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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1771/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmelo Butticè e Claudia Parte_1
Spotorno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via E.
Notarbartolo n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana n. 59, con gli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in notar Per_1
- resistente -
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di avere proposto in data 27.07.2022 domanda di pensione di reversibilità a seguito del decesso della madre, avvenuta in data 17.05.2019, già titolare di Persona_2 pensione INPS, essendo nell'impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro e con lei convivente e a suo carico al momento della morte;
che l' aveva respinto la CP_1
domanda in data 06.09.2022 con la seguente motivazione “già non era stato riconosciuto inabile nella domanda presentata nel 2021”; che il diniego della prestazione era illegittimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Ritenere e dichiarare, per tutte le ragni sopra esposte, che il ricorrente fosse inabile sia al momento del decesso del padre che della madre con il conseguente il diritto alla pensione di reversibilità dello stesso a fra data dal giorno del decesso del de cuius come meglio indicato nella domanda amministrativa, o da quella diversa data che fosse ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale disponenda C.T.U. Per l'effetto, condannare l' a corrispondere il CP_1
relativo trattamento comprensivo degli arretrati maturati a tale titolo con interessi e rivalutazioni come per legge. Condannare il convenuto al pagamento dei CP_1
compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione agli stessi che si dichiarano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso, deducendo la insussistenza dei necessari requisiti per il riconoscimento della prestazione e concludeva, pertanto, per il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Occorre innanzi tutto evidenziare che “Alla stregua dei principi generali di cui all'art.
2697 c.c., grava su chi fa valere giudizialmente un diritto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto stesso;
pertanto, incombe sul lavoratore assicurato il quale agisca nei confronti dell'Istituto di previdenza per ottenere il pagamento degli assegni per i familiari a carico, fornire la prova del suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 09/04/2001, n. 5242).
Nel caso di specie, i requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta sono pacificamente la vivenza a carico e l'impossibilità alla prestazione lavorativa, essendo del tutto irrilevante il motivo che ha portato in sede amministrativa al rigetto della prestazione.
Tale prova, inoltre, deve essere fornita in uno con l'atto introduttivo del giudizio, producendo contestualmente la documentazione necessaria, ovvero articolando i necessari mezzi istruttori in quanto “nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, posto che l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605).
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito della vivenza a carico (che, come già chiarito, doveva essere provato nel ricorso introduttivo, dovendosi ritenere tardive sia la successiva documentazione prodotta che le istanze istruttorie), “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, il requisito della vivenza a carico non era stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento.”
Cassazione civile , sez. VI , 27/12/2021 , n. 41548).
Ancora, “La l. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla l. n. 903 del 1965, art.
22, per effetto del rinvio operato al r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13 , stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;
tale requisito, della cd. vivenza a carico, va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.”
(Cassazione civile , sez. VI , 22/10/2020 , n. 23058).
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, atteso che la documentazione prodotta
(certificato di morte e certificato di famiglia da cui risulta, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del fratello del ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento) non prova il sostentamento in maniera continuativa da parte del cuius. Senza tralasciare che alcuna documentazione è stata prodotta relativamente alla condizione reddituale del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve ritenersi infondato.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1771/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmelo Butticè e Claudia Parte_1
Spotorno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via E.
Notarbartolo n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana n. 59, con gli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in notar Per_1
- resistente -
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di avere proposto in data 27.07.2022 domanda di pensione di reversibilità a seguito del decesso della madre, avvenuta in data 17.05.2019, già titolare di Persona_2 pensione INPS, essendo nell'impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro e con lei convivente e a suo carico al momento della morte;
che l' aveva respinto la CP_1
domanda in data 06.09.2022 con la seguente motivazione “già non era stato riconosciuto inabile nella domanda presentata nel 2021”; che il diniego della prestazione era illegittimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Ritenere e dichiarare, per tutte le ragni sopra esposte, che il ricorrente fosse inabile sia al momento del decesso del padre che della madre con il conseguente il diritto alla pensione di reversibilità dello stesso a fra data dal giorno del decesso del de cuius come meglio indicato nella domanda amministrativa, o da quella diversa data che fosse ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale disponenda C.T.U. Per l'effetto, condannare l' a corrispondere il CP_1
relativo trattamento comprensivo degli arretrati maturati a tale titolo con interessi e rivalutazioni come per legge. Condannare il convenuto al pagamento dei CP_1
compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione agli stessi che si dichiarano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso, deducendo la insussistenza dei necessari requisiti per il riconoscimento della prestazione e concludeva, pertanto, per il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Occorre innanzi tutto evidenziare che “Alla stregua dei principi generali di cui all'art.
2697 c.c., grava su chi fa valere giudizialmente un diritto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto stesso;
pertanto, incombe sul lavoratore assicurato il quale agisca nei confronti dell'Istituto di previdenza per ottenere il pagamento degli assegni per i familiari a carico, fornire la prova del suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 09/04/2001, n. 5242).
Nel caso di specie, i requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta sono pacificamente la vivenza a carico e l'impossibilità alla prestazione lavorativa, essendo del tutto irrilevante il motivo che ha portato in sede amministrativa al rigetto della prestazione.
Tale prova, inoltre, deve essere fornita in uno con l'atto introduttivo del giudizio, producendo contestualmente la documentazione necessaria, ovvero articolando i necessari mezzi istruttori in quanto “nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, posto che l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605).
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito della vivenza a carico (che, come già chiarito, doveva essere provato nel ricorso introduttivo, dovendosi ritenere tardive sia la successiva documentazione prodotta che le istanze istruttorie), “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, il requisito della vivenza a carico non era stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento.”
Cassazione civile , sez. VI , 27/12/2021 , n. 41548).
Ancora, “La l. n. 218 del 1952, art. 13, nel testo sostituito dalla l. n. 903 del 1965, art.
22, per effetto del rinvio operato al r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13 , stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;
tale requisito, della cd. vivenza a carico, va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.”
(Cassazione civile , sez. VI , 22/10/2020 , n. 23058).
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, atteso che la documentazione prodotta
(certificato di morte e certificato di famiglia da cui risulta, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del fratello del ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento) non prova il sostentamento in maniera continuativa da parte del cuius. Senza tralasciare che alcuna documentazione è stata prodotta relativamente alla condizione reddituale del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve ritenersi infondato.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo