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Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00881/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2025, proposto dalla società Daramic Holding s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Francesca Carlesi e Alessandro Botto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Tito, in persona del Sindaco pro tempore , e la Provincia di Potenza, in persona del Presidetne pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
della Regione Basilicata, del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza in liquidazione, della società Aree produttive industriali Basilicata s.p.a., dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata, della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza, del Ministero della giustizia, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Potenza, del Ministero dell’interno, del Comando della Stazione dei Carabinieri di Tito, del Ministero della difesa, del Nucleo Carabinieri Forestali di Tito, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Potenza e della Polizia di Stato – Sezione di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 39 del 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che la questione dedotta in giudizio richiede un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio;
Considerato che, in ragione della natura della vicenda in esame, nella comparazione degli interessi in conflitto tipica della fase cautelare, debba essere data prevalenza alla necessità di conservare la res adhuc integra per evitare pregiudizi irreparabili per la parte appellante e che, pertanto, impregiudicato l’esame delle questioni poste, si sospende soltanto a questo fine l’efficacia della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di sospensione debba essere accolta;
Ritenuto che le spese processuali della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza appellata e dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Manda alla Segreteria affinché sottoponga il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione della data dell’udienza di discussione del merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Rotondo, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Giuseppe Rotondo |
IL SEGRETARIO