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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 189/2025 V.G., vertente
TRA
, n. ad Atessa il 14.1.1995 – CF difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emilia Gerardi
E
n. a Lanciano l'8.2.1985 – CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Orietta Mariani C.F._2 CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo raggiunto e depositato il 11.6.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto il ricorso della ricorrente,
- Vista la comparsa di costituzione del resistente;
- rilevato che le parti all'udienza del 23.6.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti e depositato il 11.6.2025, del seguente preciso tenore:
Trasformare la separazione giudiziale in consensuale;
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
le minori e saranno affidate ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno collocazione e residenza presso la madre in Atessa – Ch alla Discesa Santa Maria n° 3. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due giorni alla settimana (il martedi ed il giovedi dalle 17 alle 20) nonché, il fine settimane alternato anche con pernotto dal sabato dalle ore 15 alla domenica ore 15. Escludendo il pernotto per la piccola fino al compimento dei tre Per_2 anni di età.
E' facoltà per il padre tenere con sé le figlie anche in giorni diversi da quelli stabiliti, previo avviso tempestivo ed accordo con la madre;
Per le feste natalizie ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Nel periodo estivo, per 7 giorni nel mese di agosto, alternativamente con la madre, i primi o gli ultimi 7 giorni di detto mese. Tale periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà sempre trascorrere con le figlie il giorno del loro compleanno ed il giorno della festa del papà.
stabilire a carico del sig. un assegno di Controparte_1 mantenimento per le minori e pari ad € 400,00 (€ 200,00 Per_1 Per_2 ciascuno) con rivalutazione dei dati Istat, nonché la metà delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, farmaceutiche, dentistiche scolastiche, culturali, sportive, ludiche, comunione, cresima, feste, cerimonie, ecc.) da versarsi entro il 10 del mese sul conto corrente intestato alla sig.ra MPS [...] Pt_1
stabilire che la sig.ra percepirà in misura del 100% Parte_1
l'assegno unico relativo alle minori e;
Per_1 Per_2
stabilire che la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento Parte_1 per sé stessa.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Casoli (Anno 2021 n.
4 - Parte I Serie Ufficio 1).
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 25.6.2025
Il Presidente
Massimo Canosa