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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1073 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Carini (PA) in data 21/12/1977 Parte_1
E
, nato/a a Carini (PA) in data 06/04/1978 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Carini, Via Castello n.1 presso lo studio dell'avv. Armetta Giacomo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Persona_1 presso la madre in Carini via del Carrubo 63.
2) La casa familiare sita a Carini C/so Italia, 120 viene assegnata, con i mobili che la arredano, al marito atteso che la moglie utilizzerà la casa sita in Carini via Carrubo, 63 di sua proprietà.
3) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500.00, mensili;
detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 (prima rivalutazione).
4) il marito terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio con riferimento alle spese mediche da documentare senza preventivo accordo nonché spese scolastiche ed extrascolastiche da documentare.
5) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito verserà alla stessa la somma di € 300.000; detta somma verrà pagata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 (prima rivalutazione).
6) Per ciò che riguarda il figlio minore resta convenuto che il padre potrà tenerlo con se tutte le volte che lo riterrà opportuno compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici del ragazzo. In proposito sarà sufficiente avvertire l'altro coniuge con qualsiasi mezzo anticipatamente. Per ciò che riguarda i periodi festivi e le ferie i coniugi di volta in volta concorderanno i tempi e i periodi che il minore potrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore e con i familiari di questi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/07/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Carini al n. 52 - P. II- serie A- Anno 2006).
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1073 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Carini (PA) in data 21/12/1977 Parte_1
E
, nato/a a Carini (PA) in data 06/04/1978 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Carini, Via Castello n.1 presso lo studio dell'avv. Armetta Giacomo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Persona_1 presso la madre in Carini via del Carrubo 63.
2) La casa familiare sita a Carini C/so Italia, 120 viene assegnata, con i mobili che la arredano, al marito atteso che la moglie utilizzerà la casa sita in Carini via Carrubo, 63 di sua proprietà.
3) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500.00, mensili;
detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 (prima rivalutazione).
4) il marito terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio con riferimento alle spese mediche da documentare senza preventivo accordo nonché spese scolastiche ed extrascolastiche da documentare.
5) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito verserà alla stessa la somma di € 300.000; detta somma verrà pagata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 (prima rivalutazione).
6) Per ciò che riguarda il figlio minore resta convenuto che il padre potrà tenerlo con se tutte le volte che lo riterrà opportuno compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici del ragazzo. In proposito sarà sufficiente avvertire l'altro coniuge con qualsiasi mezzo anticipatamente. Per ciò che riguarda i periodi festivi e le ferie i coniugi di volta in volta concorderanno i tempi e i periodi che il minore potrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore e con i familiari di questi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/07/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Carini al n. 52 - P. II- serie A- Anno 2006).
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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