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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/11/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1569/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF BI Presidente relatore
EL NI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1569/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 29.08.2025, congiuntamente da:
Cesare DEL MINISTRO (C.F. ), nato a [...] C.F._1 il 07.08.1973 e residente in [...], Via di Caprilio,
4 – loc. EV
e
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Montecatini Terme (PT) il 10.4.1975 e residente in residente in [...] – loc. EV, entrambi assistiti dall'Avv. Barbara Vittiman (C.F. – CodiceFiscale_3
PEC: , con studio Montecatini Terme Email_1
(PT) – Piazza C. Battisti, 10, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.08.2025, CP_2
e esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in data 24.07.2008 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dalla loro unione era nata, il 11.03.2011, la figlia
(C.F. ), minore e pertanto Persona_1 C.F._4 non autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica della figlia.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale di proprietà esclusiva di terzi, sita in
Montecatini Terme (PT) – Via di Caprilio, 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze di esclusiva proprietà della sig.ra CP_1 viene assegnata alla medesima sig.ra che la abiterà con CP_1 la figlia;
Per_1
3. il sig. asporterà dalla casa coniugale quanto di sua CP_2 proprietà esclusiva ed i propri effetti personali, con ciò liberando la moglie da ogni responsabilità anche di custodia, quando si trasferirà altrove;
4. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, in modo Per_1 condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata
2 crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora Per_1 coniugale;
quanto al regime di frequentazione, concordano le parti, anche in considerazione dell'età (14 anni) della figlia, che essa sarà libera di frequentare i genitori a proprio piacimento, come e quando vorrà; i genitori si impegnano ad accogliere responsabilmente ed in ottica collaborativa le richieste di frequentazione della figlia;
6. per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore, esso sarà corrisposto in via diretta dal genitore con il quale la figlia si trova in quel momento;
7. l'assegno unico universale sarà percepito al 50% tra i coniugi;
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da intendersi quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Pistoia. Ai fini delle deduzioni fiscali ciascun genitore si impegna a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentino oneri deducibili al nominativo della figlia al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
10. nessun mantenimento per il coniuge, da entrambe le parti, essendo essi economicamente autonomi;
11. I coniugi danno atto di aver compensato tutti i loro rapporti di dare/avere e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altro e viceversa.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
3 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi CP_2
(C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._1
07.08.1973 e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 24.07.2008 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 15, P. 2, S. A, anno 2008);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
EF BI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF BI Presidente relatore
EL NI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1569/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 29.08.2025, congiuntamente da:
Cesare DEL MINISTRO (C.F. ), nato a [...] C.F._1 il 07.08.1973 e residente in [...], Via di Caprilio,
4 – loc. EV
e
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Montecatini Terme (PT) il 10.4.1975 e residente in residente in [...] – loc. EV, entrambi assistiti dall'Avv. Barbara Vittiman (C.F. – CodiceFiscale_3
PEC: , con studio Montecatini Terme Email_1
(PT) – Piazza C. Battisti, 10, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.08.2025, CP_2
e esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in data 24.07.2008 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dalla loro unione era nata, il 11.03.2011, la figlia
(C.F. ), minore e pertanto Persona_1 C.F._4 non autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica della figlia.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale di proprietà esclusiva di terzi, sita in
Montecatini Terme (PT) – Via di Caprilio, 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze di esclusiva proprietà della sig.ra CP_1 viene assegnata alla medesima sig.ra che la abiterà con CP_1 la figlia;
Per_1
3. il sig. asporterà dalla casa coniugale quanto di sua CP_2 proprietà esclusiva ed i propri effetti personali, con ciò liberando la moglie da ogni responsabilità anche di custodia, quando si trasferirà altrove;
4. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, in modo Per_1 condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata
2 crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora Per_1 coniugale;
quanto al regime di frequentazione, concordano le parti, anche in considerazione dell'età (14 anni) della figlia, che essa sarà libera di frequentare i genitori a proprio piacimento, come e quando vorrà; i genitori si impegnano ad accogliere responsabilmente ed in ottica collaborativa le richieste di frequentazione della figlia;
6. per quanto riguarda il mantenimento della figlia minore, esso sarà corrisposto in via diretta dal genitore con il quale la figlia si trova in quel momento;
7. l'assegno unico universale sarà percepito al 50% tra i coniugi;
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da intendersi quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Pistoia. Ai fini delle deduzioni fiscali ciascun genitore si impegna a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentino oneri deducibili al nominativo della figlia al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
10. nessun mantenimento per il coniuge, da entrambe le parti, essendo essi economicamente autonomi;
11. I coniugi danno atto di aver compensato tutti i loro rapporti di dare/avere e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altro e viceversa.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
3 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi CP_2
(C.F. , nato a [...] il
[...] C.F._1
07.08.1973 e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 24.07.2008 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 15, P. 2, S. A, anno 2008);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
EF BI
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