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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17177 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18281/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: NT Di UL Presidente Silvia Albano Giudice rel. Corrado Bile Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18281/2025 promossa da
, nato a [...] il Parte_1 12/09/1994, codice fiscale , C.U.I. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato per il presente ricorso in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 190, presso lo studio dell'Avv.ta CARMEN COVELLI (C.F.:
); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15/04/2025 l'odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 10/03/2025 e notificato il 27/03/2025, con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 12/07/2022. Esponeva che aveva lasciato l'Egitto nel 2017 al fine di aiutare la famiglia, che versava in difficili condizioni economiche;
era dunque arrivato con un visto d'ingresso in Spagna, poi si era spostato in Italia dove sin da subito si era adoperato per trovare una occupazione;
aveva vissuto situazioni di sfruttamento lavorativo, sin quando nel 2020 aveva cercato di sanare la propria posizione sul territorio nazionale attraverso la regolarizzazione disposta dal D.L. 34/2020; in data 11 luglio 2020 era stata dunque avanzata dal Sig. , a beneficio del ricorrente, Persona_1 una domanda di emersione da lavoro irregolare con la quale il sig. si era Per_1 impegnato ad assumerlo;
solo in data 29/01/2024 (quattro anni dopo la protocollazione della domanda), lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma gli aveva comunicato l'emissione di un parere negativo per carenza dei requisiti in capo al proponente datore di lavoro e che per tale ragione l'istanza non avrebbe trovato accoglimento;
il ricorrente aveva comunque proseguito il suo percorso di integrazione socio-lavorativa, come attestato dalla documentazione lavorativa depositata in giudizio. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto: documentazione relativa alla domanda di emersione;
contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 01/01/2024 (poi interrotto) e busta paga di gennaio 2024; contratto di lavoro a tempo determinato da agosto a novembre 2024, relativa comunicazione Pt_2 e buste paga;
contratto a tempo indeterminato decorrente dal 16/07/2025 e relativa comunicazione;
buste paga di agosto, settembre e ottobre 2025; CU 2025; Pt_2 copie delle rimesse di denaro;
attestato di lingua italiana livello A1; dichiarazione di cessione di fabbricato. Chiedeva pertanto il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio rappresentando di non avere Controparte_1 ricevuto alcuna informazione da parte della Questura competente sul caso in esame;
chiedeva dunque il rinvio dell'udienza o in subordine il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Il ricorrente ha avanzato domanda di protezione speciale in data 12/07/2022 (cfr. all. 6 al ricorso), pertanto non trova applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della competente, continua CP_1 ad applicarsi la disciplina previgente. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5 Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 CU c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha lasciato il paese d'origine nel 2017 ed è stabilito da ormai molti anni in Italia, dove ha avviato un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa. Come attestato dalla domanda di emersione da lavoro irregolare in atti, il ricorrente ha per anni lavorato irregolarmente in condizioni di sfruttamento lavorativo, per poi riuscire a procurarsi impieghi regolari, con continuità a partire dal 2024 (cfr. precedenti contratti di lavoro in atti); attualmente lavora infatti con regolare contratto a tempo indeterminato in un autolavaggio, percependo uno stipendio mensile di circa 1.000,00 euro (cfr. buste paga in atti), cifra che gli consente di sostenere economicamente i familiari in Egitto (cfr. copie delle rimesse di denaro). Lo stesso dispone inoltre di una sistemazione alloggiativa (cfr. copia dichiarazione di cessione di fabbricato) e, a dimostrazione dell'impegno profuso nel percorso di inserimento sociale, ha frequentato un corso di lingua italiana. Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, il Collegio ritiene dunque necessario valorizzare il fatto che la vita privata del ricorrente si svolga da lungo tempo e in via esclusiva in Italia, dove lo stesso si è stabilito da ormai circa otto anni. Lo stesso ha dimostrato di avere intrapreso un positivo percorso di inserimento socio- lavorativo e di essersi impegnato nell'apprendimento della lingua italiana, circostanze che devono essere tenute in debita considerazione, unitamente al fatto che il rimpatrio in un paese d'origine che il ricorrente ha abbandonato dal 2017 lederebbe profondamente la vita privata ricostruita dal ricorrente in Italia, esponendolo agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a condizioni di vita inevitabilmente degradanti, data l'assenza in patria di mezzi di sussistenza e delle difficoltà della famiglia d'origine, che attualmente fa affidamento sul suo sostegno economico. La permanenza e la disponibilità di un titolo di soggiorno in Italia, al contrario, preserverebbero il ricorrente da tutto ciò e gli consentirebbero di proseguire il percorso di radicamento socio-lavorativo sul territorio nazionale. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_11
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
nel provvedimento di rigetto si legge che “il richiedente, residente in Italia dal 2017, allega all'istanza una comunicazione di ospitalità e un attestato di frequenza di un corso di lingua italiana e non fornisce alcuna documentazione relativa alla sua attività lavorativa” e che dunque solo in questa sede parte ricorrente ha fornito documentazione volta a dimostrare la sua integrazione lavorativa, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di , Parte_1 nato a [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025
La Presidente
NT Di UL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: NT Di UL Presidente Silvia Albano Giudice rel. Corrado Bile Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18281/2025 promossa da
, nato a [...] il Parte_1 12/09/1994, codice fiscale , C.U.I. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato per il presente ricorso in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 190, presso lo studio dell'Avv.ta CARMEN COVELLI (C.F.:
); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15/04/2025 l'odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 10/03/2025 e notificato il 27/03/2025, con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 12/07/2022. Esponeva che aveva lasciato l'Egitto nel 2017 al fine di aiutare la famiglia, che versava in difficili condizioni economiche;
era dunque arrivato con un visto d'ingresso in Spagna, poi si era spostato in Italia dove sin da subito si era adoperato per trovare una occupazione;
aveva vissuto situazioni di sfruttamento lavorativo, sin quando nel 2020 aveva cercato di sanare la propria posizione sul territorio nazionale attraverso la regolarizzazione disposta dal D.L. 34/2020; in data 11 luglio 2020 era stata dunque avanzata dal Sig. , a beneficio del ricorrente, Persona_1 una domanda di emersione da lavoro irregolare con la quale il sig. si era Per_1 impegnato ad assumerlo;
solo in data 29/01/2024 (quattro anni dopo la protocollazione della domanda), lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma gli aveva comunicato l'emissione di un parere negativo per carenza dei requisiti in capo al proponente datore di lavoro e che per tale ragione l'istanza non avrebbe trovato accoglimento;
il ricorrente aveva comunque proseguito il suo percorso di integrazione socio-lavorativa, come attestato dalla documentazione lavorativa depositata in giudizio. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto: documentazione relativa alla domanda di emersione;
contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 01/01/2024 (poi interrotto) e busta paga di gennaio 2024; contratto di lavoro a tempo determinato da agosto a novembre 2024, relativa comunicazione Pt_2 e buste paga;
contratto a tempo indeterminato decorrente dal 16/07/2025 e relativa comunicazione;
buste paga di agosto, settembre e ottobre 2025; CU 2025; Pt_2 copie delle rimesse di denaro;
attestato di lingua italiana livello A1; dichiarazione di cessione di fabbricato. Chiedeva pertanto il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio rappresentando di non avere Controparte_1 ricevuto alcuna informazione da parte della Questura competente sul caso in esame;
chiedeva dunque il rinvio dell'udienza o in subordine il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Il ricorrente ha avanzato domanda di protezione speciale in data 12/07/2022 (cfr. all. 6 al ricorso), pertanto non trova applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della competente, continua CP_1 ad applicarsi la disciplina previgente. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5 Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 CU c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha lasciato il paese d'origine nel 2017 ed è stabilito da ormai molti anni in Italia, dove ha avviato un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa. Come attestato dalla domanda di emersione da lavoro irregolare in atti, il ricorrente ha per anni lavorato irregolarmente in condizioni di sfruttamento lavorativo, per poi riuscire a procurarsi impieghi regolari, con continuità a partire dal 2024 (cfr. precedenti contratti di lavoro in atti); attualmente lavora infatti con regolare contratto a tempo indeterminato in un autolavaggio, percependo uno stipendio mensile di circa 1.000,00 euro (cfr. buste paga in atti), cifra che gli consente di sostenere economicamente i familiari in Egitto (cfr. copie delle rimesse di denaro). Lo stesso dispone inoltre di una sistemazione alloggiativa (cfr. copia dichiarazione di cessione di fabbricato) e, a dimostrazione dell'impegno profuso nel percorso di inserimento sociale, ha frequentato un corso di lingua italiana. Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, il Collegio ritiene dunque necessario valorizzare il fatto che la vita privata del ricorrente si svolga da lungo tempo e in via esclusiva in Italia, dove lo stesso si è stabilito da ormai circa otto anni. Lo stesso ha dimostrato di avere intrapreso un positivo percorso di inserimento socio- lavorativo e di essersi impegnato nell'apprendimento della lingua italiana, circostanze che devono essere tenute in debita considerazione, unitamente al fatto che il rimpatrio in un paese d'origine che il ricorrente ha abbandonato dal 2017 lederebbe profondamente la vita privata ricostruita dal ricorrente in Italia, esponendolo agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale e a condizioni di vita inevitabilmente degradanti, data l'assenza in patria di mezzi di sussistenza e delle difficoltà della famiglia d'origine, che attualmente fa affidamento sul suo sostegno economico. La permanenza e la disponibilità di un titolo di soggiorno in Italia, al contrario, preserverebbero il ricorrente da tutto ciò e gli consentirebbero di proseguire il percorso di radicamento socio-lavorativo sul territorio nazionale. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_11
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
nel provvedimento di rigetto si legge che “il richiedente, residente in Italia dal 2017, allega all'istanza una comunicazione di ospitalità e un attestato di frequenza di un corso di lingua italiana e non fornisce alcuna documentazione relativa alla sua attività lavorativa” e che dunque solo in questa sede parte ricorrente ha fornito documentazione volta a dimostrare la sua integrazione lavorativa, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di , Parte_1 nato a [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025
La Presidente
NT Di UL