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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/10/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 1361/2025 R.G. del R.G.A.C. dell'anno 2025, riservata per la decisione all'udienza del 20.10.2025, avente ad oggetto: “usucapione" promossa
DA
nata a [...] il [...], residente a [...], Parte 1
elettivamente domiciliata in VA alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cavallo che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso introduttivo del giudizio
- ricorrente-
contro nata a [...] il [...] e residente a [...]1
TR (Ta) alla Contrada Montedirena s.n.c., Inata a VA (Ta) ilControparte 2
14.08.1969 e residente a [...]
nato a [...] il [...], residente a [...], CP 4
[...] nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Pt 2
[...] nata a [...] il [...] e residente a [...](Ta) alla Contrada
Montedirena s.n.c., nata a [...] il [...] e residente a [...]3
(Re) alla Via Placido Rizzotto n. 1, nata in [...] il [...] e residente Parte 3
CP 5 nato a Manduria (Ta)a Manduria (Ta) alla Via per Maruggio (zona 865) pal. D, e il 12.06.1962 e residente a TR (Ta) alla contrada Montedirena s.n.c., tutti elettivamente domiciliati in Manduria alla Via Corte Paradiso n. 7 presso e nello studio dell'avv. Benedetta
RU che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in atti;
- convenuti resistenti -
NONCHE' CONTRO
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP 9
[...] CP 10 e CP_11 convenuti/contumaci
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e come da verbale di udienza del 20.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4.7.2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.
Parte 1Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., adiva il Tribunale di Taranto chiedendo di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà dei terreni sito in Agro di TR (TA), riportati in Catasto al foglio 21, particelle 183,
191 197, 203 e 208; nonché del terreno sito in Agro di Manduria (Ta), riportato in Catasto al foglio
114, particella 293; con condanna di chi tenuto per legge al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di causa con clausola di distrazione.
All'uopo assumeva di esercitare il possesso sui suddetti fondi da oltre venticinque anni, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, curandone la recinzione, la coltivazione, le migliorie e sostenendo in via esclusiva le spese di manutenzione e i tributi. Precisava altresì che mai nessuno degli intestatari catastali aveva avanzato pretese o esercitato diritti dominicali sui beni.
Assumeva inoltre che dalle visure catastali e ipotecarie detti terreni risultavano formalmente intestati ai convenuti e CP_3, ciascuno per quota di 1/9, in virtù di successioni e atti di voltura Pt 3
risalenti agli anni '80 e '90 del secolo scorso.
La ricorrente promuoveva, ai fini della procedibilità del presente giudizio, procedimento di mediazione, in ossequio all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'Organismo ANPAR di Taranto;
i chiamati alla mediazione durante l'incontro del 26.8.2024, allegato, riconoscevano che la sig.ra
Parte 1 possedeva da oltre venti anni i terreni oggetto della domanda, aderendo alla proposta conciliativa e quindi acconsentendo all'accoglimento della domanda di usucapione.
La ricorrente non provvedeva alla trascrizione dell'accordo in forma di titolo traslativo, per cui adiva il Tribunale di Taranto al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale dell'intervenuto acquisto.
Si costituivano nel presente giudizio con comparsa: Controparte 1 CP 2
Parte 2 Parte 3 (1956),
[...] CP 3 CP 4 Parte 3 CP 5(1971) e i quali, richiamando il verbale di mediazione del
26.8.2024, aderivano alla domanda chiedendo al Tribunale di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di con compensazione delle spese di lite;
Parte 1
,
le altre parti: Controparte 7 CP 10 Controparte_6
Controparte 8
[...] Parte 3 Controparte_9 '
pur ritualmente citate non si costituivano in giudizio per resistere alle pretese avverse, pur risultando la loro adesione alla domanda in sede di mediazione;
all'udienza del 15.9.2025, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia delle parti non costituitesi, venivano ammesse le prove documentali ed orali (assunte il 6.10.2025) ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente giudice concedeva al procuratore dei ricorrenti il termine di cui al terzo comma dell'art. 189 c.p.c per il deposito di memorie conclusionali, fissando l'udienza del 20.10.2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 è fondata e va accolta per i motivi che seguono. La domanda avanzata da
Prima di esaminare il merito occorre richiamare i concetti generali dell'art. 1158 c.c. il quale prevede che la proprietà di beni immobili si acquisti in virtù del possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto per venti anni;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione e di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
occorre che il possesso del bene da usucapire si estrinsechi “attraverso atti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, con una signoria sulla cosa esercitata pubblicamente e non clandestinamente” (Cass. 4931/2022, Cass.
26633/2019, Cass. 7374/2023, Trib. Torino n. 202/2025); inoltre, “il mutamento del titolo da detenzione a possesso deve risultare da fatti esterni e inequivoci, opponibili al proprietario formale"
(Cass. 27411/2019), “la prova dovrà essere fornita mediante l'ascolto dei testi che in alcuni casi può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (in Cass. Civ. 19.7.1999 n. 7692).
Passando ad esaminare il merito: dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, Testimone 1 , emergono elementi probatori univoci ai fini dell'accertamento della maturata usucapione come impone l'art. 1158 c.c.
In particolare la domanda ha per oggetto i terreni siti in agro di TR riportati in Catasto al foglio
21, particelle 183, 191 197, 203 e 208 ed un terreno sito in agro di Manduria, riportato in Catasto al foglio 114, particella 293 che risultano formalmente intestati a Controparte_8 CP 5
e altri eredi Pt 3 , ciascuno Parte 1 Parte 3 Controparte 9 , CP 3 per 1/9 di proprietà pro indiviso;
da dette visure non risultano formalità pregiudizievoli o interruttive del possesso, per cui vi è piena identità tra i beni oggetto del ricorso e quelli risultanti dai registri catastali, riconducibili ai proprietari formali, odierni convenuti, nei cui confronti risulta essere stata esperita correttamente l'azione quali legittimati passivi.
Quanto risultante dalle visure prodotte ha trovato anche riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste escusso in aula, Testimone 1 , estraneo alle parti in causa, il quale ha confermato che la ricorrente Parte 1 ha posseduto e a tutt'oggi possiede i terreni di cui trattasi da oltre venticinque anni in modo esclusivo, pacifico e pubblico, curandone la coltivazione e la manutenzione.
In particolare riferiva di averlo constatato in quanto si recava quasi quotidianamente a fare visita alla e agli altri amici e parenti che vivevano nei terreni confinanti.sig.ra Parte 1
Parte 1 nel corso degli anni aveva anche provveduto alla recinzione dei terreni, a La sig.ra coltivarli oltre a piantare diverse varietà di ortaggi e fiori in quanto appassionata di giardinaggio, i cui frutti era solita regalare agli amici;
la sig.ra Pt 3 inoltre provvedeva ad incaricare le maestranze per la manutenzione della casa rurale e della recinzione, oltre che degli impianti idrici ed elettrici, così come si occupava di reperire i braccianti per la cura dei fondi;
riferiva, inoltre, che alla predetta venivano recapitate le cartelle esattoriali per il pagamento dell' Pt 4, oltre che per i servizi di guardiania, il che comprova che la stessa fosse pubblicamente considerata quale unica proprietaria dei terreni in questione, né mai nessuno degli intestatari nel corso degli anni ne ha mai rivendicato il possesso o avanzato diritti su detti beni.
Tali circostanze provano un possesso uti dominus, esercitato con animus rem sibi habendi, caratterizzato da continuità e pubblicità, idoneo a fondare l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: "Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere continuo, pacifico e pubblico, manifestandosi con attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà" (Cass. Civ., Sez. II, 5 luglio 2023, n. 19137;
Cass. Civ., Sez. II, 28 novembre 2022, n. 34881; Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2021, n. 3968).
Così come la "La recinzione di un fondo, la coltivazione sistematica e il pagamento dei tributi rappresentano manifestazioni univoche del potere di fatto sul bene, idonee a fondare l'usucapione"
(Cass. Civ., Sez. II, 15 giugno 2023, n. 12502).
Le prove, così come raccolte, soddisfano pienamente tali presupposti e confermano in modo univoco quanto era già riportato nel verbale redatto del procedimento di mediazione da cui emerge la formale adesione alla domanda da parte di tutti convenuti, anche quelli rimasti contumaci, i quali hanno effettivamente riconosciuto che la istante possiede da oltre venti anni detti terreni e che tale situazione di fatto è stata da loro pacificamente accettata: “Il riconoscimento del possesso altrui, espresso o desumibile dalla condotta processuale del proprietario formale, è elemento rilevante ai fini della prova dell'usucapione" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 aprile 2024, n. 10542; Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 16805).
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato il possesso della istante per oltre venti anni, in maniera pubblica, pacifica e continua sui terreni in questione, nonché la sua volontà di esercitare su di essi il diritto di proprietà.
La mancanza di contestazione della domanda da parte dei convenuti costituiti, esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005, n. 16853), non occorre ordine in tal senso dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella persona del Giudice On. dott.ssa Raffaela Gennari definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Parte 1 contro [...]
CP 3 CP 4 Parte 2 CP 1 Controparte_2
(1956), Parte 3 (1971), Parte 1 e CP 5 Parte 3
[...], nella contumacia delle altre parti, contrariis reiectis, cosi provvede:
Parte 1 ha acquisito per usucapione ventennale la 1) accerta e dichiara che proprietà dei seguenti beni immobili siti rispettivamente in agro di TR identificati in Catasto al foglio 21, particelle 183, 191 197, 203 e 208
-
- in agro di Manduria (Ta), riportato in Catasto al foglio 114, particella 293;
2) dichiara la presente sentenza titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile presso il competente Conservatore dei RR.II. esonerandolo da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate.
Sentenza di condanna esecutiva ex lege.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 26.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Gennari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 1361/2025 R.G. del R.G.A.C. dell'anno 2025, riservata per la decisione all'udienza del 20.10.2025, avente ad oggetto: “usucapione" promossa
DA
nata a [...] il [...], residente a [...], Parte 1
elettivamente domiciliata in VA alla Via Adua n. 32 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cavallo che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso introduttivo del giudizio
- ricorrente-
contro nata a [...] il [...] e residente a [...]1
TR (Ta) alla Contrada Montedirena s.n.c., Inata a VA (Ta) ilControparte 2
14.08.1969 e residente a [...]
nato a [...] il [...], residente a [...], CP 4
[...] nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Pt 2
[...] nata a [...] il [...] e residente a [...](Ta) alla Contrada
Montedirena s.n.c., nata a [...] il [...] e residente a [...]3
(Re) alla Via Placido Rizzotto n. 1, nata in [...] il [...] e residente Parte 3
CP 5 nato a Manduria (Ta)a Manduria (Ta) alla Via per Maruggio (zona 865) pal. D, e il 12.06.1962 e residente a TR (Ta) alla contrada Montedirena s.n.c., tutti elettivamente domiciliati in Manduria alla Via Corte Paradiso n. 7 presso e nello studio dell'avv. Benedetta
RU che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in atti;
- convenuti resistenti -
NONCHE' CONTRO
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP 9
[...] CP 10 e CP_11 convenuti/contumaci
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e come da verbale di udienza del 20.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4.7.2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.
Parte 1Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., adiva il Tribunale di Taranto chiedendo di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà dei terreni sito in Agro di TR (TA), riportati in Catasto al foglio 21, particelle 183,
191 197, 203 e 208; nonché del terreno sito in Agro di Manduria (Ta), riportato in Catasto al foglio
114, particella 293; con condanna di chi tenuto per legge al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di causa con clausola di distrazione.
All'uopo assumeva di esercitare il possesso sui suddetti fondi da oltre venticinque anni, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, curandone la recinzione, la coltivazione, le migliorie e sostenendo in via esclusiva le spese di manutenzione e i tributi. Precisava altresì che mai nessuno degli intestatari catastali aveva avanzato pretese o esercitato diritti dominicali sui beni.
Assumeva inoltre che dalle visure catastali e ipotecarie detti terreni risultavano formalmente intestati ai convenuti e CP_3, ciascuno per quota di 1/9, in virtù di successioni e atti di voltura Pt 3
risalenti agli anni '80 e '90 del secolo scorso.
La ricorrente promuoveva, ai fini della procedibilità del presente giudizio, procedimento di mediazione, in ossequio all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'Organismo ANPAR di Taranto;
i chiamati alla mediazione durante l'incontro del 26.8.2024, allegato, riconoscevano che la sig.ra
Parte 1 possedeva da oltre venti anni i terreni oggetto della domanda, aderendo alla proposta conciliativa e quindi acconsentendo all'accoglimento della domanda di usucapione.
La ricorrente non provvedeva alla trascrizione dell'accordo in forma di titolo traslativo, per cui adiva il Tribunale di Taranto al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale dell'intervenuto acquisto.
Si costituivano nel presente giudizio con comparsa: Controparte 1 CP 2
Parte 2 Parte 3 (1956),
[...] CP 3 CP 4 Parte 3 CP 5(1971) e i quali, richiamando il verbale di mediazione del
26.8.2024, aderivano alla domanda chiedendo al Tribunale di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di con compensazione delle spese di lite;
Parte 1
,
le altre parti: Controparte 7 CP 10 Controparte_6
Controparte 8
[...] Parte 3 Controparte_9 '
pur ritualmente citate non si costituivano in giudizio per resistere alle pretese avverse, pur risultando la loro adesione alla domanda in sede di mediazione;
all'udienza del 15.9.2025, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia delle parti non costituitesi, venivano ammesse le prove documentali ed orali (assunte il 6.10.2025) ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente giudice concedeva al procuratore dei ricorrenti il termine di cui al terzo comma dell'art. 189 c.p.c per il deposito di memorie conclusionali, fissando l'udienza del 20.10.2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 è fondata e va accolta per i motivi che seguono. La domanda avanzata da
Prima di esaminare il merito occorre richiamare i concetti generali dell'art. 1158 c.c. il quale prevede che la proprietà di beni immobili si acquisti in virtù del possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto per venti anni;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione e di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
occorre che il possesso del bene da usucapire si estrinsechi “attraverso atti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, con una signoria sulla cosa esercitata pubblicamente e non clandestinamente” (Cass. 4931/2022, Cass.
26633/2019, Cass. 7374/2023, Trib. Torino n. 202/2025); inoltre, “il mutamento del titolo da detenzione a possesso deve risultare da fatti esterni e inequivoci, opponibili al proprietario formale"
(Cass. 27411/2019), “la prova dovrà essere fornita mediante l'ascolto dei testi che in alcuni casi può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (in Cass. Civ. 19.7.1999 n. 7692).
Passando ad esaminare il merito: dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, Testimone 1 , emergono elementi probatori univoci ai fini dell'accertamento della maturata usucapione come impone l'art. 1158 c.c.
In particolare la domanda ha per oggetto i terreni siti in agro di TR riportati in Catasto al foglio
21, particelle 183, 191 197, 203 e 208 ed un terreno sito in agro di Manduria, riportato in Catasto al foglio 114, particella 293 che risultano formalmente intestati a Controparte_8 CP 5
e altri eredi Pt 3 , ciascuno Parte 1 Parte 3 Controparte 9 , CP 3 per 1/9 di proprietà pro indiviso;
da dette visure non risultano formalità pregiudizievoli o interruttive del possesso, per cui vi è piena identità tra i beni oggetto del ricorso e quelli risultanti dai registri catastali, riconducibili ai proprietari formali, odierni convenuti, nei cui confronti risulta essere stata esperita correttamente l'azione quali legittimati passivi.
Quanto risultante dalle visure prodotte ha trovato anche riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste escusso in aula, Testimone 1 , estraneo alle parti in causa, il quale ha confermato che la ricorrente Parte 1 ha posseduto e a tutt'oggi possiede i terreni di cui trattasi da oltre venticinque anni in modo esclusivo, pacifico e pubblico, curandone la coltivazione e la manutenzione.
In particolare riferiva di averlo constatato in quanto si recava quasi quotidianamente a fare visita alla e agli altri amici e parenti che vivevano nei terreni confinanti.sig.ra Parte 1
Parte 1 nel corso degli anni aveva anche provveduto alla recinzione dei terreni, a La sig.ra coltivarli oltre a piantare diverse varietà di ortaggi e fiori in quanto appassionata di giardinaggio, i cui frutti era solita regalare agli amici;
la sig.ra Pt 3 inoltre provvedeva ad incaricare le maestranze per la manutenzione della casa rurale e della recinzione, oltre che degli impianti idrici ed elettrici, così come si occupava di reperire i braccianti per la cura dei fondi;
riferiva, inoltre, che alla predetta venivano recapitate le cartelle esattoriali per il pagamento dell' Pt 4, oltre che per i servizi di guardiania, il che comprova che la stessa fosse pubblicamente considerata quale unica proprietaria dei terreni in questione, né mai nessuno degli intestatari nel corso degli anni ne ha mai rivendicato il possesso o avanzato diritti su detti beni.
Tali circostanze provano un possesso uti dominus, esercitato con animus rem sibi habendi, caratterizzato da continuità e pubblicità, idoneo a fondare l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: "Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere continuo, pacifico e pubblico, manifestandosi con attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà" (Cass. Civ., Sez. II, 5 luglio 2023, n. 19137;
Cass. Civ., Sez. II, 28 novembre 2022, n. 34881; Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2021, n. 3968).
Così come la "La recinzione di un fondo, la coltivazione sistematica e il pagamento dei tributi rappresentano manifestazioni univoche del potere di fatto sul bene, idonee a fondare l'usucapione"
(Cass. Civ., Sez. II, 15 giugno 2023, n. 12502).
Le prove, così come raccolte, soddisfano pienamente tali presupposti e confermano in modo univoco quanto era già riportato nel verbale redatto del procedimento di mediazione da cui emerge la formale adesione alla domanda da parte di tutti convenuti, anche quelli rimasti contumaci, i quali hanno effettivamente riconosciuto che la istante possiede da oltre venti anni detti terreni e che tale situazione di fatto è stata da loro pacificamente accettata: “Il riconoscimento del possesso altrui, espresso o desumibile dalla condotta processuale del proprietario formale, è elemento rilevante ai fini della prova dell'usucapione" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 aprile 2024, n. 10542; Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 16805).
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato il possesso della istante per oltre venti anni, in maniera pubblica, pacifica e continua sui terreni in questione, nonché la sua volontà di esercitare su di essi il diritto di proprietà.
La mancanza di contestazione della domanda da parte dei convenuti costituiti, esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005, n. 16853), non occorre ordine in tal senso dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nella persona del Giudice On. dott.ssa Raffaela Gennari definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Parte 1 contro [...]
CP 3 CP 4 Parte 2 CP 1 Controparte_2
(1956), Parte 3 (1971), Parte 1 e CP 5 Parte 3
[...], nella contumacia delle altre parti, contrariis reiectis, cosi provvede:
Parte 1 ha acquisito per usucapione ventennale la 1) accerta e dichiara che proprietà dei seguenti beni immobili siti rispettivamente in agro di TR identificati in Catasto al foglio 21, particelle 183, 191 197, 203 e 208
-
- in agro di Manduria (Ta), riportato in Catasto al foglio 114, particella 293;
2) dichiara la presente sentenza titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile presso il competente Conservatore dei RR.II. esonerandolo da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate.
Sentenza di condanna esecutiva ex lege.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 26.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Gennari