Sentenza 27 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2004, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
AULA B 08 0 65 /0 4 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 27039/2001 Composta dai magistrati: z 44/2002Stefano Ciciretti - Presidente Ettore Mercurio - Consigliere 46 Rep. Antonio Lamorgese Pasquale Picone relatore " Cron. 15479 Paolo Stile 66 Ud. 16.12.2003 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto da AEROPORTI DI ROMA SpA, in persona dei procuratori Massimo Faccioli Pintozzi e Roberto Spingardi, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne, n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 6703
contro
TA FR, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n. 2, presso l'avv. Filippo Aiello, che, unitamente all'avv. Riccardo Faranda, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-resistente- + e sul ricorso incidentale proposto da TA FR, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
-ricorrente-
contro
AEROPORTI DI ROMA SpA, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11878 in data 26 marzo रे 2001 (R.G. 10712/1997); sentiti, nella pubblica udienza del 16.12.2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Marazza e Aiello;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'assorbimento dei primi tre motivi del ricorso incidentale e per l'inammissibilità del quarto motivo dello stesso ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, giudicando sull'appello di FR PA, ha accolto parzialmente, in riforma della sentenza di rigetto del Pretore della stessa sede, la domanda proposta nei confronti del datore di lavoro - SpA Aeroporti di Roma - accertando la sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 6 luglio 1991, con la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla domanda giudiziale del 2 aprile 1996. 2 Il Tribunale ha ritenuto che il termine, apposto ai tre contratti, in esecuzione dei quali lo PA aveva lavorato fino al 31 dicembre 1993, dovesse ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1 della 1. n. 230 del 1961, in quanto stipulati in ragione dell'età del lavoratore e dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, a nulla rilevando che si rientrasse nella previsione del punto "C" dell'accordo interconfederale stipulato il 5 gennaio 1990 tra l'Intersind e le confederazione CGIL, CISL e UIL, siccome l'art. 23 della legge n. 56 del 1997 autorizza le fonti collettive a introdurre nuove ipotesi di contratti a termine ma pur sempre nel quadro tracciato dalla 1. 230 del 1991, che rende inammissibili ipotesi non oggettive, ma basate esclusivamente sulle condizioni soggettive dell'assunto al lavoro. Non ha esaminato l'altra ragione di nullità dell'apposizione del termine al terzo f contratto stipulato il 2 luglio 1993, fondata dall'appellante sull'affermazione che l'accordo interconfederale era diventato inefficace alla scadenza del biennio dalla delibera della Commissione regionale per l'impiego in data 2 maggio 1990. Sulle pretese conseguenziali del lavoratore, ha escluso che la cessazione delle prestazioni alla scadenza del termine illegittimamente apposto configurasse un licenziamento ed ha riconosciuto allo PA il diritto alla risarcimento del danno a partire dall'offerta delle prestazioni lavorative, effettuata soltanto con la domanda giudiziale. La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Aeroporti di Roma con ricorso principale per un unico motivo e dal resistente FR PA con ricorso incidentale per quattro motivi. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 3 1. Preliminarmente, la Corte deve riunire i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con l'unico motivo del ricorso principale denunciando violazione e falsa- applicazione di norme di diritto (art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la S.p.a. Aeroporti di Roma censura la sentenza impugnata per avere negato che la contrattazione collettiva possa consentire l'apposizione del termine al contratto individuale di lavoro (ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit.), anche a fronte di situazioni soggettive del lavoratore, sebbene l'ordinamento contempli altre ipotesi di autorizzazione all'assunzione a termine, in presenza di situazioni soggettive (quali: la messa in mobilità, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223; requisiti di età e di contribuzione, ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione al decreto interministeriale 23 marzo 2001). Parimenti, in funzione di liberalizzazione del contratto a termine, la Corte costituzionale (sentenza n. 41 del 2000) ha, bensì, dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della disciplina legislativa di tale contratto in quanto ne risulterebbe negata qualsiasi tutela, sebbene questa fosse garantita da direttiva comunitaria (Ce del Consiglio n. 1999/70 del 28 giugno 1999), ma la stessa direttiva, tuttavia, è nel senso di rimettere la disciplina del contratto a termine alla legge, ai contratti collettivi, alla prassi.
2.1. La Corte giudica fondato il ricorso principale. Invero l'articolo 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) sancisce testualmente: "L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive 4 modificazioni ed integrazioni, nonché all'art.
8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.". -per l'individuazione diIl rinvio, che ne risulta, alla contrattazione collettiva ipotesi ulteriori ("oltre"), rispetto a quelle già previste dalla legge ("di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art.
8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79"), nelle quali é consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto individuale di lavoro - precisa, il livello della stessa contrattazione (nazionale o locale), con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali ("sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale"). Nessun principio o criterio direttivo, invece, viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi, da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati, che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi, comunque, omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge. In particolare, la norma di rinvio alla contrattazione collettiva (articolo 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit.) non prevede espressamente, né 5 ! consente, comunque, di ricavare, che le ipotesi da individuare nelle quali é consentita, appunto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto individuale di lavoro - debbano essere ipotesi oggettive al pari di quelle, affatto diverse allora previste dalla legge e non possano, quindi, risolversi in requisiti o connotati meramente soggettivi dei lavoratori assunti a termine (quale, nella dedotta fattispecie, la disoccupazione di lunga durata dei medesimi in relazione all'età).
2.2. La conclusione raggiunta - sulla base della norma di rinvio alla contrattazione è conforme alle decisioni della Corte già intervenute sulla stessacollettiva - questione (Cass. n. 4199/02; e n. 13044/03 ). Essa trova conforto, altresì, nella successiva evoluzione della disciplina legislativa della materia dei contratti di lavoro a termine. Risultano, infatti, previste - anche dalla legge - ipotesi, parimenti soggettive, di legittima apposizione del termine. Si tratta dell'assunzione a termine dei lavoratori in mobilità (ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223) e dei lavoratori anziani (ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n.338, in relazione al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 23 marzo 2001, in Gazzetta ufficiale n.114 del 18 maggio 2001). In entrambi i casi il requisito soggettivo rispettivamente richiesto (messa in mobilità e anzianità) é, da solo, idoneo a consentire l'assunzione a termine del lavoratore che ne risulti in possesso, senza che sia all'uopo necessario il concorso di ragioni oggettive (vedi Cass. n. 9174 e 9167/2000, 3374/03, con riferimento all'assunzione a termine di lavoratori in mobilità). 6 Pertanto, la previsione, nella contrattazione collettiva, ipotesi soggettive che consentono l'apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, si discosta sicuramente dalla disciplina legislativa nella stessa materia – in vigore alla - data della norma di rinvio alla stessa contrattazione (articolo 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit.) - ma risulta coerente con la successiva evoluzione della medesima disciplina 2.3. Né l'interpretazione che si accoglie può considerarsi incompatibile con il principio di diritto - che é ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, la sentenza n. 10343/93 delle sezioni unite, e le sentenze n. 751/98, 3843/2000, 4199/02 della sezione lavoro) - secondo cui la disposizione (art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit.) che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo piano della disciplina generale in materia (di cui alla legge n.230 del 1962 e successive modifiche ed integrazioni cit.) e si inserisce nel sistema da questa delineato. Infatti, consegue a questo principio di diritto che la violazione di detta disposizione (art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit.) non si sottrae alla sanzione della conversione (del rapporto di lavoro a termine) in rapporto a tempo indeterminato, secondo le previsioni della disciplina generale (art. 2 della legge n. 230 del 1962), né alla regola in ordine all'onere della prova, imposto al datore di lavoro (dallo stesso articolo 2 della legge n. 230 del 1962) sulla concreta sussistenza (anche) delle ipotesi di legittima apposizione del termine individuate dalla contrattazione collettiva, nonché delle condizioni, che giustificano l'eventuale proroga. Non ne risulta, tuttavia, alcuna limitazione per la delega conferita alla contrattazione collettiva (dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit., 7 essendo questa deputata ad individuare, per quanto si é detto, ipotesi di legittima apposizione del termine affatto diverse, anche disomogenee, rispetto a quelle già previste dalla medesima disciplina generale in materia. All'obiezione specifica che le condizioni cd. soggettive risulterebbero incompatibili con le condizioni stabilite per la legittimità della proroga del contratto dall'art. 2, comma 1, 1. 230/162 (esigenze contingenti ed imprevedibili e riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo), si replica agevolmente con l'osservazione che è il significato e la portata che assume la norma nella concreta fattispecie che va valutata in riferimento alla tipologia del contratto a termine che viene in considerazione, senza alcuna implicazione sul terreno dell'astratta applicabilità di tutte le disposizioni contenute f nella legge indicata, che non può essere posta in dubbio.
2.4. Parimenti non rileva, in contrario, lo ius superveniens (decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dalla CEEP e dalla CES), che pur non essendo applicabile, ratione temporis, alla dedotta fattispecie - - ha formato oggetto di discussione tra le parti. - E' ben vero, infatti, che, una volta esaurita l'ultrattività, stabilita in via transitoria (art.11, comma 2, decreto legislativo n 368 del 2001), dei contratti collettivi che individuano ipotesi di legittima apposizione del termine (ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit., contestualmente abrogato: comma 1 dello stesso articolo 11 decreto legislativo n 368 del 2001), l'apposizione di un termine, alla durata del contratto di lavoro subordinato, é consentita (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n 368 del 2001, cit.) solo "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".
8 -Anche a volere ammettere che si tratti di ragioni oggettive in coerenza con quanto ritenuto con riferimento a disposizioni (quale l'articolo 13 della legge n. 300 del 1970, in tema di trasferimento del lavoratore), recanti clausole generali ("comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive") identiche o, comunque, analoghe (vedi, per tutte, Cass.n. 17786/02, 27/01, 24/00, 1912/98, 7196/96) - va comunque messo in evidenza che la disposizione (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n 368 del 2001, cit.), prescindendo dalla sua inapplicabilità ratione temporis, alla fattispecie (vedi Cass. n. 7468/02, 1255/03) determina le ragioni legittimanti l'apposizione del termine con riguardo alla regolamentazione a livello individuale operata dalle stesse parti del rapporto di lavoro, e non già predeterminate dalla contrattazione collettiva. Ora, nel difetto di predeterminazione eteronoma, risultano, all'evidenza, ridotte le garanzie per il lavoratore. Resta da domandarsi, quindi, se il prospettato carattere oggettivo delle ragioni che consentono l'apposizione del termine al contratto individuale di lavoro, nel vigore dello ius superveniens (art. 1, comma 1, del decreto legislativo n 368 del 2001, cit.) sia destinato a favorire il controllo ex post (anche giurisdizionale) di tali ragioni ed a compensare, per tale via, la paventata perdita di garanzia. In tale prospettiva, le ipotesi di legittima apposizione del termine, se individuate dalla contrattazione collettiva (ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit., applicabile alla dedotta fattispecie), possono essere, invece, anche di carattere soggettivo: il controllo sindacale compensa, in tale caso, la garanzia per il lavoratore, che, invece, nel vigore dello ius superveniens resta affidato al carattere oggettivo e al controllo ex post delle stesse ipotesi. 9 2.5. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il ricorso principale. Infatti, come é stato ricordato in narrativa, il Tribunale ritiene che in base all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit., "non (sia) consentito alle fonti collettive prevedere contratti a termine collegati a requisiti puramente soggettivi, (....) poiché ciò comporta (....) la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi per lo svolgimento dell'ordinaria attività produttiva di personale precario, privo, pertanto, di tutte le garanzie connesse al rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
3. L'accoglimento del ricorso principale, assorbe i primi tre motivi del ricorso incidentale, mentre, per il quarto motivo dello stesso ricorso, risulta pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità.
3.1. Infatti, con il primo motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (legge n. 230 del 1962, art. 1206 e 1217 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la sentenza impugnata è censurata per avere stabilito la decorrenza dell'obbligo retributivo di controparte, in dipendenza dell'apposizione, ritenuta illegittima, del termine al dedotto contratto individuale di lavoro inter partes, soltanto a far tempo dalla messa in mora accipiendi della stessa controparte, mediante l'offerta, con la notifica del ricorso di primo grado, delle proprie prestazioni lavorative. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (legge n. 230 del 1962, art. 18 legge n. 300 del 1970, 1206 e 1217 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per non avere, in dipendenza dell'apposizione, ritenuta illegittima, del termine al dedotto contratto individuale di lavoro inter 10 partes, ordinato alla controparte la propria reintegrazione nel posto di lavoro e I'"integrale risarcimento del danno" (ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, cit.). Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 22 legge n. 724 del 1994) - il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per avergli, comunque, negato, sulla retribuzione dovuta in dipendenza dell'apposizione, ritenuta illegittima, del termine al dedotto contratto individuale di lavoro inter partes, il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi (ai sensi dell'art. 22 legge n. 724 del 1994, cit., come si legge dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000). 4 3.2. Come constatato, dunque, i primi tre motivi del ricorso incidentale presuppongono la declaratoria di illegittimità che risulta investita, fondatamente - dell'apposizione del termine al per quanto si é detto, dal ricorso principale - dedotto contratto individuale di lavoro inter partes.
3.3. Il quarto motivo concerne questione correttamente non decisa dal Tribunale perché assorbito dalla ratio decidendi adottata. -Con questo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362-1371 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -la sentenza impugnata è censurata per avere omesso di pronunciare su un profilo ulteriore di illegittimità dell'apposizione del termine al dedotto contratto individuale di lavoro inter partes, per essere stato questo stipulato quando era già scaduto il contratto collettivo (Accordo interconfederale 5 gennaio 1990 tra l'Intersind e le confederazioni CGIL, CISL e UIL), che consentiva l'apposizione di quel termine.
3.4. Il motivo va dichiarato inammissibilie come già anticipato. 11 Invero anche il ricorso incidentale presuppone la soccombenza secondo la giurisprudenza della Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 5503/01, 11861/98,10206/91) - cosicché non può essere proposto dalla parte, per sollevare -questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite - restando salva, dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare tuttavia, la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio, in caso di annullamento della sentenza. Alla luce del principio di diritto enunciato, va dichiarata, dunque, l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso incidentale. Risulta, infatti, prospettata una questione, che la sentenza impugnata non ha preso in esame, in quanto ritenuta assorbita (come ammette lo stesso ricorrente incidentale) dalla decisione avente carattere, all'evidenza, preliminare che, dalla disposizione invocata (articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, cit.), "non (sia) consentito alle fonti collettive prevedere contratti a termine collegati a requisiti puramente soggettivi ( …………..) ". Twwprevia riunione il ricorso principale deve essere accolto, 4. In conclusione mentre vanno dichiarati assorbiti i primi tre motivi del ricorso incidentale e inammissibile il quarto motivo dello stesso ricorso. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso - accolto con rinvio ad altro giudice di appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia- uniformandosi al principio di diritto enunciato e provveda altresì al regolamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.).
P.Q.M
12 La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara assorbiti primi tre motivi del ricorso incidentale e inammissibile il quarto motivo dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003. A presidente Il Consigliere estensore старистіши AL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 APR. 2004 E oggi, R P M IL CANCE JERE 13