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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina,
alla scadenza del termine fissato si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8508 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti TABBI FRANCA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Via Stimigliano n. 5, come da procura in atti;
Ricorrente CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in viale Regina Margherita, come CP_1 da delega in atti.
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/03/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti, deducendo che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 02/09/2022 RG n. 7308/2022 e che aveva debitamente trasmesso alle sedi competenti dell il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria CP_1 alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 04/11/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 3 All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l ha provveduto a liquidare gli importi dovuti con il CP_1 cedolino di Novembre 2024 (allegato note di trattazione scritta di parte resistente) e che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea, così come azionata nel presente giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito del ricorso (avvenuto in data 10/03/2023), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 22/01/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 8508/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati pagina 2 di 3 Roma, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina,
alla scadenza del termine fissato si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8508 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti TABBI FRANCA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Via Stimigliano n. 5, come da procura in atti;
Ricorrente CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in viale Regina Margherita, come CP_1 da delega in atti.
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/03/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti, deducendo che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 02/09/2022 RG n. 7308/2022 e che aveva debitamente trasmesso alle sedi competenti dell il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria CP_1 alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 04/11/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 3 All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l ha provveduto a liquidare gli importi dovuti con il CP_1 cedolino di Novembre 2024 (allegato note di trattazione scritta di parte resistente) e che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea, così come azionata nel presente giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito del ricorso (avvenuto in data 10/03/2023), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 22/01/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 8508/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati pagina 2 di 3 Roma, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paola Farina
pagina 3 di 3