Sentenza 15 giugno 2015
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 15/06/2015, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2014, proposto da:
RA IU e Gi-Tre S.n.c. di IU RA & C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gileno, Andrea Chierchia e Salvatore De Simone, con domicilio eletto presso CL AN in CA, Via Orazio, 123;
contro
Comune di Vasto, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Monteferrante, con domicilio eletto presso LO SS in CA, Via Falcone e Borsellino, 38;
nei confronti di
- OL LA e LA LA, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Di Risio, con domicilio eletto presso NC RO in CA, Via Tirino, N.134/6;
- Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
dell’ordinanza 20 dicembre 2014, n. 432, con la quale il Dirigente del Settore Polizia municipale del Comune di Vasto ha disposto la revoca della sanzione accessoria (“ripristino dello stato dei luoghi - chiusura accesso”) di cui al verbale P.M. 18 ottobre 2013, n. 10652; nonchè degli atti presupposti e connessi, tra cui l’atto di sospensione di detta sanzione accessoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vasto, di OL e LA LA e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Michele Eliantonio e uditi i l'avv. Giuseppe Gileno e l'avv. Andrea Chierchia anche per delega orale dell'avv. Salvatore De Simone per la parte ricorrente, l'avv. Stefano Monteferrante per l'amministrazione comunale resistente, l'avv. Vincenzo Mastrangelo - su delega dell'avv. Giuseppina Di Risio - per la parte controinteressata e l’Avvocato Distrettuale dello Stato Generoso Di Leo per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente riferisce che con verbale della P.M. di Vasto 18 ottobre 2013, n. 10652, era stata accertata l’utilizzazione di un passo carrabile senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada ed era stata comminata la relativa sanzione amministrativa; come sanzione accessoria era stato ordinato il “ ripristino dei luoghi (chiusura accesso) ”.
Con il ricorso in esame ha impugnato l’ordinanza 20 dicembre 2014, n. 432, con la quale il Dirigente del Settore Polizia municipale del Comune di Vasto ha disposto la revoca della predetta sanzione accessoria, deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:
1) che non era stata garantita la partecipazione del ricorrente al procedimento;
2) che l’atto non era stato assunto dal Comandante del Corpo della Polizia municipale;
3) che la sanzione accessoria era indissolubilmente legata alla sanzione principale;
4) che l’atto era inficiato da difetto di istruttoria, da errore sui presupposti, da travisamento dei fatti, da illogicità e da contraddittorietà.
Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memorie depositate il 30 aprile e l’11 ed il 21 maggio 2015.
Il Comune di Vasto si è costituito in giudizio e con memoria depositata l’11 maggio 2015, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta e l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, ha contestato il fondamento delle censure dedotte.
Si sono anche costituiti in giudizio i sig.ri OL e LA LA, i quali con memorie depositate il 17 aprile e l’11 maggio, dopo aver anch’essi proposto eccezioni a analoghe a quelle proposte dal Comune, hanno difeso la legittimità dell’atto impugnato, rilevando, tra l’altro, che la sanzione accessoria in questione era stata annullata dal Giudice di Pace di Vasto con sentenza 18 settembre 2014, n. 441.
Si è, infine, costituito in giudizio anche il Ministero della Difesa.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2015 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
Questo Tribunale è privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta.
Va, invero, ricordato che con verbale della P.M. di Vasto 18 ottobre 2013, n. 10652, era stata accertata l’utilizzazione di un passo carrabile senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada ed era stata comminata la relativa sanzione amministrativa; come sanzione accessoria era stato ordinato il “ ripristino dei luoghi (chiusura accesso) ”.
Con il ricorso in esame è stata impugnata l’ordinanza 20 dicembre 2014, n. 432, con la quale il Dirigente del Settore Polizia municipale del Comune di Vasto ha disposto la revoca della predetta sanzione accessoria (“ripristino dello stato dei luoghi - chiusura accesso”).
L’attuale ricorrente, nell’impugnare la revoca della sanzione accessoria, si è nella sostanza lamentato del fatto che tale sanzione accessoria avrebbe dovuto essere necessariamente comminata.
Tale questione, così come proposta, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia in esame ha per oggetto l’applicazione di una sanzione accessoria connessa alla violazione del codice della strada.
Va, invero, ricordato che il Giudice della Giurisdizione (Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2014 n. 8928) ha al riguardo già chiarito che la cognizione delle opposizioni alle sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall’art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Autorità giudiziaria ordinaria.
E il Giudice amministrato ha meglio chiarito in merito che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario anche tutte le questioni relative all’applicazione delle sanzioni accessorie alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal codice della strada (Cons. St., sez. V, 27 marzo 2013 n. 1777).
A tale conclusione, costantemente recepita dal Giudice amministrativo (cfr. da ultimo T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 21 novembre 2014 n. 1277, e T.A.R. Molise 8 maggio 2014 n. 295) il Collegio ritiene di non poter non aderire.
Il ricorso in esame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per essere questo Tribunale privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta, che ha per oggetto l’applicabilità o meno di una sanzione accessoria; dovendo in merito dichiararsi - così come oggi disposto dall’art. 11 del codice del processo amministrativo - che è il giudice ordinario ad essere munito di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta e che si conservano, nel processo da proseguire e da riassumere entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta dinanzi a questo giudice privo di giurisdizione.
Sussistono, per concludere - in ragione della complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone - giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2015
IL SEGRETARIO