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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. Michele Arditi di Castelvetere che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliato presso Controparte_1 C.F._1 il difensore avv. Francesco Lorenti che lo rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Roberto Ercolani giusta procura in atti.
APPELLATO
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.6130/2020 pubblicata in data
15.04.2020 dal Tribunale di Roma.
1 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10.12.2020 Parte_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 6130/2020 pubblicata in data
[...]
15.04.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.56042/2014, promosso da nei confronti di Controparte_1 [...] ed rimasto contumace, avente ad oggetto Parte_1 CP_2 responsabilità da circolazione di veicoli.
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “
[...]
, in relazione al sinistro stradale avvenuto il 14.3.2013 e Controparte_1 che l'aveva visto coinvolto quale terzo trasportato sull'autoveicolo di sua proprietà condotto da , assicurato con la s.p.a. Parte_2 [...]
agiva in giudizio con atto notificato ed iscritto a Ruolo nel Parte_1 settembre 2014 – e successivo atto di citazione notificato in rinnovazione per la prima udienza tenutasi effettivamente a settembre 2015 - nei confronti dei predetti convenuti chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni fisici patiti e patrimoniali per spese mediche. Con condanna per lite temeraria.
Allegava di esser caduto mentre scendeva dall'auto a causa di una incauta manovra del conducente, il quale aveva riconosciuto la sua responsabilità tramite modulo CID. L'ente assicuratore aveva negato ogni risarcimento con motivazione generica.
Si costituiva in giudizio la predetta società di assicurazioni contestando la domanda deducendo: - la genericità della dinamica dell'evento dannoso che poteva esser ascritto ad una mera accidentalità e non già ad un comportamento colposo del conducente dell'auto; - la violazione della norma di cui all'art. 148 cod. ass. per gravi carenze oggettive della stessa;
- il fatto che già nel 2002
l'odierno attore aveva riportato lesioni negli stessi distretti anatomici interessati dal sinistro stradale in questione. Le parti utilizzavano i termini ex art. 183 c.p.c..
All'esito della compiuta istruzione probatoria la causa viene ora all'esame decisorio una volta spirato il termine di 80 giorni previsto dall'art. 190 del codice di procedura civile come novellato nel 1990 per consentire le ultime difese alle parti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il TRIBUNALE di
ROMA, definitivamente pronunciando in primo grado, così provvede: dichiara
l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale in
2 questione; accoglie la domanda e condanna e la Parte_2 [...]
in solido, al risarcimento del danno in favore di Parte_1 [...]
, danno liquidato nella complessiva somma di euro Controparte_1
14.494,00, oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 750,00 per spese ed euro 4.835,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
pone a definitivo carico solidale dei convenuti l'esborso della CTU già liquidata con decreto nella fase istruttoria ed oggi confermata a saldo definitivo”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “1. La domanda è fondata e va pertanto accolta nei termini di cui ora si dirà. Quanto alla questione dell'applicabilità dell'art. 148 cod. ass. va rilevato che le conseguenze ivi previste non sono applicabili in quanto l'assicuratore ha esplicitato il rifiuto di qualunque risarcimento al danneggiato, per cui ogni questione gradata è venuta a cadere per evidente assorbimento rispetto al rifiuto totale di ogni risarcibilità.
Quanto alla questione della genericità dell'atto di citazione circa la dinamica del sinistro essa è infondata in quanto si parla della manovra del conducente dell'auto e dal modulo CAI si evince in modo chiaro la dichiarazione resa dal detto conducente circa la manovra di guida che ha prodotto la caduta del CP_2 passeggero posto sul lato destro rispetto al conducente.
In merito alla dinamica del sinistro sussiste la dichiarazione sostanzialmente confessoria del conducente contenuta nel modulo CAI;
è vero che verso
l'assicuratore essa non costituisce prova legale e però costituisce prova ancorché liberamente apprezzabile.
È stato poi sentito il teste in prova delegata il quale ha confermato la Tes_1 dinamica del sinistro in questione;
è vero che detto teste non è stato indicato nel modulo CAI ma tale fatto non appare di per sé decisivo nel senso prospettato dalla parte convenuta.
Va preso atto che la causa in questione vede contrapposte acerrimamente le parti in giudizio;
francamente non appaiono elementi consistenti e decisivi per ritenere sostanzialmente che il sinistro stradale denunciato sia falso;
il distretto corporeo interessato è tutto il lato destro, spalla e ginocchio, compatibile con la descrizione del sinistro “…mentre lui stava scendendo lato passeggero…”;
l'assicuratore non ha ritenuto di sporgere querela di falso e truffa assicurativa;
il
3 danno lamentato e poi sedimentatosi è di modesta entità – una micropermanente
– che non ha necessitato di particolari interventi clinici e sanitari nello sviluppo della situazione sanitaria del soggetto: in particolare non è stato necessario intervento chirurgico alla spalla o al ginocchio (il quale notoriamente costituisce un consistente costo economico per il soggetto che voglia poi approfittare falsamente dichiarando un sinistro stradale speculando ai danni di un ente assicuratore) e, come detto, l'invalidità permanente residuata si risolve in una micropermanente e non già in un danno permanente di consistente entità nella integrità motoria complessiva dell'essere umano (nel qual caso il sospetto di truffa troverebbe maggiore appiglio e necessità di approfondimento); sulla questione dell'emartro e dell'assenza di annotazione in cartella clinica di esecuzione di artrocentesi il dato resta tale probatoriamente, nel senso che comunque in cartella clinica si attesta l'esistenza dell'emartro. Infine, va rilevato che la lussazione della spalla destra appare esser opposta a quella patita anni addietro a sinistra.
2.1. Venendo al quantum da liquidare a titolo di danno biologico va osservato in via generale e preliminare che si verte in tema di c.d. micropermanenti entro il
9% per cui trova applicazione il decreto ministeriale vigente al momento della presente decisione, senza alcun riferimento possibile alle tabelle elaborate presso vari Uffici giudiziari nel corso degli anni.
2.2. Ciò chiarito, a titolo di danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto costituzionalmente tutelata (art. 32 Cost.), vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi scaturenti dai criteri applicabili alla concreta fattispecie in esame: a) indicazione normativa di euro 47,49 giornalieri per l'invalidità temporanea totale relativa alle c.d. micropermanenti derivate da sinistro stradale secondo l'ultimo aggiornamento D.M. 22.7.2019 Ministero
Sviluppo Economico e dei valori-punto ivi indicati per le invalidità permanenti fino al 9% (tabella relativa alle predette micropermanenti introdotta dall'art. 5 della legge n. 57\01 ora trasfuso nell'art. 139 D. L.g.s. n. 209\05 (codice delle assicurazioni);
b) valori di liquidazione del danno giusta tabella in uso per l'anno in corso –
2019 - presso questo Tribunale per uniformare le liquidazioni a casi simili relativamente alle c.d. macropermanenti (in mancanza di tabelle adottate per legge o atti equiparati ex art. 138 codice delle assicurazioni cit., in attesa
4 dell'auspicato varo legislativo della tabella unica nazionale rimandato ormai da tanti anni), tabella prevedente euro 110,60 giornalieri per l'invalidità temporanea totale ed un valore-punto ricompreso tra euro 1.195,42 riferito al grado di invalidità dell'1% di un danneggiato di un anno di vita, euro 22.413,97 riferito ad una invalidità del 10% del medesimo danneggiato, euro 65.374,09 riferito ad una invalidità del 20%, euro 128.880,36 riferito al grado di invalidità del 30%, euro 227.009,54 per invalidità del 40%, euro 368.584,82 per invalidità del 50%, euro 558.678,60 per invalidità del 60%, euro 784.485,45 per invalidità del 70%, euro 1.071.660,00 per invalidità dell'80, euro 1.378.498,50 per invalidità del 90% ed euro 1.680.194,04 riferito al grado di invalidità del 99%; tabella diramata dal Presidente del Tribunale con nota prot. n. 9105 del
25.6.2019; valori economici a scalare in difetto con il progredire dell'età del danneggiato;
c) valore del singolo punto in ogni caso temperato da un coefficiente progressivo di abbattimento rapportato all'età del soggetto al momento del fatto illecito (nel caso di specie di anni 47): euro 1.282 per invalidità temporanea ed euro 9.988 per invalidità permanente in base alla CTU medico-legale dr. Persona_1 che si riporta: “”Invalidità temporanea al 75% giorni quindici (15 gg) Invalidità temporanea al 50 % giorni quindici (15 gg) Invalidità temporanea al 25% giorni quindici (15 gg) Invalidità temporanea al 15% giorni trenta (30 gg), atteso che con la visita ortopedica del 27.05.13 è stata posta indicazione al trattamento chirurgico. Invalidità permanente sette-otto per cento (7-8%)””. Si precisa che vien preso a riferimento il valore medio del 7,5 % di invalidità permanente.
2.3. A titolo di danno morale/non patrimoniale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico che attiene precipuamente alle conseguenze anatomo-funzionali medicalmente accertabili, e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema
d'animo transeunte” e di “spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) in relazione ai traumi polistrettuali riportati ed ai vari controlli medici e diagnostici a cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita, si stima equo liquidare, ai valori attuali, euro 1.800, ex artt.
2059 e 2056 cod. civ.
5 Detto aspetto del danno non patrimoniale – nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972\08 e nella sentenza Cass. Sez. 3^ n. 29191\08 (in particolare, in detta ultima sentenza si afferma “la autonomia ontologica del danno morale”, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona ex art. 2 Cost.”).
Soccorre ancora Cass. Sez. 3^ n. 11701 del 20 maggio 2009 che ha ribadito la necessità che il risarcimento del complessivo danno non patrimoniale patito dalla persona (biologico e morale) sia integrale ma stando attenti a non duplicare la liquidazione delle medesime conseguenze pregiudizievoli ancorché diversamente nominate e senza poter fare ricorso ad automatismi percentualistici rispetto alla somma liquidata a titolo di danno biologico. Ed ancora più recentemente Cass.
Sez. 3 n. 21508\011 (relatore Giacalone) ha ribadito i medesimi concetti sottolineando che è decisivo soltanto che, al di là del “riferimento a tradizionali sottocategorie anche tabellari” il giudice abbia avuto riguardo a “pregiudizi diversi”; in tal caso “la decisione non può considerarsi erronea in diritto (Cass.
n. 6750\11)”; ed in quel caso non risultava che “la sofferenza psichica fosse stata già considerata nella liquidazione del danno biologico come inteso prima delle richiamate sentenze delle SS.UU. del 2008”.
Ed ancora Cass. sentenza n. 11851\2015 dove si ribadisce che il danno morale va risarcito autonomamente ove provato senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria. E vedi altresì Cass. sentenza n. 901\2018 alle quali si rimanda per brevità.
Al riguardo va altresì osservato che con D.p.R. n. 37 del 3 marzo 2009
“Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero …”, all'art. 5 comma 1 lett. b) e lett. c) si distingue espressamente tra la liquidazione del danno biologico (lett. b) e la liquidazione del danno morale (lett. c): “la determinazione della percentuale del danno morale
(DM) viene effettuata caso per caso tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
6 E soccorre ancora l'ordinanza della Corte di cassazione Sez. 3 n. 19816 del settembre 2010 con la quale è stata cassata con rinvio sentenza del Tribunale di
Foggia resa in grado di appello e nella quale si affermava che in caso di micropermanenti regolate dalla legge n. 57\01 andava riconosciuto solo il danno biologico e non già quello più ampio “non patrimoniale” sofferto dal danneggiato in quanto danno non previsto da detta legge. La Corte suprema ha statuito che ben possono sussistere “sofferenze morali” aggiuntive al danno biologico e che si versa in una errata interpretazione delle norme in tutti quei casi in cui il danno non patrimoniale non sia scandagliato “in tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto”.
Nulla spetta a titolo di c.d. danno esistenziale, posto che le voci di danno sopra individuate coprono integralmente il danno alla persona patito;
una sua attribuzione si risolverebbe in una indebita duplicazione di voci di danno già considerate e liquidate. Ciò anche alla luce delle predette ultime sentenze della
Corte di Cassazione.
2.4. Per spese mediche valutate come congrue e pertinenti dal CTU si liquidano ai valori attuali euro 1.424 rivalutati gli importi per spese mediche e di ctp documentate dall'attore per come indicate nella prima relazione peritale del CTU medico.
3. Spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto. Equitativamente ex art. 2056 cpv. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
dall'altro un parametro composito di valutazione ricavato con criterio presuntivo giusta
Cassazione SS.UU. sent. n. 19499 del 16 luglio 2008 nella media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito – anno 2013 - e dunque nello 0,85 % annuo: individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,029 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo
7 per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell'illecito
– (in sostanza vanno sommati i due importi e poi si divide per due …
“semisomma”) va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni
e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).
4. Sull'intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento - ivi compreso il lucro cessante - decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicandosi i valori medi di cui al D.M. n. 55\2014. L'esborso per la CTU medica va posto a definitivo carico dei soccombenti”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza appellata, respingere la domanda proposta da . Con Controparte_1 vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
§ 6. – , sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_2
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia;
costituitosi con Controparte_1 comparsa depositata il 19.3.2021 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'appello Parte promosso da inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto. NEL MERITO rigettare l'appello Parte proposto da n quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. n. 6130/2020 del Tribunale di Roma.
Con vittoria di spese anche di questo grado di giudizio, rimb. forf. 15%, e competenze, oltre IVA e Cap, e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
§ 7. – All'udienza del 1.10.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., quindi la causa è stata trattenuta in decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “VIOLAZIONE DELL'ART.163-164
8 C.P.C., IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA” l'appellante ha dedotto la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda non essendo state rispettate le condizioni richieste dall'art. 148
d.lgs. 209/2005 ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria.
In particolare, l'appellante ha rilevato come, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'istante aveva omesso di indicare in maniera specifica le concrete modalità di accadimento del sinistro prospettando di aver riportato lesioni a seguito di una caduta occorsa allorquando, nel mentre era intento a scendere dal veicolo a bordo del quale viaggiava, lo stesso, in maniera improvvisa, aveva ripreso la marcia a causa di un'involontaria manovra di guida del conducente.
Precisava che il contenuto descrittivo generico e poco circostanziato delle modalità di accadimento del sinistro, quindi della condotta tenuta dallo stesso danneggiato nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, avevano impedito alla
Compagnia di assicurazione di formulare la dovuta proposta risarcitoria, non avendo neppure rilievo la documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio, come il modello CAI sottoscritto nell'immediatezza del fatto, giacché
l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda non poteva essere sanata da un mero rinvio per relationem a documenti ad esso allegati.
Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., ne conseguiva la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione in maniera chiara e specifica degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda giudiziale, precisando che alcuna efficacia sanante sarebbe potuta derivare dalla sua costituzione in giudizio.
In aggiunta, parte appellante ha dedotto che la domanda di risarcimento, proposta dal danneggiato in via stragiudiziale, risultava carente dei requisiti normativamente richiesti dall'art.148 d.lgs. 209/2005, a mente del quale il danneggiato, ai fini della formulazione di una proposta risarcitoria, ha l'onere di fornire precisi dati identificativi della vittima e del danno, sicché la compagnia assicuratrice non aveva potuto formulare l'offerta di risarcimento prevista dal menzionato articolo, con conseguente improponibilità della domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato.
L'appellante, pertanto, concludeva domandando la declaratoria della nullità dell'atto di citazione e l'improponibilità della domanda.
§ 8.2 - Con il secondo motivo “IL TRIBUNALE AVREBBE DOVUTO
9 RESPINGERE LA DOMANDA IN DIFETTO DI PROVA” l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado giacché difetterebbe la prova degli elementi posti a fondamento della domanda.
In particolare, evidenziava l'insussistenza di efficacia probatoria del modulo CAI sottoscritto dalle parti nell'immediatezza del fatto, costituendo lo stesso un mero argomento di prova, liberamente apprezzabile in giudizio e privo di efficacia di prova legale nei confronti della Compagnia assicuratrice.
Inoltre, la prova del sinistro e del nesso causale intercorrente tra lo stesso e i danni asseritamente patiti dall'attore non sarebbe evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dal teste considerato il Testimone_2 contenuto vago delle stesse e la mancata indicazione del suo nominativo nel modulo CAI sottoscritto e fornito alla compagnia assicuratrice, con conseguente inattendibilità della dichiarazione testimoniale resa nel giudizio di primo grado.
In aggiunta, deduceva che il giudice di primo grado avrebbe omesso di prendere in adeguata considerazione le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. dott. Per_1 il quale aveva concluso asserendo che, sulla base delle indagini tecniche dallo stesso condotte, mancava la prova delle lesioni subìte dall'attore e della derivazione eziologica delle stesse dal denunciato sinistro.
In particolare, allegava che il c.t.u. nominato in primo grado aveva mostrato perplessità sulla corretta diagnosi compiuta dai sanitari del pronto soccorso, ove il danneggiato si era recato dopo l'accadimento del sinistro, non essendo state eseguite le operazioni necessarie per curare la lussazione alla spalla destra come diagnosticata, non essendo stati compiuti accertamenti idonei a diagnosticare l'emartro, sebbene indicato nella cartella clinica, avendo il c.t.u. concluso per l'impossibilità di accertare la verificazione di un danno in seguito al sinistro e l'eventuale compatibilità dell'evento dannoso con la dinamica dello stesso.
Da ultimo, l'appellante ha dedotto che i danni asseritamente patiti dal danneggiato in conseguenza del sinistro di causa sarebbero sovrapponibili a quelli riportati in conseguenza di un precedente sinistro, occorso in data 11.03.2002, sussistendo quindi dubbi sulla riconducibilità dei danni al sinistro in esame.
Concludeva, quindi, evidenziando che dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, non era emersa la prova che il danneggiato avesse subito un danno in conseguenza del sinistro denunciato, sicché il giudice di primo grado avrebbe erroneamente accolto la domanda risarcitoria.
10 § 9. – Preliminarmente occorre rilevare come l'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art.348 bis c.p.c. deve ritenersi superata dall'esame nel merito dell'impugnazione.
§ 10. – Tali quindi i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il
Collegio che l'appello risulta fondato per quanto di seguito illustrato in relazione al secondo motivo.
§ 10.1 – Con riferimento al primo motivo di appello (§ 8.1), si rileva infatti come le censure di nullità della citazione e di improponibilità della domanda risarcitoria non sono fondate.
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt.163 e 164 c.p.c., l'atto di citazione che non contenga una chiara e specifica indicazione della causa petendi, quindi degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, risulta nullo.
Ciò è prescritto al fine della corretta individuazione dell'oggetto della domanda, quindi per consentire al convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa e al giudice di individuare il thema decidendum, Cionondimeno, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito come la predetta sanzione opera solo ove la prescritta esposizione dei fatti risulti omessa o assolutamente incerta, precisando altresì che il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio si completa con i documenti ad esso allegati (Cass. civile, Sez. III, n. 11751/2013).
È stato, invero, precisato che “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (Cass. civile, n. 3363/2019).
Ciò posto, nel caso in esame, si rileva come la descrizione delle concrete modalità di accadimento del sinistro e dei danni che ne sarebbero conseguenza emerge dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché dalla documentazione ad esso allegata.
In particolare, nell'atto di citazione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, nonché le modalità di accadimento dello stesso e dei danni che ne sono derivati (cfr. pag. n.
1-2 citazione). In aggiunta, l'individuazione della causa petendi si completa con la documentazione allegata all'atto di citazione,
11 invero, la descrizione del sinistro e della sua collocazione spazio-temporale emerge – salvo quanto di seguito evidenziato in relazione al valore probatorio - dal modulo CAI sottoscritto nell'immediatezza del fatto e allegato alla citazione
(cfr. doc. 1 allegato alla citazione) e i danni per le lesioni personali subìti dall'istante risultano – secondo la prospettazione attorea - dalla relazione di P.S. nonché dalla documentazione medica allegata (cfr. docc.
2-4 allegati alla citazione).
Pertanto, dal complesso dell'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione ad essa allegata, emerge con chiarezza l'oggetto della domanda, quindi, risultano descritti in maniera chiara e specifica le modalità di accadimento del sinistro occorso in data 14.03.2013 e il danno subìto, sicché il convenuto è stato posto nella possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, avendo comunque svolto difese nel merito.
Pertanto, non sussiste la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come eccepita dall'odierno appellante.
Per quanto concerne, l'improponibilità della domanda ex art. 148 d.lgs. 209/2005 si osserva quanto segue.
Il codice delle assicurazioni, all'art.148, descrive una procedura stragiudiziale da seguire al fine di consentire al soggetto che abbia riportato danni in seguito ad un sinistro di ottenere un celere risarcimento del danno.
Invero, il secondo comma del citato articolo dispone che, anche nel caso di sinistro da cui siano derivati danni alla persona, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare una proposta di risarcimento entro novanta giorni dalla richiesta, purché la stessa sia completa delle indicazioni previste. In particolare, la richiesta deve contenere i dati identificativi del danneggiato, la chiara descrizione del sinistro, nonché delle lesioni subìte attestate da un medico.
Ciò al fine di porre l'assicuratore nelle condizioni di poter adempiere al proprio obbligo di formulare un'idonea proposta risarcitoria.
Dunque, ove la richiesta risulti carente dei dati predetti, ne deriva l'improponibilità della domanda risarcitoria.
Ciò posto, nel caso in esame, risulta che il danneggiato abbia richiesto il risarcimento alla compagnia tramite pec del 9.09.2013 Parte_1
(cfr. doc. 8 allegato alla citazione) e nonostante la suddetta richiesta non risultasse completa delle indicazioni normativamente richieste dall'art. 148 d.lgs. 209/2005,
12 cionondimeno alla suddetta pec è seguito un formale diniego opposto dalla compagnia assicuratrice alla richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata del 17.12.2013 (cfr. doc. 9 allegato alla citazione).
In aggiunta, occorre rilevare come il citato articolo, al comma 5, prescrive l'obbligo della stessa compagnia assicuratrice di richiedere la documentazione integrativa, ove la richiesta sia carente, facendo decorrere dall'invio della suddetta documentazione integrativa il termine prescritto per la formulazione della proposta risarcitoria.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come, in base ad un'interpretazione letterale e logico-sistematica della citata disposizione, nonché per il principio di buona fede, l'omessa indicazione di alcuni dati richiesti dall'art.148 d.lgs.
209/2005 non giustifica ex se il rifiuto della compagnia assicuratrice di elaborare la proposta risarcitoria e l'improponibilità della domanda (Cass. civile, Sez. III., n.
30091/2024; Cass. civile, n. 15445/2021).
Con maggior impegno esplicativo, quantunque la richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale dal danneggiato fosse carente di alcune indicazioni normativamente prescritte, la compagnia assicuratrice era comunque tenuta ad adempiere al proprio obbligo ove emergenti comunque gli elementi sufficienti per accertare la responsabilità e stimare il danno occorso.
In aggiunta, è stato rilevato dalla S.C. con principio valevole anche nel caso di specie che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.” (Cass. civile, Sez. III, n. 32919/2022).
Pertanto, anche ove il danneggiato non abbia adempiuto all'obbligo di formulare una richiesta chiara e completa, il mancato adempimento da parte dell'assicuratore dell'obbligo di domandare l'integrazione della documentazione determina la proponibilità della domanda giudiziale.
Dunque, nel caso in esame, sebbene la domanda avanzata dall'istante nell'atto di citazione contenesse una generica descrizione del sinistro e dei danni che ne erano derivati, nonché risultasse carente delle indicazioni prescritte dall'art. 148 d.lgs.
209/2005, non risulta che avesse richiesto Parte_1 documentazione integrativa, al fine di formulare una proposta di risarcimento.
13 Dunque, il formale diniego opposto dalla compagnia assicuratrice alla richiesta risarcitoria ha reso la domanda giudiziale proponibile, con conseguente infondatezza della censura mossa dall'appellante relativa all'improponibilità della domanda ex art. 148 d.lgs. 209/2005.
Pertanto, in base a quanto testé enunciato, il primo motivo di appello, sia quanto alla nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sia per l'improponibilità della domanda ex art. 148 d.lgs. 209/2005, risulta infondato.
§ 10.2 – Passando al secondo motivo (§ 8.2) deve osservarsi che parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado per aver erroneamente ritenuto provata la domanda risarcitoria proposta dall'attore, giacché dall'attività istruttoria espletata non sarebbe emersa l'effettiva verificazione di un danno in conseguenza del sinistro secondo le modalità dallo stesso denunciate.
Orbene, l'istante al fine di fornire la prova del danno subito e della sua derivazione causale dal sinistro occorso in data 14.03.2013 ha depositato il modulo CAI, la documentazione medica, nonché chiesto di provare l'occorso tramite prova testimoniale, espletata mediante assunzione delegata.
In particolare, in merito alle risultanze della prova testimoniale parte appellante ha censurato l'inattendibilità del testimone deducendo il contenuto Tes_1 generico delle dichiarazioni dallo stesso rese nonché eccependo la mancata indicazione del suo nominativo nell'apposito spazio contenuto nel modulo CAI.
Sul punto, occorre premettere che è compito del giudice valutare l'attendibilità dei testimoni e la credibilità delle dichiarazioni da loro rese sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, quali la coerenza delle loro dichiarazioni e la loro congruenza con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo (cfr. Cass.
15270/2024; Cass., 1547/2015).
Inoltre, sebbene si ritenga che la prova di un fatto possa essere data anche mediante l'escussione di un solo testimone, la sua deposizione va valutata con particolare rigore, dovendosi accertare la compatibilità delle sue dichiarazioni con le altre risultanze istruttorie, soprattutto nel caso in cui si tratti di un sinistro stradale in cui non siano intervenute le forze dell'ordine nell'immediatezza del fatto e non siano stati prodotti rilievi fotografici del luogo del sinistro.
Ciò posto, è bene rilevare che la presenza al momento del fatto del testimone escusso nel giudizio di primo grado, non risulta indicata Testimone_2 nell'apposito spazio del modulo CAI depositato in atti (cfr. doc. 1 allegato all'atto
14 di citazione) lasciato in bianco, né soprattutto è stata evidenziata dal danneggiato nel corso delle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, tantomeno risulta nel verbale di spontanee dichiarazioni relative al sinistro sottoscritto dallo CP_ Parte
in data 14.11.2013 (documento prodotto dalla on la seconda memoria istruttoria), con cui, lo stesso appellante ha dichiarato “fra i passanti non ho annotato alcun nominativo” risultando invero evidente che anche a distanza di otto mesi dal sinistro non vi era l'indicazione di alcun testimone che potesse riferire sull'accaduto, tantomeno sono state offerti elementi idonei per accertare le modalità di reperimento del nominativo.
In base alle circostanze dedotte con l'atto di citazione in appello e tenuto conto di quanto testé evidenziato emergono pertanto seri dubbi sull'attendibilità del testimone escusso nel giudizio di primo grado. Testimone_2
Ebbene, il suddetto testimone ha testualmente riferito che “Ricordo che io ero di fronte alla mia abitazione con alcuni amici …” e che “insieme a me c'erano altre persone però non ricordano chi erano di preciso” (cfr. verbale di assunzione della prova testimoniale), sicché è difficile ritenere verosimile che il testimone non ricordasse l'identità degli amici presenti insieme a lui sul luogo del sinistro.
In aggiunta, lo stesso danneggiato, come sopra già osservato, con dichiarazione resa alla compagnia assicuratrice e sottoscritta in data 14.11.2013, ha testualmente riferito che “Fra i passanti non ho annotato alcun nominativo” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione in appello e seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c.
HDI in primo grado), sicché si può fondatamente dubitare della testimonianza assunta.
Tali circostanze, dunque, unitamente alla distanza del luogo dell'evento dall'indirizzo di residenza del teste, fanno quindi sorgere rilevanti dubbi in relazione all'attendibilità del testimone escusso e alla credibilità della dichiarazione da lui resa in giudizio.
Dunque, si deve ritenere che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente valutato l'attendibilità della dichiarazione testimoniale resa da Tes_2
in considerazione dell'assenza di riscontri intrinseci ed estrinseci in
[...] base alle considerazioni ed elementi sopra evidenziati.
In aggiunta, alcun elemento decisivo si può trarre dal modulo CAI sottoscritto nell'immediatezza del fatto.
In particolare, in relazione alla dinamica del sinistro, nello stesso è testualmente
15 riportato che “mi ero fermato per far scendere il trasportato Controparte_1
che era sul sedile anteriore dx. Mentre lui stava scendendo dal mezzo a me
[...] scappava inavvertitamente il piede dalla frizione e il veicolo ripartiva CP_ accidentalmente. A causa di tale evento il cadeva rovinosamente a terra subendo lesioni” (cfr. doc. 1 allegato atto di citazione).
Sul punto, occorre infatti precisare che, nel caso di giudizio promosso nei confronti della compagnia assicuratrice, le dichiarazioni contenute nel modello
CAI sono liberamente apprezzabili dal giudice, costituendo una mera presunzione che il sinistro sia avvenuto secondo le modalità in esso descritte (Cass. civile, n.
4010/2018; Cass. civile, n. 19327/2017), ciò comunque ove il sinistro sia avvenuto tra veicoli a motore e se il modulo sia stato firmato da entrambi i conducenti e nel caso di specie il CAI risulta sottoscritto dal solo e non CP_2 riguarda un sinistro avvenuto tra veicoli a motore (cfr., art.143 d.lgs.n.209/2005).
Orbene, il modulo CAI prodotto nel presente giudizio non risulta pertanto dirimente ai fini della decisione, stante la libera valutabilità della produzione potendosi dallo stesso al più trarre argomenti di prova che, ove concordi e coerenti con altri elementi emersi nell'attività istruttoria, possono essere posti a fondamento della decisione e condurre all'eventuale accoglimento della domanda.
Pertanto, in assenza di altri elementi di prova con lo stesso coerenti, non è possibile trarre dalle suddette dichiarazioni elementi utili a ricostruire la dinamica del sinistro denunciato e, quindi, la fondatezza nel merito della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato.
Quindi, dalla testimonianza resa in giudizio e dal modulo CAI allegato all'atto di citazione non risulta sufficientemente provata la verificazione del sinistro e le sue concrete modalità di accadimento come descritte dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
In aggiunta, alcun ulteriore elemento di prova della riconducibilità del sinistro al momento dell'uscita dall'autovettura può ricavarsi dal referto del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Morelli, presso cui il danneggiato si è recato dopo l'accadimento (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, dal suddetto referto emerge la seguente diagnosi “lussazione spalla dx – trauma contusivo distorsivo ginocchio dx con emartro – trauma contusivo distorsivo piede e caviglia dx. escoriazioni multiple” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
16 A tale riguardo deve osservarsi che il certificato di Pronto Soccorso fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, con riferimento alle altre circostanze quali appunto le dichiarazioni relative al precedente incidente stradale non assumono tale valore probatorio trattandosi di mere dichiarazioni di parte.
Ciò posto, deve inoltre rilevarsi che anche da altri elementi emersi dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, sono emersi dubbi in relazione anche alla compatibilità del danno lamentato con le modalità descritte del sinistro, quindi il nesso causale della fattispecie risarcitoria e sul punto, deve rimandarsi alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado a cura del dott. Per_1
Ebbene, il nominato CTU ha mostrato perplessità in relazione alla correttezza della diagnosi redatta dai sanitari del pronto soccorso, esponendo che “Ciò posto, relativamente al caso in esame non possono non essere considerate delle imprecisioni di non secondaria importanza presenti nella diagnosi formulata in pronto soccorso così come i provvedimenti messi in atto nella stessa sede … a fronte di tale diagnosi non era effettuata una immobilizzazione che per quanto precedentemente espresso è fondamentale nei casi di lussazione al fine di prevenire una possibile recidiva a breve termine ed una instabilità articolare” e che “per quanto poi concerne la distorsione di ginocchio e soprattutto la diagnosi di certezza di emartro non si comprende come la stessa possa essere stata formulata in assenza dell'effettuazione di una artrocentesi.” (cfr. relazione ctu allegata al fascicolo di primo grado).
Sul punto, occorre rilevare come, nel caso di lesioni micro-permanenti (ricorrenti nel caso in esame), la prova del danno non deve essere necessariamente data mediante un referto strumentale, purché tuttavia vi sia un convincente accertamento medico legale della lesione e del postumo.
La Suprema Corte ha infatti chiarito come “ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Cass. civile, Sez. III., n.26985/2023), cionondimeno, nel caso di specie, l'assenza di riscontri diagnostici unitamente alla mancanza di elementi di prova decisivi a fondamento della domanda risarcitoria
17 inducono a ritenere non provata la verificazione del danno in conseguenza del sinistro denunciato dall'attore.
Invero, in relazione alla compatibilità causale del danno accertato dai sanitari con il sinistro denunciato, il nominato c.t.u. ha concluso affermando che “Il CTU, non
è in grado di dedurre, per i motivi in narrativa, quali siano state le effettive conseguenze lesive del sinistro di che trattasi nonché la sussistenza del nesso di compatibilità tra le stesse e le modalità del sinistro descritte nell'atto introduttivo.” (cfr. relazione ctu allegata al fascicolo di primo grado).
Quindi, anche dalla relazione redatta dal c.t.u. medico-legale sono emersi significativi dubbi in relazione alla compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro descritta dall'attore.
Pertanto, dal complesso degli elementi di prova emersi dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, non risultano sufficientemente provati il danno asseritamente patito dall'istante e la sua derivazione eziologica dal sinistro occorso, sicché deve essere accolto l'appello e deve essere rigettata la domanda risarcitoria svolta nei confronti della e del conducente Parte_1
. CP_2
Difatti in tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli,
l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario
(rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato
(conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art.331
c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale
(cfr., Cass.civ.n.29038/2018).
§ 11. – Le spese di lite - rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. invocata
18 dall'appellato (cfr., Cass.n.15232/2024) - incluse quelle di c.t.u. liquidate in primo grado, seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il primo grado tenuto conto del decisum e quindi del terzo scaglione di valore
(da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 919,00 per fase di studio, euro
777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.701,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase, mentre per il secondo grado vanno liquidate in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato in data 10.12.2020, avverso la Parte_1 sentenza n.6130/2020 pubblicata in data 15.04.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello - integralmente riformata la sentenza di primo grado - rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1 confronti di e . Parte_1 CP_2
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'appellante che liquida per il primo grado in euro Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in complessivi euro 3.933,00 per compensi, oltre euro 420,65 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
3) Pone le spese di ctu come liquidate in primo grado definitivamente a carico di
. Controparte_1
Roma, 21.10.2025.
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott.ssa Francesca Longo CP_3
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