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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza di discussione del 12.03.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARI MASSIMO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
Attrice
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, P.IVA_2
Convenuto contumace
OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 12.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, in persona del suo legale rapp.te p.t., citava in giudizio il convenuto, in persona del suo legale rapp.te CP_1
p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1 Nel merito - dichiarare che, a seguito di cessione di credito effettuate dall'originario avente diritto ( con sede in Roma – Viale Regina Margherita 125 Cf: , Controparte_2 P.IVA_3 è creditrice nei confronti del per l'importo di € Parte_1 Controparte_1 12.496,80, originato da forniture di energia elettrica e/o gas naturale;
- condannare conseguentemente (previa emissione di corrispondente ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.) il ., in persona del Sindaco pro tempore per gli importi Controparte_1 determinati come sopra, o, salvo gravame, per gli importi meglio ritenuti dovuti, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con gli interessi ex D.lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo, o, salvo gravame, secondo diverso criterio meglio ritenuto. Vinte spese ed onorari di causa” (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 26.09.2023, per cui la causa, ritenuta matura per la decisione con la sola produzione documentale, precisate le conclusioni, viene ora per la decisione previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate da parte attrice.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che parte attrice già con l'atto introduttivo del giudizio ha puntualmente documentato:
-di essersi resa cessionaria di crediti, originariamente vantati dalla propria cliente e, tra questi, dei crediti vantati nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
-di aver eseguito la notifica delle stesse cessioni al in data Controparte_1
13.04.2018 (Rep n. 228.484, racc n. 73566 del 21.03.2018 a firma del dott. Notaio Persona_1
e in data 17.07.2019 (Rep. n. 59370 Raccolta n. 30339 del 24.06.2019 a firma del dott. Notaio
) (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo di parte attrice); Persona_2
-che, nonostante la notifica al debitore ceduto, quest'ultimo non ha contestato la pretesa creditoria, nè ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
-che, di conseguenza, l'attrice notificava, in data 27.04.2020, al CP_1
(cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte attrice), revoca di mandato e diffida di pagamento -
[...] rimasta inevasa e incontestata- per € 13.565,46 comprensiva di interessi;
-che il credito ammonta in linea capitale a € 12.496,80, come da elenco fatture prodotte (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte attrice).
Dunque, stante la documentazione innanzi richiamata e prodotta già con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. all.ti fascicolo di parte attrice), la cessione di credito risulta ritualmente perfezionata e notificata e risulta, altresì, pienamente raggiunta la prova del credito, atteso che il Comune debitore, rimasto contumace, non ha ritenuto di eccepire fatti o
2 atti estintivi o limitativi dell'obbligazione, né risultano contestate le diffide di pagamento antecedenti l'instaurazione del presente giudizio.
In definitiva, la domanda risulta fondata -anche nel quantum, specificamente riportato da parte attrice e rimasto pure questo incontestato- e viene accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass. Civ., n. 21871/14; Tribunale Cassino, sent. n. 1380 del 15 dicembre 2014), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, in misura minima per la snellezza del giudizio, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti del , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna il convenuto, in persona del legale rapp.te p.-t., al CP_1 pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 12.496,80, per quanto in motivazione, oltre interessi come richiesti fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna il convenuto, in persona del legale rapp.te p.-t., al CP_1 pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €
1.700,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 286,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 12/03/2025.
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza di discussione del 12.03.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARI MASSIMO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
Attrice
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, P.IVA_2
Convenuto contumace
OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 12.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, in persona del suo legale rapp.te p.t., citava in giudizio il convenuto, in persona del suo legale rapp.te CP_1
p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1 Nel merito - dichiarare che, a seguito di cessione di credito effettuate dall'originario avente diritto ( con sede in Roma – Viale Regina Margherita 125 Cf: , Controparte_2 P.IVA_3 è creditrice nei confronti del per l'importo di € Parte_1 Controparte_1 12.496,80, originato da forniture di energia elettrica e/o gas naturale;
- condannare conseguentemente (previa emissione di corrispondente ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.) il ., in persona del Sindaco pro tempore per gli importi Controparte_1 determinati come sopra, o, salvo gravame, per gli importi meglio ritenuti dovuti, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con gli interessi ex D.lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo, o, salvo gravame, secondo diverso criterio meglio ritenuto. Vinte spese ed onorari di causa” (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 26.09.2023, per cui la causa, ritenuta matura per la decisione con la sola produzione documentale, precisate le conclusioni, viene ora per la decisione previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate da parte attrice.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che parte attrice già con l'atto introduttivo del giudizio ha puntualmente documentato:
-di essersi resa cessionaria di crediti, originariamente vantati dalla propria cliente e, tra questi, dei crediti vantati nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
-di aver eseguito la notifica delle stesse cessioni al in data Controparte_1
13.04.2018 (Rep n. 228.484, racc n. 73566 del 21.03.2018 a firma del dott. Notaio Persona_1
e in data 17.07.2019 (Rep. n. 59370 Raccolta n. 30339 del 24.06.2019 a firma del dott. Notaio
) (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo di parte attrice); Persona_2
-che, nonostante la notifica al debitore ceduto, quest'ultimo non ha contestato la pretesa creditoria, nè ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
-che, di conseguenza, l'attrice notificava, in data 27.04.2020, al CP_1
(cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte attrice), revoca di mandato e diffida di pagamento -
[...] rimasta inevasa e incontestata- per € 13.565,46 comprensiva di interessi;
-che il credito ammonta in linea capitale a € 12.496,80, come da elenco fatture prodotte (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte attrice).
Dunque, stante la documentazione innanzi richiamata e prodotta già con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. all.ti fascicolo di parte attrice), la cessione di credito risulta ritualmente perfezionata e notificata e risulta, altresì, pienamente raggiunta la prova del credito, atteso che il Comune debitore, rimasto contumace, non ha ritenuto di eccepire fatti o
2 atti estintivi o limitativi dell'obbligazione, né risultano contestate le diffide di pagamento antecedenti l'instaurazione del presente giudizio.
In definitiva, la domanda risulta fondata -anche nel quantum, specificamente riportato da parte attrice e rimasto pure questo incontestato- e viene accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass. Civ., n. 21871/14; Tribunale Cassino, sent. n. 1380 del 15 dicembre 2014), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, in misura minima per la snellezza del giudizio, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti del , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna il convenuto, in persona del legale rapp.te p.-t., al CP_1 pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 12.496,80, per quanto in motivazione, oltre interessi come richiesti fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna il convenuto, in persona del legale rapp.te p.-t., al CP_1 pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in €
1.700,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 286,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 12/03/2025.
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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