Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 agosto 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 giugno 2025 |
Commentari • 76
- 1. Dott: Sergio Riccihttps://www.fiscoetasse.com/
Il dr. Sergio Ricci è uno degli esperti italiani del settore non profit e cooperativo con particolare riferimento agli aspetti manageriali, organizzativi , finanziari, tributari e contabili. Come consulente di direzione è iscritto Apco 2012/0019 ed è qualificato internazionalmente (Certified management consultant). In tale veste di esperto collabora da circa venti anni con le più importanti riviste e testate, italiane e anche straniere, vantando circa 350 pubblicazioni sul tema del non profit. Tra le riviste e testate dove vi sono suoi articoli e commenti, si segnalano : la rivista Terzo Settore del Sole 24 Ore, Il Consulente Non profit del Quotidiano Avvenire, la Rivista della Guardia …
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Giurisprudenza • 159
- 1. Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1590Provvedimento: TRIBUNALE D I ROMA Sezione II lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c. Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 19694/024 all'udienza del 6/2/25 , mediante lettura , la seguente sentenza TRA Parte_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti prof Aldo Sandulli e Benedetto Cimino pec Email_1 , [...] Email_2 giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E Controparte_1 Controparte_2 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Principi fondamentali e finalita'
- Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», e' parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all' articolo 11 della Costituzione , contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralita' della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformita' coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:
a) sradicare la poverta' e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignita' dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunita' e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L'aiuto umanitario e' attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialita', neutralita' e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta' internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 11 della Costituzione e' il seguente: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.". - Art. 2. Destinatari e criteri 1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalita' ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorita' stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita' reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita', da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e' privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attivita' militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunita' di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.