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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 1615 /2024 tra sig. (cod.fisc. ), nato a Finale Ligure in [...] 9 Parte_1 C.F._1 settembre 1983, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in ON alla via Guidobono n. 8/2 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Vincenzi del Foro di ON (cod.fisc. , che lo rappresenta per mandato in atti C.F._2
- Attore
(nato il [...] e abitante in Trento, via Einaudi 25), Controparte_1 CP_2
Trento il 12 maggio 1958, abitante in AR - TN – via delle F
[...]
nato a [...] il 12 maggio abitante in via delle Fratte 2 - MATTARELLO (TN), CP_3 nato a [...] il [...] e abitante in Cassago Brabbia – VA via Verdi 17) CP_4
- Convenuti contumaci
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore
“Piaccia al Tribunale di ON, reiectis contrariis, in via principale, accertare e dichiarare che la dazione di euro 75 mila da parte del fu sig. al Persona_1 sig. , fu un atto di liberalità che, alla luce delle agiatissime condizioni Parte_1 economiche del donante, è da qualificarsi di modico valore - posto che tale importo non avrebbe mai potuto incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del medesimo donante - e che pertanto non richiedeva la forma scritta ad substantiam;
- accertare e dichiarare che i signori residente in [...](Trento), Controparte_2 CP_1
residente in [...], residente in [...](Trento) e
[...] CP_3 CP_4 residente in [...](Varese) hanno assunto la qualità di eredi de cuius a seguito dell'accettazione con beneficio d'inventario, dell'eredità morendo dismessa dal fu sig. ; Persona_1
- per l'effetto, per le ragioni di cui in premessa, condannare solidamente tra loro i signori , Controparte_2
, e , nella loro predetta qualità, a corrispondere Controparte_1 CP_3 CP_4 al ricorrente l'importo di euro 75.000,00.
1 Con interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori ed oneri fiscali, previdenziali come per Legge sia dell'odierno giudizio che della fase di negoziazione. Sentenza esecutiva.”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'attore ha evocato in giudizio gli eredi testamentari del sig. per ottenere il Persona_1 pagamento di un assegno bancario di € 75.000,00, emesso dal de cuius a proprio CP_5 favore in data 23.5.22, solo pochi giorni prima del decesso (26.5.2022).
Spiega di avere conosciuto il sig. , persona notoriamente facoltosa, intorno Persona_1 all'inizio degli anni 2000 nell'ambito della propria professione di broker finanziario.
Nel corso del tempo nasceva una sincera amicizia, tanto che il , non coniugato e Per_1 senza figli, si rivolgeva all'attore per qualsiasi necessità personale, anche di salute, arrivando anche a nominarlo “quale fiduciario all'interno delle proprie “Disposizioni anticipate di trattamento” (D.A.T.) comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”.
L'assegno per cui è causa sarebbe stato emesso dal nell'intento di eseguire una Per_1 regalia in favore dell'amico.
Questi, tuttavia, a seguito del decesso del disponente non riusciva ad incassare la somma in quanto “tutta la liquidità che giaceva sul conto corrente di proprio in quei giorni, era CP_5 stata trasferita su altro conto corrente di banca ”. CP_6
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che “non possono residuare dubbi sul fatto che la dazione dell'importo di euro 75 mila dal fu sig. all'odierno ricorrente fosse (e Persona_1 sia) da qualificarsi come una vera e propria donazione di modico valore posto che il de cuius era titolare di un patrimonio di svariati milioni di euro. In buona sostanza, l'importo di euro 75 mila, ragionando per eccesso, rappresentava per il de cuius circa il 1,25% del suo complessivo patrimonio: ne consegue che il predetto atto di liberalità, non avrebbe mai potuto incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. E che quest'ultimo, attraverso la dazione di tale assegno, avesse voluto gratificare l'amico/consulente per la vicinanza e l'assistenza anche sanitaria costantemente e continuamente prestata a suo favore nel corso di quasi 15 anni, non possono esservi dubbi. Il solo fatto che il de cuius, nell'anno 2021, (ovvero quattro anni dopo aver scritto e depositato il testamento olografo) avesse scelto quale fiduciario per le “Disposizioni anticipate di trattamento” (D.A.T.) proprio il sig. e non avesse scelto nessuno tra tutti coloro che erano stati menzionati Parte_1 nel precedente atto testamentario, è circostanza fa ben comprendere la fiducia che il fu sig.
avesse riposto nell'odierno ricorrente e come, negli ultimi giorni della sua Persona_1 vita, il de cuius avesse deciso di remunerare quest'ultimo per la disponibilità, l'aiuto e l'amicizia che gli aveva sempre concretamente e disinteressatamente manifestato ed offerto”.
*****
B. L'attore sostiene che alla base dell'emissione dell'assegno per cui è causa vi sarebbe il profondo legame di affetto e riconoscenza che il de cuius aveva maturato nei propri confronti.
Tale asserzione parrebbe confermata dai testi escussi:
2 mi è capitato di essere presente in occasione di no di e Testimone_1 Per_1 quest'ultimo effettivamente riconobbe quanto gli f o Parte_1 vicino e disse er riconoscenza avrebbe vol galo in denaro;
aggiungo che ito mi fece vedere due assegni che disse che gli Pt_1 erano stati da;
no icordo le cifre esatte ma senz'altro non Per_1 erano irrisorie;
ri he si disse contento non solo per la Pt_1 gratificazione materiale ma an r quella morale sottesa a quel fatto diceva che era riconoscente verso per quanto gli era stato Pt_2 Persona_2 Pt_1
l'ho sentito dire che voleva r gli del denaro;
non parlò però di cifre;
oi riferito che aveva effettivamente ricevuto un Pt_1 regalo in dena , poco prima che quest'ultimo venisse a mancare. Per_1
Va rilevato tuttavia che i testi non collocano temporalmente tali ricordi, né un riferimento temporale è contenuto nella formulazione del relativo capitolo di prova.
Cosicché non è possibile stabilire se tale sentimento di amicizia fosse ancora sussistente al momento dell'emissione dell'assegno.
Appare comunque significativo che il , che pure nel 2021 indicata l'attore quale Per_1 fiduciario nel testamento biologico, tuttavia, nulla disponeva nei confronti dello stesso, lasciando inalterato il precedente testamento olografo del 20171.
L'attore, ricostruendo la vicenda in termini di donazione di modico valore come tale sottratta all'obbligo della forma pubblica, impone allo scrivente di esaminare tale tesi alla luce delle evidenze processuali.
L'art. 783 cc stabilisce che “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.
Requisito essenziale della fattispecie è, dunque, in primo luogo, che vi sia stata la tradizione del denaro. Nel caso specifico ciò non è avvenuto posto che all'emissione dell'assegno non ha fatto seguito la riscossione della somma: né, d'altra parte, il ricorrente spiega le vicende connesse allo svuotamento del conto corrente di appoggio, cosicché non può escludersi che ciò sia avvenuto ad iniziativa dello stesso traente allo scopo di revocare l'atto di liberalità.
In ogni caso è da escludere nella specie la modicità della dazione.
Va premesso che nel caso di liberalità a mezzo emissione di assegno bancario deve ravvisarsi una vera e propria donazione, soggetta di regola per la sua validità alla forma pubblica: le Sezioni unite della suprema Corte di cassazione, infatti, hanno esaminato la questione del rapporto fra donazioni (liberalità) dirette ed indirette ed operazioni c.d. triangolari, con specifico riferimento a quelle compiute nel settore bancario. Chiarendo che la figura della donazione indiretta può verificarsi solo ove si realizzi un fenomeno di intermediazione giuridica, caratterizzato dal fatto che l'istituto bancario assume una posizione di totale
3 autonomia patrimoniale rispetto al soggetto disponente e non di semplice “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario2.
Ciò posto, la tesi del ricorrente per cui essa dovrebbe considerarsi di valore “modico” in rapporto all'ingente entità del capitale del disponente, non risulta sufficientemente provata, non potendosi ricorrere al principio di non contestazione stante la mancata costituzione dei convenuti (art. 115 cpc: “... il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
Premesso che tale requisito deve sussistere al momento dell'atto donativo, non è stata prodotta alcuna documentazione bancaria o finanziaria che consenta di apprezzare l'entità complessiva del patrimonio del traente al momento dell'emissione dell'assegno. Nulla, in particolare, viene detto circa eventuali passività, la cui sussistenza deve ritenersi ben possibile: in tale direzione depone il fatto che gli eredi hanno accettato l'eredità solo col beneficio di inventario (doc. 3), prova del timore dell'esistenza di passività tali da erodere l'attivo ereditario.
Non è in ogni ca iente, a sostegno della tesi attorea, l'esame del testamento olografo col quale il sig. ha elencato, disturbandole tra vari beneficiari, le proprie sostanze: Per_1 esso, infatti, è datto nell'anno 2017, onde non vi è certezza che la consistenza patrimoniale sia rimasta immutata nei 5 anni successivi.
Lo stesso testatore, del resto, ammette la possibilità che beni ereditari potessero fuoriuscire dall'asse prima dell'apertura della successione, laddove dichiara l'intenzione di lasciare agli odierni convenuti parte del proprio patrimonio mobiliare e finanziario “se ancora esistente”.
Il codice civile, d'altra parte, prevede che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata in primo luogo obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata “anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante;
ne consegue che ove, già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato, tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva incidenza sul patrimonio del donante medesimo.
Nel caso di specie è chiaro che l'importo di € 75.000,00 costituisce già sul piano oggettivo un dato del tutto apprezzabile il quale, in mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi di consistenza tale da giustificare la forma scritta a pena di nullità dell'atto donativo (Cass. Cass. civ. n. 3858/2020: “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare
4 alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”).
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di ON definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1615/2024 così decide:
1. Respinge le domande dell'attore.
2. Nulla sulle spese. ON, 14.4.2025 Il Giudice Stefano Poggio
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ig. aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe voluto fare un regalo in denaro al sig. Per_1
pe corso degli anni lo aveva sempre assistito, consigliato, confortato ed aiutato”. Parte_1 2 Cfr. Cass. SS. UU. Sentenza n. 18725 del 27/07/2017: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.