Art. 7. (Gestione finanziaria degli interventi a favore delle
attivita' minerarie e interpretazione autentica di norme) 1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo sostituito dall' articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221 , e' sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non e' dovuto il rimborso dell'ammontare erogato. 2. L' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti. 3. L' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , come modificato dall' articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni. 4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla societa' per azioni prevista dall' articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351 , costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite. 5. La societa' di cui al comma 4 e' tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attivita' per il perseguimento delle finalita' ivi indicate. 6. Nell' articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato". 7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dei lavoratori di cui all' articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 ". 8. Le risorse finanziarie previste dal' articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sono da rendicontare con le stesse modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni e' attribuito alla societa' Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 . 9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , nonche' dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, si intendono attribuite alla societa' Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attivita' mineraria.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 17, commi 1 e 2 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1982, n. 288 e sostituito dall' art. 3, comma 6 della legge 30 luglio 1990, n. 221 ), recante "Norme per l'attuazione della politica mineraria", e' il seguente:
"Art. 17. - Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:
a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minerominerallurgico;
b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita';
c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria;
d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata.
2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero, o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso".
- Il testo dell' art. 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , recante "modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' il seguente:
4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo".
- La legge 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134, supplemento ordinario), reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti".
- Il testo dell' art. 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1995, n. 146, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1995, n. 192), recante "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", e' il seguente:
"Art. 21 (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981). - 1. Le imprese ammesse al contributo di cui all' art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad aver assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione".
- Il testo dell' art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' il seguente:
"Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.
Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.
In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.
Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato".
- Il testo dell' art. 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1985, n. 166), recante "Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis", e' il seguente:
"Art. 5. - 1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una societa' per azioni avente la finalita' di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc.) attraverso:
a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all' art. 1, lettera m), della legge 9 marzo 1985, n. 110 ;
b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;
c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione".
Il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario), recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 20 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario). - 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'art. 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
"1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.
2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino piu' regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorche' situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale e' effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di piu' comuni.
3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'art. 19".
- Il testo dell' art. 3, comma 10, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario), recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa' anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo, nonche' dei lavoratori di cui all' art. 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 ".
- Il testo dell' art. 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario), recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il seguente:
"Art. 64 (Disposizioni sulla Carbosulcis S.p.a.). - Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso art. 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalita' previste dal comma 3 del citato art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
- Il testo dell' art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231, convertito, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario), recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", e' il seguente:
"Art. 7 (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis). - 1. Il termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 752 del 1982 , per i quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110 , comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all' art. 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351 . La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985 , per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Per l'argomento della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si veda nelle note all'art. 6.
attivita' minerarie e interpretazione autentica di norme) 1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo sostituito dall' articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221 , e' sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non e' dovuto il rimborso dell'ammontare erogato. 2. L' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti. 3. L' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , come modificato dall' articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni. 4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla societa' per azioni prevista dall' articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351 , costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite. 5. La societa' di cui al comma 4 e' tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attivita' per il perseguimento delle finalita' ivi indicate. 6. Nell' articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato". 7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dei lavoratori di cui all' articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 ". 8. Le risorse finanziarie previste dal' articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sono da rendicontare con le stesse modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni e' attribuito alla societa' Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 . 9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , nonche' dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, si intendono attribuite alla societa' Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attivita' mineraria.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 17, commi 1 e 2 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1982, n. 288 e sostituito dall' art. 3, comma 6 della legge 30 luglio 1990, n. 221 ), recante "Norme per l'attuazione della politica mineraria", e' il seguente:
"Art. 17. - Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:
a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minerominerallurgico;
b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita';
c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria;
d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata.
2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero, o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso".
- Il testo dell' art. 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , recante "modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' il seguente:
4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo".
- La legge 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134, supplemento ordinario), reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti".
- Il testo dell' art. 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1995, n. 146, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1995, n. 192), recante "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", e' il seguente:
"Art. 21 (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981). - 1. Le imprese ammesse al contributo di cui all' art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad aver assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione".
- Il testo dell' art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' il seguente:
"Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.
Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.
In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.
Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato".
- Il testo dell' art. 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1985, n. 166), recante "Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis", e' il seguente:
"Art. 5. - 1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una societa' per azioni avente la finalita' di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc.) attraverso:
a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all' art. 1, lettera m), della legge 9 marzo 1985, n. 110 ;
b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;
c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione".
Il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario), recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 20 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario). - 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'art. 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
"1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.
2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino piu' regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorche' situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale e' effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di piu' comuni.
3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'art. 19".
- Il testo dell' art. 3, comma 10, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario), recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa' anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo, nonche' dei lavoratori di cui all' art. 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 ".
- Il testo dell' art. 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario), recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il seguente:
"Art. 64 (Disposizioni sulla Carbosulcis S.p.a.). - Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso art. 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalita' previste dal comma 3 del citato art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
- Il testo dell' art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231, convertito, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario), recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", e' il seguente:
"Art. 7 (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis). - 1. Il termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 752 del 1982 , per i quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110 , comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all' art. 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351 . La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985 , per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Per l'argomento della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si veda nelle note all'art. 6.