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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 15/04/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1774/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente c.f. , l'Avv. Valeria Lepore Parte_1 C.F._1
in sostituzione degli Avv.ti BOZZARELLO ROSSANA e LA VALLE ALESSANDRA nel mandato;
per parte resistente Controparte_1
, c.f. l'Avv. MANNA
[...] P.IVA_1
MASSIMILIANO nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla discussione della causa e decisione della causa.
I procuratori concludono riportandosi ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
La giudice, esaurita la discussione pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt.. 442200 cc..pp..cc.. ee dd..llggss 115500//22001111 ddaannddoo lleettttuurraa ddeell ddiissppoossiittiivvoo ee ddeeii mmoottiivvii ddii ffaattttoo ee ddii ddiirriittttoo ddeellllaa ddeecciissiioonnee,, ddaa ccoonnssiiddeerraarrssii ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddeell pprreesseennttee vveerrbbaallee..
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TRIBUNALE DI COSENZA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso depositato l'11 giugno 2024, ritualmente notificato a cura della cancelleria il successivo
13 giugno, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 328761 del Parte_2
15 maggio 2024, emessa nei suoi confronti dall' Controparte_1
, con cui gli è stato ingiunto, quale trasgressore e obbligato in
[...]
solido il pagamento della somma di € 5.142,64 per sanzione amministrativa, derivante dal verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 14/2021, redatto in data 28 giugno 2021 dalla
Regione Carabinieri Forestale Calabria, Gruppo di Cosenza – Stazione di Acri per violazione degli artt. 48, 49 e 50 delle PMPF, per come sanzionati dall'art. 26 RDL 3267/23 e 37 co. 1 lett. i) della
1 L.R. n. 45/12 per “taglio non autorizzato di n. 105 piante di pino e n. 2 piante di ontano, ovvero le piante erano prive del contrassegno del martello forestale e placchetta identificativa del numero di piedilista di martellata”.
Ha rappresentato altresì che, sulla scorta del medesimo evento, erano stati notificati 3 verbali: il verbale n. 14 e verbale n. 15, recanti medesima infrazione e medesima sanzione indirizzati a
, … titolare dell'omonima impresa boschiva incaricata del taglio boschivo di cui CP_2 sopra, il quale ha subappaltato i lavori di taglio e smacchio alla ditta “B&P Legnami” di Parte_3
e , … Direttore dei Lavori incaricato di controllare l'esatta applicazione
[...] Parte_2 dell'autorizzazione forestale, l'esecuzione del taglio e la compatibilità tra il prelievo della massa legnosa e la normativa vigente”; il verbale n. 16 concernente altra contestazione ed altro importo ed emesso solo nei confronti dei
Sigg.ri e CP_2 Parte_3
Ha quindi eccepito in via preliminare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sull'assunto che la sanzione di € 4.265,33, comminata dai Carabinieri con i verbali nn. 14 e 15/2021 (ritenuti riferiti alla medesima infrazione), fosse già tata già pagata dal sig. . Parte_3
Nel merito ha eccepito la carenza di prova e l'infondatezza delle contestazioni mosse, atteso che nel dossier d'ufficio redatto dalla Regione Carabinieri Forestale ” non fosse presente un CP_1
fascicolo fotografico idoneo ed esaustivo idoneo a rappresentare le 105 piante di pino e le 2 di ontano oggetto di contestazione, né fosse stato redatto dai pubblici ufficiali un elenco analitico e dettagliato delle suddette piante al fine di consentire all'interessato, presunto trasgressore, di identificare con precisione quali siano quelle che si ritengono tagliate in violazione delle autorizzazioni concesse, evidenziando comunque l'inesistenza di una responsabilità in capo al
Direttore dei Lavori che peraltro non era presente al momento della contestazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato, di: “Nel merito: - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto, per intervenuto pagamento, sulla scorta di quanto argomentato e documentato in atti, con conseguente dichiarazione di nullità, annullabilità
e/o inefficacia dell'atto impugnato;
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o
l'inefficacia dell'atto impugnato per tutti i motivi rappresentati in narrativa e, dunque, dichiarare nullo e privo di effetti l'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, protocollo nr.
328761 del 15.05.2024 P.vo n. 1391, notificato il 15.05.2024, e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in atti. Il tutto con condanna alle spese e competenze di giudizio ed al rimborso del contributo unificato versato dall'opponente”.
Ha resistito la la quale ha preliminarmente evidenziato l'irrilevanza del Controparte_1
pagamento eseguito dal atteso che il era stato individuato, non come obbligato Parte_3 Pt_2
2 solidale ma come responsabile “in concorso”, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/81, nella qualità di Direttore dei Lavori, in quanto tale incaricato di controllare l'esatta applicazione dell'autorizzazione forestale, l'esecuzione del taglio e la compatibilità tra il prelievo della massa legnosa e la normativa vigente (come tale destinatario di altro verbale di accertamento e contestazione n. 14/2021).
Ha insistito quindi nella conferma della ordinanza ingiunzione notificata, atteso che dalla documentazione in atti, risultasse come si fosse verificata la fattispecie di cui all'art. 26 del R.D.
3267/1923, avendo il Direttore dei Lavori omesso di verificare il taglio e/o danneggiamento effettuato dalla ditta boschiva in contravvenzione alle norme di cui alle P.M.P.F., pur avendone specifico obbligo.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, la causa, in difetto di richieste istruttorie, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare deve evidenziarsi che la astratta configurazione di una concorrente responsabilità
- di tipo omissivo - in capo al Direttore dei Lavori (al quale viene addebitata l'esatta applicazione dell'autorizzazione forestale, l'esecuzione del taglio e la compatibilità tra il prelievo della massa legnosa e la normativa vigente) non consente di ritenere provata l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento della sanzione da parte dell'obbligato Parte_3
Ancora in via preliminare deve rilevarsi come la abbia disatteso l'ordine del Controparte_1
Tribunale di depositare, dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata per giorno
01.10.2024, “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione della violazione”.
Ora, secondo granitico principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2967 c.c.; con la conseguenza che grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
Ebbene, a fronte di specifica censura di parte opponente circa la lacunosità ed inidoneità del dossier redatto dalla Regione Carabinieri Forestale ” e l'inesistenza degli elementi e motivi che CP_1 rendevano oggettivamente impossibile l'immediata contestazione, costituiva onere della P.A., dimostrare la violazione contestata.
3 Come noto, in materia di sanzioni amministrative, è configurabile un apporto esterno alla consumazione dell'illecito anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione.
La condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell'illecito altrui nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia gravante sul soggetto chiamato a rispondere dell'illecito (Cass. 28929/2011; Cass. 11160/2011).
Il Direttore dei lavori ha il mero compito di redigere il progetto di taglio e di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del progetto e della normativa forestale, effettuando dei sopralluoghi periodici.
Nessuna normativa o regolamento prevede l'obbligo in capo al Direttore dei Lavori di presenziare sul cantiere in modo continuativo.
Quanto detto trova conferma anche nelle controdeduzioni a firma del Maresciallo Ordinario
[...]
depositate da parte resistente con la comparsa di costituzione e risposta, ove a pagina 3 Pt_4 dell'atto si legge che: “legittimamente il dichiara di non aver nessun obbligo di presenziare Pt_2 sul cantiere in modo continuativo”.
Ciò chiarito si evidenzia che dalla documentazione prodotta da parte opponente, e non contestata da parte opposta, risulta che il Dott. in data 21.06.2021 avesse eseguito un sopralluogo sui Pt_2
luoghi interessati, nella sua qualità di Dottore redigendo apposito verbale nel Parte_5
quale aveva dichiarato che “le utilizzazioni forestali sono state svolte in conformità della legge”, motivo per cui, a quella data, nessuna irregolarità era stata riscontrata in relazione al taglio de quo
(cfr. sub doc. 12 del ricorso introduttivo).
Orbene, a pagina 4 delle controdeduzioni depositate dall'opposta, fedelmente si legge: “il taglio delle ceppaie era senza ombra di dubbio recente”; a pagina 7 della comparsa difensiva si legge:
“avendo ad oggetto ceppaie … in relazione alle quali si è riscontrato, inoltre, il taglio fresco (quindi del tutto riconducibile ai lavori di taglio che erano in corso di esecuzione)”.
Sicchè si può ragionevolmente presumere che il taglio irregolare sia avvenuto successivamente alle verifiche effettuate dal direttore dei lavori una settimana prima dell'accertamento dei forestali in loco.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che nel caso di specie non sia stata fornita da parte della P.A., sulla quale gravava il relativo onere probatorio, la prova dello specifico contributo agevolativo del Direttore dei lavori alla causazione dell'illecito contestato.
L'opposizione deve essere pertanto accolta e l'ordinanza ingiunzione conseguentemente revocata.
Ogni ulteriore questione dedotta, assorbita.
4 Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza della
CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge, € 125,00 per esborsi documentati, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Cosenza, 15/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
5
Chiamata la causa iscritta al N. 1774/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente c.f. , l'Avv. Valeria Lepore Parte_1 C.F._1
in sostituzione degli Avv.ti BOZZARELLO ROSSANA e LA VALLE ALESSANDRA nel mandato;
per parte resistente Controparte_1
, c.f. l'Avv. MANNA
[...] P.IVA_1
MASSIMILIANO nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla discussione della causa e decisione della causa.
I procuratori concludono riportandosi ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
La giudice, esaurita la discussione pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt.. 442200 cc..pp..cc.. ee dd..llggss 115500//22001111 ddaannddoo lleettttuurraa ddeell ddiissppoossiittiivvoo ee ddeeii mmoottiivvii ddii ffaattttoo ee ddii ddiirriittttoo ddeellllaa ddeecciissiioonnee,, ddaa ccoonnssiiddeerraarrssii ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddeell pprreesseennttee vveerrbbaallee..
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TRIBUNALE DI COSENZA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso depositato l'11 giugno 2024, ritualmente notificato a cura della cancelleria il successivo
13 giugno, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 328761 del Parte_2
15 maggio 2024, emessa nei suoi confronti dall' Controparte_1
, con cui gli è stato ingiunto, quale trasgressore e obbligato in
[...]
solido il pagamento della somma di € 5.142,64 per sanzione amministrativa, derivante dal verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 14/2021, redatto in data 28 giugno 2021 dalla
Regione Carabinieri Forestale Calabria, Gruppo di Cosenza – Stazione di Acri per violazione degli artt. 48, 49 e 50 delle PMPF, per come sanzionati dall'art. 26 RDL 3267/23 e 37 co. 1 lett. i) della
1 L.R. n. 45/12 per “taglio non autorizzato di n. 105 piante di pino e n. 2 piante di ontano, ovvero le piante erano prive del contrassegno del martello forestale e placchetta identificativa del numero di piedilista di martellata”.
Ha rappresentato altresì che, sulla scorta del medesimo evento, erano stati notificati 3 verbali: il verbale n. 14 e verbale n. 15, recanti medesima infrazione e medesima sanzione indirizzati a
, … titolare dell'omonima impresa boschiva incaricata del taglio boschivo di cui CP_2 sopra, il quale ha subappaltato i lavori di taglio e smacchio alla ditta “B&P Legnami” di Parte_3
e , … Direttore dei Lavori incaricato di controllare l'esatta applicazione
[...] Parte_2 dell'autorizzazione forestale, l'esecuzione del taglio e la compatibilità tra il prelievo della massa legnosa e la normativa vigente”; il verbale n. 16 concernente altra contestazione ed altro importo ed emesso solo nei confronti dei
Sigg.ri e CP_2 Parte_3
Ha quindi eccepito in via preliminare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione sull'assunto che la sanzione di € 4.265,33, comminata dai Carabinieri con i verbali nn. 14 e 15/2021 (ritenuti riferiti alla medesima infrazione), fosse già tata già pagata dal sig. . Parte_3
Nel merito ha eccepito la carenza di prova e l'infondatezza delle contestazioni mosse, atteso che nel dossier d'ufficio redatto dalla Regione Carabinieri Forestale ” non fosse presente un CP_1
fascicolo fotografico idoneo ed esaustivo idoneo a rappresentare le 105 piante di pino e le 2 di ontano oggetto di contestazione, né fosse stato redatto dai pubblici ufficiali un elenco analitico e dettagliato delle suddette piante al fine di consentire all'interessato, presunto trasgressore, di identificare con precisione quali siano quelle che si ritengono tagliate in violazione delle autorizzazioni concesse, evidenziando comunque l'inesistenza di una responsabilità in capo al
Direttore dei Lavori che peraltro non era presente al momento della contestazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato, di: “Nel merito: - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto, per intervenuto pagamento, sulla scorta di quanto argomentato e documentato in atti, con conseguente dichiarazione di nullità, annullabilità
e/o inefficacia dell'atto impugnato;
- accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o
l'inefficacia dell'atto impugnato per tutti i motivi rappresentati in narrativa e, dunque, dichiarare nullo e privo di effetti l'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, protocollo nr.
328761 del 15.05.2024 P.vo n. 1391, notificato il 15.05.2024, e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in atti. Il tutto con condanna alle spese e competenze di giudizio ed al rimborso del contributo unificato versato dall'opponente”.
Ha resistito la la quale ha preliminarmente evidenziato l'irrilevanza del Controparte_1
pagamento eseguito dal atteso che il era stato individuato, non come obbligato Parte_3 Pt_2
2 solidale ma come responsabile “in concorso”, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/81, nella qualità di Direttore dei Lavori, in quanto tale incaricato di controllare l'esatta applicazione dell'autorizzazione forestale, l'esecuzione del taglio e la compatibilità tra il prelievo della massa legnosa e la normativa vigente (come tale destinatario di altro verbale di accertamento e contestazione n. 14/2021).
Ha insistito quindi nella conferma della ordinanza ingiunzione notificata, atteso che dalla documentazione in atti, risultasse come si fosse verificata la fattispecie di cui all'art. 26 del R.D.
3267/1923, avendo il Direttore dei Lavori omesso di verificare il taglio e/o danneggiamento effettuato dalla ditta boschiva in contravvenzione alle norme di cui alle P.M.P.F., pur avendone specifico obbligo.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, la causa, in difetto di richieste istruttorie, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare deve evidenziarsi che la astratta configurazione di una concorrente responsabilità
- di tipo omissivo - in capo al Direttore dei Lavori (al quale viene addebitata l'esatta applicazione dell'autorizzazione forestale, l'esecuzione del taglio e la compatibilità tra il prelievo della massa legnosa e la normativa vigente) non consente di ritenere provata l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento della sanzione da parte dell'obbligato Parte_3
Ancora in via preliminare deve rilevarsi come la abbia disatteso l'ordine del Controparte_1
Tribunale di depositare, dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata per giorno
01.10.2024, “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione della violazione”.
Ora, secondo granitico principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2967 c.c.; con la conseguenza che grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
Ebbene, a fronte di specifica censura di parte opponente circa la lacunosità ed inidoneità del dossier redatto dalla Regione Carabinieri Forestale ” e l'inesistenza degli elementi e motivi che CP_1 rendevano oggettivamente impossibile l'immediata contestazione, costituiva onere della P.A., dimostrare la violazione contestata.
3 Come noto, in materia di sanzioni amministrative, è configurabile un apporto esterno alla consumazione dell'illecito anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione.
La condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell'illecito altrui nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia gravante sul soggetto chiamato a rispondere dell'illecito (Cass. 28929/2011; Cass. 11160/2011).
Il Direttore dei lavori ha il mero compito di redigere il progetto di taglio e di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del progetto e della normativa forestale, effettuando dei sopralluoghi periodici.
Nessuna normativa o regolamento prevede l'obbligo in capo al Direttore dei Lavori di presenziare sul cantiere in modo continuativo.
Quanto detto trova conferma anche nelle controdeduzioni a firma del Maresciallo Ordinario
[...]
depositate da parte resistente con la comparsa di costituzione e risposta, ove a pagina 3 Pt_4 dell'atto si legge che: “legittimamente il dichiara di non aver nessun obbligo di presenziare Pt_2 sul cantiere in modo continuativo”.
Ciò chiarito si evidenzia che dalla documentazione prodotta da parte opponente, e non contestata da parte opposta, risulta che il Dott. in data 21.06.2021 avesse eseguito un sopralluogo sui Pt_2
luoghi interessati, nella sua qualità di Dottore redigendo apposito verbale nel Parte_5
quale aveva dichiarato che “le utilizzazioni forestali sono state svolte in conformità della legge”, motivo per cui, a quella data, nessuna irregolarità era stata riscontrata in relazione al taglio de quo
(cfr. sub doc. 12 del ricorso introduttivo).
Orbene, a pagina 4 delle controdeduzioni depositate dall'opposta, fedelmente si legge: “il taglio delle ceppaie era senza ombra di dubbio recente”; a pagina 7 della comparsa difensiva si legge:
“avendo ad oggetto ceppaie … in relazione alle quali si è riscontrato, inoltre, il taglio fresco (quindi del tutto riconducibile ai lavori di taglio che erano in corso di esecuzione)”.
Sicchè si può ragionevolmente presumere che il taglio irregolare sia avvenuto successivamente alle verifiche effettuate dal direttore dei lavori una settimana prima dell'accertamento dei forestali in loco.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che nel caso di specie non sia stata fornita da parte della P.A., sulla quale gravava il relativo onere probatorio, la prova dello specifico contributo agevolativo del Direttore dei lavori alla causazione dell'illecito contestato.
L'opposizione deve essere pertanto accolta e l'ordinanza ingiunzione conseguentemente revocata.
Ogni ulteriore questione dedotta, assorbita.
4 Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza della
CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge, € 125,00 per esborsi documentati, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Cosenza, 15/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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