Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 162
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici e cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto le notifiche delle cartelle di pagamento non regolari, poiché effettuate presso indirizzi errati e con deposito presso la casa comunale, nonostante il ricorrente risiedesse altrove. Anche le successive intimazioni non sono state provate regolarmente notificate. L'onere della prova della regolarità delle notifiche spettava all'Agenzia delle entrate, che non ha fornito adeguata documentazione.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'omessa e irregolare notifica degli atti, dichiarando la nullità della fase di riscossione. Di conseguenza, la questione della prescrizione non è stata esaminata nel merito.

  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici e cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto le notifiche delle cartelle di pagamento non regolari, poiché effettuate presso indirizzi errati e con deposito presso la casa comunale, nonostante il ricorrente risiedesse altrove. Anche le successive intimazioni non sono state provate regolarmente notificate. L'onere della prova della regolarità delle notifiche spettava all'Agenzia delle entrate, che non ha fornito adeguata documentazione.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'omessa e irregolare notifica degli atti, dichiarando la nullità della fase di riscossione. Di conseguenza, la questione della prescrizione non è stata esaminata nel merito.

  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici e cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto le notifiche delle cartelle di pagamento non regolari, poiché effettuate presso indirizzi errati e con deposito presso la casa comunale, nonostante il ricorrente risiedesse altrove. Anche le successive intimazioni non sono state provate regolarmente notificate. L'onere della prova della regolarità delle notifiche spettava all'Agenzia delle entrate, che non ha fornito adeguata documentazione.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'omessa e irregolare notifica degli atti, dichiarando la nullità della fase di riscossione. Di conseguenza, la questione della prescrizione non è stata esaminata nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 162
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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