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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
, in proprio e quale titolare del ristorante “Peco- Parte_1 ra pazza” in Montesilvano, rappresentato e difeso dall'avv. Jody Joseph Alia- no, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Montesilvano (Pe), corso Umberto I, n. 134/D.
APPELLANTE
E
e . Controparte_1 Controparte_2
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
In via preliminare si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come artico- lati nella memoria 183 VI comma e della CTU, in quanto i testi indicati po- tranno riferire su circostanze diverse di cui alla presente procedura.
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, sezione civile, giudice dott.ssa Medica, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 3525/2019, pubblicata il 08.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piac- cia all'on.le Tribunale adito, adversis reiectis: dichiarare e Controparte_1
responsabili di tutti i danni per cui è causa subiti Controparte_2 dall'esponente e per l'effetto condannarli, in via solidale tra loro e comunque ciascuno per quanto di competenza e diritto, al risarcimento dei danni in fa- vore dell'esponente nella misura che sarà determinata in corso di causa e certamente non inferiore a euro 180.526,97 o dell'altra di giustizia, per le causali innanzi spiegate, oltre a interessi legali ed alla rivalutazione moneta- ria”.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 6/2024 pubblicata il 08.01.24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni lamentati da , su- Parte_1
2 biti a cagione delle condotte violente ed intimidatorie poste in essere dalle parti convenute in più occasioni dal 10.7.2015 al 19.4.2018, le quali avrebbe- ro in tal modo determinato l'interruzione della propria attività commerciale di ristoratore, con un danno complessivo pari ad euro 180.526,97, a titolo di danno da lucro cessante e di danno biologico da lesione al diritto alla pienezza della vita.
Più in dettaglio, il Tribunale, pur avendo accertato l'evento di danno in punto di an, ha rigettato la domanda di risarcimento del lucro cessante, per difetto di allegazione e di supporto probatorio a sostegno della domanda, ritenendo pri- va di alcun sostegno, sia sull'an sia sul quantum, anche la domanda relativa al danno biologico così definito.
Ha invece riconosciuto all'attore un ristoro per il danno morale subito, per equità quantificato in euro 6.000,00.
2. Avverso tale decisione proponeva appello il , articolato in due Parte_1 motivi di gravame, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 246 c.p.c.
2.1 Con il primo, rileva che il quantum risarcitorio richiesto a ristoro del dan- no patrimoniale dato dalla diminuzione del fatturato dell'attività commerciale, pari ad euro 180.526,97, non sarebbe stato contestato in giudizio dalle parti avverse in nessun momento processuale e, pertanto, in forza del principio di non contestazione, sarebbe stato da espungere dal thema probandum e, per ul- teriore conseguenza, da considerarsi definitivamente provato.
2.2 Con il secondo, in buona sintesi, l'appellante lamenta innanzitutto la man- cata ammissione della richiesta CTU, sulla base della motivazione che essa stessa può costituire fonte oggettiva di prova per l'accertamento di situazioni di fatto, oltre che per valutazioni tecniche.
Inoltre, insiste sull'argomento secondo cui la prova testimoniale acquisita, alla quale, secondo il gravame, andrebbe aggiunta quella non ammessa irragione- volmente dal Tribunale, avrebbe già offerto matura prova sia dell'evento di
3 danno – ossia della materiale esistenza delle condotte violente e moleste poste dalle parti convenute, ma questo non è più controverso in questa sede – sia degli effetti lesivi patrimoniali risarcibili, ossia il lucro cessante lamentato.
Resta non impugnata la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di risar- cimento del danno biologico, asseritamente patito dall'appellante a seguito dei comportamenti molesti subiti.
2. Non si costituivano in giudizio i convenuti, nonostante la ritualità delle no- tifiche.
3. Con comparsa del 16.1.2025, si costituiva, giusta procura allegata in atti, il nuovo difensore dell'appellante, Avv. Aliano, in sostituzione del precedente che era stato revocato.
4. All'udienza del 23.9.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e
350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata tratta in decisione.
5. Preliminarmente, la Corte accerta la mancata costituzione delle parti appel- late, e , delle quali pertanto dichiara la con- Controparte_1 Controparte_2 tumacia.
6. Tanto premesso, il gravame non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6.1 In materia di risarcimento del danno da lucro cessante da perdita di reddi- to, anche per danneggiamento di attività commerciale, è consolidato il princi- pio di diritto secondo cui la prova di tale depauperamento debba essere rigo- rosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità. (Cass. 5616/2018).
A corollario di tanto, la Suprema Corte ha ribadito che, in tale materia, la do- cumentazione fiscale, e in particolare la dichiarazione dei redditi, gode di fede probatoria privilegiata (Cass. sez. VI, n. 16506/18: "in tema di risarcimento del danno da lucro cessante […] le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia
4 probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 39 del 1977" ), per la ragione, facilmente intuitiva, che essa gode di una efficacia oggettiva e certa per individuare - per via comparativa con la fase precedente a quella interes- sata dal danno sofferto - non solo il quantum del mancato guadagno in termini assoluti, ma anche in che modo e in che misura esso si sia svolto nel tempo in cui si sia protratta la condotta lesiva, specie allorquando il periodo di osserva- zione si prolunghi significativamente, come nel caso di specie, che riguarda gli anni tra il 2015 e il 2018.
Questo consente di ricostruire, con un buon grado di affidabilità probabilisti- ca, il nesso causale tra il danno evento lamentato e i conseguenti effetti lesivi di cui si chiede il ristoro, del quale si potrà così ricostruire l'esatta misura.
6.2 Di conseguenza, tali sono evidentemente le ragioni, condivise da questa
Corte, per le quali il Giudice di prossimità ha già ritenuto inammissibili i capi- toli di prova per testi – dedotti dalla parte con memoria ex art. 183, 6° comma,
n. 2, c.p.c. proprio al fine precipuo di accertare il lucro cessante lamentato, come ribadito anche nell'atto di impugnazione – di cui ai capitoli 4, 10, 11,
12, chiarendo bene che essi erano da provarsi per tabulas. (v. verb. udienza del 9.10.20 ).
Orbene, a fronte di tale preciso onere posto a carico del danneggiato, di alle- gazione e di prova, nulla egli ha prodotto in giudizio, pur essendo nella sua piena disponibilità la documentazione fiscale-reddituale, dal momento che le azioni moleste sono state rivolte ad una attività commerciale, che ha precisi obblighi contabili e fiscali e di cui l'appellante è il titolare.
Si osserva, ancora sul punto, che se è provato che le parti appellate abbiano posto in essere i comportamenti molesti ad essi imputati, è altrettanto vero che le prove testimoniali hanno offerto in giudizio solo alcuni episodi puntuali e ben individuati nel tempo, ossia: uno il 21.8.2015 e l'altro il 19.4.2018, en- trambi riferiti dalla teste cugina dell'appellante e im- Testimone_1 piegata nello stesso ristorante;
per il resto, l'istruttoria ha restituito agli atti
5 comportamenti offensivi da parte della genericamente reiterati nel Parte_2 tempo.
Su tale esigua ricostruzione dei fatti, pertanto, non è chiaramente possibile ri- costruire in concreto e rigorosamente il nesso tra tali condotte e l'asserito de- cremento del fatturato commerciale e in che misura esse lo abbiano determi- nato, anche in considerazione della non modesta somma complessiva richiesta a titolo di risarcimento, pari ad euro 180.526,97.
6.3 La sentenza impugnata non merita censura neanche in ordine al motivo di appello che è teso ad eccepire l'omessa contestazione, ex adverso, della som- ma richiesta a risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, dunque invocando la cristallizzazione probatoria di quanto dedotto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In realtà, i convenuti hanno chiaramente contestato il quantum debeatur sin dall'atto di costituzione in giudizio, in particolare ai punti 2 e 3 della compar- sa di risposta del 21.1.2020.
In particolare, essi contestano proprio il quantum chiesto, sottolineando non solo che fosse immotivatamente spropositato, in special modo in rapporto alle pregresse richieste avanzate in sede di mediazione per la minor somma di eu- ro 50.000, ma anche in generale, contestandone il difetto di prova.
7. In conclusione, l'appello non merita accoglimento e va interamente respin- to.
8. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
9. Nulla per le spese stante la mancata costituzione dei convenuti.
10. Va infine accolta, perché fondata, l'istanza proposta dal , di Parte_1 correzione dell'errore materiale in cui è incorso il primo giudice nella senten- za impugnata, laddove, sia nella motivazione (a pag. 5, rigo 22 e 31, pag. 6 rigo 30, pag. 7 rigo 22) che nel dispositivo (a pag. 7 rigo 30 e rigo 32 nonché
6 a pag. 8 rigo 7) dell'atto, viene indicato, quale prenome della convenuta,
“CATALDO SIMONA” anziché il prenome corretto, CP_1
”.
[...]
11. Deve dunque disporsi la correzione dell'errore materiale di cui alla sen- tenza impugnata sostituendo il prenome della , erroneamente indicato CP_1 come “SIMONA”, con quello effettivo di ”, mandando la Cancel- CP_1 leria per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 6/2024, emessa dal Tribunale di
Pescara e pubblicata l'8.01.2024, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
4) dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza impugnata come da parte motiva (par. 10 e 11 infra), sostituendo il prenome della , erroneamente indicato in “SIMONA”, con quello effettivo di CP_1
”, e manda la Cancelleria per quanto di competenza. CP_1
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 24/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Silvia Rita Fabrizio) Francesco S. Filocamo
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