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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2119/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 28.5.2025
TRA
(c.f. e P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti per notaio di Persona_1
Frattaminore, rep. n. 42728, racc. 16316 del 5.9.2019, da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti GIUSEPPE IERVOLINO (c.f. ) e GIANPIERO C.F._1
SC (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali C.F._2 dell'Azienda, sito in alla via Comunale del Principe 13/A; Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. FABIO MUSTO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in alla Via C.F._3 Pt_1 dei Mille n. 40;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.7.2018 la Controparte_1
(d'ora in poi ) conveniva in giudizio l' (d'ora
[...] Pt_1 Parte_1
Parte innanzi ) dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 13.177,35, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale relative alla branca di radiodiagnostica erogate nei mesi di Marzo e Giugno 2017, in virtù delle fatture, solo parzialmente pagate, n. 3/a del 1.4.2017 pari ad € 10.279,78 e n. 7 del 3.7.2017 per € 2.897,57; in via subordinata, laddove si ritenesse il pagamento non dovuto per superamento del tetto di spesa, invocava il suo diritto al pagamento del predetto importo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2041 c.c. Parte Con comparsa depositata in data 11.10.2018 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda azionata, sul presupposto che l'onere della prova in ordine alla tipologia, alla qualità e alla quantità delle prestazioni rese, nonché al rispetto dei limiti della COM e dei tetti di spesa incombeva sul Centro.
In ogni caso, eccepiva che: - la somma richiesta non era dovuta poiché relativa ad attività svolte in eccedenza rispetto al tetto di spesa trimestrale;
che sulla base della documentazione in atti gli sforamenti erano stati debitamente comunicati al , a cui era stata anche richiesta l'emissione Pt_1 di note di credito;
- il monitoraggio era stato eseguito mensilmente via PEC;
- lo stesso Centro aveva riconosciuto l'avvenuto superamento del tetto, lamentando esclusivamente il ritardo nelle comunicazioni preventive;
- l'art. 11 del contratto prevedeva una clausola di salvaguardia, avente ad oggetto la rinunzia all'instaurazione di contenziosi contro provvedimenti già adottati e conoscibili con effetto temporalmente circoscritto alle annualità regolate dal contratto. Deduceva, infine,
l'inapplicabilità dell'azione di indebito arricchimento e degli interessi al tasso di cui al d.lgs.
231/2002.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 216/2020, pubblicata in data 10.1.2020, in accoglimento Parte della domanda, condannava l' al pagamento della somma di € 13.177,35, oltre interessi al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalle varie decorrenze al saldo e spese di lite. A fondamento della decisione, il Tribunale, dichiarava preliminarmente la propria giurisdizione, sul presupposto che, nel caso di specie, non fosse in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né l'esistenza o validità del rapporto concessorio, nonché l'insussistenza dell'eccepita nullità della citazione;
nel merito, sosteneva, in via generale, che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla remunerabilità delle prestazioni, determinando, in mancanza, la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati. Con riferimento al caso concreto, poi, dopo
2 Parte aver affermato che non erano state contestate le prestazioni fatturate, rilevava che l' non aveva fornito la prova dell'avvenuta comunicazione delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria e non, invece, rifiutare integralmente il pagamento. Sul punto, analizzando la documentazione in atti, rilevava, con riguardo al primo trimestre oggetto di causa, che la data previsionale di sforamento del limite di spesa era stata comunicata in modo intempestivo soltanto alla data del 3.5.2017, allorquando il trimestre era già decorso;
mentre, in ordine al secondo trimestre, aggiungeva che le comunicazioni inviate tramite PEC si limitavano a riportare percentuali di consumo dei limiti di spesa prossime al
100% già alla data della comunicazione del 8.6.2017, senza tuttavia indicare una effettiva data di sforamento e senza che di tale data sia stata data la prova. Rigettava, altresì, le questioni relative all'invocata clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e riconosceva la decorrenza automatica degli interessi, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al tasso di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. Parte Con atto di citazione notificato in data 18.6.2020, l' ha proposto appello, deducendo, come primo motivo di doglianza, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, vertendosi circa l'operato dell' ed essendo, quindi, messa in discussione Pt_1
l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa, aggiungendo che incombeva sul Centro non solo la prova del rapporto convenzionale e del contratto, ma anche quella del mancato superamento del tetto di spesa, integrante elemento costitutivo del diritto fatto valere;
nell'ambito dello stesso motivo, ha evidenziato l'ineludibilità dei tetti di spesa, l'impossibilità del loro superamento, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria e l'ininfluenza della tardività delle comunicazioni, ribadendo la non remunerabilità delle prestazioni rese extra budget; deduceva altresì, censurando l'errata disamina della documentazione prodotta, l'inesigibilità delle prestazioni rese oltre le date di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali fissati e la coincidenza degli importi richiesti per le prestazioni rese oltre la data di sforamento fissata con la regressione tariffaria. Con il terzo motivo, infine, ha richiamato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, lamentandone l'erronea interpretazione da parte del primo giudice, nonché l'erronea applicazione alla fattispecie della disciplina degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 18.11.2020, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, reiterando, in via subordinata, le domande di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
(richiamando la CTP in atti) e di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., già proposte in primo grado ed assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
3 All'udienza collegiale del 28.5.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha invocato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sostenendo che la questione attinente all'incidenza, nell'ambito del regime di accreditamento, della definizione del tetto di spesa, siccome involgente valutazioni di opportunità della pubblica amministrazione nell'organizzazione della spesa sanitaria, rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il motivo è infondato, posto che nella fattispecie in esame si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della P.A. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Sebbene, infatti, debba riconoscersi che il rapporto tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale abbia una natura lato sensu concessoria, rientra certamente nella sfera della giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto i corrispettivi di servizi pubblici esercitati in regime concessorio, esclusi a norma dell'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr.
Cass., SS.UU., 26200/2019 e 28053/2018; cfr. altresì Cass. n. 372/2021: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo”).
4 Parimenti infondata è la censura, contenuta nel secondo motivo di appello, inerente all'erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova in ordine al superamento del tetto di spesa.
Il Collegio, infatti, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure ed ormai consolidato nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il Parte cui onere della prova incombe sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass.,
10182/2021; Cass., 30283/2019; Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
Infondata e in parte anche inammissibile, deve ritenersi, invece, la doglianza afferente al superamento del tetto di spesa. Parte Secondo la prospettazione dell' dalla documentazione depositata in primo grado emergerebbe in modo chiaro l'insussistenza del credito rivendicato, in quanto relativo a prestazioni rese “over budget” e, comunque, coincidenti con gli importi delle regressioni tariffarie applicate (“dalla nota Part prot.n. 1939 del 21/08/2018 del DS 32 in atti, dalle note del Direttore Generale prot.n.
0053841/2017 del 31/7/17 e prot.n. 0053891/2017 del 31/7/17 e note di addebito del DS 32 prot.n.
1950 del 26/10/2017 e prot.n. 1971 del 26/10/2017 parimenti in atti, che attestano, all'esito dei lavori del tavolo tecnico, lo sforamento dei tetti e le date in cui essi si sono verificati, con
l'indicazione della parte di fatturato del centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget”; cfr. pag. 20 atto di appello).
Dall'esame della suddetta documentazione, tuttavia, come correttamente rilevato già dal Tribunale, non risulta nessuna delibera, a firma del Direttore Generale, volta a comunicare l'applicazione del procedimento di Regressione Tariffaria Unica: le note in commento, difatti, (prot. n. 0053841/2017
e prot. n. 0053891/2017 del 31.7.2017), seppure a firma del Direttore Generale, non danno conto di Part quanto dedotto dall' appellante nel relativo motivo di gravame, ossia che a seguito dello sforamento dei limiti di spesa era stato adottato il procedimento della regressione tariffaria, né viene indicato il fatturato complessivamente raggiunto nella macroarea e l'incidenza del Centro sul Parte superamento del tetto. Parimenti, dalle suddette note non risulta quanto pure dedotto dall' ossia che la Regressione applicata al Centro coincideva effettivamente con le prestazioni rese oltre la data del superamento del tetto di spesa e rivendicate in giudizio. Parte Su tale ultimo punto, l'appellante ha sostenuto che “in ordine all'anno 2017, contrariamente a Part quanto sostenuto nella impugnata sentenza, la ha in sostanza, come emerge da predetta documentazione, determinato la regressione tariffaria per la branca di Diagnostica per immagini, facendo coincidere per ogni trimestre l'importo della stessa con quello delle prestazioni rese oltre Part la data di sforamento fissata. Tali atti ed il modus procedenti della non sono stati mai
5 impugnati nelle sedi competenti, per cui quest'ultimo e gli atti adottati sono perfettamente validi ed efficaci” (cfr. pag. 20 atto di appello).
Tale circostanza, nei termini dedotti in appello, non era mai stata prospettata in primo grado, in cui Parte l' si era sempre limitata ad eccepire che “al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per l'esercizio 2017 la regressione tariffaria sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2017 in undicesimi, per tenere conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali in base all'eccedenza sul tetto di branca…” (cfr. pag. 7 atto di comparsa di costituzione e risposta di primo grado), senza mai dedurre che il mancato pagamento dell'importo azionato con il ricorso monitorio era coincidente con la regressione tariffaria applicata o era relativo a prestazioni rese dopo il superamento del budget e che, quindi, le somme rivendicate corrispondevano esattamente alla quota di RTU applicata all'odierno appellato.
Trattandosi di circostanze nuove, proposte per la prima volta nel presente grado di appello, soccorre il consolidato principio di diritto, secondo il quale: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in
"iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass., n.
9211/2022; Cass., n. 4854/2014; Cass., n. 4854/2014)
Ciò posto, anche a prescindere dall'inammissibilità di tale ultima questione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalle note suddette emerge solo che il Direttore Generale, al fine di evitare profili di responsabilità erariale, ha dato mandato ai Direttori Responsabili dei distretti sanitari, di astenersi dal liquidare somme oltre le indicate date di sforamento dei limiti trimestrali di budget; ma non anche che l'importo di tali prestazioni coincide con quello della regressione tariffaria applicata in virtù delle risultanze del Tavolo tecnico.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale appaiono, dunque, condivisibili non solo laddove viene affermato che, per escludere tout court il pagamento, doveva essere dimostrata la comunicazione tempestiva dei monitoraggi - di cui, tuttavia, agli atti non vi è prova -, ma anche in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta di Parte superamento del tetto di spesa, l' era tenuta ad operare la regressione tariffaria, riducendo le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, non potendo, invece, procedere, come avvenuto sulla base delle risultanze delle note stesse, al mancato pagamento integrale delle prestazioni.
In mancanza della prova della tempestiva comunicazione dei monitoraggi periodici, avvenuta - come già evidenziato dal Tribunale con statuizione non specificamente contestata nell'atto di
6 appello (cfr. pag. 12 sentenza impugnata) - in ritardo per il primo trimestre (3.5.2017) e senza indicazione della data presunta di sforamento per il secondo, deve ritenersi che nella fattispecie in esame doveva applicarsi l'istituto della regressione tariffaria, del cui espletamento non è stata Parte fornita la prova da parte dell' Parte Né il rispetto del limite invalicabile di spesa può essere invocato dall' per giustificare il rifiuto di remunerazione delle prestazioni, a prescindere dall'applicazione del meccanismo della
Regressione Tariffaria.
Destituita di fondamento è anche la doglianza relativa all'erronea interpretazione e applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 11 del contratto sottoscritto dalle parti, la quale, nella ricostruzione fornita dall'appellante consentirebbe di non remunerare le prestazioni rese in eccesso, pur in mancanza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa.
Anche in tal caso, in aderenza a quanto affermato dal primo giudice e già statuito in numerosi precedenti di questa stessa Corte (cfr. ex multis, sentenze n. 5861/2025 pubblicata il 19.11.2025; n.
5504/2025 pubblicata il 6.11.2025 e n. 2334/2024 pubblicata il 28.5.2024), deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare, infine, infondato anche l'ultimo motivo di appello, afferente al riconoscimento degli interessi commerciali.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso da questa Corte, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 35092/2023), secondo
7 cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del
2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in CP_2 base ad un contratto - successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”.
Ne consegue che, il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato, non
è un accordo-quadro, bensì è un contratto a prestazioni corrispettive tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo, sussumibile, quindi, nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, potendosi configurare nel corso della sua esecuzione l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Per i motivi esposti l'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, sulla base del credito in contestazione, con distrazione, in favore dell'avv. Fabio Musto, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 216/2020, pubblicata in data 10.1.2020,
[...] nei confronti della Controparte_1
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore della società appellata, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2119/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 28.5.2025
TRA
(c.f. e P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti per notaio di Persona_1
Frattaminore, rep. n. 42728, racc. 16316 del 5.9.2019, da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti GIUSEPPE IERVOLINO (c.f. ) e GIANPIERO C.F._1
SC (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali C.F._2 dell'Azienda, sito in alla via Comunale del Principe 13/A; Pt_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. FABIO MUSTO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in alla Via C.F._3 Pt_1 dei Mille n. 40;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.7.2018 la Controparte_1
(d'ora in poi ) conveniva in giudizio l' (d'ora
[...] Pt_1 Parte_1
Parte innanzi ) dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 13.177,35, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale relative alla branca di radiodiagnostica erogate nei mesi di Marzo e Giugno 2017, in virtù delle fatture, solo parzialmente pagate, n. 3/a del 1.4.2017 pari ad € 10.279,78 e n. 7 del 3.7.2017 per € 2.897,57; in via subordinata, laddove si ritenesse il pagamento non dovuto per superamento del tetto di spesa, invocava il suo diritto al pagamento del predetto importo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2041 c.c. Parte Con comparsa depositata in data 11.10.2018 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda azionata, sul presupposto che l'onere della prova in ordine alla tipologia, alla qualità e alla quantità delle prestazioni rese, nonché al rispetto dei limiti della COM e dei tetti di spesa incombeva sul Centro.
In ogni caso, eccepiva che: - la somma richiesta non era dovuta poiché relativa ad attività svolte in eccedenza rispetto al tetto di spesa trimestrale;
che sulla base della documentazione in atti gli sforamenti erano stati debitamente comunicati al , a cui era stata anche richiesta l'emissione Pt_1 di note di credito;
- il monitoraggio era stato eseguito mensilmente via PEC;
- lo stesso Centro aveva riconosciuto l'avvenuto superamento del tetto, lamentando esclusivamente il ritardo nelle comunicazioni preventive;
- l'art. 11 del contratto prevedeva una clausola di salvaguardia, avente ad oggetto la rinunzia all'instaurazione di contenziosi contro provvedimenti già adottati e conoscibili con effetto temporalmente circoscritto alle annualità regolate dal contratto. Deduceva, infine,
l'inapplicabilità dell'azione di indebito arricchimento e degli interessi al tasso di cui al d.lgs.
231/2002.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 216/2020, pubblicata in data 10.1.2020, in accoglimento Parte della domanda, condannava l' al pagamento della somma di € 13.177,35, oltre interessi al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalle varie decorrenze al saldo e spese di lite. A fondamento della decisione, il Tribunale, dichiarava preliminarmente la propria giurisdizione, sul presupposto che, nel caso di specie, non fosse in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né l'esistenza o validità del rapporto concessorio, nonché l'insussistenza dell'eccepita nullità della citazione;
nel merito, sosteneva, in via generale, che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla remunerabilità delle prestazioni, determinando, in mancanza, la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati. Con riferimento al caso concreto, poi, dopo
2 Parte aver affermato che non erano state contestate le prestazioni fatturate, rilevava che l' non aveva fornito la prova dell'avvenuta comunicazione delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria e non, invece, rifiutare integralmente il pagamento. Sul punto, analizzando la documentazione in atti, rilevava, con riguardo al primo trimestre oggetto di causa, che la data previsionale di sforamento del limite di spesa era stata comunicata in modo intempestivo soltanto alla data del 3.5.2017, allorquando il trimestre era già decorso;
mentre, in ordine al secondo trimestre, aggiungeva che le comunicazioni inviate tramite PEC si limitavano a riportare percentuali di consumo dei limiti di spesa prossime al
100% già alla data della comunicazione del 8.6.2017, senza tuttavia indicare una effettiva data di sforamento e senza che di tale data sia stata data la prova. Rigettava, altresì, le questioni relative all'invocata clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e riconosceva la decorrenza automatica degli interessi, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al tasso di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. Parte Con atto di citazione notificato in data 18.6.2020, l' ha proposto appello, deducendo, come primo motivo di doglianza, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, vertendosi circa l'operato dell' ed essendo, quindi, messa in discussione Pt_1
l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa, aggiungendo che incombeva sul Centro non solo la prova del rapporto convenzionale e del contratto, ma anche quella del mancato superamento del tetto di spesa, integrante elemento costitutivo del diritto fatto valere;
nell'ambito dello stesso motivo, ha evidenziato l'ineludibilità dei tetti di spesa, l'impossibilità del loro superamento, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria e l'ininfluenza della tardività delle comunicazioni, ribadendo la non remunerabilità delle prestazioni rese extra budget; deduceva altresì, censurando l'errata disamina della documentazione prodotta, l'inesigibilità delle prestazioni rese oltre le date di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali fissati e la coincidenza degli importi richiesti per le prestazioni rese oltre la data di sforamento fissata con la regressione tariffaria. Con il terzo motivo, infine, ha richiamato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, lamentandone l'erronea interpretazione da parte del primo giudice, nonché l'erronea applicazione alla fattispecie della disciplina degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 18.11.2020, il Centro ha chiesto il rigetto dell'appello, reiterando, in via subordinata, le domande di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
(richiamando la CTP in atti) e di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., già proposte in primo grado ed assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
3 All'udienza collegiale del 28.5.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha invocato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sostenendo che la questione attinente all'incidenza, nell'ambito del regime di accreditamento, della definizione del tetto di spesa, siccome involgente valutazioni di opportunità della pubblica amministrazione nell'organizzazione della spesa sanitaria, rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il motivo è infondato, posto che nella fattispecie in esame si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della P.A. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Sebbene, infatti, debba riconoscersi che il rapporto tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale abbia una natura lato sensu concessoria, rientra certamente nella sfera della giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto i corrispettivi di servizi pubblici esercitati in regime concessorio, esclusi a norma dell'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr.
Cass., SS.UU., 26200/2019 e 28053/2018; cfr. altresì Cass. n. 372/2021: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo”).
4 Parimenti infondata è la censura, contenuta nel secondo motivo di appello, inerente all'erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova in ordine al superamento del tetto di spesa.
Il Collegio, infatti, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento fatto proprio anche dal giudice di prime cure ed ormai consolidato nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui il superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il Parte cui onere della prova incombe sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass.,
10182/2021; Cass., 30283/2019; Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
Infondata e in parte anche inammissibile, deve ritenersi, invece, la doglianza afferente al superamento del tetto di spesa. Parte Secondo la prospettazione dell' dalla documentazione depositata in primo grado emergerebbe in modo chiaro l'insussistenza del credito rivendicato, in quanto relativo a prestazioni rese “over budget” e, comunque, coincidenti con gli importi delle regressioni tariffarie applicate (“dalla nota Part prot.n. 1939 del 21/08/2018 del DS 32 in atti, dalle note del Direttore Generale prot.n.
0053841/2017 del 31/7/17 e prot.n. 0053891/2017 del 31/7/17 e note di addebito del DS 32 prot.n.
1950 del 26/10/2017 e prot.n. 1971 del 26/10/2017 parimenti in atti, che attestano, all'esito dei lavori del tavolo tecnico, lo sforamento dei tetti e le date in cui essi si sono verificati, con
l'indicazione della parte di fatturato del centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget”; cfr. pag. 20 atto di appello).
Dall'esame della suddetta documentazione, tuttavia, come correttamente rilevato già dal Tribunale, non risulta nessuna delibera, a firma del Direttore Generale, volta a comunicare l'applicazione del procedimento di Regressione Tariffaria Unica: le note in commento, difatti, (prot. n. 0053841/2017
e prot. n. 0053891/2017 del 31.7.2017), seppure a firma del Direttore Generale, non danno conto di Part quanto dedotto dall' appellante nel relativo motivo di gravame, ossia che a seguito dello sforamento dei limiti di spesa era stato adottato il procedimento della regressione tariffaria, né viene indicato il fatturato complessivamente raggiunto nella macroarea e l'incidenza del Centro sul Parte superamento del tetto. Parimenti, dalle suddette note non risulta quanto pure dedotto dall' ossia che la Regressione applicata al Centro coincideva effettivamente con le prestazioni rese oltre la data del superamento del tetto di spesa e rivendicate in giudizio. Parte Su tale ultimo punto, l'appellante ha sostenuto che “in ordine all'anno 2017, contrariamente a Part quanto sostenuto nella impugnata sentenza, la ha in sostanza, come emerge da predetta documentazione, determinato la regressione tariffaria per la branca di Diagnostica per immagini, facendo coincidere per ogni trimestre l'importo della stessa con quello delle prestazioni rese oltre Part la data di sforamento fissata. Tali atti ed il modus procedenti della non sono stati mai
5 impugnati nelle sedi competenti, per cui quest'ultimo e gli atti adottati sono perfettamente validi ed efficaci” (cfr. pag. 20 atto di appello).
Tale circostanza, nei termini dedotti in appello, non era mai stata prospettata in primo grado, in cui Parte l' si era sempre limitata ad eccepire che “al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, per l'esercizio 2017 la regressione tariffaria sarà applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di spesa 2017 in undicesimi, per tenere conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. La regressione tariffaria sarà, quindi, applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali in base all'eccedenza sul tetto di branca…” (cfr. pag. 7 atto di comparsa di costituzione e risposta di primo grado), senza mai dedurre che il mancato pagamento dell'importo azionato con il ricorso monitorio era coincidente con la regressione tariffaria applicata o era relativo a prestazioni rese dopo il superamento del budget e che, quindi, le somme rivendicate corrispondevano esattamente alla quota di RTU applicata all'odierno appellato.
Trattandosi di circostanze nuove, proposte per la prima volta nel presente grado di appello, soccorre il consolidato principio di diritto, secondo il quale: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in
"iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass., n.
9211/2022; Cass., n. 4854/2014; Cass., n. 4854/2014)
Ciò posto, anche a prescindere dall'inammissibilità di tale ultima questione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalle note suddette emerge solo che il Direttore Generale, al fine di evitare profili di responsabilità erariale, ha dato mandato ai Direttori Responsabili dei distretti sanitari, di astenersi dal liquidare somme oltre le indicate date di sforamento dei limiti trimestrali di budget; ma non anche che l'importo di tali prestazioni coincide con quello della regressione tariffaria applicata in virtù delle risultanze del Tavolo tecnico.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale appaiono, dunque, condivisibili non solo laddove viene affermato che, per escludere tout court il pagamento, doveva essere dimostrata la comunicazione tempestiva dei monitoraggi - di cui, tuttavia, agli atti non vi è prova -, ma anche in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta di Parte superamento del tetto di spesa, l' era tenuta ad operare la regressione tariffaria, riducendo le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, non potendo, invece, procedere, come avvenuto sulla base delle risultanze delle note stesse, al mancato pagamento integrale delle prestazioni.
In mancanza della prova della tempestiva comunicazione dei monitoraggi periodici, avvenuta - come già evidenziato dal Tribunale con statuizione non specificamente contestata nell'atto di
6 appello (cfr. pag. 12 sentenza impugnata) - in ritardo per il primo trimestre (3.5.2017) e senza indicazione della data presunta di sforamento per il secondo, deve ritenersi che nella fattispecie in esame doveva applicarsi l'istituto della regressione tariffaria, del cui espletamento non è stata Parte fornita la prova da parte dell' Parte Né il rispetto del limite invalicabile di spesa può essere invocato dall' per giustificare il rifiuto di remunerazione delle prestazioni, a prescindere dall'applicazione del meccanismo della
Regressione Tariffaria.
Destituita di fondamento è anche la doglianza relativa all'erronea interpretazione e applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 11 del contratto sottoscritto dalle parti, la quale, nella ricostruzione fornita dall'appellante consentirebbe di non remunerare le prestazioni rese in eccesso, pur in mancanza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa.
Anche in tal caso, in aderenza a quanto affermato dal primo giudice e già statuito in numerosi precedenti di questa stessa Corte (cfr. ex multis, sentenze n. 5861/2025 pubblicata il 19.11.2025; n.
5504/2025 pubblicata il 6.11.2025 e n. 2334/2024 pubblicata il 28.5.2024), deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare, infine, infondato anche l'ultimo motivo di appello, afferente al riconoscimento degli interessi commerciali.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso da questa Corte, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 35092/2023), secondo
7 cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del
2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in CP_2 base ad un contratto - successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”.
Ne consegue che, il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato, non
è un accordo-quadro, bensì è un contratto a prestazioni corrispettive tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo, sussumibile, quindi, nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, potendosi configurare nel corso della sua esecuzione l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Per i motivi esposti l'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, sulla base del credito in contestazione, con distrazione, in favore dell'avv. Fabio Musto, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 216/2020, pubblicata in data 10.1.2020,
[...] nei confronti della Controparte_1
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore della società appellata, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto, per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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