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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n.
133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008
nella persona della dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Tobagi n. 5, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Andrea Consolini.
- RICORRENTE -
c o n t r o
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dagli Avv.
Valeria Giroldi e Oreste Manzi
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudi ce uni co per le contr oversi e da tratt arsi col rito de l lavoro, in pers ona del la Dott. Ele na Vez zo si, definitivam ent e pronunzia ndo, ai sen si dell'art.42 9 c.p.c. come modificato d al decret o -
legge 25 giugn o 2008, n. 112, coordinato con la legge di conv ersio ne 6 agost o 2008, n. 133 pubblicata su Gaz zetta Ufficial e N. 195 del 21
Agosto 20 08
OSSERVA:
Con ricorso depositato il 22/5/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo l'erogazione dell'assegno di invalidità civile di cui alla l.118/71, a fronte di una asserita riduzione della capacità lavorativa pari ai due terzi a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente affermava di essere stata sottoposta a visita da parte dell' finalizzata CP_1
al conseguimento dei benefici di cui alla predetta normativa, ma la riduzione della capacità lavorativa che le veniva riconosciuta non era sufficiente ad ottenere le provvidenze di legge.
Pertanto l' comunicava a parte ricorrente la non concessione del beneficio CP_1
richiesto.
Avverso tale provvedimento si inoltrava ricorso amministrativo non ottenendo, però,
alcuna risposta;
e ATP dall'esito negativo che era oggetto di contestazione da parte della ricorrente;
da qui il presente ricorso.
Si costituiva l chiedendo il rigetto di tutte le domande. CP_1
Ammessa la n ece s saria C.T.U. ed acquisit a la relazio ne del dott. Per_1
all'odierna udienza la controversia veniva decisa dando lettura della presen te deci sion e.
La domanda attrice diretta all'erogazione dell'assegno di invalidità è fondata e come tale merita accoglimento.
Nella specie il C.T.U. ha espresso un parere positivo sulle condizioni complessive della parte ricorrente che darebbero diritto alla concessione dell'emolumento, accertando una complessiva diminuzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (in particolare, 75%) a far data tuttavia se non dalla domanda amministrativa, dalla visita
Pag. 2 di 3 della competente Commissione nel marzo 2023.
Il parere del CTU in quanto congruamente motivato, non può essere disatteso, avendolo espresso in funzione di ausiliario di giustizia.
La domanda va, quindi, accolta nei confronti dell' , che è tenuto all'erogazione CP_1
dell'assegno di invalidità a parte ricorrente a far data dal 1/3/2023, ivi compresi i ratei arretrati sui quali sono dovuti gli interessi legali, ex art. 16, co. 6 L. 412/91, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di decorrenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di , rilevato che già dalla visita della CP_1
Commissione Medica erano riscontrabili le condizioni di menomazione di cui è causa.
Restano a carico dell' le spese di C.T.U. già in precedenza liquidate. CP_1
Di diritto la provvisoria esecuzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, ed accertato che parte ricorrente era, a far data dal 1/3/2024 nelle condizioni previste dall'art.13 L.118/71 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, condanna l' a corrispondere alla stessa quanto dovutole a tale titolo dal 1/3/2024, CP_1
ivi compresi i ratei scaduti e gli interessi sugli stessi.
Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 1800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU come già liquidate.
Reggio Emilia, 02/04/2025
Dott.Elena Vezzosi
Pag. 3 di 3
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n.
133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008
nella persona della dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Tobagi n. 5, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Andrea Consolini.
- RICORRENTE -
c o n t r o
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dagli Avv.
Valeria Giroldi e Oreste Manzi
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudi ce uni co per le contr oversi e da tratt arsi col rito de l lavoro, in pers ona del la Dott. Ele na Vez zo si, definitivam ent e pronunzia ndo, ai sen si dell'art.42 9 c.p.c. come modificato d al decret o -
legge 25 giugn o 2008, n. 112, coordinato con la legge di conv ersio ne 6 agost o 2008, n. 133 pubblicata su Gaz zetta Ufficial e N. 195 del 21
Agosto 20 08
OSSERVA:
Con ricorso depositato il 22/5/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo l'erogazione dell'assegno di invalidità civile di cui alla l.118/71, a fronte di una asserita riduzione della capacità lavorativa pari ai due terzi a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente affermava di essere stata sottoposta a visita da parte dell' finalizzata CP_1
al conseguimento dei benefici di cui alla predetta normativa, ma la riduzione della capacità lavorativa che le veniva riconosciuta non era sufficiente ad ottenere le provvidenze di legge.
Pertanto l' comunicava a parte ricorrente la non concessione del beneficio CP_1
richiesto.
Avverso tale provvedimento si inoltrava ricorso amministrativo non ottenendo, però,
alcuna risposta;
e ATP dall'esito negativo che era oggetto di contestazione da parte della ricorrente;
da qui il presente ricorso.
Si costituiva l chiedendo il rigetto di tutte le domande. CP_1
Ammessa la n ece s saria C.T.U. ed acquisit a la relazio ne del dott. Per_1
all'odierna udienza la controversia veniva decisa dando lettura della presen te deci sion e.
La domanda attrice diretta all'erogazione dell'assegno di invalidità è fondata e come tale merita accoglimento.
Nella specie il C.T.U. ha espresso un parere positivo sulle condizioni complessive della parte ricorrente che darebbero diritto alla concessione dell'emolumento, accertando una complessiva diminuzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (in particolare, 75%) a far data tuttavia se non dalla domanda amministrativa, dalla visita
Pag. 2 di 3 della competente Commissione nel marzo 2023.
Il parere del CTU in quanto congruamente motivato, non può essere disatteso, avendolo espresso in funzione di ausiliario di giustizia.
La domanda va, quindi, accolta nei confronti dell' , che è tenuto all'erogazione CP_1
dell'assegno di invalidità a parte ricorrente a far data dal 1/3/2023, ivi compresi i ratei arretrati sui quali sono dovuti gli interessi legali, ex art. 16, co. 6 L. 412/91, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di decorrenza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di , rilevato che già dalla visita della CP_1
Commissione Medica erano riscontrabili le condizioni di menomazione di cui è causa.
Restano a carico dell' le spese di C.T.U. già in precedenza liquidate. CP_1
Di diritto la provvisoria esecuzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, ed accertato che parte ricorrente era, a far data dal 1/3/2024 nelle condizioni previste dall'art.13 L.118/71 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, condanna l' a corrispondere alla stessa quanto dovutole a tale titolo dal 1/3/2024, CP_1
ivi compresi i ratei scaduti e gli interessi sugli stessi.
Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 1800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU come già liquidate.
Reggio Emilia, 02/04/2025
Dott.Elena Vezzosi
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