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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
4106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4106/2022, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gianni Perla CP_1 C.F._1
(C.F. ), con studio in viale Bovio n. 158 di Pescara (numero di fax C.F._2
085/2059516; indirizzo di posta elettronica certificata ) Email_1
Attore/Opponente contro
(C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliata in via Tirino n 8 di Pescara presso il difensore avv. P.IVA_1
Danilo Monaco ( ; che la C.F._3 Email_2
rappresenta e difende
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore avv. Controparte_3 P.IVA_2
Carlo Masci, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis (C.F.
) e dall'avv. Fabrizio Paolini (c.f. ) C.F._4 C.F._5 dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso e nella Casa Comunale in
Pescara, Piazza Italia n. 1 (nonché al domicilio digitale Email_3
pagina 1 di 15 fax. ), P.IVA_3
in house providing (C.F. ), in persona dell'Ing. CP_4 P.IVA_4 CP_5
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
[...]
pro-tempore ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con sede legale in via Maestri del Lavoro
d'Italia, 81 a Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale degli Avv.ti
Nicolina Pietromartire (C.F. ) e Anna Maria Di Berardino (C.F. C.F._6
) che la rappresentano e difendono (fax: 0854178235; e-mail: C.F._7
Email_4 Email_5
(C.F. in persona del Sindaco p.t., corrente in Controparte_6 P.IVA_5
Montesilvano (PE) alla P.zza Diaz n. 1; contumace
Convenuti/Opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 23/10/2024 da intendersi richiamate all'udienza del 27/11/2024 in cui erano concessi i termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza differita dal 20/1/2025
MOTIVAZIONE
La presente causa di merito inerisce la opposizione ex art 615 co 2 c.p.c., precedentemente proposta innanzi al giudice dell'esecuzione da , avverso l'atto di pignoramento CP_1
di crediti verso terzi n. 292365 del 2022, notificato da Controparte_2
Rilevava l'opponente che in data 14.07.2022 il medesimo riceveva la notifica di detto atto di pignoramento di crediti verso terzi, avente quali atti presupposti numerose cartelle di natura ordinaria e tributaria, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti ivi richiamati (ingiunzioni, cartelle, verbali di accertamento e quant'altro richiamato a p. 3 del predetto atto).
Dichiarava l'opponente di impugnare le sole posizioni di natura ordinaria di seguito indicate:
pagina 2 di 15 - Pratica/cartella n 900.2012.0053837887 (ingiunzione n. 77401 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 222,90 per canone acqua 2011;
- Pratica/cartella n. 900.2012.0114383824 (ingiunzione n. 77402 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 39,15 per canone acqua 2012;
- Pratica/cartella n 900.2012.0151068074 (ingiunzione n. 212061 asseritamente notificata in data 21.12.2014) dell'importo di € 36,15 per canone acqua 2012;
Pratica/cartella n 900.2013.0252305534 (ingiunzione n. 344970 asseritamente notificata in data 10.10.2014) dell'importo di € 2.808,92 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
RO328856 (docs. 2,3);
- Pratica/cartella n 900.2013.0252305635 (ingiunzione n. 344971 asseritamente notificata in data 27.10.2014) dell'importo di € 2.808,23 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
X2ZNNF (doc.4);
- Pratica/cartella n 900.2016.0024439509 (ingiunzione n. 270610 asseritamente notificata in data 7.02.2017) dell'importo di € 391,85 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
BA982EM (docs. 5,6).
Gli importi richiesti, dei quali l'odierno opponente avrebbe avuto contezza per la prima volta solo in data 14.07.2022, con la notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 292365 del 2022, sarebbero abbondantemente prescritti.
Per quanto attiene alle cartelle afferenti i debiti per omesso pagamento del canone acqua, si eccepiva la maturata prescrizione sul rilievo che nonostante la Controparte_7
affermi che prima dell'atto di pignoramento sia stata effettuata la notifica
[...]
dell'intimazione n. 8760/2022 in data 14.02.2022, alcuna notifica sarebbe stata effettuata e/o ricevuta dall'odierno opponente. In assenza di detta notifica si eccepiva che i precedenti atti interruttivi -anch'essi mai notificati e/o ricevuti dal deducente-, sono stati
“asseritamente” notificati allorquando il termine prescrizionale era già spirato.
Ed invero: quanto alla pratica/cartella n. 900.2012.0053837887 fa Controparte_2 riferimento ad una “presunta” notifica risalente al 5.09.2015 a mezzo ingiunzione n. 77401, mai effettuata e/o ricevuta dal deducente;
relativamente alla pratica/cartella n. pagina 3 di 15 900.2012.00114383824 la medesima concessionaria fa riferimento ad una “presunta” notifica risalente al 5.09.2015 a mezzo ingiunzione n. 77402, mai effettuata e/o ricevuta dal deducente;
quanto alla pratica/cartella n 90020120151068074 fa infine Controparte_2 riferimento ad una “presunta” notifica risalente al 21.12.2014 a mezzo ingiunzione n.
212061, anch'essa mai effettuata e/o ricevuta dal deducente.
Da quanto sopra si evincerebbe che il termine prescrizionale quinquennale ovvero biennale previsto per il pagamento del canone acqua è ampiamente decorso.
Circa le debenze connesse alle violazioni al Codice della Strada (rif. pratiche/cartelle n. nn.
900.2013.0252305534 - 900.2013.0252305635 - 900.2016.0024439509):
la debenza riferita alla cartella n. 900.2013.0252305534 (rif. ingiunzione n. 344970) attiene alla vettura con tg. RO328856, che non è mai stata nel possesso e/o nella disponibilità dell'odierno opponente. Il sMajd si è premurato di richiedere al P.R.A. una visura storica del mezzo ed ha potuto rilevare che lo stesso ha subito vari trasferimenti fino all'ultimo, in favore della SI.ra , ma mai è entrato nella disponibilità dello stesso. Ne Persona_1
deriva il chiaro errore di attribuzione della violazione allo stesso, commesso dall'ente creditore e dalla concessionaria;
- quanto alla debenza connessa alla cartella n. 90020130252305635, il mezzo tg. X2ZNNF cui si riferisce l' atto è un veicolo che, seppur non nella disponibilità del era allo CP_1
stesso intestato. Fatto sta che la violazione risale all'anno 2010, mentre la asserita notifica dell'ingiunzione n. 344971 (di cui comunque si contesta la regolarità poiché mai ricevuta) che controparte sostiene aver effettuato, risale al 27.10.2014. Da detta data a quella della notifica dell'atto di pignoramento del 14.7.2022 non sono intervenute ulteriori notifiche interruttive. Il termine prescrizionale quinquennale è dunque ampiamente decorso;
- infine, in relazione alla debenza connessa alla cartella n. 90020160024439509, il mezzo tg
BA982EM non era nella disponibilità del all'epoca dell'infrazione. La CP_1
documentazione rilasciata dal PRA (doc.7), previa registrazione, attesta che in data
14.02.2013 il veicolo in parola era stato trasferito a tal . L'infrazione Persona_2
risale all'anno 2014, quindi ad epoca successiva al trasferimento del mezzo. Ne deriva che pagina 4 di 15 anche tale debenza deve essere annullata. In forza della documentazione depositata si evince che il debito è comunque prescritto.
Si costituiva la la quale in ordine alle pratiche aventi numeri finali) 887 824 e 074, CP_2 dell'importo rispettivamente di € 222,90, 39,15 36,15, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace in relazione alle ingiunzioni fiscali inerenti canoni idrici, ma di importo inferiore ad € 5.000,00, avendo dovuto parte attrice introdurre il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace, competente per valore.
In ordine alle partiche con numeri finali 534, 635 e 509 aventi ad oggetto sanzioni amministrative del codice della strada, veniva rilevata l'incompetenza per materia e/o per valore in favore del Giudice di Pace. Ciò in quanto le opposizioni a sanzioni amministrative, anche se proposte in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981
Per il resto si riportava a quanto eccepito e dedotto nel giudizio cautelare.
Pertanto, tornava a rilevare la inammissibilità della opposizione ex art. 617 cpc rilevando che la censura circa la mancanza e/o irregolarità della notifica degli atti pregressi al pignoramento (comunque le notifiche sono indiscutibilmente provate, cfr. allegati a, b) costituisce un'eccezione di carattere formale, la quale, ai sensi del combinato di cui agli artt. 617, comma 1 c.p.c. e 480, comma 3 c.p.c., doveva essere necessariamente proposta nel termine decadenziale di giorni venti.
Sul punto richiamava giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In ogni caso chiedeva rigettarsi l'eccezione di prescrizione stante l'avvenuta notifica degli atti di riscossione da cui si evincerebbe che non è assolutamente maturata alcuna prescrizione. In ogni caso, il credito è da ritenersi ormai definitivo, cristallizzato, in considerazione che le prescrizioni medesime (in ogni caso inesistenti) dovevano essere eccepite impugnando il primo atto nei confronti dei quali la prescrizione stessa era maturata, ossia le ingiunzioni fiscali o, a limite, l'intimazione di pagamento. Anche sul punto richiamava ampia giurisprudenza a sostegno del principio secondo cui nel giudizio pagina 5 di 15 di opposizione all'esecuzione possono essere dedotti solo fatti impeditivi e/o costitutivi successivi alla formazione del titolo e non già fatti inerenti la formazione del titolo stesso
In ogni caso ribadiva che, da un esame della documentazione prodotta si evince che gli atti pregressi sono stati tutti notificati e non è maturata alcuna prescrizione, e che invero, oltre alle singole ingiunzioni in data 22.2.2017 e 14.2.2022 sono state notificate due intimazioni di pagamento (allegato b); in entrambe il contribuente non ha ritirato il plico entro i dieci giorni!
Infine ed in mero subordine richiamava la legislazione emergenziale COVID-19 in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
In ogni caso, evidenziava che le censure inerenti la debenza dei verbali sarebbero del tutto avulse all'attività di riscossione e, pertanto, al riguardo, eccepiva l'assoluta carenza di legittimazione passiva della e/o la mancanza di qualsiasi responsabilità della CP_2
stessa. Invero, nella vicenda di specie non sussiste alcun errore imputabile alla di CP_2
riscossione, atteso che la stessa ha regolarmente provveduto alla emissione ed alla notificazione delle ingiunzioni di pagamento in virtù dell'apposite richieste trasmessele dagli Enti impositori.
Il da parte sua, sosteneva l'inammissibilità dell'opposizione per motivi Controparte_3
inerenti la legittimità dei verbali sottesi alle cartelle esattoriali quali atti presupposti dell'atto di pignoramento. Preliminarmente, infatti, osservava che la domanda di annullamento del pignoramento, e degli atti presupposti, e quindi delle cartelle esattoriali che a loro volta fondano su verbali di violazione al codice stradale rimasti inoppugnati, è inammissibile ed improponibile. È pacifico, invero, che l'atto di pignoramento è impugnabile solo per vizi propri ed al contempo non è possibile contestare il merito della pretesa creditoria come, invece, pretende di fare l'opponente laddove eccepisce vizi del presupposto verbale (supposta carenza di legittimazione passiva per avere trasferito la proprietà del mezzo in data antecedente alla contestazione della violazione). Tali vizi, ed i relativi motivi di impugnativa, possono proporsi avverso l'ingiunzione fiscale solo se tale atto è il primo regolarmente notificato, ossia quando l'avviso di accertamento (per i crediti tributari) o il verbale di accertamento (per le sanzioni amministrative) non siano stati pagina 6 di 15 regolarmente notificati. E non è questo il caso, fermo restando che alla parte opponente spetterebbe, oltretutto, l'onere di provare la mancata notifica, e non viceversa.
Nel merito della notifica dei verbali presupposti si faceva rilevare che i verbali sottesi alle cartelle esattoriali erano stati tutti notificati alla parte ricorrente nei termini di legge come da documentazione in atti, rimasti inoppugnati, e che nel merito tali atti aventi fede privilegiata erano fondati giacché riguardanti violazioni al codice della strada accertati da pubblici ufficiali.
Contr Si costituiva anche l' eccependo a sua volta l' incompetenza per valore e per materia del Giudice adito per argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla CP_2
In ogni caso evidenziava che sulle modalità con le quali la sceglie di adempiere alla CP_2 convenzione con nessuna responsabilità può essere ascritta a quest'ultima che ha CP_4 solo l'obbligo di affidare la riscossione dei propri ruoli a società rientranti fra quelle che la legge abilita a simili attività. per il suddetto affidamento ha indetto una gara CP_4
pubblica nel pieno rispetto di tutte le procedure previste dalla legge. La cessione è avvenuta quando i crediti erano ancora perfettamente esigibili. Alla luce di quanto sopra deve sicuramente escludersi ogni responsabilità di nella causazione del danno CP_4 lamentato da parte ricorrente. Per quanto attiene all'invocata prescrizione della somma ingiunta la stessa può essere opposta sempre e solo a . CP_2
Le notifiche relative al sollecito dei crediti portati dalle cartelle impugnate sono state eseguite dalla che era titolata a farlo proprio in virtù del contratto di cessione CP_2 ripassato con l' Pertanto tutte le censure mosse sull'eventuale CP_4
omessa/inesistente/irregolare notifica delle predette cartelle possono essere mosse solo nei confronti dell'ente riscossore in quanto trattasi di atti propri di quest'ultimo sui quali CP_4
non aveva alcun potere di controllo.
[...]
Qualora la prescrizione fosse compiuta, questa, conseguentemente potrà essere opposta solo alla e comunque nella vicenda di specie non può che applicarsi il principio CP_2
per cui una eventuale prescrizione doveva essere eccepita impugnando il primo atto nei confronti del quale la prescrizione stessa era maturata, ossia le ingiunzioni fiscali o l'interpello o l'intimazione o qualsiasi altro atto posto in essere dalla in altri CP_2
pagina 7 di 15 termini, non sono ammesse le opposizioni “recuperatorie”, come incontrovertibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con la ordinanza n. 11900 del 7 maggio 2019.
Reputa il giudicante di dover definire la questione che ci occupa alla stregua delle seguenti dirimenti considerazioni.
Va rammentato anzitutto che secondo la classica distinzione degli istituti dell' opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, la prima si intende riferibile ai casi in cui si assuma l'inesistenza del titolo esecutivo, l'inidoneità a fondare l'esecuzione forzata,
l'impignorabilità dei beni, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa (avvenuto pagamento), la sopravvenuta caducazione della pretesa (prescrizione) ovvero altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi. L'opposizione agli atti esecutivi, invece, si reputa proponibile nei casi di irregolarità formale del titolo e/o del precetto, notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento, irregolarità di qualsiasi atto della procedura esecutiva immobiliare.
In sostanza l'oggetto delle opposizioni sembra diviso tra motivi sostanziali e motivi formali. Tuttavia, non è sempre semplice valutare se con l'opposizione agli atti non si stia, in effetti, proponendo un'opposizione all'esecuzione e viceversa. Alcuni elementi di commistione rendono, talvolta, di difficile demarcazione le due opposizioni dacché ne consegue il potere (dovere) del giudice di qualificare la stessa in maniera corretta al di là del nome ad essa attribuita dalla parte.
Come noto, in punto di termini, mentre l'opposizione all'esecuzione può essere promossa liberamente prima che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile( cfr. art.615 c.p.c.), l'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta, invece, durante tutto l'arco della procedura esecutiva immobiliare (anche avverso il decreto di trasferimento) purtuttavia sempre nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se pagina 8 di 15 riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti(cfr. Art. 617 c.p.c).
Pertanto, qualora come nel caso di specie si oppongano fatti estintivi correlati alla dedotta mancanza di notifica della cartella (nella specie la prescrizione quinquennale del credito)
l'opposizione va congruamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.
Tanto premesso, si reputa di dover respingere i profili di inammissibilità sollevati relativi alla tardività dell'opposizione così come i profili anche riguardanti la competenza.
Una diversa valutazione va svolta relativamente ai motivi di opposizione che riguardano il merito della pretesa ovvero quelli avanzati in relazione alla debenza della pretesa creditoria portata dalle cartelle inerenti violazioni del codice della strada, che invece andavano eccepiti in sede di opposizione alle contravvenzioni. Essi non saranno presi in considerazione in questa sede in quanto inammissibili.
Per quanto riguarda le problematiche di legittimazione passiva sollevate va rammentato che secondo la Cassazione ( 7514 del 08.03.2022 ) il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per casi quale quello della dedotta prescrizione può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Afferma inoltre la Cassazione che, nel caso il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe – ai sensi del citato art. 39 – l'onere di chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
pagina 9 di 15 Precisa, quindi, che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è comunque vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del credito.
L'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo non determina comunque l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi sia svolta avverso il concessionario.
In ogni caso il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla denuntiatio litis al titolare del credito, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva solo nel rapporto interno ex art. 39 del D.Lgs. 112 del 1999.
Diversamente nel caso di cartelle che sottendano sanzione amministrative ex L. 689 del
1981, la giurisprudenza di legittimità pur richiamando anche in tali casi l'operatività dell'art. 39 del D.Lgs. 112 del 1999, va oltre affermando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n. 2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass.
n. 8759 del 18.06.2002).Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n. 1985 del 29.01.2014.
Per quanto osservato nel caso che ci occupa non si vedono ragioni per estromettere l'ente titolare della pretesa sostanziale.
Vi è ancora da precisare sulle questioni preliminari che secondo la Corte di Cassazione
(ordinanza 17/6/24 n 16743) l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato pagina 10 di 15 che non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata. In relazione alla prescrizione maturata tra la cartella e il primo avviso d'intimazione per la Cassazione la mancata impugnazione di un'intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva. La Corte di Cassazione ha ribadito che non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle. Invece indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione di successivo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs.
31.12.1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass.
11.02.2015, n. 2616; si vedano, altresì, Cass. 2.11. 2017, n. 26129; Cass. 21.01.2020, n.
1230). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Tenuto conto di questi principi, le argomentazioni di inammissibilità della eccezione di prescrizione in sede di impugnativa dell'avviso di pagamento devono essere rigettate.
Invero, la dedotta prescrizione nel nostro caso non si riferisce all'ipotesi di prescrizione maturata prima della emanazione della cartella.
Quanto ai termini di prescrizione applicabili, per completezza va rammentato che la
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/2016, aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina "la irretrattabilità del credito ma non...anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale…qualora per i relativi crediti sia pagina 11 di 15 prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria", condiviso dalla costante giurisprudenza (ex multis Cass. n. 11335/2019). In altri termini, la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l'interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione. Invece con ordinanza n. 24106 del
27/09/2019 la Cassazione si è discostata dalla costante giurisprudenza per i crediti tributari, affermando che si possa dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti fiscali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito fiscale (imposta locale, sanzione tributaria ecc.) e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione. Ebbene, si reputa di dover aderire al primo orientamento, più favorevole al contribuente, confermato tra l'altro da Cass con la menzionata ordinanza n 16743 del 17/6/24 che si armonizza con principi dell'ordinamento in tema di prescrizione ( 2945 cod civ ). Si deve dunque convenire circa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai debiti derivanti da multe e ammende, nonché canoni di consumi idrici ( precedenti il primo gennaio 2020 ).
Il merito della vicenda è agevolmente definibile con il rigetto della eccezione di prescrizione, in quanto l'interessato deduce la mancanza di notifiche che non trova riscontro in atti come già del resto rilevato dal Giudice dell'esecuzione. E ciò a prescindere dall'applicazione dei termini di sospensione Covid.
Si consideri il quadro delle prescrizioni delineato dall'interessato:
1)Pratica/cartella n 900.2012.0053837887 (ingiunzione n. 77401 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 222,90 per canone acqua 2011;
2)- Pratica/cartella n. 900.2012.0114383824 (ingiunzione n. 77402 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 39,15 per canone acqua 2012;
3)- Pratica/cartella n 900.2012.0151068074 (ingiunzione n. 212061 asseritamente notificata in data 21.12.2014) dell'importo di € 36,15 per canone acqua 2012;
4)Pratica/cartella n 900.2013.0252305534 (ingiunzione n. 344970 asseritamente notificata pagina 12 di 15 in data 10.10.2014) dell'importo di € 2.808,92 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
RO328856 (docs. 2,3);
5) Pratica/cartella n 900.2013.0252305635 (ingiunzione n. 344971 asseritamente notificata in data 27.10.2014) dell'importo di € 2.808,23 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
X2ZNNF (doc.4);
6) Pratica/cartella n 900.2016.0024439509 (ingiunzione n. 270610 asseritamente notificata in data 7.02.2017) dell'importo di € 391,85 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
BA982EM (docs. 5,6).
Ebbene, diversamente da quanto eccepito, dall'esame degli atti ed in particolare dalle produzioni di parte convenuta ( ) emerge anzitutto l'effettività e regolarità della CP_2
notifica avvenuta nel mese di settembre 2015 in relazione agli atti di cui ai punti 1 e 2 ( ingiunzioni 77401 e 77402).
Per quanto riguarda la pratica sub 3 ( ingiunzione 212061) la notifica a dicembre 2014 è da ritenersi valida in quanto regolarmente eseguita ai sensi del 139 cpc, nel rispetto delle modalità imposte da detto articolo, al di là del riferimento al deposito dell'atto ex 140 cpc
(che non era dovuto ma costituirebbe un di più ) .
Per quanto riguarda la pratica sub 4 per violazioni al Codice della strada, la notifica eseguita ad ottobre 2014 a mezzo posta, con avviso in cassetta ed invio della raccomandata senza che l'interessato provvedesse al ritiro, risulta egualmente regolare.
Per l'ingiunzione 344791 del 12/12/13 la notifica sempre di ottobre 2014 ripercorre le modalità appena indicate.
Vi è poi agli atti l'intimazione n 4768 del 18.1.17 che ricomprende le debenze relative alle pratiche sub 1 2 3 4 5. In questo caso l'interessato non era rinvenuto all'indirizzo per cui si provvedeva a quanto previsto dall'art 139 cpc con avviso immesso in cassetta, invio di raccomandata senza che l'interessato provvedesse al ritiro con perfezionamento. Si consideri che l'avviso era apposto in cassetta il 7 febbraio ed il successivo 22 si attestava il mancato ritiro della raccomandata entro i dieci giorni.
Per quanto riguarda l'intimazione n. 270610 del 18/1/17: in data 7/2/2017 si provvedeva pagina 13 di 15 a notificare detta intimazione di pagamento regolarmente svolta nelle forme specificamente previste in ambito tributario e comunque assimilabili a quelle di cui all'art 140 cpc come da attestazione dell'ufficiale operante e pubblicazione presso l'albo comunale. Detta notifica attiene l'ingiunzione di cui al punto 6 che riguarda la violazione al codice stradale più recente .
Per quanto riguarda l' intimazione emessa a gennaio 2022 che ricomprendeva tutte e sei le pratiche nuovamente l'interessato non era trovato all'indirizzo per cui si procedeva con le forme di cui all'art 139, con immissione dell'avviso in cassetta il 3.2.22.
Occorre dunque rilevare che quest'ultima notifica (in applicazione del principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell'atto) risulta proposta entro il termine di cinque anni dalle precedenti notifiche delle intimazioni.
Ed allora, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Alla luce della decisione a cui si perviene, in punto di spese si reputa di dover compensare le spese tra opponente e il convenuto rimasto contumace;
mentre il medesimo va condannato al pagamento delle spese in favore del Nei rapporti con le Controparte_3 altre parti costituite, stante l'infondatezza di diverse eccezioni sollevate dalle stesse, appare congrua la compensazione delle spese nella misura della metà con condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore metà.
PQM
Rigetta l'opposizione;
compensa le spese tra opponente e;
condanna l'opponente al Controparte_6
pagamento delle spese di giudizio in favore del che liquida in euro Controparte_3
900,00 oltre accessori;
condanna l'opponente al pagamento di metà delle spese del giudizio in favore delle ulteriori parti ( compensandosi le stesse nella metà) liquidate per ciascuna di pagina 14 di 15 esse nell'intero in euro 1.000,00 oltre accessori.
Il GIUDICE
Dott.ssa Rossana Villani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4106/2022, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gianni Perla CP_1 C.F._1
(C.F. ), con studio in viale Bovio n. 158 di Pescara (numero di fax C.F._2
085/2059516; indirizzo di posta elettronica certificata ) Email_1
Attore/Opponente contro
(C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliata in via Tirino n 8 di Pescara presso il difensore avv. P.IVA_1
Danilo Monaco ( ; che la C.F._3 Email_2
rappresenta e difende
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore avv. Controparte_3 P.IVA_2
Carlo Masci, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis (C.F.
) e dall'avv. Fabrizio Paolini (c.f. ) C.F._4 C.F._5 dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso e nella Casa Comunale in
Pescara, Piazza Italia n. 1 (nonché al domicilio digitale Email_3
pagina 1 di 15 fax. ), P.IVA_3
in house providing (C.F. ), in persona dell'Ing. CP_4 P.IVA_4 CP_5
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
[...]
pro-tempore ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con sede legale in via Maestri del Lavoro
d'Italia, 81 a Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale degli Avv.ti
Nicolina Pietromartire (C.F. ) e Anna Maria Di Berardino (C.F. C.F._6
) che la rappresentano e difendono (fax: 0854178235; e-mail: C.F._7
Email_4 Email_5
(C.F. in persona del Sindaco p.t., corrente in Controparte_6 P.IVA_5
Montesilvano (PE) alla P.zza Diaz n. 1; contumace
Convenuti/Opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 23/10/2024 da intendersi richiamate all'udienza del 27/11/2024 in cui erano concessi i termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza differita dal 20/1/2025
MOTIVAZIONE
La presente causa di merito inerisce la opposizione ex art 615 co 2 c.p.c., precedentemente proposta innanzi al giudice dell'esecuzione da , avverso l'atto di pignoramento CP_1
di crediti verso terzi n. 292365 del 2022, notificato da Controparte_2
Rilevava l'opponente che in data 14.07.2022 il medesimo riceveva la notifica di detto atto di pignoramento di crediti verso terzi, avente quali atti presupposti numerose cartelle di natura ordinaria e tributaria, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti ivi richiamati (ingiunzioni, cartelle, verbali di accertamento e quant'altro richiamato a p. 3 del predetto atto).
Dichiarava l'opponente di impugnare le sole posizioni di natura ordinaria di seguito indicate:
pagina 2 di 15 - Pratica/cartella n 900.2012.0053837887 (ingiunzione n. 77401 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 222,90 per canone acqua 2011;
- Pratica/cartella n. 900.2012.0114383824 (ingiunzione n. 77402 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 39,15 per canone acqua 2012;
- Pratica/cartella n 900.2012.0151068074 (ingiunzione n. 212061 asseritamente notificata in data 21.12.2014) dell'importo di € 36,15 per canone acqua 2012;
Pratica/cartella n 900.2013.0252305534 (ingiunzione n. 344970 asseritamente notificata in data 10.10.2014) dell'importo di € 2.808,92 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
RO328856 (docs. 2,3);
- Pratica/cartella n 900.2013.0252305635 (ingiunzione n. 344971 asseritamente notificata in data 27.10.2014) dell'importo di € 2.808,23 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
X2ZNNF (doc.4);
- Pratica/cartella n 900.2016.0024439509 (ingiunzione n. 270610 asseritamente notificata in data 7.02.2017) dell'importo di € 391,85 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
BA982EM (docs. 5,6).
Gli importi richiesti, dei quali l'odierno opponente avrebbe avuto contezza per la prima volta solo in data 14.07.2022, con la notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 292365 del 2022, sarebbero abbondantemente prescritti.
Per quanto attiene alle cartelle afferenti i debiti per omesso pagamento del canone acqua, si eccepiva la maturata prescrizione sul rilievo che nonostante la Controparte_7
affermi che prima dell'atto di pignoramento sia stata effettuata la notifica
[...]
dell'intimazione n. 8760/2022 in data 14.02.2022, alcuna notifica sarebbe stata effettuata e/o ricevuta dall'odierno opponente. In assenza di detta notifica si eccepiva che i precedenti atti interruttivi -anch'essi mai notificati e/o ricevuti dal deducente-, sono stati
“asseritamente” notificati allorquando il termine prescrizionale era già spirato.
Ed invero: quanto alla pratica/cartella n. 900.2012.0053837887 fa Controparte_2 riferimento ad una “presunta” notifica risalente al 5.09.2015 a mezzo ingiunzione n. 77401, mai effettuata e/o ricevuta dal deducente;
relativamente alla pratica/cartella n. pagina 3 di 15 900.2012.00114383824 la medesima concessionaria fa riferimento ad una “presunta” notifica risalente al 5.09.2015 a mezzo ingiunzione n. 77402, mai effettuata e/o ricevuta dal deducente;
quanto alla pratica/cartella n 90020120151068074 fa infine Controparte_2 riferimento ad una “presunta” notifica risalente al 21.12.2014 a mezzo ingiunzione n.
212061, anch'essa mai effettuata e/o ricevuta dal deducente.
Da quanto sopra si evincerebbe che il termine prescrizionale quinquennale ovvero biennale previsto per il pagamento del canone acqua è ampiamente decorso.
Circa le debenze connesse alle violazioni al Codice della Strada (rif. pratiche/cartelle n. nn.
900.2013.0252305534 - 900.2013.0252305635 - 900.2016.0024439509):
la debenza riferita alla cartella n. 900.2013.0252305534 (rif. ingiunzione n. 344970) attiene alla vettura con tg. RO328856, che non è mai stata nel possesso e/o nella disponibilità dell'odierno opponente. Il sMajd si è premurato di richiedere al P.R.A. una visura storica del mezzo ed ha potuto rilevare che lo stesso ha subito vari trasferimenti fino all'ultimo, in favore della SI.ra , ma mai è entrato nella disponibilità dello stesso. Ne Persona_1
deriva il chiaro errore di attribuzione della violazione allo stesso, commesso dall'ente creditore e dalla concessionaria;
- quanto alla debenza connessa alla cartella n. 90020130252305635, il mezzo tg. X2ZNNF cui si riferisce l' atto è un veicolo che, seppur non nella disponibilità del era allo CP_1
stesso intestato. Fatto sta che la violazione risale all'anno 2010, mentre la asserita notifica dell'ingiunzione n. 344971 (di cui comunque si contesta la regolarità poiché mai ricevuta) che controparte sostiene aver effettuato, risale al 27.10.2014. Da detta data a quella della notifica dell'atto di pignoramento del 14.7.2022 non sono intervenute ulteriori notifiche interruttive. Il termine prescrizionale quinquennale è dunque ampiamente decorso;
- infine, in relazione alla debenza connessa alla cartella n. 90020160024439509, il mezzo tg
BA982EM non era nella disponibilità del all'epoca dell'infrazione. La CP_1
documentazione rilasciata dal PRA (doc.7), previa registrazione, attesta che in data
14.02.2013 il veicolo in parola era stato trasferito a tal . L'infrazione Persona_2
risale all'anno 2014, quindi ad epoca successiva al trasferimento del mezzo. Ne deriva che pagina 4 di 15 anche tale debenza deve essere annullata. In forza della documentazione depositata si evince che il debito è comunque prescritto.
Si costituiva la la quale in ordine alle pratiche aventi numeri finali) 887 824 e 074, CP_2 dell'importo rispettivamente di € 222,90, 39,15 36,15, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace in relazione alle ingiunzioni fiscali inerenti canoni idrici, ma di importo inferiore ad € 5.000,00, avendo dovuto parte attrice introdurre il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace, competente per valore.
In ordine alle partiche con numeri finali 534, 635 e 509 aventi ad oggetto sanzioni amministrative del codice della strada, veniva rilevata l'incompetenza per materia e/o per valore in favore del Giudice di Pace. Ciò in quanto le opposizioni a sanzioni amministrative, anche se proposte in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981
Per il resto si riportava a quanto eccepito e dedotto nel giudizio cautelare.
Pertanto, tornava a rilevare la inammissibilità della opposizione ex art. 617 cpc rilevando che la censura circa la mancanza e/o irregolarità della notifica degli atti pregressi al pignoramento (comunque le notifiche sono indiscutibilmente provate, cfr. allegati a, b) costituisce un'eccezione di carattere formale, la quale, ai sensi del combinato di cui agli artt. 617, comma 1 c.p.c. e 480, comma 3 c.p.c., doveva essere necessariamente proposta nel termine decadenziale di giorni venti.
Sul punto richiamava giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In ogni caso chiedeva rigettarsi l'eccezione di prescrizione stante l'avvenuta notifica degli atti di riscossione da cui si evincerebbe che non è assolutamente maturata alcuna prescrizione. In ogni caso, il credito è da ritenersi ormai definitivo, cristallizzato, in considerazione che le prescrizioni medesime (in ogni caso inesistenti) dovevano essere eccepite impugnando il primo atto nei confronti dei quali la prescrizione stessa era maturata, ossia le ingiunzioni fiscali o, a limite, l'intimazione di pagamento. Anche sul punto richiamava ampia giurisprudenza a sostegno del principio secondo cui nel giudizio pagina 5 di 15 di opposizione all'esecuzione possono essere dedotti solo fatti impeditivi e/o costitutivi successivi alla formazione del titolo e non già fatti inerenti la formazione del titolo stesso
In ogni caso ribadiva che, da un esame della documentazione prodotta si evince che gli atti pregressi sono stati tutti notificati e non è maturata alcuna prescrizione, e che invero, oltre alle singole ingiunzioni in data 22.2.2017 e 14.2.2022 sono state notificate due intimazioni di pagamento (allegato b); in entrambe il contribuente non ha ritirato il plico entro i dieci giorni!
Infine ed in mero subordine richiamava la legislazione emergenziale COVID-19 in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
In ogni caso, evidenziava che le censure inerenti la debenza dei verbali sarebbero del tutto avulse all'attività di riscossione e, pertanto, al riguardo, eccepiva l'assoluta carenza di legittimazione passiva della e/o la mancanza di qualsiasi responsabilità della CP_2
stessa. Invero, nella vicenda di specie non sussiste alcun errore imputabile alla di CP_2
riscossione, atteso che la stessa ha regolarmente provveduto alla emissione ed alla notificazione delle ingiunzioni di pagamento in virtù dell'apposite richieste trasmessele dagli Enti impositori.
Il da parte sua, sosteneva l'inammissibilità dell'opposizione per motivi Controparte_3
inerenti la legittimità dei verbali sottesi alle cartelle esattoriali quali atti presupposti dell'atto di pignoramento. Preliminarmente, infatti, osservava che la domanda di annullamento del pignoramento, e degli atti presupposti, e quindi delle cartelle esattoriali che a loro volta fondano su verbali di violazione al codice stradale rimasti inoppugnati, è inammissibile ed improponibile. È pacifico, invero, che l'atto di pignoramento è impugnabile solo per vizi propri ed al contempo non è possibile contestare il merito della pretesa creditoria come, invece, pretende di fare l'opponente laddove eccepisce vizi del presupposto verbale (supposta carenza di legittimazione passiva per avere trasferito la proprietà del mezzo in data antecedente alla contestazione della violazione). Tali vizi, ed i relativi motivi di impugnativa, possono proporsi avverso l'ingiunzione fiscale solo se tale atto è il primo regolarmente notificato, ossia quando l'avviso di accertamento (per i crediti tributari) o il verbale di accertamento (per le sanzioni amministrative) non siano stati pagina 6 di 15 regolarmente notificati. E non è questo il caso, fermo restando che alla parte opponente spetterebbe, oltretutto, l'onere di provare la mancata notifica, e non viceversa.
Nel merito della notifica dei verbali presupposti si faceva rilevare che i verbali sottesi alle cartelle esattoriali erano stati tutti notificati alla parte ricorrente nei termini di legge come da documentazione in atti, rimasti inoppugnati, e che nel merito tali atti aventi fede privilegiata erano fondati giacché riguardanti violazioni al codice della strada accertati da pubblici ufficiali.
Contr Si costituiva anche l' eccependo a sua volta l' incompetenza per valore e per materia del Giudice adito per argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla CP_2
In ogni caso evidenziava che sulle modalità con le quali la sceglie di adempiere alla CP_2 convenzione con nessuna responsabilità può essere ascritta a quest'ultima che ha CP_4 solo l'obbligo di affidare la riscossione dei propri ruoli a società rientranti fra quelle che la legge abilita a simili attività. per il suddetto affidamento ha indetto una gara CP_4
pubblica nel pieno rispetto di tutte le procedure previste dalla legge. La cessione è avvenuta quando i crediti erano ancora perfettamente esigibili. Alla luce di quanto sopra deve sicuramente escludersi ogni responsabilità di nella causazione del danno CP_4 lamentato da parte ricorrente. Per quanto attiene all'invocata prescrizione della somma ingiunta la stessa può essere opposta sempre e solo a . CP_2
Le notifiche relative al sollecito dei crediti portati dalle cartelle impugnate sono state eseguite dalla che era titolata a farlo proprio in virtù del contratto di cessione CP_2 ripassato con l' Pertanto tutte le censure mosse sull'eventuale CP_4
omessa/inesistente/irregolare notifica delle predette cartelle possono essere mosse solo nei confronti dell'ente riscossore in quanto trattasi di atti propri di quest'ultimo sui quali CP_4
non aveva alcun potere di controllo.
[...]
Qualora la prescrizione fosse compiuta, questa, conseguentemente potrà essere opposta solo alla e comunque nella vicenda di specie non può che applicarsi il principio CP_2
per cui una eventuale prescrizione doveva essere eccepita impugnando il primo atto nei confronti del quale la prescrizione stessa era maturata, ossia le ingiunzioni fiscali o l'interpello o l'intimazione o qualsiasi altro atto posto in essere dalla in altri CP_2
pagina 7 di 15 termini, non sono ammesse le opposizioni “recuperatorie”, come incontrovertibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con la ordinanza n. 11900 del 7 maggio 2019.
Reputa il giudicante di dover definire la questione che ci occupa alla stregua delle seguenti dirimenti considerazioni.
Va rammentato anzitutto che secondo la classica distinzione degli istituti dell' opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, la prima si intende riferibile ai casi in cui si assuma l'inesistenza del titolo esecutivo, l'inidoneità a fondare l'esecuzione forzata,
l'impignorabilità dei beni, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa (avvenuto pagamento), la sopravvenuta caducazione della pretesa (prescrizione) ovvero altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi. L'opposizione agli atti esecutivi, invece, si reputa proponibile nei casi di irregolarità formale del titolo e/o del precetto, notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento, irregolarità di qualsiasi atto della procedura esecutiva immobiliare.
In sostanza l'oggetto delle opposizioni sembra diviso tra motivi sostanziali e motivi formali. Tuttavia, non è sempre semplice valutare se con l'opposizione agli atti non si stia, in effetti, proponendo un'opposizione all'esecuzione e viceversa. Alcuni elementi di commistione rendono, talvolta, di difficile demarcazione le due opposizioni dacché ne consegue il potere (dovere) del giudice di qualificare la stessa in maniera corretta al di là del nome ad essa attribuita dalla parte.
Come noto, in punto di termini, mentre l'opposizione all'esecuzione può essere promossa liberamente prima che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile( cfr. art.615 c.p.c.), l'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta, invece, durante tutto l'arco della procedura esecutiva immobiliare (anche avverso il decreto di trasferimento) purtuttavia sempre nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se pagina 8 di 15 riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti(cfr. Art. 617 c.p.c).
Pertanto, qualora come nel caso di specie si oppongano fatti estintivi correlati alla dedotta mancanza di notifica della cartella (nella specie la prescrizione quinquennale del credito)
l'opposizione va congruamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.
Tanto premesso, si reputa di dover respingere i profili di inammissibilità sollevati relativi alla tardività dell'opposizione così come i profili anche riguardanti la competenza.
Una diversa valutazione va svolta relativamente ai motivi di opposizione che riguardano il merito della pretesa ovvero quelli avanzati in relazione alla debenza della pretesa creditoria portata dalle cartelle inerenti violazioni del codice della strada, che invece andavano eccepiti in sede di opposizione alle contravvenzioni. Essi non saranno presi in considerazione in questa sede in quanto inammissibili.
Per quanto riguarda le problematiche di legittimazione passiva sollevate va rammentato che secondo la Cassazione ( 7514 del 08.03.2022 ) il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per casi quale quello della dedotta prescrizione può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Afferma inoltre la Cassazione che, nel caso il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe – ai sensi del citato art. 39 – l'onere di chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
pagina 9 di 15 Precisa, quindi, che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è comunque vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del credito.
L'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo non determina comunque l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi sia svolta avverso il concessionario.
In ogni caso il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla denuntiatio litis al titolare del credito, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva solo nel rapporto interno ex art. 39 del D.Lgs. 112 del 1999.
Diversamente nel caso di cartelle che sottendano sanzione amministrative ex L. 689 del
1981, la giurisprudenza di legittimità pur richiamando anche in tali casi l'operatività dell'art. 39 del D.Lgs. 112 del 1999, va oltre affermando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n. 2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass.
n. 8759 del 18.06.2002).Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n. 1985 del 29.01.2014.
Per quanto osservato nel caso che ci occupa non si vedono ragioni per estromettere l'ente titolare della pretesa sostanziale.
Vi è ancora da precisare sulle questioni preliminari che secondo la Corte di Cassazione
(ordinanza 17/6/24 n 16743) l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato pagina 10 di 15 che non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata. In relazione alla prescrizione maturata tra la cartella e il primo avviso d'intimazione per la Cassazione la mancata impugnazione di un'intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva. La Corte di Cassazione ha ribadito che non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle. Invece indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione di successivo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs.
31.12.1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass.
11.02.2015, n. 2616; si vedano, altresì, Cass. 2.11. 2017, n. 26129; Cass. 21.01.2020, n.
1230). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Tenuto conto di questi principi, le argomentazioni di inammissibilità della eccezione di prescrizione in sede di impugnativa dell'avviso di pagamento devono essere rigettate.
Invero, la dedotta prescrizione nel nostro caso non si riferisce all'ipotesi di prescrizione maturata prima della emanazione della cartella.
Quanto ai termini di prescrizione applicabili, per completezza va rammentato che la
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/2016, aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina "la irretrattabilità del credito ma non...anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale…qualora per i relativi crediti sia pagina 11 di 15 prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria", condiviso dalla costante giurisprudenza (ex multis Cass. n. 11335/2019). In altri termini, la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l'interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione. Invece con ordinanza n. 24106 del
27/09/2019 la Cassazione si è discostata dalla costante giurisprudenza per i crediti tributari, affermando che si possa dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti fiscali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito fiscale (imposta locale, sanzione tributaria ecc.) e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione. Ebbene, si reputa di dover aderire al primo orientamento, più favorevole al contribuente, confermato tra l'altro da Cass con la menzionata ordinanza n 16743 del 17/6/24 che si armonizza con principi dell'ordinamento in tema di prescrizione ( 2945 cod civ ). Si deve dunque convenire circa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai debiti derivanti da multe e ammende, nonché canoni di consumi idrici ( precedenti il primo gennaio 2020 ).
Il merito della vicenda è agevolmente definibile con il rigetto della eccezione di prescrizione, in quanto l'interessato deduce la mancanza di notifiche che non trova riscontro in atti come già del resto rilevato dal Giudice dell'esecuzione. E ciò a prescindere dall'applicazione dei termini di sospensione Covid.
Si consideri il quadro delle prescrizioni delineato dall'interessato:
1)Pratica/cartella n 900.2012.0053837887 (ingiunzione n. 77401 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 222,90 per canone acqua 2011;
2)- Pratica/cartella n. 900.2012.0114383824 (ingiunzione n. 77402 asseritamente notificata in data 5.09.2015) dell'importo di € 39,15 per canone acqua 2012;
3)- Pratica/cartella n 900.2012.0151068074 (ingiunzione n. 212061 asseritamente notificata in data 21.12.2014) dell'importo di € 36,15 per canone acqua 2012;
4)Pratica/cartella n 900.2013.0252305534 (ingiunzione n. 344970 asseritamente notificata pagina 12 di 15 in data 10.10.2014) dell'importo di € 2.808,92 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
RO328856 (docs. 2,3);
5) Pratica/cartella n 900.2013.0252305635 (ingiunzione n. 344971 asseritamente notificata in data 27.10.2014) dell'importo di € 2.808,23 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
X2ZNNF (doc.4);
6) Pratica/cartella n 900.2016.0024439509 (ingiunzione n. 270610 asseritamente notificata in data 7.02.2017) dell'importo di € 391,85 per violazione del C.d.S. rif. mezzo tg.
BA982EM (docs. 5,6).
Ebbene, diversamente da quanto eccepito, dall'esame degli atti ed in particolare dalle produzioni di parte convenuta ( ) emerge anzitutto l'effettività e regolarità della CP_2
notifica avvenuta nel mese di settembre 2015 in relazione agli atti di cui ai punti 1 e 2 ( ingiunzioni 77401 e 77402).
Per quanto riguarda la pratica sub 3 ( ingiunzione 212061) la notifica a dicembre 2014 è da ritenersi valida in quanto regolarmente eseguita ai sensi del 139 cpc, nel rispetto delle modalità imposte da detto articolo, al di là del riferimento al deposito dell'atto ex 140 cpc
(che non era dovuto ma costituirebbe un di più ) .
Per quanto riguarda la pratica sub 4 per violazioni al Codice della strada, la notifica eseguita ad ottobre 2014 a mezzo posta, con avviso in cassetta ed invio della raccomandata senza che l'interessato provvedesse al ritiro, risulta egualmente regolare.
Per l'ingiunzione 344791 del 12/12/13 la notifica sempre di ottobre 2014 ripercorre le modalità appena indicate.
Vi è poi agli atti l'intimazione n 4768 del 18.1.17 che ricomprende le debenze relative alle pratiche sub 1 2 3 4 5. In questo caso l'interessato non era rinvenuto all'indirizzo per cui si provvedeva a quanto previsto dall'art 139 cpc con avviso immesso in cassetta, invio di raccomandata senza che l'interessato provvedesse al ritiro con perfezionamento. Si consideri che l'avviso era apposto in cassetta il 7 febbraio ed il successivo 22 si attestava il mancato ritiro della raccomandata entro i dieci giorni.
Per quanto riguarda l'intimazione n. 270610 del 18/1/17: in data 7/2/2017 si provvedeva pagina 13 di 15 a notificare detta intimazione di pagamento regolarmente svolta nelle forme specificamente previste in ambito tributario e comunque assimilabili a quelle di cui all'art 140 cpc come da attestazione dell'ufficiale operante e pubblicazione presso l'albo comunale. Detta notifica attiene l'ingiunzione di cui al punto 6 che riguarda la violazione al codice stradale più recente .
Per quanto riguarda l' intimazione emessa a gennaio 2022 che ricomprendeva tutte e sei le pratiche nuovamente l'interessato non era trovato all'indirizzo per cui si procedeva con le forme di cui all'art 139, con immissione dell'avviso in cassetta il 3.2.22.
Occorre dunque rilevare che quest'ultima notifica (in applicazione del principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell'atto) risulta proposta entro il termine di cinque anni dalle precedenti notifiche delle intimazioni.
Ed allora, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Alla luce della decisione a cui si perviene, in punto di spese si reputa di dover compensare le spese tra opponente e il convenuto rimasto contumace;
mentre il medesimo va condannato al pagamento delle spese in favore del Nei rapporti con le Controparte_3 altre parti costituite, stante l'infondatezza di diverse eccezioni sollevate dalle stesse, appare congrua la compensazione delle spese nella misura della metà con condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore metà.
PQM
Rigetta l'opposizione;
compensa le spese tra opponente e;
condanna l'opponente al Controparte_6
pagamento delle spese di giudizio in favore del che liquida in euro Controparte_3
900,00 oltre accessori;
condanna l'opponente al pagamento di metà delle spese del giudizio in favore delle ulteriori parti ( compensandosi le stesse nella metà) liquidate per ciascuna di pagina 14 di 15 esse nell'intero in euro 1.000,00 oltre accessori.
Il GIUDICE
Dott.ssa Rossana Villani
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