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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO SC, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4435/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRAP 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.09.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259008602002/000 contenente le seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 10020100012780613000, relativa a “IRAP, IRPEF e IVA, interessi e sanzioni” per l'anno 2006, in data 03/11/2010;
2. cartella di pagamento n. 10020110019655114000, limitatamente al ruolo relati-vo a “IRAP, IRPEF e
IVA, interessi e sanzioni” per l'anno 2007, notificata in data 25/04/2013;
3. cartella di pagamento n. 10020120020992875000, relativa a “IRAP, IRPEF e IVA, interessi e sanzioni” per l'anno 2008, in data 19/04/2013.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici, l'inesistenza/nullità della notifica della cartelle e la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione che rivendica la regolare notifica delle cartelle ed evidenzia di aver notificato anche due intimazioni precedentemente all'atto in questa sede impugnato e, pertanto, ogni doglianza sarebbe tardiva. Conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Le notifiche delle cartelle prodotte da parte convenuta non sono regolari in quanto fatte alcune presso un indirizzo di Cava dei Tirreni e altre in Indirizzo_1, tutte con deposito presso la casa comunale (in una sola si legge "trasferito").
Nel ricorso lui dichiara di risiedere a Cetraro in Calabria. Anche le successive intimazioni, che AD sostiene di aver notificato, non consentono una diversa statuizione in quanto AD produce solo una notifica relativa ad una delle due intimazioni, pertanto non vi è prova di notifica per l'altra. Non solo. La notifica prodotta è comunque fatta ad un indirizzo non corretto.
D'altra parte, secondo la regola del riparto dell'onere della prova, sarebbe spettato all'Agenzia dimostrare, mediante la produzione di un un certificato di residenza del Ricorrente_1, la regolarità delle notifiche.
Ne consegue, in mancanza di prova della regolarità delle notifiche delle cartelle e, quindi della nullità di tutta la successiva fase di riscossione, l'accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale così decide:
Accoglie il ricorso.
Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1736,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO SC, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4435/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRAP 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008602002000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.09.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259008602002/000 contenente le seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 10020100012780613000, relativa a “IRAP, IRPEF e IVA, interessi e sanzioni” per l'anno 2006, in data 03/11/2010;
2. cartella di pagamento n. 10020110019655114000, limitatamente al ruolo relati-vo a “IRAP, IRPEF e
IVA, interessi e sanzioni” per l'anno 2007, notificata in data 25/04/2013;
3. cartella di pagamento n. 10020120020992875000, relativa a “IRAP, IRPEF e IVA, interessi e sanzioni” per l'anno 2008, in data 19/04/2013.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici, l'inesistenza/nullità della notifica della cartelle e la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione che rivendica la regolare notifica delle cartelle ed evidenzia di aver notificato anche due intimazioni precedentemente all'atto in questa sede impugnato e, pertanto, ogni doglianza sarebbe tardiva. Conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Le notifiche delle cartelle prodotte da parte convenuta non sono regolari in quanto fatte alcune presso un indirizzo di Cava dei Tirreni e altre in Indirizzo_1, tutte con deposito presso la casa comunale (in una sola si legge "trasferito").
Nel ricorso lui dichiara di risiedere a Cetraro in Calabria. Anche le successive intimazioni, che AD sostiene di aver notificato, non consentono una diversa statuizione in quanto AD produce solo una notifica relativa ad una delle due intimazioni, pertanto non vi è prova di notifica per l'altra. Non solo. La notifica prodotta è comunque fatta ad un indirizzo non corretto.
D'altra parte, secondo la regola del riparto dell'onere della prova, sarebbe spettato all'Agenzia dimostrare, mediante la produzione di un un certificato di residenza del Ricorrente_1, la regolarità delle notifiche.
Ne consegue, in mancanza di prova della regolarità delle notifiche delle cartelle e, quindi della nullità di tutta la successiva fase di riscossione, l'accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale così decide:
Accoglie il ricorso.
Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1736,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo