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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta in data 28/1/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1876/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede in San Parte_1 P.IVA_1
Bassano
Bassano – Via Carlo Vismara n. 10, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cremona, Via Plasio n. 5, presso lo studio dell'Avv. MARIALUISA
D'AMBROSIO (C.F. che la rappresenta e difende;
C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , residente in [...] C.F._2
n. 68;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/1/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la Parte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_1
previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
pagina 1 di 3 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare che è Controparte_1 debitore della ricorrente dell'importo di € 27.471,50 per rette non pagate;
2) Per l'effetto Parte_1
condannare la parte convenuta a pagare a favore di parte ricorrente la somma di € 27.471,50 oltre agli interessi di mora dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo;
voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
147 del 2022, oltre spese e oneri accessori)”.
Non si è costituito in giudizio il resistente, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'esito della discussione orale, come da verbale allegato, il Giudice ha riservato, ai sensi dell'art. 218 sexies ultimo comma c.p.c. la pronuncia della presente decisione.
Il ricorso promosso da merita Parte_2
accoglimento, per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ha infatti dimostrato l'avvenuta stipula del contratto di ingresso in RSA della signora
, con cui il resistente ha assunto l'obbligo (qualificato dalle parti come fideiussione) di Parte_3 pagamento della retta (doc. 1), allegando l'inadempimento del resistente, quantificato come da estratto conto in euro 27.471,50 (doc. 5-6).
Di contro, il resistente (non costituitosi) non ha adempiuto all'onere della prova a sé spettante, ovvero la dimostrazione di aver adempiuto la suddetta prestazione. Anzi, la ricorrente ha prodotto una transazione sottoscritta dal resistente, che si sostanzia in un riconoscimento del debito (doc. 3), quantomeno sino al 19/8/2024.
Invero, secondo l'insegnamento ormai granitico della giurisprudenza (v. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre
2001, n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente pagina 2 di 3 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di euro 27.471,50 oltre agli interessi di mora (nella misura legale) dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1876/2024 R.G., così dispone:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_1
In accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
CONDANNA a pagare a favore di parte ricorrente la somma di euro 27.471,50 Controparte_1
oltre agli interessi di mora nella misura legale dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo.
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro
545,00 per spese vive ed in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 4 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta in data 28/1/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1876/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede in San Parte_1 P.IVA_1
Bassano
Bassano – Via Carlo Vismara n. 10, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cremona, Via Plasio n. 5, presso lo studio dell'Avv. MARIALUISA
D'AMBROSIO (C.F. che la rappresenta e difende;
C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , residente in [...] C.F._2
n. 68;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/1/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la Parte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_1
previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
pagina 1 di 3 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare che è Controparte_1 debitore della ricorrente dell'importo di € 27.471,50 per rette non pagate;
2) Per l'effetto Parte_1
condannare la parte convenuta a pagare a favore di parte ricorrente la somma di € 27.471,50 oltre agli interessi di mora dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo;
voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
147 del 2022, oltre spese e oneri accessori)”.
Non si è costituito in giudizio il resistente, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'esito della discussione orale, come da verbale allegato, il Giudice ha riservato, ai sensi dell'art. 218 sexies ultimo comma c.p.c. la pronuncia della presente decisione.
Il ricorso promosso da merita Parte_2
accoglimento, per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ha infatti dimostrato l'avvenuta stipula del contratto di ingresso in RSA della signora
, con cui il resistente ha assunto l'obbligo (qualificato dalle parti come fideiussione) di Parte_3 pagamento della retta (doc. 1), allegando l'inadempimento del resistente, quantificato come da estratto conto in euro 27.471,50 (doc. 5-6).
Di contro, il resistente (non costituitosi) non ha adempiuto all'onere della prova a sé spettante, ovvero la dimostrazione di aver adempiuto la suddetta prestazione. Anzi, la ricorrente ha prodotto una transazione sottoscritta dal resistente, che si sostanzia in un riconoscimento del debito (doc. 3), quantomeno sino al 19/8/2024.
Invero, secondo l'insegnamento ormai granitico della giurisprudenza (v. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre
2001, n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente pagina 2 di 3 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di euro 27.471,50 oltre agli interessi di mora (nella misura legale) dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1876/2024 R.G., così dispone:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_1
In accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
CONDANNA a pagare a favore di parte ricorrente la somma di euro 27.471,50 Controparte_1
oltre agli interessi di mora nella misura legale dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo.
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro
545,00 per spese vive ed in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 4 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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