Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 754 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to FERRARA Parte_1
,
TIZIANA;
e
RICORRENTE
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DE Controparte_1
,
LAURENTIIS VINCENZO;
RESISTENTE
nonché
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa MA Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 06.06.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta,
hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Con ricorso depositato in data 6.02.2025, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Maddaloni (CE) il 20.06.2013 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli;
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
nulla a titolo di mantenimento.
Si costituiva in data 15.04.2025 la resistente, la quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
All'udienza cartolare del 6.06.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto, pertanto la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In
particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. la casa familiare, sita in Maddaloni (CE) alla via Fabio Massimo, 90, sarò assegnata alla sig.ra TA MA SA che vi continuerà ad abitare facendo fronte, di conseguenza, al pagamento di ogni relativo onere e utenza;
2. il sig. TE LO si impegna a versare, a titolo di mantenimento per la sig. TA MA SA la somma di euro 200,00 mensili da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 15 dello stesso mese, a mezzo ricarica della posta pay su numero coordinate che verranno indicate dalla sig.ra VO MA SA e per la durata di due anni a partire dal 15 marzo di 2025 al 15 marzo 2027 per un totale di curo 5.000,00 (25X200,00=
5.000,00) tale somma sarà a titolo di mantenimento e da considerarsi una somma una tantum;
3. I ricorrenti si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione e ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto vivere civile.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti,
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi Parte_1 'nato a [...] il [...], e CP_1
[...] nata in [...] 1'08/04/1960; '
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 15, Parte I, Serie A, anno 2013);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. MA Capua Vetere nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio