Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 2902/2020 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ettore Zagarese con cui elettivamente domicilia in Corigliano-Rossano, al viale dei Normanni, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
P.IVA Controparte_1
, con sede in alla Via Alimena, in persona del P.IVA_1 CP_1
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura Controparte_2 in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8 settembre 2020, parte ricorrente in epigrafe, premetteva che veniva assunta in data 23.06.1978 presso la Comunità Montana sila greca e con successivo provvedimento di mobilità nell'anno 1983 la ricorrente veniva assunta presso l 'asp con categoria 3 e qualifica funzionale. Successivamente, con concorso interno del 2002 la predetta mutava profilo professionale assumendo la qualifica di assistente amministrativo
veniva stabilito che: "Stante l'organizzazione della postazione cup di
[...]
a cui è assegnato personale dipendente dell' Asp e personale esterno afferente alla Pt_3 cooperativa di servizi, si rileva la necessità di nominare un referente di postazione nella persona della dipendente . La stessa si occuperà di curare l'organizzazione del personale Parte_1 afferente agli sportelli CUP e precisamente: turni di servizio, permessi temporanei del personale, indicazione degli specifici compiti atti a garantire l'attività di front- office e completamento dei piani di lavoro.". Dopo aver elencato le funzioni e le concrete attività svolte, la ricorrente poneva in evidenza che a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID_19, ella non svolgeva più le attività svolte, poiché con ordini di servizio susseguitisi nel tempo dette attività venivano affidate ai dipendenti di una cooperativa che prestava servizio agli sportelli CUP. Segnalava infatti che con successivo provvedimento del 16 aprile 2020 avente ad oggetto disposizioni di servizio, il direttore del distretto ionio sud dr.
disponeva testualmente "che le operatrici e , CP_3 Parte_1 Parte_4 prestino la loro attività lavorativa presso la sede distrettuale di Via Nestrore Mazzei, ufficio di segreteria Cup dotata di adeguata ed idonea strumentazione per lo svolgimento di attività Cup, con decorrenza immediata e fino al termine della rimodulazione di cui alla su citata nota. Nel rispetto delle proprie funzioni le operatrici, oltre ad affiancare l'attività del dipendente componente della segreteria cup si occuperanno dell'attività di Testimone_1 back office relativa al completamento piani di lavoro, servizio telefonico verso gli utenti.” Sottolineava che detta disposizione di servizio veniva contestata dalla ricorrente e che, nonostante ciò, facendo seguito alla disposizione di servizio del 16.04.2020 a firma del dr. , la e la iniziavano a CP_3 Pt_1 Pt_4 prestare la propria attività lavorativa presso la sede di Via Nestrore Mazzei. Evidenziava che, “di fatto, lo svolgimento della propria attività lavorativa presso la diversa sede di lavoro priva dell'adeguata strumentazione e non adatta allo svolgimento delle funzioni alle quali la era stata adibita giusta disposizione di servizio del 11.05.2016, Pt_1 comportava per l'odierna ricorrente un importante e significativo demansionamento delle sue funzioni, con conseguente dequalificazione professionale, di tal gravità tanto da ripercuotersi sulle condizioni fisiche e psichiche della in maniera così pregnante da costringere Pt_1 addirittura la stessa ad effettuare una richiesta anticipata di pensionamento.” In sostanza, rilevava che la strumentazione a disposizione nella sede di Via Mazzei era inadeguata e comunque non collegata alla linea telefonica esterna, e che, pertanto, non solo era stata dequalificata rispetto alle mansioni appartenenti alla declaratoria contrattuale di categoria, ma che, in ogni caso, si era attuato un vero e proprio svotamento delle funzioni svolte, con conseguente lesione dei propri diritti e della propria dignità in quanto lavoratrice. Allegava, inoltre, di aver subito danni di natura non patrimoniale, di cui chiedeva la liquidazione. Concludeva, in ragione di tutto quanto esposto in ricorso chiedendo:
“Nel merito
Alla luce delle su esposte argomentazioni, accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della disposizione di servizio del 16.04.2020 poichè nulla, illegittima e, comunque, inefficace quindi disporre la reintegra dell'odierna ricorrente nelle mansioni precedente svolte;
In virtù delle conclusioni che precedono accertare, dichiarare e ricononscere in favore della il risarcimento del danno patrimoniale, nelle diverse voci di danno sopra meglio Pt_1 illustrate, da quantificarsi in via equitativa alla luce di tutti i criteri e parametri sopra meglio spiegati;
In virtù delle conclusioni che precedono accertare e riconoscere in favore dell'odierna ricorrrente il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in €. 24.617,00 (in ossequio alle valutazioni operate dalle tabelle di milano a cui necessariamente occorre fare referimento), ovvero negli importi diversi maggiori o minori ritenuti di ragione e giustizia sempre nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi nella misura di legge;
Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
” Si costituiva in giudizio la resistente che contestava con CP_4 varie argomentazioni le domande avanzate dalla ricorrente. In particolare, poneva in evidenza che non vi era stato alcun demansionamento e che, in ogni caso, le disposizioni di servizio erano state adottate a causa dell'emergenza pandemica, anche al fine di tutelare le dipendenti, evitando il sovraffollamento all'interno del CUP. Sottolineava, inoltre, che a far data dal 1.8.2020 la ricorrente veniva posta in quiescenza e pertanto la domanda relativa alla reintegra non poteva, in ogni caso, trovare accoglimento. Deduceva che lo spostamento presso gli uffici CUP di Via Mazzei non avevano comportato demansionamento della ricorrente. La controversia è stata istruita mediante prova testimoniale e viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********* Tanto premesso, come esposto in punto di fatto, l'odierno thema decidendum attiene alla richiesta di risarcimento del danno -asseritamente- patito dalla ricorrente in conseguenza del demansionamento subito nel corso del periodo di cui al ricorso. Detto periodo è da identificarsi con quello che va dal 16.4.2020 al 31.7.2020, atteso che la ricorrente, come incontestato in atti, è stata trasferita presso gli uffici CUP di Via Mazzei a far data dal 16.4.2020 ed è stata posta in quiescenza a far data dal 1.8.2020. Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006). La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020). Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016). Inoltre, è opportuno ulteriormente premettere in diritto che l'art. 52 d.lgs. 165/2001, trattandosi di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. statuisce che il lavoratore dev'essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che il soggetto abbia acquisito per effetto delle procedure selettive. La norma non esclude, infatti, il potere datoriale di modificare i compiti assegnati a ciascun dipendente, a condizione, però, che ciò avvenga nel rispetto della “equivalenza” delle nuove mansioni, in modo, cioè, che siano salvaguardati il patrimonio professionale del lavoratore e la collocazione dello stesso nel contesto aziendale. Il disposto è, quindi, violato quando il dipendente sia assegnato a mansioni «inferiori» o, comunque, «non equivalenti» a quelle precedentemente svolte ed anche quando questi veda modificati i suoi compiti con una riduzione in termini quantitativi che incida sulla qualità degli stessi (sul punto cfr. Cass. 5 maggio 2004, n. 8589 e Cass. 4 agosto 2000, n. 10284). L'equivalenza delle mansioni che circoscrive il legittimo esercizio dello ius variandi deve essere intesa, così come intrepretato dalla giurisprudenza di legittimità non disattesa da questa giudicante, non solo dal punto di vista meramente oggettivo (mansioni ricomprese nella medesima area professionale) ma anche sotto il profilo soggettivo (mansioni armonizzate con la professionalità acquisita nel tempo dal lavoratore) (cfr. sul punto Cass. SS.UU. n. 7755 del 7 agosto 1998). Essa ha, pertanto una dimensione non solo statica ma anche dinamica e va verificata attraverso un'indagine che sia volta ad accertare se le nuove mansioni aderiscano o meno alla competenza specifica del lavoratore sia al fine di salvaguardare il suo bagaglio professionale che, al contempo, garantire lo sviluppo delle stesse in una prospettiva dinamica. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è indubbio che il lavoratore debba limitarsi ad allegare compiutamente il demansionamento e, in caso di richiesta risarcitoria, fornire la prova del danno non patrimoniale subito e del nesso di causalità (cfr. Cass. 29047/2017). Sarà onere del datore di lavoro, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità non disattesa dal giudicante
“provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una
o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”. (cfr. Cass. 6-3-2006, n. 4766; conf. Cass. 4211/2016). In base a tale prospettiva il lavoratore, denunciata la modificatio in peius, deve solo allegare e non provare quali siano le nuove mansioni cui è stato adibito: ne consegue ancora che se il datore di lavoro non fornisce la prova che ha assegnato al dipendente mansioni di contenuto professionale equivalente risulterà inevitabilmente soccombente, a prescindere da qualsiasi prova offerta dal lavoratore. Trasferendo questi principi al caso concreto, deve ritenersi del tutto sfornita di fondamento la domanda proposta dalla ricorrente. A tale conclusione si perviene per una serie di considerazioni che di seguito si espongono:
1. Innanzitutto, ed in via del tutto assorbente, deve rilevarsi come le disposizioni di servizio siano state adottate dalla azienda sanitaria resistente per far fronte all'emergenza pandemica derivante dalla diffusione del virus COVID 19 e pertanto appaiono del tutto giustificate, sia con riferimento allo spostamento della ricorrente dal CUP agli uffici di Via Mazzei, che con riferimento all'affidamento di attività diverse dalle precedenti (ma comunque collegate alle stesse). A tal proposito, proprio la disposizione di servizio del 16.4.2020 evidenzia come il trasferimento ed il conseguente affidamento delle mansioni di back office presso la sede di Via Mazzei si siano rese necessarie proprio in ragione dell'epidemia in atto. Peraltro, nella medesima disposizione si legge che “Nel rispetto delle proprie funzioni le operatrici, oltre ad affiancare l'attività del dipendente componente della segreteria cup si occuperanno dell'attività di Testimone_1 back office relativa al completamento piani di lavoro, servizio telefonico verso gli utenti…”. Appare del tutto rispettato, pertanto, l'insegnamento fornito dalla Suprema Corte che legittima lo ius variandi nel caso in cui il datore di lavoro fornisca la prova che l'una o l'altro (demansionamento o dequalificazione) siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile). Ed infatti, il datore di lavoro, nel caso in esame, ha esercitato il proprio potere per far fronte ad una emergenza nazionale improvvisa, che ha reso necessario rimodulare completamente l'attività lavorativa posta in essere, anche al fine di salvaguardare l'incolumità dei pazienti e degli stessi lavoratori.
2. Inoltre, occorre evidenziare che la prova testimoniale assunta è del tutto insufficiente alla prova dell'effettivo demansionamento: per costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (vedi ex multis Cass. 30/10/2008 n. 26233). Il ricorso, infatti, non solo non contiene la descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente (o meglio, la descrizione delle mansioni svolte viene effettuata mediante elencazione delle stesse a fondamento del suo ruolo di referente del CUP, mentre manca del tutto la descrizione delle mansioni ordinarie e previste dal CCNL di categoria), ma manca anche di qualsiasi riferimento alle declaratorie professionali che appaiono fondamentali nel procedimento logico utile alla comparazione più volte menzionata dalla Corte di Cassazione. In sostanza, non è stato allegato alcun elemento utile a comprendere se le mansioni svolte dalla ricorrente all'esito della disposizione di servizio del 16.4.2020 siano state o meno dequalificanti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva di riferimento;
circostanza che rende insufficiente le dichiarazioni dei testi escussi. In ragione di quanto esposto, risulta del tutto infondato il ricorso proposto dalla ricorrente. Dall'analisi dei documenti in atti, infatti, emerge in maniera lampante che la resistente abbia avuto la necessità (a causa dell'epidemia in atto all'epoca dei fatti) di trasferire la ricorrente presso la sede di Via Mazzei a svolgere compiti di back office, per un periodo estremamente limitato (la teste afferma che tale Pt_4 condizione è durata 3-4 mesi) e nel periodo oggetto del trasferimento la ricorrente si sia assentata dal lavoro usufruendo di ferie e permessi per gran parte dei giorni lavorativi. Peraltro, la domanda volta alla “reintegra” nelle precedenti mansioni risulta inammissibile, stante la circostanza – documentata in atti – della messa in quiescenza della ricorrente a far data dal 1.8.2020, e dunque ben prima del deposito e della notifica del ricorso, avvenute in data 8.9.2020 (il deposito) ed in data 22.9.2020 (la notifica). La richiesta di risarcimento del danno, per tutte le motivazioni esposte, invece, risulta infondata, atteso che alcun danno, né patrimoniale, né non patrimoniale, può essere ricondotto alla condotta posta in essere dal datore di lavoro, che, anzi, risulta aver adempito agli obblighi impostigli dall'art. 2087 c.c., che testualmente recita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Risulta che le condotte poste in essere dall'ASP siano state finalizzate a contenere l'epidemia in corso ed a tutelare la salute dei fruitori dei servizi e dei dipendenti, per come in ogni caso dichiarato con le varie disposizioni impartire e prodotte in atti. In caso contrario, la stessa ASP, avrebbe potuto rendersi responsabile della violazione degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori. Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha sul punto precisato che “Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall'art. 32 Cost.” (cfr. Cass. 9 maggio 2005, n. 9576; Cass. 18 maggio 2006, n. 11664; Cass. 10 agosto 2012, n.14375; Cass. 01 aprile 2015 n. 6631). Risulta, pertanto, che la resistente ha correttamente operato, anche nell'interesse della stessa odierna ricorrente. Nonostante il rigetto del ricorso, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti attesa la natura della causa, la qualità delle parti, la condotta processuale delle stesse nonché la complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.2.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone