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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR UC US VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO US, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4711/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA ANNULLAMENTO IN AUTOT. IVA-ALIQUOTE 2018
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA ANNULLAMENTO IN AUTOT. IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4194/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 28.7.2025, depositato il 31.7.2025 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, il Consorzio_1 -
Società_1 .L., in persona del legale rappresentate pro-tempore sig.
Rappresentante_1 , rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il silenzio rifiuto relativo all'istanza di annullamento in autotutela obbligatoria ex art. 10 quater L. n.
212/2000 della comunicazione di irregolarità n. 0010780819471 e della successiva cartella di pagamento n. 29320240077694480, presentata il 28/03/2025, cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR n. 633/1977 sulla dichiarazione integrativa
Mod. IVA relativa all'anno di imposta 2018, presentata nell'anno 2023. In tale ricorso, premettendo che è stata presentata la dichiarazione integrativa speciale IVA, per l'esercizio 2018, ex art 1, comma 174, L. 197/2022; che è stato eseguito il versamento di quanto dovuto per imposte, interessi e sanzioni;
che la richiesta di riesame della comunicazione di irregolarità non ha avuto alcun esito;
che è stata notificata la cartella di pagamento n. 2932024007769448000 per un importo complessivo di €. 11.558,00, ha sostenuto la legittimità della richiesta di annullamento in autotutela obbligatoria della comunicazione e della cartella, in quanto ricorre la condizione prevista dall'art 10 quater, comma 1, della L. 212/2000, ovvero la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, posto che è stata presentata la dichiarazione integrativa speciale
IVA per l'esercizio 2018 ed effettuato il versamento dovuto (€. 12.796,70) in otto rate dal
30.3.2023 al 16.12.2024, Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'illegittimità della comunicazione di irregolarità e della cartella di pagamento sussistendo l'obbligo per l'A.E. di annullarli.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente precisando che il c.d. ravvedimento speciale previsto dalla
L. n. 197/2022, art. 1, comma 174 è ammesso soltanto per sanare violazioni di natura sostanziale (non anche le violazioni formali e quelle rilevabili tramite controlli automatizzati), per cui il ricorrente non poteva fruire di tale ravvedimento speciale. Ha aggiunto che essendo stati eseguiti altri pagamenti, di cui non si era tenuto conto nella comunicazione di irregolarità e nella cartella di pagamento, perché ancora non eseguiti,
l'Ufficio ha provveduto a emettere un provvedimento di sgravio parziale. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
L'art 21, comma 1, decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) alla lettera a) così dispone: “sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Ebbene, nel caso de quo non c'è dubbio che la comunicazione di irregolarità e la susseguente cartella di pagamento sono stati emessi per violazioni rilevate tramite controllo automatizzato, per cui non può trovare applicazione il disposto di cui all'art 1, comma 174, della legge 197/2022.
Detto ciò, l'A.F. ha correttamente emesso provvedimento di sgravio contabilizzando i pagamenti dell'IVA dovuta avvenuti successivamente alla comunicazione di irregolarità e alla notifica della cartella di pagamento.
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso dichiarando dovuta la somma di cui al provvedimento di sgravio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. prima, rigetta il ricorso dichiarando dovuta la somma di cui al provvedimento di sgravio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR UC US VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO US, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4711/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA ANNULLAMENTO IN AUTOT. IVA-ALIQUOTE 2018
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA ANNULLAMENTO IN AUTOT. IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4194/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 28.7.2025, depositato il 31.7.2025 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, il Consorzio_1 -
Società_1 .L., in persona del legale rappresentate pro-tempore sig.
Rappresentante_1 , rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il silenzio rifiuto relativo all'istanza di annullamento in autotutela obbligatoria ex art. 10 quater L. n.
212/2000 della comunicazione di irregolarità n. 0010780819471 e della successiva cartella di pagamento n. 29320240077694480, presentata il 28/03/2025, cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR n. 633/1977 sulla dichiarazione integrativa
Mod. IVA relativa all'anno di imposta 2018, presentata nell'anno 2023. In tale ricorso, premettendo che è stata presentata la dichiarazione integrativa speciale IVA, per l'esercizio 2018, ex art 1, comma 174, L. 197/2022; che è stato eseguito il versamento di quanto dovuto per imposte, interessi e sanzioni;
che la richiesta di riesame della comunicazione di irregolarità non ha avuto alcun esito;
che è stata notificata la cartella di pagamento n. 2932024007769448000 per un importo complessivo di €. 11.558,00, ha sostenuto la legittimità della richiesta di annullamento in autotutela obbligatoria della comunicazione e della cartella, in quanto ricorre la condizione prevista dall'art 10 quater, comma 1, della L. 212/2000, ovvero la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, posto che è stata presentata la dichiarazione integrativa speciale
IVA per l'esercizio 2018 ed effettuato il versamento dovuto (€. 12.796,70) in otto rate dal
30.3.2023 al 16.12.2024, Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'illegittimità della comunicazione di irregolarità e della cartella di pagamento sussistendo l'obbligo per l'A.E. di annullarli.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente precisando che il c.d. ravvedimento speciale previsto dalla
L. n. 197/2022, art. 1, comma 174 è ammesso soltanto per sanare violazioni di natura sostanziale (non anche le violazioni formali e quelle rilevabili tramite controlli automatizzati), per cui il ricorrente non poteva fruire di tale ravvedimento speciale. Ha aggiunto che essendo stati eseguiti altri pagamenti, di cui non si era tenuto conto nella comunicazione di irregolarità e nella cartella di pagamento, perché ancora non eseguiti,
l'Ufficio ha provveduto a emettere un provvedimento di sgravio parziale. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
L'art 21, comma 1, decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) alla lettera a) così dispone: “sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Ebbene, nel caso de quo non c'è dubbio che la comunicazione di irregolarità e la susseguente cartella di pagamento sono stati emessi per violazioni rilevate tramite controllo automatizzato, per cui non può trovare applicazione il disposto di cui all'art 1, comma 174, della legge 197/2022.
Detto ciò, l'A.F. ha correttamente emesso provvedimento di sgravio contabilizzando i pagamenti dell'IVA dovuta avvenuti successivamente alla comunicazione di irregolarità e alla notifica della cartella di pagamento.
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso dichiarando dovuta la somma di cui al provvedimento di sgravio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. prima, rigetta il ricorso dichiarando dovuta la somma di cui al provvedimento di sgravio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo