Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2380/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Maria Antonia Maiolino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2380/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1
tempore, con il patrocinio degli avv. GALIMI GIANNI ERIK e GREGIO MARIO
( ) VIA E. DEGLI SCROVEGNI N. 1 35131 PADOVA, C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Palmieri 25 10138 Torino, presso il difensore avv. GALIMI
GIANNI ERIK opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PALLARO GIUSEPPE e elettivamente domiciliato in VIA L. LUCATELLO 6 PADOVA presso lo studio dell'avv.
PALLARO GIUSEPPE opposto
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la (da ora in avanti, per Parte_2
Parte brevità, solo ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 684/2024 emesso dal
Tribunale di Padova provvisoriamente esecutivo, che gli ha ingiunto di pagare la somma di €
107.458,50, oltre interessi e spese, in favore di (da ora in avanti, per Controparte_1 brevità, solo ). CP_1
2. Il decreto impugnato trae origine dall'iniziativa di che ha intimato all'odierna CP_1
ricorrente lo sfratto per morosità, chiedendo contestuale emissione di decreto ingiuntivo in
Parte ragione della morosità maturata da in relazione alla locazione ad uso commerciale stipulata dalle parti con contratto del 9.1.2023 ed avente ad oggetto l'immobile sito a Padova,
Parte in via Venezia n. 53: l'intimante ha evidenziato che da agosto 2023 aveva interrotto ogni pagamento, maturando un debito complessivo alla data dell'intimazione di € 91.487,50, visto il mancato pagamento dei canoni fino a febbraio 2024, detratto l'acconto di € 12.000 pagato dal conduttore il 7.2.2024.
3. Successivamente alla convalida dello sfratto, disposta con provvedimento del 26.3.2024,
l'opponente ha sollevato nel proprio atto introduttivo le seguenti doglianze:
- dopo l'ingresso nell'immobile concesso in locazione, il conduttore ha scoperto vizi occulti, consistenti in gravi infiltrazioni d'acqua piovana dalla copertura, dalle pareti laterali, e, in certi punti, dal pavimento dell'immobile: tali difetti hanno reso impossibile l'apertura del locale, destinato alla vendita di letti e divani di pregio, fino a maggio 2023, nonché rovinato parte della merce in esposizione e in magazzino, oltre agli arredi del negozio;
- tempestivamente comunicate (in via orale) le problematiche alla parte locatrice, quest'ultima prometteva un intervento risolutivo, di fatto mai avvenuto, vista l'inidoneità delle piccole riparazioni eseguite a risolvere definitivamente la grave problematica riscontrata;
- nonostante i vizi, il conduttore ha sempre pagato regolarmente i canoni nella misura contrattualmente convenuta, ad eccezione di qualche piccolo sconto: i pagamenti sono sempre avvenuti su espressa indicazione del locatore tramite la consegna di denaro contante a mano di tale signora (compagna del locatore e senza il rilascio di quietanza, Per_1 CP_1
avvenuto solo in relazione ad un pagamento effettuato a settembre 2023;
- nonostante plurime richieste avanzate dal conduttore, volte alla riduzione del canone ovvero alla sospensione dello stesso, almeno durante i periodi di pioggia, le parti non hanno raggiunto un accordo di rateizzazione del debito, pur a fronte della buona fede dimostrata dal conduttore con il pagamento dei canoni in contanti, come richiesto dalla parte locatrice, nonché con il pagamento di € 12.000 a febbraio 2024.
2 Parte
4. Tanto esposto, ha invocato la nullità del contratto di locazione, con conseguente diritto alla restituzione degli importi versati in forza dello stesso, per le seguenti ragioni: inesistenza dell'oggetto del contratto, vista l'inidoneità del bene concesso in locazione all'uso convenuto;
violazione/elusione da parte del locatore di norme imperative, atteso che i pagamenti sono sempre avvenuti in contanti e senza l'emissione di fattura.
5. L'opponente ha censurato inoltre le singole clausole contrattuali (e specificamente le clausole nn. 4, 6, 8, 12, 13), nulle perché disposte unilateralmente dal locatore in assenza di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. ed ha lamentato, altresì, l'assoluta sproporzione del canone pattuito, in considerazione del fatto che erano a spese del conduttore anche i costi di gestione dell'immobile, comprensivi della manutenzione straordinaria (ai sensi dell'art. 6 del contratto), e le spese di messa a norma/adeguamento dell'impianto elettrico (art. 2):
l'immobile è un locale commerciale privo di arredi, di edificazione risalente e con impianti vetusti e l'importo di € 13.000 mensili è sproporzionato a quello oggetto di altri annunci relativi ad immobili della zona, in condizioni migliori.
6. A fronte della censurata nullità dell'art. 4 del contratto, contenente la pattuizione della clausola “solve et repete”, il conduttore ha quindi eccepito l'inadempimento del locatore ex art. 1460 c.c., visti i gravi vizi dell'immobile locato, da risolvere con costi di manutenzione stimati da un tecnico incaricato in € 200.000; l'opponente ha chiesto altresì, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la riduzione del canone di locazione anche ai sensi dell'art. 1578 c.c., con conseguente restituzione di quanto versato in esubero ovvero con compensazione dell'eventuale controcredito di CP_1
7. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto inoltre la restituzione della somma complessiva di € 50.768,22, di cui € 48.000 versati a mezzo di assegni bancari a titolo di deposito cauzionale ed € 2.768,22 a titolo di interessi sul predetto importo. Sempre in via Parte riconvenzionale ha chiesto, infine, la condanna di al risarcimento del danno, CP_1 quantificato in complessivi € 180.936,73, di cui € 177.212,16 quale danno patito a causa del danneggiamento della merce, venduta solo in parte e ad un prezzo inferiore, e ad € 3.724,57 per il danneggiamento degli arredi del negozio.
8. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio contestando CP_1
l'insussistenza della nullità invocata da controparte e delle conseguenti pretese, deducendo Parte che ha continuato ad occupare l'immobile senza versare alcun importo, nonché specificamente che:
- l'opposizione è inammissibile, visto il giudicato implicito formatosi in sede sommaria per mancata opposizione della parte intimata allo sfratto;
3 Parte
- i pagamenti in contanti, avvenuti su richiesta di per assenza di disponibilità nel suo conto corrente, riguardano mensilità precedenti all'intimazione di sfratto e si riferiscono Parte all'ufficio di proprietà di locato separatamente ad dall'1.5.2023; CP_1
- non vi è violazione degli artt. 1341 ss c.c. in quanto le condizioni contrattuali sono state specificamente negoziate e discusse tra le parti sin dal mese di dicembre 2022: in fase di trattativa la conduttrice ha visitato più volte l'immobile, venendo a conoscenza della necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria ed assumendone i relativi costi, a fronte dello sconto di due mensilità di canone (ex art. 3); la durata contrattuale è stata prevista in 7 anni + 7 (art. 2), più favorevole al conduttore della classica durata di 6 anni + 6; è stata prevista a favore del conduttore la facoltà di recesso (art. 2); vi è la sottoscrizione del conduttore in ogni pagina del contratto;
- il deposito cauzionale trova giustificazione nell'art. 13 del contratto e ammonta ad
€ 39.000, pari a tre mensilità di canone;
la medesima clausola contrattuale prevedeva altresì la corresponsione di un ulteriore importo di € 39.000 in assegni, che doveva valere a garantire il pagamento dei canoni: assegni che il conduttore aveva però consegnato nel minor importo di
€ 30.000; Parte
- l'eccezione di inadempimento di oltre che inammissibile per la presenza nel contratto di locazione della clausola solve et repete, è anche infondata: venuta a sapere delle infiltrazioni, che comunque riguardavano solo una piccola parte del negozio, la locatrice si è infatti immediatamente attivata per far eseguire le riparazioni necessarie, abbonando alla conduttrice un canone e il 50% di un ulteriore canone, nonché autorizzando il differimento del pagamento degli ulteriori canoni;
- il canone non è sproporzionato, poiché non sussistono i vizi lamentati dalla ricorrente e la richiesta di compensazione con il deposito cauzionale è inammissibile, atteso che l'immobile non è stato ancora riconsegnato;
- in ogni caso, i danni lamentati non sono stati documentati dall'attore, la cui condotta risulterebbe comunque suscettibile di applicazione dell'art. 1227 c.c.
9. Tanto esposto, la resistente opposta ha chiesto quindi, previo rigetto dell'istanza di sospensione avanzata da controparte, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento dei canoni successivamente maturati.
10. A seguito della prima udienza del 19.9.2024 e successivamente al deposito di memorie conclusive, ove la convenuta ha evidenziato l'avvenuto rilascio dell'immobile, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. sulla base di un corredo
4 istruttorio meramente documentale e sulle conclusioni precisate all'odierna udienza come in epigrafe riportate.
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L'assenza di giudicato implicito
11. Va anzitutto evidenziata l'ammissibilità dell'opposizione, non essendosi formato
Parte alcun giudicato implicito a seguito della mancata opposizione di conduttrice intimata, alla convalida dello sfratto per morosità: va infatti ricordato il principio secondo cui il procedimento relativo al decreto ingiuntivo è separato da quello sulla convalida dello sfratto e segue il suo corso secondo norme proprie, benchè nel contesto del procedimento speciale di cui agli artt. 658 e 664 c.p.c. sia concesso al locatore, creditore di canoni insoluti, di ottenere allo stesso tempo il titolo idoneo al rilascio del bene locato e il decreto ingiuntivo di pagamento della morosità; gli effetti preclusivi tipici del giudicato discendono allora soltanto in difetto di opposizione del conduttore intimato al decreto ingiuntivo e ciò anche qualora quest'ultimo si sia opposto alla convalida (si veda in termini Cass. n. 7815/1991).
12. Nel caso di specie la parte conduttrice, che intimata dello sfratto effettivamente non si è opposta alla convalida, limitandosi a chiedere in sede sommaria la concessione di un termine per il rilascio del bene, ha poi tempestivamente radicato la presente opposizione a decreto ingiuntivo, impedendo quindi la formazione del giudicato invocata da a CP_1 sostegno dell'inammissibilità del giudizio.
13. L'opposizione di H&H va quindi esaminata nel merito, anticipando sin d'ora che la stessa risulta parzialmente fondata, pur nei limiti che verranno di seguito evidenziati.
La sussistenza della morosità
14. Anzitutto, va specificato che non è in discussione la stipula del contratto di
Parte locazione tra le parti (doc. n. 4 di parte opponente), che ha visto la concessione ad da parte di della conduzione ad uso commerciale dell'immobile di proprietà di CP_1 quest'ultima, sito a Padova, in via Venezia n. 53, né le relative condizioni contrattuali del rapporto: il contratto aveva durata di 7 anni decorrente dal 9.1.2023, rinnovabile salvo disdetta (art. 2), al canone annuo di € 156.000 oltre iva da corrispondere a partire dal mese di marzo 2023 in rate mensili anticipate di € 13.000 oltre iva, con aggiornamento dal secondo anno di contratto in relazione al 100% della variazione ISTAT (art. 3).
15. Prima di affrontare le censure sollevate dall'opponente, va a questo punto evidenziato che dal corredo probatorio risulta dimostrata la morosità di H&H in relazione al debito per canoni di locazione: premesso, infatti, che nel caso di specie il riparto dell'onere Parte probatorio impone ad debitore cui è stato contestato l'inadempimento
5 dell'obbligazione, la dimostrazione del fatto estintivo (si veda l'ormai pacifico insegnamento di Cass. SSUU n. 13533/2001), la prova dell'adempimento non può dirsi raggiunta. Parte 16. In particolare, la difesa di è concentrata sull'assunto di aver sempre pagato i canoni di locazione in contanti e a mano di tale signora compagna di (pag. Per_1 CP_1
8 del ricorso introduttivo), deducendo a fondamento della circostanza foto, registrazioni audio e video, nonché l'unica quietanza di pagamento ricevuta (doc. n. 13 di parte opponente).
Senonchè, nessuno degli elementi probatori sopra citati risulta in effetti idoneo a dimostrare l'adempimento del conduttore: le foto (doc. n. 10 citato) non risultano infatti significative, raffigurando le stesse soltanto una persona – che nella prima foto non è neppure ben riconoscibile e certamente non è la donna rappresentata nelle due immagini successive, trattandosi di un uomo – seduta ad un tavolo con sopra dei contanti, per lo più in mazzette da
€ 50,00 e in alcuni casi da € 20,00, senza che tuttavia sia possibile determinarne il preciso importo complessivo, né (circostanza che risulta dirimente) una sicura imputazione al rapporto contrattuale oggi in discussione, piuttosto che (come d'altro canto sostiene CP_1
ad un diverso rapporto di locazione esistente tra le stesse parti (doc. n. 7 di parte opposta).
Anche le registrazioni (docc. nn. 11 e 12 di parte opponente), peraltro poco comprensibili nei suoni, non risultano in alcun modo indicative dell'adempimento, per le stesse ragioni.
17. Infine, è vero che dalla registrazione audio trascritta dall'opponente (docc. nn. 14 e
14b di parte opponente) emerge effettivamente che vi è stato il pagamento in contanti di €
7.000 alla signora ma, oltre al fatto che la stessa più volte richiama all'opportunità di Per_1
eseguire bonifici, anche in tal caso rimane il problema dell'impossibilità di imputare detto pagamento al rapporto contrattuale in questione e ai canoni relativi alle mensilità contestate
(circostanza il cui onere della prova – si ribadisce – ricade sul solvens), posto che sul CP_1
punto ha sostenuto trattarsi del pagamento di canoni precedenti a quelli azionati in fase sommaria.
18. Da ultimo, va per completezza confermata la decisione di rigetto delle istanze istruttorie volte all'assunzione della prova testimoniale, vista la violazione dei limiti posti dalla legge (artt. 2721 e 2726 c.c.) rispetto a tale prova in materia contrattuale.
19. In conclusione sul punto: la morosità contestata da risulta sussistente e CP_1
specificamente portata dal mancato pagamento dei canoni di locazione mensili da settembre
2023 alla riconsegna dell'immobile, avvenuta pacificamente a fine settembre 2024.
L'infondatezza delle censure dell'opponente e la legittimità delle pattuizioni contrattuali
20. Va a questo punto specificato che sono infondate le censure di nullità sollevate dall'opponente: è evidente l'insussistenza di nullità per inesistenza dell'oggetto, fatto salvo
6 quanto sarà di seguito specificato in relazione all'inidoneità del bene all'uso convenuto per la presenza di vizi, né discende dall'elusione della normativa tributaria per effetto dei pagamenti in contanti alcuna nullità del contratto di locazione, circostanza che si pone all'evidenza in un momento successivo rispetto al sorgere dell'accordo contrattuale.
21. Ancor più infondata la censura imperniata sulla dedotta sproporzione del canone, che – quand'anche sussistesse – certo non integrerebbe un motivo di invalidità del contratto, risultando le singole pattuizioni rimesse alla libertà contrattuale delle parti.
22. Risulta del pari infondata la censura dell'opponente relativa alla nullità di alcune clausole contrattuali – tra cui specificamente la clausola n. 4 rubricata “solve et repete” – per assenza della sottoscrizione specifica richiesta dall'art. 1341 c.c.
23. Infatti, la tutela codicistica in materia di clausole vessatorie postula necessariamente la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte del soggetto che utilizza moduli o formulari o condizioni generali di contratto, sul presupposto che l'aderente sia una parte contrattualmente debole e perciò incapace di incidere realmente nella contrattazione. Né, del resto, la conduttrice H&H è qualificabile come consumatore, in quanto la stipula del contratto è tesa allo scopo evidente e dichiarato di perseguire l'attività di impresa da parte dell'imprenditore individuale.
I vizi del bene e la riduzione del canone ex art. 1578 c.c. Parte 24. da un lato eccepisce l'inadempimento del locatore ex art. 1460 c.c., vista l'inidoneità dell'immobile locato all'uso contrattuale convenuto a causa delle infiltrazioni d'acqua; dall'altro lato, in considerazione delle stesse ragioni chiede la riduzione del canone di locazione ai sensi dell'art. 1578 c.c. sostiene l'inammissibilità dell'eccezione in CP_1 considerazione della clausola “solve et repete” presente al punto n. 4 del contratto di locazione.
25. Ebbene, partendo dalla seconda difesa del conduttore, può anticiparsi che la richiesta di riduzione del canone coglie nel segno, non risultando paralizzata dalla clausola solve et repete. Infatti, l'ambito di operatività di tale clausola è limitato all'esecuzione dell'accordo contrattuale e quindi all'adempimento dello stesso;
al contrario, la clausola non risulta applicabile alla diversa ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui venga richiesta la modificazione del regolamento contrattuale: la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che
“l'azione di riduzione del corrispettivo della locazione, di cui all'art. 1578 cod. civ., ha natura di azione costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale;
pertanto, essa non può essere confusa con l'eccezione di inesatto adempimento
7 di cui all'art. 1460 cod. civ., che tende solo a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte” (Cass. n. 14737/2005).
26. Le infiltrazioni d'acqua connesse alle piogge che hanno pregiudicato il regolare utilizzo di una porzione dell'immobile locato, ampiamente documentate dal conduttore con foto e video (docc.ti 5, 6 e 18a dell'opponente) e per la verità nella sua misura parziale neppure contestate dal locatore, che anzi è pure intervenuto per effettuare delle riparazioni, hanno coinvolto ampie porzioni del pavimento e delle pareti, anche nella parte di esposizione dei mobili, oltre che nel magazzino.
27. Ora, i vizi lamentati dalla conduttrice si configurano senz'altro come vizi occulti del bene e non invece come inadempimento contrattuale, in quanto non risulta che il bene sia stato locato al conduttore già consapevole di tale difetto;
infatti, ciò non emerge dalla pattuizione per cui sono a carico del conduttore gli oneri e i costi di manutenzione straordinaria, solo genericamente indicati come categoria: le uniche opere specificamente menzionate sono il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento e l'impianto elettrico (art. 1 contratto di locazione). Dall'altro lato, il fatto che abbia CP_1 disposto l'esecuzione delle riparazioni per rimediare alle infiltrazioni, conferma che le stesse Parte non erano a carico di
28. Come anticipato, quindi, la presenza delle infiltrazioni configura vizio del bene locato, suscettibile di determinare la riduzione del canone di locazione ai sensi dell'art. 1578
c.c.
29. In assenza di una puntuale deduzione dell'estensione della criticità da parte del conduttore e considerate le evidenze documentali citate, risulta congrua la diminuzione del canone per il 20% dell'importo pattuito: i vizi hanno senz'altro determinato una difficoltà nell'esercizio dell'attività di vendita cui era finalizzata la locazione e danneggiato alcuni divani, come emerge chiaramente dalle fotografie depositate, ma non ne hanno impedito tout court l'espletamento, né il conduttore ha specificamente chiarito in che termini il vizio abbia impattato negativamente sulle vendite (come meglio si dirà in seguito).
30. Tale riduzione va in ogni caso accordata al conduttore solo in relazione ai canoni dovuti dal mese di aprile 2023 in poi, ovvero dal primo momento in cui l'opponente ha dedotto di aver riscontrato il problema delle infiltrazioni (si veda capitolo 6 a pag. 16 dell'opposizione): l'importo totale portato dalla somma delle riduzioni mensili andrà detratto dalla morosità complessiva maturata da H&H.
La quantificazione del debito per canoni di locazione
8 31. Venendo al calcolo del debito dell'opponente: la morosità ammonta a complessivi
€ 207.036,44 (già ivati), in quanto per i 4 mesi del 2023 il debito è di € 63.440 (canone mensile di € 13.000 oltre iva x 4 mesi) e per i 9 mesi del 2024 è di € 143.596,44 (canone mensile adeguato alla variazione 100% ISTAT di € 13.078 oltre iva x 9 mesi).
32. Va – come detto - dedotto il controcredito di H&H, eccepito in compensazione, risultante dalla riduzione del 20% dei canoni di locazione da aprile 2023 a settembre 2024: la riduzione infatti interessa anche i canoni che sono stati pagati dalla conduttrice, in quanto afferenti ad un periodo in cui la stessa ha comunque subito il disagio descritto per le infiltrazioni d'acqua. In particolare, la riduzione per l'intero periodo ammonta ad € 57.267,28, importo portato dalla somma tra € 28.548 per la riduzione dei 9 canoni del 2023 (la riduzione mensile, già comprensiva dell'iva, è di € 3.172) ed € 28.719,28 per i 9 canoni del 2024, tutti insoluti (al canone calcolato sottraendo l'importo mensile di € 3.191,03 iva compresa).
33. In sintesi e per concludere: per canoni di locazione maturati da settembre 2023 fino al rilascio dell'immobile, pacificamente avvenuto a settembre 2024, permane un debito in capo all'opponente di complessivi € 149.769,16 (€ 207.036,44 - € 57.267,28).
34. Va detratto dal debito così ricostruito l'ulteriore importo di € 9.000: infatti, parte opponente documenta l'incasso di tre assegni per € 3.000 ciascuno a maggio, giugno e luglio
2023 (estratti conto bancari doc.ti 16b e 16c opponente); parte opposta in sede di costituzione riferisce a pagina 5 di avere incassato solo un assegno, essendo andato protestato altro titolo
(doc. n. 5 opposta), mentre a pagina 8 riferisce di avere incassato tre assegni a fronte dell'elevata morosità, trattenendoli in acconto: in una ricostruzione contraddittoria e nel quadro documentale che conferma l'incasso di € 9.000, ritiene il tribunale vada scomputato anche detto importo dalle somme pagate in corso di rapporto. Il debito ammonta così ad
€ 140769,16.
35. Va poi aggiunta la quota del 50% sull'imposta di registro, richiesta sin dall'istanza monitoria, per € 785,50. Si giunge così alla quantificazione del debito per € 141.554,66, oltre agli interessi di cui alla legge n. 231/2002 dalle singole scadenze alla data odierna di cristallizzazione del credito.
36. Da tale ultimo importo va altresì detratto il deposito cauzionale versato di € 39.000
(circostanza pacifica, riferita dallo stesso locatore nei propri conteggi) oltre agli interessi legali dal 9.1.2023 ad oggi, in assenza di diversa previsione contrattuale.
37. Sul debito così quantificato spettano ancora gli interessi ex art. 1284/IV c.c. a decorrere dall'odierna pronuncia, mentre non spetta la rivalutazione monetaria automatica, trattandosi di un debito di valuta e in assenza di prova da parte del locatore, che ne è onerato,
9 del maggior danno patito dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi (Cass. n. 14158/2020).
La domanda risarcitoria del conduttore
38. Infine, la domanda risarcitoria dell'opponente va rigettata, perché destituita di ogni fondamento probatorio: con riferimento alla quantificazione del danno le istanze istruttorie sono generiche, perché l'opponente ha chiesto il risarcimento per il danno dovuto alla mancata vendita della merce ovvero dalla vendita ad un prezzo inferiore della stessa, senza tuttavia specificare quale sconto sarebbe stato accordato ai clienti che hanno acquistato i pezzi rovinati, né quali pezzi non sono stati venduti;
l'opponente ha agganciato la pretesa soltanto ad una mera ipotesi di proiezione dei ricavi (pari circa al doppio del valore di acquisto) rispetto al prezzo di acquisto della merce (questo sì documentato: doc. 19), ma manca ogni documentazione contabile da cui ricavare il margine effettivo.
Conclusioni
39. In conclusione: l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
40. La domanda dell'opponente di riduzione del canone ex art. 1578 c.c. va accolta e il credito relativo alle mensilità pagate va compensato con il maggior credito di derivante CP_1
dalla morosità accertata. Parte 41. va condannata al pagamento in favore di della somma pari a CP_1
€ 141.554,66, oltre agli interessi di cui alla legge n. 231/2002 dalle singole scadenze dei canoni fino alla data odierna, detratto l'importo di € 39.000 oltre agli interessi ex art. 1284/I
c.c. dal 9.1.2023 ad oggi. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi ex art. 1284/IV c.c. a decorrere dalla data odierna e fino al saldo.
42. La domanda risarcitoria di H&H va rigettata perché infondata.
Spese di lite
43. Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 260.000 in ragione del valore del decisum. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori medi di riferimento per le fasi di studio e introduttiva, nonché su un valore pari al minimo tabellare per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria e vista la natura documentale della causa, e decisoria, vista la speditezza dell'iter decisionale che vede la semplificazione dell'attività difensiva conclusiva.
10 44. In ragione dell'accoglimento dell'opposizione sussistono ragioni per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3, in quanto l'effetto dell'opposizione ha determinato soltanto la mera riduzione del debito ed è stata integralmente Parte rigettata la domanda risarcitoria avanzata da in via riconvenzionale.
45. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 2380/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 684/2024;
- condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma di € 141.554,66, oltre interessi di cui alla legge n. 231/2002 dalle singole scadenze dei canoni fino alla data odierna, da decurtarsi dell'importo di € 39.000 maggiorato degli interessi ex art. 1284/I c.c. dal
9.1.2023 ad oggi;
sulla somma così determinata decorrono infine gli interessi ex art. 1284/IV
c.c. dalla data odierna e fino al saldo;
- rigetta la domanda risarcitoria dell'opponente;
- condanna l'opponente a rifondere all'intervenuta la quota di 2/3 delle spese di lite, liquidate nella misura integrale in € 9.142 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge. Compensa per la quota residua di 1/3.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Non sono presenti le parti.
Padova, 23/01/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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