Articolo 2 della Legge 31 luglio 1952, n. 1078
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 settembre 1952
Art. 2.
Possono partecipare al concorso i presidi, i direttori e i professori di ruolo, nonche' i professori incaricati e supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiate o legalmente riconosciute dell'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.
Entrata in vigore il 5 settembre 1952