CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2024, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere UC AR;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Cancelleria ()ggi, FIR, 2n74 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4764 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: AR UC Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 26 luglio 2023, depositata senza l'indicazione dell'orario, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero del 25 luglio alle ore 12.30 ed ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia del 22 luglio 2023 - notificato all'interessato il 24 luglio 2023, alle ore 9.03 - con cui è stato disposto nei confronti di RE ND, oltre al divieto di accesso per 10 anni ai luoghi nazionali ed esteri ove si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione per 5 anni, presso la stazione dei Carabinieri di Darfo Boario Terme, in occasione di ogni incontro calcistico del «Brescia Calcio», disputato sia in casa sia in trasferta, secondo le diverse cadenze temporali indicate nel provvedimento. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RE ND. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 e del diritto di difesa: la pronuncia sarebbe stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari prima del decorso del termine di 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento di convalida recherebbe il giorno in cui è stato depositato, ma non l'orario, sicché non sarebbe possibile verificare il rispetto delle 48 ore concesse alla difesa per presentare memorie difensive. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 3 e 10 I. n. 241 del 1990, l'«... eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore» (pag. 4 del ricorso), ed il vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla congruità della sanzione dell'obbligo di presentazione per la durata di 5 anni. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull'obbligo di presentazione per 3 volte in occasione degli incontri calcistici del «Brescia Calcio» disputati in casa. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull'obbligo di presentazione anche in occasione di partite c.d. «amichevoli». 2.5. Il difensore ha depositato il 12 dicembre 2023 una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore Generale;
ha insistito nell'accoglimento del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che, secondo la giurisprudenza l'incertezza non altrimenti risolvibile sulla tempestività dell'ordinanza di convalida comporta la nullità della misura, non potendosi ricorrere a presunzioni di sorta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi. La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misura dell'obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. daspo, in sede di convalida, l'esercizio del diritto di difesa, mediante il deposito di memorie, deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura;
ha individuato il termine di 48 ore, in analogia con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter esercitare effettivamente tale diritto. 1.1. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del Questore che sia stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseguenza affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. In tal caso, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarato inefficace l'obbligo di presentazione disposto dal Questore (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). 1.2. La verifica del rispetto del termine a difesa di 48 ore deve essere effettuata in relazione alla data ed all'orario di deposito del provvedimento di convalida emesso dal Giudice per le indagini preliminari. 1.3. L'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura solo ove sia possibile ricavare dagli atti che il Giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Da Villanova, Rv. 284667-01). L'incertezza, non risolvibile allo stato degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401, si risolve in senso favorevole al sottoposto in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244-01, principio da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 44463 del 28/10/2022, Marena, non massimata). 1.4. Risulta dagli atti e dal testo del provvedimento impugnato che il provvedimento del Questore di Brescia è stato notificato all'interessato il 24 luglio 2023 alle ore 9.03; il Pubblico Ministero ne ha richiesto la convalida il 25 luglio 2023 alle ore 12.30 e l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari 3 del Tribunale di Brescia è stata depositata il successivo 26 luglio 2023, senza alcuna indicazione dell'orario del deposito. Dagli atti risulta solo che l'ordinanza di convalida è stata trasmessa dalla cancelleria del Tribunale di Brescia alla Questura di Brescia il 23 luglio 2023 alle ore 13.47 e che la stessa è stata notificata a mani ad RE ND il 26 luglio 2023 alle ore 16.18. Tali elementi non sono idonei a far ritenere con certezza che, l'ordinanza di convalida sia stata depositata una volta che fosse decorso il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. 1.5. Per quanto il termine di 48 ore sarebbe decorso alle 9.03 del 26 luglio 2023, cioè in orario di apertura della cancelleria, deve sottolinearsi che gli orari stabiliti dai regolamenti, secondo cui l'ufficio è aperto al pubblico, riguardano le parti e non anche il giudice che ben può compiere attività processuale di ogni tipo al di fuori degli orari di apertura al pubblico della cancelleria (cfr. sul punto Sez. 2, n. 9373 del 11/01/2019, Maggíoni, Rv. 275764-01, con riferimento al termine ex art. 172, comma 6, cod. proc. pen. e al deposito della sentenza dopo l'orario di chiusura della cancelleria). 1.6. L'assenza di indicazione di orario del deposito e di altri elementi di valutazione, in applicazione dei principi espressi, si risolve in senso favorevole al ricorrente, nel senso che il deposito dell'ordinanza di convalida è antecedente alla scadenza del termine di 48 ore. 2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 22.7.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia. Così deciso il 21/12/2023.
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Cancelleria ()ggi, FIR, 2n74 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4764 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: AR UC Data Udienza: 21/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 26 luglio 2023, depositata senza l'indicazione dell'orario, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero del 25 luglio alle ore 12.30 ed ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia del 22 luglio 2023 - notificato all'interessato il 24 luglio 2023, alle ore 9.03 - con cui è stato disposto nei confronti di RE ND, oltre al divieto di accesso per 10 anni ai luoghi nazionali ed esteri ove si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione per 5 anni, presso la stazione dei Carabinieri di Darfo Boario Terme, in occasione di ogni incontro calcistico del «Brescia Calcio», disputato sia in casa sia in trasferta, secondo le diverse cadenze temporali indicate nel provvedimento. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RE ND. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 e del diritto di difesa: la pronuncia sarebbe stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari prima del decorso del termine di 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento di convalida recherebbe il giorno in cui è stato depositato, ma non l'orario, sicché non sarebbe possibile verificare il rispetto delle 48 ore concesse alla difesa per presentare memorie difensive. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 3 e 10 I. n. 241 del 1990, l'«... eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore» (pag. 4 del ricorso), ed il vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla congruità della sanzione dell'obbligo di presentazione per la durata di 5 anni. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell'art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull'obbligo di presentazione per 3 volte in occasione degli incontri calcistici del «Brescia Calcio» disputati in casa. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull'obbligo di presentazione anche in occasione di partite c.d. «amichevoli». 2.5. Il difensore ha depositato il 12 dicembre 2023 una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore Generale;
ha insistito nell'accoglimento del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che, secondo la giurisprudenza l'incertezza non altrimenti risolvibile sulla tempestività dell'ordinanza di convalida comporta la nullità della misura, non potendosi ricorrere a presunzioni di sorta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi. La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misura dell'obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. daspo, in sede di convalida, l'esercizio del diritto di difesa, mediante il deposito di memorie, deduzioni e l'esame della documentazione, trasmessa dal Questore, che giustifica l'adozione della misura;
ha individuato il termine di 48 ore, in analogia con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter esercitare effettivamente tale diritto. 1.1. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del Questore che sia stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseguenza affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. In tal caso, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarato inefficace l'obbligo di presentazione disposto dal Questore (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). 1.2. La verifica del rispetto del termine a difesa di 48 ore deve essere effettuata in relazione alla data ed all'orario di deposito del provvedimento di convalida emesso dal Giudice per le indagini preliminari. 1.3. L'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura solo ove sia possibile ricavare dagli atti che il Giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Da Villanova, Rv. 284667-01). L'incertezza, non risolvibile allo stato degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401, si risolve in senso favorevole al sottoposto in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244-01, principio da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 44463 del 28/10/2022, Marena, non massimata). 1.4. Risulta dagli atti e dal testo del provvedimento impugnato che il provvedimento del Questore di Brescia è stato notificato all'interessato il 24 luglio 2023 alle ore 9.03; il Pubblico Ministero ne ha richiesto la convalida il 25 luglio 2023 alle ore 12.30 e l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari 3 del Tribunale di Brescia è stata depositata il successivo 26 luglio 2023, senza alcuna indicazione dell'orario del deposito. Dagli atti risulta solo che l'ordinanza di convalida è stata trasmessa dalla cancelleria del Tribunale di Brescia alla Questura di Brescia il 23 luglio 2023 alle ore 13.47 e che la stessa è stata notificata a mani ad RE ND il 26 luglio 2023 alle ore 16.18. Tali elementi non sono idonei a far ritenere con certezza che, l'ordinanza di convalida sia stata depositata una volta che fosse decorso il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. 1.5. Per quanto il termine di 48 ore sarebbe decorso alle 9.03 del 26 luglio 2023, cioè in orario di apertura della cancelleria, deve sottolinearsi che gli orari stabiliti dai regolamenti, secondo cui l'ufficio è aperto al pubblico, riguardano le parti e non anche il giudice che ben può compiere attività processuale di ogni tipo al di fuori degli orari di apertura al pubblico della cancelleria (cfr. sul punto Sez. 2, n. 9373 del 11/01/2019, Maggíoni, Rv. 275764-01, con riferimento al termine ex art. 172, comma 6, cod. proc. pen. e al deposito della sentenza dopo l'orario di chiusura della cancelleria). 1.6. L'assenza di indicazione di orario del deposito e di altri elementi di valutazione, in applicazione dei principi espressi, si risolve in senso favorevole al ricorrente, nel senso che il deposito dell'ordinanza di convalida è antecedente alla scadenza del termine di 48 ore. 2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 22.7.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia. Così deciso il 21/12/2023.