Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2296 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2296 /2023 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. DE LUCA ENRICO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. CP_1
MANCINI FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI: Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto in data 21.11.2023 ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni di separazione. La ricorrente ha esposto:
-che in data 14.11.1998 contraeva matrimonio in Terni con e che CP_1 Per_ dall'unione sono nati i figli: nato l'[...], e nata il [...]; Per_1
- che in tale sentenza il Tribunale rigettava la domanda di addebito avanzata dal CP_1 sostenendo come si legge nel ricorso introduttivo: “che l'abuso di sostanze alcoliche da parte della e la sua difficoltà nell'intraprendere percorsi di recupero erano Pt_1 strettamente connessi con la sua condizione psico-fisica profondamente traumatizzata dalle precedenti vicende familiari (il padre era morto in un incidente d'auto, mentre la madre era morta suicida) e da ulteriori eventi esterni che la ricorrente non era stata in grado di dominare, come la perdita del lavoro del marito e la relazione extraconiugale da quest'ultimo intrapresa”;
-che la ricorrente per condotte persecutorie poste in essere nei confronti dell'odierno resistente, subiva condanna ottenendo di poter scontare la condanna detentiva con la misura degli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica Rajo, sita in Amelia, frazione Montecampano;
-che la ricorrente in passato assuntrice problematica di sostanze alcoliche, seguiva un programma riabilitativo presso la Comunità Rajo per superare la dipendenza con ottimi risultati, raggiungendo congruo equilibrio psico-fisico;
- di essere ospite della cooperativa sociale con gravi difficoltà abitative non avendo parenti o amici in grado di ospitarla e non potendo dimorare nel piccolo appartamento di proprietà in perché privo delle utenze fondamentali (acqua, luce e gas) con Pt_2 impossibilità da parte della ricorrente di concludere i relativi contratti di fornitura in quanto priva di redditi e con ostacolo ad accedere a sostegni pubblici a causa delle proprietà immobiliari, una delle quale detenuta pro quota con il resistente, immobili privi di redditività;
-di non svolgere attività lavorativa e di non essere riuscita a reperirne in considerazione dell'età, della assoluta mancanza di esperienza lavorativa avendo svolto nel corso della lunga vita matrimoniale attività casalinga, di cura della casa e dei figli;
-di ritenere di avere i presupposti per il riconoscimento di contributo al di lei mantenimento da parte del resistente in considerazione degli elevati redditi dallo stesso percepiti, pari a circa € 1800 mensili, presumibilmente aumentati rispetto alla data della Part separazione per la cessazione della considerata al momento dell'emissione della sentenza di separazione adottata all'indomani dell'emergenza pandemica quando era ridotta la produzione industriale, e dovendo essere considerati i maggiori redditi a disposizione del non più gravato del mantenimento del figlio primogenito CP_1
convivente con il padre nel frattempo divenuto economicamente autonomo, Per_1 Per_ dovendo il provvedere al solo mantenimento della figlia ancora studentessa. CP_1
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto in via principale:
“- accertare la sopravvenienza di nuovi fatti e circostanze modificativi della situazione e l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di separazione n. 328/2021, emessa dal Tribunale di Terni in data 20.01.2021, pubblicata in data 14.04.2021, e dichiarare la sussistenza del diritto al mantenimento in favore della ricorrente e, per l'effetto, condannare l'ex coniuge della ricorrente, SI. CP_1 al versamento di un assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di mantenimento in favore della SI.ra ; Parte_1
Nel merito e in subordine: accertare e dichiarare lo stato di bisogno della SI.ra
[...]
e l'incapacità della stessa a provvedere ai propri bisogni fondamentali e, per Parte_1
l'effetto, condannare il SI. al versamento di un assegno alimentare CP_1 mensile pari ad € 300,00.
Con vittoria di spese e competenze.”
Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità della CP_1 richiesta rilevando l'assenza di elementi sopravvenuti rispetto a quelli considerati al momento dell'emissione della sentenza di separazione non essendo mutata né
l'occupazione né la retribuzione dello stesso resistente avendo il figlio primogenito delle parti già raggiunto l'indipendenza economica prima dell'emissione della sentenza e essendo la ricorrente disoccupata al momento dell'emissione della stessa.
Il resistente ha inoltre esposto: Per_
-di dover sostenere maggiori spese per la figlia divenuta maggiorenne con più elevate eSIenze e spese straordinarie tutte gravanti sul resistente;
- di dover in particolare sostenere i costi per i percorsi psicoterapeutici della figlia provocati dalle condotte disfunzionali della madre che a causa della dipendenza da alcool e delle condotte persecutorie poste in essere prima della separazione, avrebbe gravemente compromesso l'equilibrio della figlia spaventata ed impaurita dalla sola eventualità di incontrare la madre dopo la espiazione della pena a anni due e mesi tre di reclusione inflitta per atti persecutori posti in essere in danno del (e di altre persone CP_1 offese);
- di essere gravato da numerosi finanziamenti/mutui accesi al fine di far fronte alle Per_ eSIenze familiari come l'acquisto dei libri, viaggi scolastici all'estero della figlia (finanziamento/mutuo Unicredit € 120,00 /mese), acquisto dell'autovettura familiare (Santander Consumer Bank S.p.A. € 362,00/mese), del divano (Agos Ducato S.p.A. di €
27,48), dei condizionatori (Findomestic € 42,50 al mese) per un importo totale mensile di € 554,00 circa, oltre ai costi per un'ingiunzione per mancato pagamento delle quote condominiali relative all'immobile di proprietà anche della per la somma di € Pt_1
2.472,45 pagata dal solo resistente;
- di ritenere la ricorrente dotata di piena capacità lavorativa avendo la stessa anche nel corso del matrimonio svolto attività retribuite, cessate solo a causa del sopravvenuto stato di alcolismo:
-di essere a conoscenza di attività lavorativa svolta “in nero” dalla ricorrente presso locali o presso persone private, potendo la stessa svolgere attività di colf o badante , preso atto del superamento dello steso di dipendenza dall'alcool.
Tanto premesso il resistente ha chiesto il rigetto delle domande della controparte.
All'udienza di comparizione le parti (comparse disgiuntamente avendo il resistente chiesto di non avere comparizione contemporanee in presenza di condanna per atti persecutori della ricorrente in suo danno) hanno dichiarato la ricorrente, di dimorare in
Amelia ospite di una comunità con costi di € 250,00 mensili, di essere disoccupata e priva di redditi, di essere proprietaria di immobile in gravato da mutuo non Pt_2 pagato (soggetto ad esecuzione); e di 1/3 di immobile in Terni in comproprietà con il marito ed altra persona non fonte di alcun reddito;
il resistente di residente Terni in immobile di proprietà di percepire come operaio reddito mensile netto di € 1600,00 per
14 mensilità, di essere proprietaria di 1/3 di immobile con la ricorrente, titolare di risparmi per circa di € 2000, gravato da rate per finanziamenti per circa e 600 mensili.
Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i documenti, disposto l'interrogatorio formale della ricorrente, escussi i testi sulle circostanza ammesse. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti.
Quanto alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, in via preliminare occorre accertare la sussistenza di sopravvenienze rilevanti che giustifichino la domanda
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda la insussistenza di propri redditi e il miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale del resistente in conseguenza del venir meno delle decurtazioni dei redditi (considerate nella sentenza di separazione) come conseguenza della pandemia, e della intervenuta indipendenza economica del figlio primogenito delle parti.
Quanto allo stato di disoccupazione delle ricorrente lo stesso era presente anche al momento della emissione della sentenza di separazione (come si evince dalla lettura della decisione). Parimenti identica la situazione abitativa e patrimoniale della ricorrente che non presenta sopravvenienze.
Valutando la situazione del resistente dall'esame della documentazione reddituale depositata si evince che lo stesso ha percepito i seguenti redditi:
CU 2022 (relativo ai redditi 2021 anno della separazione): reddito complessivo lordo €
26.035;
CU 2023 reddito complessivo lordo € 26.035
Pertanto i redditi del resistente non sono mutati dal momento della separazione.
In merito alla sopravvenuta indipendenza economica del figlio la stessa deve essere considerata circostanza sopravvenuta poiché dalla lettura della sentenza di separazione si ricava che pur essendo la stessa stata prospettata, non se ne è tenuto conto in sede di decisione (poiché non sufficientemente circostanziata).
Il resistente quindi non provvede più al mantenimento del figlio primogenito.
Tuttavia a fronte di questo risparmio di spesa il ha documentato le aumentate spese CP_1 per il mantenimento della figlia secondogenita sia per le spese scolastiche sia per le spese di psicoterapia necessarie per superare le difficoltà, ingenerate dalla difficile situazione familiare e dalle condotte materne, spese gravanti integralmente sul resistente. Le maggiori spese sostenute per la figlia, che ha raggiunto la maggiore età e sostiene maggiori costi (documentati) fanno ritenere che il beneficio derivante dal mancato mantenimento del figlio primogenito sia assorbito dalle maggiori eSIenze della figlia secondogenita.
Anche la domanda di contributo alimentare formulata dalla ricorrente deve essere respinta.
In materia di alimenti l'art. 433 c.c. dispone che il coniuge è tenuto all'obbligo di prestare alimenti all'altro coniuge, chiarendo che presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando (art. 438 c.c.).
L'obbligo di provare lo stato di bisogno grava sul richiedente.
La ricorrente ha rappresentato il proprio stato di bisogno sostenendo di non riuscire a trovare lavoro a causa della mancanza di esperienza pregressa (avendo svolto nel corso del matrimonio attività casalinga) e dell'esistenza di una condanna penale. Sia nel corso dell'interrogatorio formale, sia nel corso dell'interrogatorio libero, la ha Pt_1 dichiarato di svolgere lavori saltuari di pulizie non sufficienti a procurarle congruo reddito. I testi escussi hanno confermato il di lei stato di disoccupazione e la difficile condizione abitativa in immobile privo di utenze.
Tali risultanze non sono sufficienti per far ritenere provato lo stato di bisogno della ricorrente. La rispetto al passato ha intrapreso un percorso di superamento della Pt_1 dipendenza da alcool, andato a buon fine come dalla stessa dichiarato, è dotata di piena capacità lavorativa (non sono state depositate certificazioni attestanti alcuna compromissione della stessa) è in grado di svolgere lavori notoriamente molto richiesti
(quali addetta alle pulizie, e alla ristorazione, alla cura delle persone).
Non ha provato di essersi attivata in tal senso (per esempio: depositando richieste di lavoro non accolte, o provando di essere presentata a colloqui all'esito dei quali non sarebbe stata assunta). Né l'affermazione della impossibilità di reperire occupazione a causa della precedente condanna penale può considerarsi condivisibile;
nel caso di assunzioni da parte dei soggetti privati (per lavori connessi alla cura della casa o all'accudimento di persone anziane) non viene richiesto alcun certificato penale potendo quindi la ricorrente reperire facilmente questi lavori, anche spostandosi in città limitrofe rispetto al paese di residenza, dove la sua storia personale non sia conosciuta.
Per quanto esposto le domande della ricorrente devono essere rigettate. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, in considerazione della materia trattata poiché solo all'esito di un giudizio è stato possibile per la ricorrente ricostruire l'esatta situazione reddituale e patrimoniale del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta le domande formulate dalla ricorrente;
compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso nella camera di conSIlio, in data 17.2.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti