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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/08/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n.287 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.05.2025,
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Luca Spadoni, giusta delega in Parte_1 atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. , rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Malatesta, giusta delega in atti;
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.05.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in punto di fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da relativamente ai Parte_1 danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in seguito ad un sinistro stradale che lo ha visto coinvolto in data giorno 29.03.2015, in località B.go San Michele alle ore
22.45 circa, quando, secondo le prospettazioni di cui al libello introduttivo, il Sig.
alla guida dell'autoveicolo Audi A4 Avant targato CZ327HN di Parte_1 proprietà della Sig.ra (Ass.to n. Parte_2 Controparte_3
2639501301657), con a bordo la suddetta Sig.ra ed il minore Parte_2
(rispettivamente moglie e figlio) in qualità di terzi trasportati, Persona_1 percorreva la Strada Provinciale S.Michele-Pontinia con direzione Pontinia;
in tali circostanze, all'altezza del km. 2, proveniva da un accesso privato relativo al civico n. 1994 la Sig.ra alla guida dell'autoveicolo Ford Mondeo targato CP_2
VL52TVM ( – Pol. n. 002122415) con a bordo altre quattro Controparte_4 persone che si immetteva a sinistra sulla suddetta Strada Provinciale con direzione di marcia Pontinia, nonostante avesse già avvistato l'autovettura Audi A4 Avant che sopraggiungeva dalla propria destra – e quindi erroneamente valutando le distanze e le velocità rispettive dei due veicoli;
il Sig. che viaggiava su strada con diritto Pt_1 di precedenza, rendendosi tempestivamente conto dell'imminente pericolo causato dalla manovra effettuata dalla Sig.ra azionava energicamente i dispositivi di CP_2 servizio frenanti e contestualmente deviava la propria traiettoria di marcia verso l'estremo lato destro della carreggiata, risultando ciononostante impossibilitato ad evitare l'impatto, che si materializzava sulla corsia di sua pertinenza, e che risultava di grave entità; in conseguenza della violenta collisione e del tentativo di deviare la propria traiettoria al fine di evitare l'incidente, l'autovettura Audi A4 Avant rovinava fuoristrada e finiva per ribaltarsi completamente nel fossato adiacente il lato destro della carreggiata.
A seguito del sinistro l' attore riportava gravi lesioni personali veniva pertanto, trasportato in autoambulanza presso l'Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina ove veniva accolta con codice rosso al Pronto Soccorso con diagnosi di “frattura femore dx, pertrocanterica, infrazione di D5- D6- D7- D10” (cartella clinica n. 28674), e prognosi iniziale di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 40 (quaranta).
L' attore ascriveva quindi la responsabilità del sinistro al veicolo antagonista e concludeva pertanto chiedendo il ristoro di tutti danni subiti sia di carattere fisico non patrimoniale in ogni loro componente che patrimoniali derivanti dalla perdita della capacità lavorativa specifica, di ristoratore.
Si costituiva l ' ( per brevità) eccependo in via preliminare la mancata CP_5 integrazione del contraddittorio nei confronti della CO Estera del veicolo di proprietà della responsabile civile ( ; nel merito, eccepiva la CP_2 responsabilità esclusiva dell' attore in quanto non aveva posto in essere alcuna adeguata manovra di emergenza atta ad evitare l' impatto, in ragione della velocità non commisurata allo stato dei luoghi ed in ragione dell' assua alterazione derivante dallo stato di ebrezza alcolica come da valore rilevato a seguito di test alcolemico;
in ogni caso la CO contestava il quantum debeatur relativamente al danno non patrimoniale e l' an ed il quantum relativamente al danno alla capacità lavorativa specifica.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, acquisizione delle produzioni documentali e CTU medico- legale sui minori, all' udienza del 14.12.2023 è stata trattenuta in decisione.
____________________
In merito alla preliminare eccezione di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Impresa estera assicuratrice del veicolo di proprietà del responsabile civile, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato con ordinanza del 19.04.2018, ovvero Contr che l' x art. 126, comma 3 cod. ass. è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese estere e, pertanto, la presenza in giudizio della compagnia straniera non configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Invero, ai sensi dell'art. 126, comma II, del Codice delle Assicurazioni, l' oltre CP_5 ai compiti di cui all'art. 125, svolge le seguenti attività: a) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell' articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione ed è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell' articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero.
Ne consegue il rigetto dell' eccezione
Con riferimento alla dinamica del sinistro, va evidenziato come dal Verbale redatto dagli operanti, nonché dai rilievi in loco, è emerso che il tratto di strada ove si era verificato l' impatto era rettilineo e pianeggiante con limite di velocità di 50 km/h, l' impatto, di rilevante entità, ha interessato la parte frontale del veicolo Audi A4 Avant targato CZ327HN condotto dal e la parte laterale-posteriore sinistra del Pt_1 veicolo Ford Mondeo targato VL52TVM, condotto dalla convenuta contumace.
E' confermata la circostanza che la al momento dell' impatto si immetteva da Pt_3 un accesso privato con manovra di svolta a sinistra sulla via pubblica omettendo di dare la precedenza al veicolo antagonista che viaggiava sulla Strada Provinciale
S.Michele-Pontinia con direzione Pontini, fornendo dunque un contributo causale rilevante nella causazione del sinistro, atteso che la circostanza che il punto di impatto tra i due mezzi, precisamente tra la parte frontale dell' Audi condotta dal e la Pt_1 parte laterale della Ford condotta dalla convenuta, denota come quest' ultima, al momento del sinistro, non si fosse già immessa sulla strada provinciale ma tagliava la strada al veicolo antagonista condotto dall' attore, altrimenti, in caso di precedente immissione nella carreggiata , la convenuta sarebbe stata tamponata da tergo.
Di converso, la notevole entità dell' impatto tra i due mezzi e l' assenza di tracce di frenata da parte dell' Audi condotta dal nonostante la strada avesse un Pt_1 andamento rettilineo e pianeggiante con possibilità dunque di vedere a distanza il veicola antagonista-che si immetteva da un accesso privato e dunque necessariamente doveva avere un andatura lenta- denotano una velocità non moderata da parte dell' attore;
quest' ultimo, tenuto conto dell'assunzione di sostanze alcoliche in misura rilevante (come da esami alcolemici in atti), condotta che notoriamente rallenta i tempi reazione, non ha attuato alcuna tempestiva manovra di emergenza atta a scongiurare l'impatto, nonostante i tempi e la distanza di avvistamento del veicolo antagonista consentissero un' adeguata reazione psico-tecnica in condizioni di velocità moderata in uno stato di lucidità.
In tal senso, la deposizione del teste non fornisce alcun riscontro Parte_2 in senso contrario in merito alla velocità dell' attore al momento dell' impatto, né appare verosimile quanto dichiarato dal teste, ovvero che al momento dell' immissione sulla provinciale il veicolo antagonista fosse a “pochi metri”, atteso che al momento dell' impatto la Ford aveva quasi completato la manovra di immissione con svolta a sinistra e la visuale per l' attore era ampia.
Alla luce delle suddetta circostanze va riconosciuta al un concorso nella Pt_1 causazione del sinistro nella misura del 40% tenuto conto dei profili di censurabilità della propria condotta di guida sopra evidenziati.
Passando ad analizzare quindi i profili inerenti il “quantum debeatur” va osservato che l' attore, all' epoca dei fatti di anni 42, per quanto concerne gli esiti permanenti conseguenti all'evento traumatico in esame, ha subito una “frattura pertrocanterica del femore destro (trattato chirurgicamente) , una frattura di D5, D6, D7 e D10 nonché frattura 3 – 4 – 5 costa a sinistra”) ; tali lesioni hanno causato un periodo di invalidità temporanea assoluta e parziale conseguente al sinistro in oggetto suddivise in un primo periodo di inabilità temporanea assoluta per complessivi giorni 90 (novanta), mentre i successivi giorni 100 (cento) possono essere considerati come inabilità temporanea parziale al 50%;tali postumi configurano un'invalidità permanente valutabile, come menomazione della complessiva integrità psico-fisica dell'interessato, nell'ordine del 23% (ventitré percento).
I postumi sono allo stato stabilizzati e non sono allegate spese mediche
L'evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In termini monetari, quanto dovuto all' attore per il risarcimento del danno che, per comodità espositiva, continuerà ad essere definito biologico, è la somma, al valore attuale della moneta, di € 76.237,00 a titolo di danno biologico permanente risarcibile, ed € 16.100,00 a titolo di invalidità temporanea.
Ai fini della personalizzazione si è tenuto conto dell' afflittività delle cure ricevute, del complesso percorso riabilitativo allegato come da documentazione in atti, della circostanza che i postumi evidenziati incidono nello svolgimento di mansioni di natura manuale svolte dall' attore fino al sinistro ( Cameriere) nonché nello svolgimento delle attuali mansioni lavorative (operaio Conad ,cfr CTU medico-legale), attese le difficoltà evidenziate dal consulente tecnico nella deambulazione “Si rileva limitazione dei movimenti articolari con sfumato accorciamento dell'arto inferiore destro. Deambulazione a piccoli passi. Accovacciamento difficoltoso”,; può essere quindi liquidato a titolo di personalizzazione del danno, per effetto dell'” appensantimento del punto” ( cenestesi lavorativa, cfr Cass. Civ. 16628/2023) l' ulteriore somma di € 20.000,00 per un totale complessivo del danno non patrimoniale liquidato di € 112.337,00
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attore viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d.liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della
Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo
Tribunale,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007). E' ' stato riconosciuto , quindi, all'attore, quale personalizzazione del danno (la fattispecie integra astrattamente gli estremi del reato di lesioni colpose),, l'importo di euro 20.000,00 al valore attuale che già è stata tenuta in debito conto nella quantificazione del non patrimoniale nella complessiva somma di € 112.337,00
Nulla a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica, in assenza di allegazioni in merito al reddito percepito dall' attore ante sinistro e della sua eventuale contrazione in esito allo stesso, non essendo stata depositata alcuna idonea documentazione fiscale o patrimoniale a riguardo ed essendo emerso a seguito della CTU medica che l' attore attualmente svolge mansioni di operaio presso un punto vendita CONAD.
Ora, tenuto conto del concorso di colpa ex art 1227 c.c. dell' attore nella misura sopra quantificata del 40% nella causazione del sinistro, l'ìmporto in questione va proporzionalmente ridotto nella medesima misura, per un totale dovuto di €
67.402,20 Contr Tanto premesso, all' attore saranno dovute dall' dalla SI.ra , a CP_2 titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 67.402,20 derivante dalla somma di quanto dovuto per danno biologico permanente e temporaneo e personalizzazione del danno.
Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali ( nella fattispecie in misura del 1,7%);tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, come di norma seguono la soccombenza e sono a carico della
CO convenuta in favore dell' Erario nella misura di 2/3 stante l' ammissione dell' attore al gratuito patrocinio ex art 133 DPR 115/2002. Pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico dell' CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accertata la concorrente responsabilità di e di nella Parte_1 CP_2 causazione del sinistro in esame, nella rispettiva misura del 40% e del 60%;
2) Per l' effetto, condanna e CP_2 Controparte_1
nelle sue qualità di domiciliatario e rappresentante dell' Impresa Assicuratrice
[...] del veicolo straniero, al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 67.402,20, oltre rivalutazione come da parte motiva ed interessi legale dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
CP_ 3) Condanna l' convenuto al pagamento di 2/3 delle spese di causa, quota che si liquida in € 5500,00 per competenze che, oltre accessori di legge in favore dell'
Erario ex art 133 DPR 115/2002;
4) Pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico dell'
[...]
Controparte_1
Così deciso, in Latina in data 1.07.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli