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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11384 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 35918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 31.01.2025, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma in via di Quarto Grande n. 7, presso lo studio dell'avv. Monica
Grandi e dell'avv. Gabriella Tamiatti, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attore –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Pisa in piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell'avv. Simone
GN e dell'avv. Lorenzo Murgia, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-convenuto–
E la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma in via Flaminia n. 56, presso lo studio dell'avv. Antonio Longo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta–
E
pagina 1 di 10 Il MINISTERO DELLA DIFESA,
- convenuto contumace-
Oggetto: domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la la Parte_1 CP_3 Controparte_2
e il difesa chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità di
[...] Controparte_4 CP_3 nella causazione del sinistro avvenuto a La Maddalena, in via Mirabello, il 12.06.2018 e, per
[...]
l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che in data 12.06.2018, stava percorrendo, alla guida del motoveicolo di sua proprietà Yamaha targato BJ66013, via Mirabello, nel comune di La
Maddalena, quando alla guida del veicolo Fiat UC Combi, targato MM AT363, di CP_3 proprietà del difesa, provenendo da un'area laterale privata e immettendosi su via Controparte_4
Mirabello, ometteva di concedergli la dovuta precedenza e lo urtava, facendogli perdere il controllo del mezzo e facendolo cadere a terra.
Per effetto del sinistro l'attore subiva lesioni personali e il motoveicolo rimaneva danneggiato.
il e la , CP_3 Controparte_5 Controparte_2 nella qualità di assicuratore del veicolo Fiat UC, omettevano di risarcire il danno subito dall'attore.
ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore, ritenendo il sinistro ascrivibile CP_3 alla sua esclusiva responsabilità, per non aver mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e per essere privo della necessaria patente di guida. Il convenuto ha altresì contestato la quantificazione dei danni prospettata dalla controparte.
Da ultimo, in ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore, ha chiesto di essere Parte_2 garantito dalla e, in via ulteriormente Controparte_2 subordinata, dal . Controparte_5
La ha eccepito in via preliminare Controparte_2
l'improcedibilità delle domande proposte, per essersi l'attore sottratto agli accertamenti medici richiesti in sede stragiudiziale al fine di accertare le conseguenze lesive del sinistro e per non aver consentito pagina 2 di 10 l'ispezione del veicolo. Nel merito, l'assicurazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, ritenendo il sinistro ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'attore, per aver mantenuto una velocità eccessiva e, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi e per essersi posto alla guida in assenza della necessaria patente. La convenuta ha, altresì, contestato la quantificazione dei subiti prospettata dall'attore.
Il è rimasto contumace. Controparte_5
2. L'eccezione preliminare sollevata dall'assicurazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 145 comma terzo d.lgs. n. 209/2005 Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
La convenuta ha dedotto di aver convocato l'attore ai fini dell'espletamento dei necessari accertamenti tecnici e medico legali e ha evidenziato che egli si sarebbe rifiutato di sottoporsi alla necessaria visita medica e di consentire l'ispezione del motoveicolo.
Va al riguardo, tuttavia, evidenziato che con lettera del 13.11.2018 l'assicurazione ha rifiutato la formulazione di una offerta, ritenendo il sinistro ascrivibile alla integrale responsabilità di . Parte_1
Risulta, quindi, documentata la conclusione del procedimento stragiudiziale disciplinato dall'art. 148
d.lgs. n. 209/2005, con il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dal danneggiato, per motivi diversi da quelli afferenti alla mera quantificazione del pregiudizio subito.
Ne discende che le domande proposte in sede giudiziale non possono ritenersi improcedibili.
Va per completezza evidenziato che l'attore ha contestato che l'assicurazione abbia effettivamente provveduto alla nomina di un medico fiduciario.
Al riguardo si osserva che la documentazione prodotta dalla convenuta, a fronte della specifica contestazione dell'attore, non consente di ritenere provato che egli sia stato effettivamente convocato per essere sottoposto agli accertamenti medici ritenuti necessari.
I documenti allegati dall'assicurazione (doc. n. 2 denominato “convocazione a perizia del 7 agosto
2018” e doc. n. 3 denominato “convocazione a perizia del 23 agosto 2018”) sono costituiti dal mero frontespizio delle email asseritamente inviate, delle quali tuttavia non è prodotto il contenuto.
L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta deve, in conclusione, essere rigettata.
3 All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base del verbale redatto dalla polizia municipale e sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi pagina 3 di 10 Dal verbale emerge che l'incidente è avvenuto alle ore 16,30 circa del 12.06.2018, su via Ammiraglio
Mirabello nel comune di La Maddalena. percorreva via Mirabello alla guida del motoveicolo Parte_1
Yamaha targato BJ66013 quando, giunto in prossimità dell'accesso ad una area militare ubicata alla destra della carreggiata, ha urtato il veicolo Fiat UC Combi, targato MM AT363, che provenendo dall'ingresso dell'aera militare si stava immettendo su via Maddalena.
Dalla documentazione fotografica in atti emerge che l'impatto è avvenuto quasi al centro della corsia di percorrenza della moto, avendo il veicolo Fiat UC impegnato già parzialmente la carreggiata al momento dell'urto. L'urto si è verificato tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte laterale anteriore sinistra del veicolo Fiat UC.
Il teste che si trovava a bordo del veicolo Fiat UC, occupando il posto accanto al Tes_1 guidatore, ha dichiarato: “preciso che io non ho visto sopraggiungere la moto;
ho sentito il forte urto sul lato sinistro del mentre ero rivolto verso destra;
non posso dire con precisione se prima ero CP_6 girato verso sinistra;
posso però dire di non aver visto la moto quando ho guardato”.
Il teste che invece si trovava sul sedile posteriore del veicolo Fiat UC, ha dichiarato: Tes_2
“non ho visto il motoveicolo sopraggiungere;
anzi l'ho visto quando era vicinissimo al … la CP_6 moto ha attinto il nella parte anteriore sinistra, tra il paraurti e la ruota se non ricordo male”. CP_6
Infine il teste ha riferito: “io al momento dell'impatto ero girato verso sinistra;
avevo la Testimone_3 visuale migliore rispetto al guidatore del , perché potevo vedere oltre l'albero di eucalipto nello CP_6 spazio tra l'albero e la recinzione;
inoltre il è un veicolo abbastanza alto;
la recinzione era un CP_6 muretto di circa 40 cm, io potevo vedere sopra la recinzione. Preciso che il si è arrestato prima CP_3 della carreggiata per controllare la presenza di altri veicoli. Poi ha ripreso la marcia, occupando di poco la carreggiata. A quel punto io ho detto al di fermarsi e lui così ha fatto. Ho visto la moto CP_3 che sopraggiungeva a velocità elevata. Non posso riferire se il motociclista abbia frenato, sicuramente non si è spostato verso sinistra. Il motociclo ha attinto il sul lato anteriore sinistro”. CP_6
Gli elementi istruttori acquisiti consentono di ritenere provata la responsabilità di nella CP_3 causazione del sinistro, per aver impegnato la carreggiata nonostante stesse sopraggiungendo il veicolo condotto dall'attore.
Al riguardo va precisato che tutti i testi hanno riferito che la visibilità era ostacolata dalla conformazione curvilinea della strada e dalla presenza di una pianta di eucalipto (attestata anche dalla documentazione fotografica in atti). Dalle dichiarazioni rese dal teste emerge che egli ha visto il Tes_3 motociclista sopraggiungere prima del conducente del mezzo, al quale ha intimato di arrestarsi.
pagina 4 di 10 Alla luce della particolare conformazione dei luoghi deve ritenersi che il avrebbe dovuto prestare CP_3 particolare attenzione nell'immettersi su via Mirabello, astenendosi dal compiere la manovra qualora non potesse accertarsi, dalla posizione in cui si trovava, dell'assenza di veicoli in transito
Va poi osservato che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Al riguardo va innanzitutto chiarito che, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi probatori che consentano di ritenere che la contestata assenza di polizza assicurativa e l'omessa revisione periodica del veicolo condotto dall'attore abbiano spiegato efficacia causale nella determinazione del sinistro, non essendo emersa – ad esempio – la prova di un guasto che abbia impedito il tempestivo arresto del motoveicolo.
Il mancato conseguimento della patente, di contro, rileva nei limiti in cui si rifletta in un errore di guida del danneggiato (Cass. n. 9674/20).
Tanto premesso, deve ritenersi che la velocità del motoveicolo al momento del sinistro non fosse adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto da un lato della scarsa visibilità cagionata dall'andamento curvilineo della strada e dalla presenza di vegetazione ai margini della carreggiata e, dall'altro, della presenza di accessi sulla strada pubblica, che rendevano probabile l'esecuzione di manovre di immissione da parte dei veicoli in transito.
Deve quindi essere riconosciuta la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per non aver mantenuto una velocità tale da consentigli di arrestare la marcia tempestivamente, evitando l'impatto con il veicolo che stava eseguendo una manovra di immissione su via Mirabello.
Poiché ai fini del riparto delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte e tenuto conto della circostanza che il convenuto avrebbe in ogni caso dovuto astenersi dal compiere la manovra di immissione sopraggiungendo il veicolo condotto da che godeva del diritto di precedenza, deve ritenersi accertata una responsabilità Parte_1 del convenuto nella misura del 60% e una concorrente responsabilità dell'attore nella misura del 40%.
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio fondata sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni fisiche permanenti;
in Parte_1 particolare il CTU ha accertato che l'attore ha riportato: “Esiti di trauma contusivo dell'arto inferiore pagina 5 di 10 destro con frattura scomposta incompleta mediocervicale dell'epifisi prossimale e frattura scomposta della diafisi del femore destro, nonché frattura scomposta pluriframmentaria comminuta della rotula destra, chirurgicamente trattate, consistenti in dolore locale, ipotonotrofia muscolare e limitazione funzionale. Esiti di trauma contusivo dell'emitorace sinistro con fratture costali multiple, consistenti in dolore locale” (così pag. 9 della relazione del ctu). Il ctu ha quindi accertato che i postumi permanenti riportati dall'attore, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro miglioramento, incidono nella misura del 33% sulla sua complessiva validità psicofisica.
A causa di tali lesioni, il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 60, seguita da un successivo periodo di 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto le spese mediche sostenute utili e congrue nei limiti della somma complessiva di euro 905,01.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione pagina 6 di 10 ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attore va liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (25 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (33%) nella misura di euro 155.763,22 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del
Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
7.815,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x 60 giorni) e in euro 5.860,8 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (50% di 130,25 = 65,12; euro 65,12 x 90 giorni = euro 5.860,8).
pagina 7 di 10 Il danno non patrimoniale ammonta pertanto alla somma complessiva di euro 169.439,02 (euro
155.763,22 + euro 7.815,00 + euro 5.860,8).
Va, altresì, riconosciuta una maggiorazione della predetta somma in ragione delle sofferenze interiori che l'attore ha patito a seguito delle lesioni subite, per il prolungato periodo di inattività, per il ricovero e i trattamenti chirurgici e riabilitativi ai quali è stato sottoposto, per il dolore che ne è derivato, che va liquidato nella misura di euro 45.000,00 – in base ai parametri di riferimento ricavabili dalle tabelle romane in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale (che costituisce la necessaria personalizzazione del risarcimento del danno biologico, ottenuta apprezzando i riflessi oggettivi e soggettivi del danno medesimo) per una somma complessiva finale di euro 214.439,02 (euro
169.439,02 + euro 45.000,00) liquidata in base alle tabelle del Tribunale di Roma del 2025.
Deve infine essere riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 905,01, per un importo finale di euro 215.344,03.
In considerazione dell'accertato concorso di colpa, il risarcimento spettante all'attore per il danno subito deve essere determinato nella somma complessiva di euro 129.206,42 (60% di euro 215.344,03).
A titolo di risarcimento del danno spetta pertanto all'attore la somma complessiva di euro 129.206,42.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l' indice FOI elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, pari al costo di riparazione del motociclo.
Al riguardo la documentazione fotografica in atti non costituisce riscontro probatorio adeguato dei danni subiti dal mezzo e dal costo da sostenere per le relative riparazioni, né del valore del motociclo al momento del sinistro.
5. Deve da ultimo trovare accoglimento la domanda di garanzia proposta da nei CP_3 confronti della , che deve quindi essere condanna Controparte_2
pagina 8 di 10 a rimborsare al convenuto le somme eventualmente erogate in favore dell'attore a seguito dell'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
Resta assorbita la domanda proposta da nei confronti del in via CP_3 Controparte_5 meramente subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda di garanzia avanzata nei confronti della
, Controparte_2
6. Le spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M.147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, sono poste a carico delle parti convenute in base al principio della soccombenza, mentre le spese sostenute da
[...]
sono poste a carico della . CP_3 Controparte_2
Per la stessa motivazione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico dell'assicurazione.
Per quanto concerne le spese sostenute dall'attore per la visita medico legale svolta prima dell'introduzione del giudizio devono trovare applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “L'erogazione pecuniaria effettuata dal danneggiato per sottoporsi ad accertamento medico costituisce conseguenza normale e regolare del fatto illecito, onde il giudice del merito, nel procedere alla liquidazione del danno, deve esaminare e contemplare anche la richiesta di rimborso di tale spesa” (Cass. n. 3803/1982).
L'attore ha documentato una spesa di complessivi euro 2.000,00 (cfr. all. 21 fascicolo di parte attrice – fattura n. 19 del 29.04.2020 della dott.ssa , che appare eccessiva in relazione all'attività Persona_1 effettuata, limitata della sola visita medico legale e della redazione della consulenza di parte, non avendo neppure svolto il professionista l'attività di consulente di parte nell'ambito della CTU svolta in corso di causa. Si stima congruo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista, il rimborso della minor somma di euro 1.000,00.
I convenuti devono essere condannati al rimborso di tale somma direttamente in favore dell'attore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario (Cass. n.
15265/2023).
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di , del e della Parte_2 Controparte_5 Controparte_2
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...] accerta che il sinistro avvenuto in data 12.06.2018 a La Maddalena in via Mirabello è ascrivibile alla concorrente responsabilità di , nella misura del 60%, e di , nella misura del CP_3 Parte_1
40%; condanna , il e la CP_3 Controparte_5 Controparte_2
in solido tra loro al pagamento in favore di della somma euro 129.206,42 oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 12.06.2018 in base all'indice FOI elaborato dall'Istat e successivamente annualmente rivalutata;
condanna , il e la Parte_2 Controparte_5 Controparte_2
in solido tra loro a rifondere le spese di giudizio in favore dei procuratori dell'attore
[...] dichiaratisi antistatari, avv. Gabriella Tamiatti e avv. Monica Bianchi, liquidate in euro 1.713,00 per esborsi e in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, e a rimborsare a la somma di euro 1.000,00; Parte_1 condanna la a rimborsare a le Controparte_2 CP_3 somme eventualmente corrisposte all'attore in forza dei capi che precedono;
condanna la a rifondere le spese di giudizio in Controparte_2 favore di liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del CP_3
15% e accessori come per legge;
pone definitivamente a carico dell'assicurazione le spese della ctu.
Roma 29.07.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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