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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 31.10.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.o.p. NO Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4567/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
, (P.Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Conte e Nicola Conte come da procura in atti;
Opponente
e
(CF. PI. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Castro come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2021 la società chiedeva al Tribunale Controparte_1
di Salerno di ingiungere alla il pagamento della somma di € 5.185,00 Parte_2
oltre interessi mora ex lege 231/02 e spese di procedura.
A sostegno della proposta domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento di fatture relative al servizio di vigilanza fornito dalla società opposta per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Con decreto n. 883, emesso in data 13.4.2021, l'adito Tribunale ingiungeva alla
[...]
il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 5.185,00 oltre Parte_2
interessi mora ex lege 231/02 e spese di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone l'annullamento e/o la revoca. CP_ A sostegno della proposta opposizione l'opponente deduceva che si era rivolta alla per ottenere un servizio di sorveglianza a distanza;
che con contratto dell'11.12.2012 le parti convenivano due servizi di vigilanza uno mediante un kit di radio sorveglianza e l'altro mediante controllo ispettivo realizzato ad orari prestabiliti presso la sede dell'esponente; il primo veniva CP_ realizzato attraverso l'installazione da parte della di un sistema radio fornito in comodato d'uso, in virtù del quale in caso di attivazione del sistema di allarme prontamente l'Istituto di
Vigilanza sarebbe intervenuto con un'ispezione per verificare eventuali attività illecite da parte di terzi. Il secondo, invece, prevedeva l'ispezione durante determinati giorni di chiusura della sede e in orari pattuiti;
che la opponente dal mese di gennaio 2014, non svolgendo Parte_2
più alcuna attività lavorativa e considerata la sopravvenuta superfluità anche dei servizi di vigilanza, decideva di avvalersi dell'art. 10 del contratto che prevede la facoltà di rescindere unilateralmente il contratto, come formalmente comunicato con le lettere raccomandate del
5.2.2014 e del 27.6.2014, tant'è che sin dal febbraio 2014 non veniva svolta alcuna prestazione di sorveglianza tranne qualche sporadica visita delle guardie giurate che si interrompevano del tutto dopo la reiterata disdetta del giugno 2014 .
Che successivamente, al fine di chiudere definitivamente la posizione della Parte_2
, veniva anche convenuto l'accordo con l'ispettore sig. nel mese di aprile
[...] Persona_1
2016 pattuendo il pagamento in due rate da parte dell'esponente della sola complessiva somma di € 829,60, oltre alla restituzione dell'impianto d'allarme, come lo stesso ispettore potrà testimoniare;
che di detto importo veniva versata la prima rata di € 414,80, come da bonifico del 2.5.2016, mentre per la seconda rata non è stata ancora versata, ma si rendeva disponibile a farlo immediatamente anche banco iudicis;
che l'ingiunzione di pagamento de qua così come richiesta dalla ricorrente e disposta dal Tribunale è da ritenersi illegittima in virtù del fatto che nonostante la disdetta del contratto e l'interruzione delle prestazioni di sorveglianza sin dal febbraio 2014, vengono richiesti gli importi dell'intero periodo contrattuale, dall'
1.1.2013 all'1.1.2014.
Si costituiva l'opposta società chiedendo il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni la causa perveniva alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In via generale, deve ricordarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale, laddove all'opposto va riconosciuta la qualità di convenuto, con la conseguenza che, in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 cc, rimane a carico dell'attore\opposto l'onere di dimostrare la pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe il debitore;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento, parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi un credito diverso.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Sempre in via preliminare va ricordato che la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo;
si tratta di un atto a formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente.
In altri termini la fattura attiene elementi di un rapporto già costituito, di un contratto già in esecuzione. Ciò spiega perché, qualora il rapporto contrattuale venga contestato, non si possa riconoscere a tale atto il valore di prova legale piena ma, al contrario, di un mero indizio.
L'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura.
Nel caso di specie parte opponente non ha contestato il rapporto intercorso tra le parti;
la stessa opponente ha manifestato, a mezzo raccomandata del 5.2.2014, la volontà di interrompere immediatamente il rapporto contrattuale con la società opposta per motivi commerciali. Non essendo stata rinvenuta nel corpo del contratto siglato dalle parti la possibilità del recesso ad nutum dell'opponente, detta comunicazione va senz'altro ritenuta idonea ai fini del solo impedimento del rinnovo del rapporto alla successiva scadenza contrattualmente stabilita
(10.12.2017).
Così come non è stata data prova della intervenuta transazione e che la stessa sia stata conclusa con un soggetto appartenente alla opposta società munito dei necessari poteri.
Non è stata altresì rinvenuta in atti prova del parziale pagamento di quanto stabilito a seguito di un accordo anch'esso rimasto privo di idonea prova.
Le stesse dichiarazioni rese dai testi appaiono in contrasto con l'effettivo comportamento della società laddove il teste parla di “cessazione di attività e che era venuta meno Testimone_1
l'esigenza della sorveglianza sin dal mese di ottobre 2013”, mentre solo nel febbraio 2014 la società opponente partecipava la volontà di interrompere i rapporti contrattuali con l'opposta.
Lo stesso teste, inoltre, dichiarava di aver appreso dal custode il mancato passaggio della sorveglianza.
Diversamente ancora il teste dichiarava che dalla fine del 2013 l'opponente Testimone_2
manteneva solo gli uffici amministrativi avendo di fatto cessato l'attività produttiva. Lo stesso teste dichiarava di non aver visto la sorveglianza in ore notturne poiché lavorava di giorno.
Ma le maggiori carenze, dal punto di vista probatorio, vengono rinvenute nelle stesse note trasmesse dall'opponente all'opposta il 21.6.2017 ed il 12.7.2017; in ben due occasioni, non si rinvengono contestazioni in ordine alla mancata prestazione del servizio di sorveglianza né vengono allegati altri inadempimenti dell'opposta.
L'unico riferimento è quello della disdetta inviata nel febbraio 2014, ritenuta erroneamente valida ai fini della interruzione di ogni rapporto contrattuale e contenente un conteggio, unilateralmente predisposto, di quanto dovuto a quella data (5.2.2014)
Quanto sopra comporta il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'opposto decreto che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. NO Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n.
4567/2021, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 883 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 5.3.2021, opposto;
2) Dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 883/21;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, se dovuta.
Così deciso in Salerno il 31.10.2025
Il G.o.p.
Dr. NO Pelosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.o.p. NO Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4567/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
, (P.Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Conte e Nicola Conte come da procura in atti;
Opponente
e
(CF. PI. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Castro come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2021 la società chiedeva al Tribunale Controparte_1
di Salerno di ingiungere alla il pagamento della somma di € 5.185,00 Parte_2
oltre interessi mora ex lege 231/02 e spese di procedura.
A sostegno della proposta domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento di fatture relative al servizio di vigilanza fornito dalla società opposta per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Con decreto n. 883, emesso in data 13.4.2021, l'adito Tribunale ingiungeva alla
[...]
il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 5.185,00 oltre Parte_2
interessi mora ex lege 231/02 e spese di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone l'annullamento e/o la revoca. CP_ A sostegno della proposta opposizione l'opponente deduceva che si era rivolta alla per ottenere un servizio di sorveglianza a distanza;
che con contratto dell'11.12.2012 le parti convenivano due servizi di vigilanza uno mediante un kit di radio sorveglianza e l'altro mediante controllo ispettivo realizzato ad orari prestabiliti presso la sede dell'esponente; il primo veniva CP_ realizzato attraverso l'installazione da parte della di un sistema radio fornito in comodato d'uso, in virtù del quale in caso di attivazione del sistema di allarme prontamente l'Istituto di
Vigilanza sarebbe intervenuto con un'ispezione per verificare eventuali attività illecite da parte di terzi. Il secondo, invece, prevedeva l'ispezione durante determinati giorni di chiusura della sede e in orari pattuiti;
che la opponente dal mese di gennaio 2014, non svolgendo Parte_2
più alcuna attività lavorativa e considerata la sopravvenuta superfluità anche dei servizi di vigilanza, decideva di avvalersi dell'art. 10 del contratto che prevede la facoltà di rescindere unilateralmente il contratto, come formalmente comunicato con le lettere raccomandate del
5.2.2014 e del 27.6.2014, tant'è che sin dal febbraio 2014 non veniva svolta alcuna prestazione di sorveglianza tranne qualche sporadica visita delle guardie giurate che si interrompevano del tutto dopo la reiterata disdetta del giugno 2014 .
Che successivamente, al fine di chiudere definitivamente la posizione della Parte_2
, veniva anche convenuto l'accordo con l'ispettore sig. nel mese di aprile
[...] Persona_1
2016 pattuendo il pagamento in due rate da parte dell'esponente della sola complessiva somma di € 829,60, oltre alla restituzione dell'impianto d'allarme, come lo stesso ispettore potrà testimoniare;
che di detto importo veniva versata la prima rata di € 414,80, come da bonifico del 2.5.2016, mentre per la seconda rata non è stata ancora versata, ma si rendeva disponibile a farlo immediatamente anche banco iudicis;
che l'ingiunzione di pagamento de qua così come richiesta dalla ricorrente e disposta dal Tribunale è da ritenersi illegittima in virtù del fatto che nonostante la disdetta del contratto e l'interruzione delle prestazioni di sorveglianza sin dal febbraio 2014, vengono richiesti gli importi dell'intero periodo contrattuale, dall'
1.1.2013 all'1.1.2014.
Si costituiva l'opposta società chiedendo il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni la causa perveniva alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In via generale, deve ricordarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale, laddove all'opposto va riconosciuta la qualità di convenuto, con la conseguenza che, in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 cc, rimane a carico dell'attore\opposto l'onere di dimostrare la pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe il debitore;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento, parziale o totale, l'onere della prova viene nuovamente gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi un credito diverso.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Sempre in via preliminare va ricordato che la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo;
si tratta di un atto a formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente.
In altri termini la fattura attiene elementi di un rapporto già costituito, di un contratto già in esecuzione. Ciò spiega perché, qualora il rapporto contrattuale venga contestato, non si possa riconoscere a tale atto il valore di prova legale piena ma, al contrario, di un mero indizio.
L'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura.
Nel caso di specie parte opponente non ha contestato il rapporto intercorso tra le parti;
la stessa opponente ha manifestato, a mezzo raccomandata del 5.2.2014, la volontà di interrompere immediatamente il rapporto contrattuale con la società opposta per motivi commerciali. Non essendo stata rinvenuta nel corpo del contratto siglato dalle parti la possibilità del recesso ad nutum dell'opponente, detta comunicazione va senz'altro ritenuta idonea ai fini del solo impedimento del rinnovo del rapporto alla successiva scadenza contrattualmente stabilita
(10.12.2017).
Così come non è stata data prova della intervenuta transazione e che la stessa sia stata conclusa con un soggetto appartenente alla opposta società munito dei necessari poteri.
Non è stata altresì rinvenuta in atti prova del parziale pagamento di quanto stabilito a seguito di un accordo anch'esso rimasto privo di idonea prova.
Le stesse dichiarazioni rese dai testi appaiono in contrasto con l'effettivo comportamento della società laddove il teste parla di “cessazione di attività e che era venuta meno Testimone_1
l'esigenza della sorveglianza sin dal mese di ottobre 2013”, mentre solo nel febbraio 2014 la società opponente partecipava la volontà di interrompere i rapporti contrattuali con l'opposta.
Lo stesso teste, inoltre, dichiarava di aver appreso dal custode il mancato passaggio della sorveglianza.
Diversamente ancora il teste dichiarava che dalla fine del 2013 l'opponente Testimone_2
manteneva solo gli uffici amministrativi avendo di fatto cessato l'attività produttiva. Lo stesso teste dichiarava di non aver visto la sorveglianza in ore notturne poiché lavorava di giorno.
Ma le maggiori carenze, dal punto di vista probatorio, vengono rinvenute nelle stesse note trasmesse dall'opponente all'opposta il 21.6.2017 ed il 12.7.2017; in ben due occasioni, non si rinvengono contestazioni in ordine alla mancata prestazione del servizio di sorveglianza né vengono allegati altri inadempimenti dell'opposta.
L'unico riferimento è quello della disdetta inviata nel febbraio 2014, ritenuta erroneamente valida ai fini della interruzione di ogni rapporto contrattuale e contenente un conteggio, unilateralmente predisposto, di quanto dovuto a quella data (5.2.2014)
Quanto sopra comporta il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'opposto decreto che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. NO Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n.
4567/2021, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 883 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 5.3.2021, opposto;
2) Dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 883/21;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, se dovuta.
Così deciso in Salerno il 31.10.2025
Il G.o.p.
Dr. NO Pelosi