponente integrava le difese contestando l'accertamento ispettivo. Rilevava che, con il predetto verbale, i funzionari dell avevano disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato CP_1
instaurati con e nonché quelli di Persona_1 A_
apprendistato con e Persona_4 Persona_3 Parte_3
Chiedeva, quindi, accertarsi la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 30, comma 2 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, per difetto di motivazione dell'atto opposto e, per l'effetto dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito;
accertarsi e dichiararsi che non vi erano i presupposti per il disconoscimento dei detti rapporti di lavoro subordinato e di apprendistato;
annullare, revocare, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace l'avviso di addebito opposto e tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali.
Con sentenza n. 19/2022 del 14.1.2022, il giudice del Tribunale di Ragusa dichiarava infondato il ricorso rilevando che, sulle medesime questioni, per lo stesso periodo contributivo e con riferimento ai medesimi rapporti, l'ufficio si era pronunciato con la sentenza n.458/2020, cui si riportava.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la società soccombente, con atto del 13.7.2022. Resisteva al gravame l' . Parte_4
La causa è stata posta in decisione il 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione.
Rileva che, nel caso di specie, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a rimandare alla sentenza n. 458/2020 senza tenere conto delle differenti risultanze istruttorie.
1.2.Assume che la produzione documentale e la prova testimoniale esperita avrebbero dovuto condurre a una valutazione di genuinità dei contestati rapporti di lavoro e apprendistato. Di conseguenza il giudice avrebbe dovuto ritenere infondata la pretesa creditoria di cui all'opposto avviso di addebito oggetto di causa.
2.1. Il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza in quanto si è limitata a richiamare una precedente sentenza resa tra le stesse parti e relativa agli obblighi contributivi derivanti dal medesimo verbale di accertamento è infondata.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (Cassazione civile, sez.
III, 20/10/2021, n. 29017; cfr Cassazione civile, sez. II, 14/10/2021, n.
28067).
In ordine al disconoscimento del rapporto di apprendistato osserva il collegio che il giudice ha richiamato la sentenza n. 458/2020 resa tra le medesime parti rilevando che la sentenza richiamata riguardava le medesime questioni oggetto del giudizio, lo stesso periodo contributivo e le stesse lavoratrici
2.2.Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
A seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato e dei rapporti di apprendistato di cui al citato verbale ispettivo, l ha proceduto CP_1
al recupero di contributi dovuti per i rapporti di lavoro subordinato non riconducibili alla figura dell'apprendistato e dei contributi già conguagliati indebitamente a seguito del disconoscimento dei rapporti di apprendistato o dei rapporti di lavoro subordinato.
Con l'AVA oggetto del presente giudizio e con l'AVA n.
59720170001311189 oggetto del giudizio definitivo con la sentenza n.
458/2020 del tribunale di Ragusa confermata da questa Corte con sentenza n.
699/2024, (vedi note del 31.1.2025) l'ente ha recuperato i contributi CP_1
dovuti in quanto indebitamente compensati con poste a credito per esonero contributi non spettanti in seguito al disconoscimento dei rapporti di apprendistato.
La sentenza n. 699/2024 di questa Corte, relativa al disconoscimento dei rapporti di apprendistato instaurati con e Persona_4 Persona_3 pubblicata l'11.7.2024 non è stata impugnata, come Parte_3
allegato dall e non contestato dalla difesa della società, e dunque è CP_1
passata in giudicato. E dunque, l'insussistenza dei rapporti di apprendistato delle signore e deve Persona_4 Persona_3 Parte_3
ritenersi definitivamente accertata.
Con le sentenze di questa Corte n. 753/2023 e n. 272/2023 prodotte dall e passate in giudicato, è stato confermato il disconoscimento dei CP_1
rapporti di lavoro subordinato di oltre che di A_ PE
.
[...]
In ordine al rapporto di lavoro subordinato di con verbale n. Persona_1
000623978/01 del 14.6.2016 gli ispettori hanno dato atto che non sussistevano i requisiti della subordinazione atteso che dalle dichiarazioni rese agli ispettori era emerso che la madre di e Per_1 A_
, non osservava orari di lavoro e non percepiva una Persona_5
retribuzione, sostanzialmente aveva mantenuto il ruolo svolto nella società “il cortiletto s.a.s.” e non vi era prova della onerosità della prestazione, era onere dell'odierna appellante provare in modo specifico l'effettività del rapporto subordinato della stessa alla società.
La signora apparentemente assunta come cameriera gestiva il Per_1
personale e dava direttive alle lavoratrici (vedi dichiarazione di Per_6
del 3.2.2016) non era obbligata a osservare orari e non percepiva
[...]
compensi fissi. La stessa ha dichiarato agli ispettori: “io vengo a lavorare quando voglio io, mi gestisco negli orari liberamente. Non ho uno stipendio fisso… gli altri dipendenti vengono retribuiti regolarmente come da busta paga”.
A fronte di tali dichiarazioni era onere della società provare il carattere della subordinazione del rapporto di Tale onere non è stato Persona_1
assolto, atteso che i testi si sono limitati a riferire della presenza della Per_1 presso il locale (fatto pacifico) senza riferire elementi dai quali possa desumersi il vincolo della subordinazione.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello,
condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in € 3500,00 oltre rimborso spese generali, dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi