Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della richiesta di annullamento in autotutela obbligatoria

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di irregolarità e la cartella di pagamento sono state emesse per violazioni rilevate tramite controllo automatizzato, pertanto non è applicabile il ravvedimento speciale previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 197/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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