Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3664/2024, promossa con ricorso depositato il 17/07/2024 da:
1) Parte_1
nato in [...], il [...]
cittadino peruviano residente in [...], Lima (Perù), Av. Jose Maria Egusquiza 103
e
2) (c.f. Parte_2 C.F._1
nata in [...], il [...]
cittadina italiana residente in [...]2
entrambi assistiti dall'Avv. Gaia Girolami
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 29/03/2008 nel Comune di
Busto SI, con atto n. 35, parte 1, anno 2008, in regime di comunione legale dei beni;
- separati consensualmente con sentenza n. 623/2024 emessa in data 19/09/2024 e pubblicata il 20/09/2024 (v. documenti in atti);
26/11/2003.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/07/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti patrimoniali come segue:
a) Disporre che il Sig. provveda al versamento Parte_1 alla Sig.ra dell'importo di € 600,00 mensili a titolo di concorso Parte_2 al mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e conviventi con la madre, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e ciò sino all'indipendenza economica delle stesse;
b) Disporre che il Sig. provveda al pagamento Parte_1 del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come definite dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
c) Nulla verrà reciprocamente corrisposto tra i coniugi a titolo di assegno divorzile, in quanto economicamente indipendenti ed avendo precedentemente consensualmente regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale e dichiarando di null'altro avere a pretendere reciprocamente;
2) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
3) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri
[...]
e avvenuto in data 29/03/2008; Parte_1 Parte_2
4) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione.
Spese processuali a carico solidale delle parti.
Voglia Codesto Tribunale altresì ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto SI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
I sottoscritti e hanno dichiarato Parte_1 Parte_2 di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Pag. 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto SI Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 29/03/2008 nel
Comune di Busto SI, con atto n. 35, parte 1, anno 2008 dei registri dello Stato
Civile del Comune di Busto SI, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto SI nella Camera di Consiglio del ___28.4.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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