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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/03/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 683/2018 R.G.A.C. promossa da:
( ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 C.F._1
delibera del 21.9.2020 rappresentata e difesa dall'Avv. Elvia Spigno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nei confronti di
( ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con CP_1 C.F._2
delibera del 17.5.2018 rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Modde ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e di
( ) non costituita - contumace Controparte_2 C.F._3
avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
1. ritenere e dichiarare e responsabili di CP_1 Controparte_2
diffamazione nei confronti di : Parte_1
2. ritenere e dichiarare che, a seguito delle diffamazioni, l'attrice ha subito e continua a subire danni di natura non patrimoniale;
3. conseguentemente, condannare e , in favore di CP_1 Controparte_2
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi, in Parte_1 conseguenza della lesione “alla reputazione, all'onore e al decoro” cagionatale in data
15.01.2018 per il tramite dei posti pubblicati sul social network “Facebook”, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 8.000/00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4. con condanna delle convenute, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta e attrice in via riconvenzionale:
1. in via principale, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in
fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. in via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi dalla signora in conseguenza della vicenda in atti, condannare la CP_1
signora , al pagamento in favore della convenuta, a titolo di risarcimento Parte_1
danni, non patrimoniali, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 3.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.3.2018, ritualmente notificato, – premesso di abitare in Parte_1
un appartamento posto al piano superiore rispetto a quello in cui abita - CP_1
conveniva in giudizio e esponendo che in data 15.1.2018 CP_1 Controparte_2
pubblicava dei post sul proprio profilo Facebook nei quali emergevano chiare CP_1
dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti.
In particolare, l'attrice lamentava il fatto che aveva pubblicato un post del CP_1 seguente tenore: “Dopo due settimane che la mia roba stava per terra il risultato è??” al quale allegava due fotografie che raffiguravano il cortile dell'attrice con alcuni indumenti in terra e lo stesso cortile senza tali indumenti. Aggiungeva, inoltre, che la madre della CP_1 CP_2
aveva aggiunto un commento al post scrivendo: “È veramente una cretina
[...] maleducata” al quale la stessa rispondeva scrivendo: La tipa che abita sotto”. CP_1
Concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio , la quale evidenziava che nelle pubblicazioni non era CP_1 stato menzionato alcun nominativo né immagini dalle quali si potesse individuare l'abitazione.
Riteneva, inoltre, non ravvisabile nel caso in esame alcuna lesione dell'onore, della reputazione e dell'identità personale e, contestata la sussistenza dei lamentati danni, concludeva come in epigrafe formulando peraltro domanda riconvenzionale.
Non si costituiva, invece, che, conseguentemente, veniva dichiarata Controparte_2
contumace.
La causa, istruita con deposito di documenti e prova testimoniale, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
La diffamazione è un reato disciplinato dal Codice penale all'art. 595 c.p., il cui comma 1 prevede che “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a 1.032,00 euro”. L'art. 595 c.p., nei commi successivi prevede delle ipotesi aggravate del reato in esame con i conseguenti aumenti di pena, come il caso in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero quando la notizia è diffusa con i mezzi della stampa o altro mezzo di pubblicità, o ancora quando l'offesa è arrecata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
I requisiti minimi del reato in oggetto sono l'offesa dell'altrui reputazione e la comunicazione con più persone.
L'offesa dell'altrui reputazione consiste nella lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo. Quanto al secondo requisito, la comunicazione con più persone, essa può avvenire oralmente o per iscritto, ma non è necessaria la contemporaneità. Questo accade quando la notizia è pubblicata sui social networks, poiché è inevitabile la diffusione con condivisione da parte degli utenti (Cass., pen., sez. V, n. 8328/2015).
Per quel che concerne la vittima, non è necessario che sia identificato in modo preciso per nome e cognome, ma è sufficiente che sia facilmente individuabile anche in un numero ristretto di persone, a condizione che quanti recepiscono la notizia diffamatoria sono a conoscenza di alcuni particolari della vita privata della vittima.
Orbene, nel caso che ci occupa è documentalmente dimostrato che e CP_1 [...] [
, in concorso fra loro, hanno offeso la reputazione sociale e personale dell'attrice CP_2 mediante pubblicazione sul social network Facebook della frase “è veramente una cretina maleducata” da parte di in seguito condivisa nella sostanza dalla figlia Controparte_2
che per rendere noto il destinatario dell'offesa precisava trattarsi della “tipa che CP_1 abita sotto”.
Accertata la natura diffamatoria del post per cui è causa, nonché l'imputabilità alle autrici della condotta illecita dolosa, deve affrontarsi il tema del danno risarcibile e della sua liquidazione.
A tal fine si ritiene che, in caso di diffamazione a mezzo stampa o su un sito web, un danno non patrimoniale esista in re ipsa per l'inevitabile sofferenza e disagio che ne consegue a carico del soggetto aggredito (c.d. danno morale soggettivo).
Orbene, considerato che ai fini del risarcimento del danno deve tenersi conto della notorietà del diffamato, del tipo di notizia diffusa, dell'intensità dell'elemento psicologico del diffamante, della diffusione del post, e delle sue modalità, giova osservare che nel caso che ci occupa l'episodio diffamatorio ha avuto carattere di unicità (non è stata dedotta l'esistenza di altri post, precedenti o successivi, del medesimo tenore di quello in esame), che la diffusione del medesimo post deve ritenersi circoscritta alla cerchia di conoscenti delle parti e che, il risarcimento non può che avvenire in via puramente equitativa, si ritiene congruo riconoscere a la Parte_1 somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In conclusione, riconosciuta nei post per cui è causa la sussistenza di espressioni oggettivamente lesive dell'onore e della reputazione dell'attrice, deve essere riconosciuta la domanda di risarcimento del danno morale soggettivo subito dalla stessa e, per l'effetto, le convenute devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento di una somma pari ad € 2.500,00. A tale somma, determinata con riferimento all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Deve, viceversa, essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e vanno corrisposte a favore dello Stato, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133.
Nel caso di specie, infatti, avendo entrambe le parti costituite dichiarato di essere state ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, va ribadito che secondo la Corte di Cassazione
(ord. 13.11.2020 n. 25653), “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” (Cass. n. 8388 del 31/03/2017) e che “la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato – se condannata a rifondere le spese processuali
a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato” (Cass. n. 7504 del 31/03/2011).
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto,
- accertata la natura diffamatoria del post per cui è causa,
- condanna e in solido tra loro, a corrispondere in CP_1 Controparte_2
favore di per i titoli di cui in espositiva la somma di € 2.500,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
- pone a carico di e in solido fra loro, le spese CP_1 Controparte_2
processuali che liquida in complessivi € 1.126,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Tempio Pausania, 07/03/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 683/2018 R.G.A.C. promossa da:
( ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 C.F._1
delibera del 21.9.2020 rappresentata e difesa dall'Avv. Elvia Spigno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nei confronti di
( ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con CP_1 C.F._2
delibera del 17.5.2018 rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Modde ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e di
( ) non costituita - contumace Controparte_2 C.F._3
avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
1. ritenere e dichiarare e responsabili di CP_1 Controparte_2
diffamazione nei confronti di : Parte_1
2. ritenere e dichiarare che, a seguito delle diffamazioni, l'attrice ha subito e continua a subire danni di natura non patrimoniale;
3. conseguentemente, condannare e , in favore di CP_1 Controparte_2
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi, in Parte_1 conseguenza della lesione “alla reputazione, all'onore e al decoro” cagionatale in data
15.01.2018 per il tramite dei posti pubblicati sul social network “Facebook”, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 8.000/00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4. con condanna delle convenute, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta e attrice in via riconvenzionale:
1. in via principale, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in
fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. in via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi dalla signora in conseguenza della vicenda in atti, condannare la CP_1
signora , al pagamento in favore della convenuta, a titolo di risarcimento Parte_1
danni, non patrimoniali, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 3.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.3.2018, ritualmente notificato, – premesso di abitare in Parte_1
un appartamento posto al piano superiore rispetto a quello in cui abita - CP_1
conveniva in giudizio e esponendo che in data 15.1.2018 CP_1 Controparte_2
pubblicava dei post sul proprio profilo Facebook nei quali emergevano chiare CP_1
dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti.
In particolare, l'attrice lamentava il fatto che aveva pubblicato un post del CP_1 seguente tenore: “Dopo due settimane che la mia roba stava per terra il risultato è??” al quale allegava due fotografie che raffiguravano il cortile dell'attrice con alcuni indumenti in terra e lo stesso cortile senza tali indumenti. Aggiungeva, inoltre, che la madre della CP_1 CP_2
aveva aggiunto un commento al post scrivendo: “È veramente una cretina
[...] maleducata” al quale la stessa rispondeva scrivendo: La tipa che abita sotto”. CP_1
Concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio , la quale evidenziava che nelle pubblicazioni non era CP_1 stato menzionato alcun nominativo né immagini dalle quali si potesse individuare l'abitazione.
Riteneva, inoltre, non ravvisabile nel caso in esame alcuna lesione dell'onore, della reputazione e dell'identità personale e, contestata la sussistenza dei lamentati danni, concludeva come in epigrafe formulando peraltro domanda riconvenzionale.
Non si costituiva, invece, che, conseguentemente, veniva dichiarata Controparte_2
contumace.
La causa, istruita con deposito di documenti e prova testimoniale, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
La diffamazione è un reato disciplinato dal Codice penale all'art. 595 c.p., il cui comma 1 prevede che “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a 1.032,00 euro”. L'art. 595 c.p., nei commi successivi prevede delle ipotesi aggravate del reato in esame con i conseguenti aumenti di pena, come il caso in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero quando la notizia è diffusa con i mezzi della stampa o altro mezzo di pubblicità, o ancora quando l'offesa è arrecata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
I requisiti minimi del reato in oggetto sono l'offesa dell'altrui reputazione e la comunicazione con più persone.
L'offesa dell'altrui reputazione consiste nella lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo. Quanto al secondo requisito, la comunicazione con più persone, essa può avvenire oralmente o per iscritto, ma non è necessaria la contemporaneità. Questo accade quando la notizia è pubblicata sui social networks, poiché è inevitabile la diffusione con condivisione da parte degli utenti (Cass., pen., sez. V, n. 8328/2015).
Per quel che concerne la vittima, non è necessario che sia identificato in modo preciso per nome e cognome, ma è sufficiente che sia facilmente individuabile anche in un numero ristretto di persone, a condizione che quanti recepiscono la notizia diffamatoria sono a conoscenza di alcuni particolari della vita privata della vittima.
Orbene, nel caso che ci occupa è documentalmente dimostrato che e CP_1 [...] [
, in concorso fra loro, hanno offeso la reputazione sociale e personale dell'attrice CP_2 mediante pubblicazione sul social network Facebook della frase “è veramente una cretina maleducata” da parte di in seguito condivisa nella sostanza dalla figlia Controparte_2
che per rendere noto il destinatario dell'offesa precisava trattarsi della “tipa che CP_1 abita sotto”.
Accertata la natura diffamatoria del post per cui è causa, nonché l'imputabilità alle autrici della condotta illecita dolosa, deve affrontarsi il tema del danno risarcibile e della sua liquidazione.
A tal fine si ritiene che, in caso di diffamazione a mezzo stampa o su un sito web, un danno non patrimoniale esista in re ipsa per l'inevitabile sofferenza e disagio che ne consegue a carico del soggetto aggredito (c.d. danno morale soggettivo).
Orbene, considerato che ai fini del risarcimento del danno deve tenersi conto della notorietà del diffamato, del tipo di notizia diffusa, dell'intensità dell'elemento psicologico del diffamante, della diffusione del post, e delle sue modalità, giova osservare che nel caso che ci occupa l'episodio diffamatorio ha avuto carattere di unicità (non è stata dedotta l'esistenza di altri post, precedenti o successivi, del medesimo tenore di quello in esame), che la diffusione del medesimo post deve ritenersi circoscritta alla cerchia di conoscenti delle parti e che, il risarcimento non può che avvenire in via puramente equitativa, si ritiene congruo riconoscere a la Parte_1 somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In conclusione, riconosciuta nei post per cui è causa la sussistenza di espressioni oggettivamente lesive dell'onore e della reputazione dell'attrice, deve essere riconosciuta la domanda di risarcimento del danno morale soggettivo subito dalla stessa e, per l'effetto, le convenute devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento di una somma pari ad € 2.500,00. A tale somma, determinata con riferimento all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Deve, viceversa, essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e vanno corrisposte a favore dello Stato, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133.
Nel caso di specie, infatti, avendo entrambe le parti costituite dichiarato di essere state ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, va ribadito che secondo la Corte di Cassazione
(ord. 13.11.2020 n. 25653), “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” (Cass. n. 8388 del 31/03/2017) e che “la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato – se condannata a rifondere le spese processuali
a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato” (Cass. n. 7504 del 31/03/2011).
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto,
- accertata la natura diffamatoria del post per cui è causa,
- condanna e in solido tra loro, a corrispondere in CP_1 Controparte_2
favore di per i titoli di cui in espositiva la somma di € 2.500,00 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
- pone a carico di e in solido fra loro, le spese CP_1 Controparte_2
processuali che liquida in complessivi € 1.126,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Tempio Pausania, 07/03/2024