Art. 13. Sistema di accertamento.
L'accertamento del prodotto e' fatto con il metodo della vigilanza continuativa o con quello della vigilanza saltuaria, a criterio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.
Per le fabbriche assoggettate a vigilanza saltuaria, la dichiarazione di lavoro deve contenere, oltre i dati di cui all'art. 9, l'indicazione dell'orario giornaliero di lavoro e della effettiva produzione che s'intende ottenere in qualita' e quantita', in relazione alla potenzialita' produttiva degli impianti.
In dette fabbriche non possono, per qualsiasi motivo, apportarsi variazioni in quantita' e qualita' dei prodotti indicati nelle dichiarazioni di lavoro, se non sia stata preventivamente presentata una suppletiva dichiarazione di lavoro a rettifica di quella precedente.
Contro la determinazione del sistema di accertamento adottata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e' ammesso ricorso da parte del fabbricante al Ministero delle finanze, il quale provvede con decisione non soggetta ad alcun gravame.
L'accertamento del prodotto e' fatto con il metodo della vigilanza continuativa o con quello della vigilanza saltuaria, a criterio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.
Per le fabbriche assoggettate a vigilanza saltuaria, la dichiarazione di lavoro deve contenere, oltre i dati di cui all'art. 9, l'indicazione dell'orario giornaliero di lavoro e della effettiva produzione che s'intende ottenere in qualita' e quantita', in relazione alla potenzialita' produttiva degli impianti.
In dette fabbriche non possono, per qualsiasi motivo, apportarsi variazioni in quantita' e qualita' dei prodotti indicati nelle dichiarazioni di lavoro, se non sia stata preventivamente presentata una suppletiva dichiarazione di lavoro a rettifica di quella precedente.
Contro la determinazione del sistema di accertamento adottata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e' ammesso ricorso da parte del fabbricante al Ministero delle finanze, il quale provvede con decisione non soggetta ad alcun gravame.