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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23077/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23077/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANNIZZARO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. DOTTORI RITA ( ) VIA MARTIRI DEI C.F._1
LAGER, 65 06127 PERUGIA;
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARPA GIOVANNI CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2 [...]
(per brevità: ) per l'importo di euro 46.807,63, quale corrispettivo di CP_1 CP_1 prestazioni di trasporto a favore della destinataria dell'ingiunzione. Contr
si oppone sostenendo che si sia resa inadempiente alle prestazioni di cui CP_1 domanda il corrispettivo, causando dei danneggiamenti ai beni trasportati e chiede quindi la risoluzione del contratto di trasporto e il risarcimento dei danni che afferma esserle derivati dagli inadempimenti. In particolare, l'opponente afferma che in due occasioni, nell'ambito di Contr diversi trasporti commissionati a , il carico è arrivato danneggiato. Il primo caso riguarda delle bobine di acciaio giunte arrugginite a causa di infiltrazioni d'acqua, e ammaccate, tanto da essere non utilizzabili, e il secondo del materiale sfuso rovinatosi a causa degli scuotimenti durante il viaggio. In entrambi i casi la destinataria del carico ha inviato alla mittente delle comunicazioni scritte con le quali lamentava i danneggiamenti subiti dai beni (doc. 4 e 7 di
). L'opponente ha individuato i trasporti di cui allega l'inadempimento, mediante la CP_1 Contr produzione delle relative lettere di vettura (doc. 3 e 6) e delle fatture emesse dalla stessa per il corrispettivo delle prestazioni (doc. 2 e 5), corrispondenti a due delle fatture azionate dalla opposta in questo giudizio. Contr
nega gli inadempimenti, limitandosi ad evidenziare che nessuna lamentela al riguardo sia ad essa pervenuta nei termini previsti dalla legge, ossia al momento del ricevimento del bene trasportato da parte del destinatario, né successivamente.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 1698 c.c., la decadenza nei confronti del mittente dal potere di denunziare al vettore l'avaria delle cose trasportate richiede il pagamento di quanto dovuto al vettore, ciò che, nel caso dedotto in giudizio, non si è verificato. Non si è pertanto determinata la decadenza dal suddetto potere.
In secondo luogo, questo Giudice osserva che, in base all'art. 1693 c.c., spetta al vettore che ha ricevuto in consegna le cose da trasportare, l'onere di dimostrare che l'avaria di esse sia dipesa da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose, dal loro imballaggio o da fatti del mittente o del destinatario.
Premesso quanto sopra, il Tribunale non può che rilevare come nulla sia stato dedotto dal vettore al riguardo, neppure a livello di mera allegazione, con riguardo alle cautele da esso adottate per prevenire le avarie lamentate dall'opponente. Ciò che rende evidente come il vettore sia venuto meno all'onere probatorio relativo all'inadempimento allegato dalla mittente.
Tale inadempimento giustifica la risoluzione dei contratti di trasporto in quanto ha reso inidonei all'uso cui erano destinati i beni trasportati. Quindi, con riguardo ai due trasporti di cui sussiste l'inadempimento imputabile al vettore, deve essere pronunciata la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. con conseguente venir meno del diritto del vettore al corrispettivo portato dalle due fatture relative ai trasporti inadempiuti.
Le due fatture azionate in questo giudizio il cui credito deve, per quanto sopra, essere espunto, dall'importo complessivo azionato col decreto ingiuntivo opposto, sono la n. 812012546, dell'importo di euro 14.473,80 e la n. 812043224 dell'importo di euro 14.785,38, la cui somma pari ad euro 29.259,18, deve essere detratta dall'importo del decreto ingiuntivo, così da residuare come credito dovuto l'importo di euro 17.548,45, su cui decorrono gli interessi ex pagina 2 di 3 DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Non è efficace la rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte della attrice, in quanto non consta l'accettazione di essa da parte della convenuta, necessaria ai sensi dell'art. 306 c.p.c., così dovendosi trattare il merito della domanda.
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno che afferma esserle CP_1 derivato dagli inadempimenti lamentati, in quanto la opponente non ha dedotto alcun elemento per quantificarlo, essendosi limitata ad allegare genericamente che i danneggiamenti avrebbero determinato la sospensione dei cantieri in cui dovevano essere utilizzate le cose trasportate, invocando la liquidazione equitativa di tale danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., che, invece, come è noto, può intervenire solo sussidiariamente allo sforzo probatorio del danneggiato per quantificarlo, del tutto assente nel caso di specie.
Stante la soccombenza reciproca, compensa per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7907/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento della domanda di risoluzione avanzata da nei Controparte_1 confronti di , pronuncia la risoluzione dei contratti inadempiuti dedotti in giudizio;
CP_2
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di CP_2 [...]
, condanna a pagare a l'importo di euro CP_1 Controparte_1 CP_2
17.548,45, con gli interessi specificati in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Controparte_1 confronti di;
CP_2
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23077/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANNIZZARO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. DOTTORI RITA ( ) VIA MARTIRI DEI C.F._1
LAGER, 65 06127 PERUGIA;
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARPA GIOVANNI CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2 [...]
(per brevità: ) per l'importo di euro 46.807,63, quale corrispettivo di CP_1 CP_1 prestazioni di trasporto a favore della destinataria dell'ingiunzione. Contr
si oppone sostenendo che si sia resa inadempiente alle prestazioni di cui CP_1 domanda il corrispettivo, causando dei danneggiamenti ai beni trasportati e chiede quindi la risoluzione del contratto di trasporto e il risarcimento dei danni che afferma esserle derivati dagli inadempimenti. In particolare, l'opponente afferma che in due occasioni, nell'ambito di Contr diversi trasporti commissionati a , il carico è arrivato danneggiato. Il primo caso riguarda delle bobine di acciaio giunte arrugginite a causa di infiltrazioni d'acqua, e ammaccate, tanto da essere non utilizzabili, e il secondo del materiale sfuso rovinatosi a causa degli scuotimenti durante il viaggio. In entrambi i casi la destinataria del carico ha inviato alla mittente delle comunicazioni scritte con le quali lamentava i danneggiamenti subiti dai beni (doc. 4 e 7 di
). L'opponente ha individuato i trasporti di cui allega l'inadempimento, mediante la CP_1 Contr produzione delle relative lettere di vettura (doc. 3 e 6) e delle fatture emesse dalla stessa per il corrispettivo delle prestazioni (doc. 2 e 5), corrispondenti a due delle fatture azionate dalla opposta in questo giudizio. Contr
nega gli inadempimenti, limitandosi ad evidenziare che nessuna lamentela al riguardo sia ad essa pervenuta nei termini previsti dalla legge, ossia al momento del ricevimento del bene trasportato da parte del destinatario, né successivamente.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 1698 c.c., la decadenza nei confronti del mittente dal potere di denunziare al vettore l'avaria delle cose trasportate richiede il pagamento di quanto dovuto al vettore, ciò che, nel caso dedotto in giudizio, non si è verificato. Non si è pertanto determinata la decadenza dal suddetto potere.
In secondo luogo, questo Giudice osserva che, in base all'art. 1693 c.c., spetta al vettore che ha ricevuto in consegna le cose da trasportare, l'onere di dimostrare che l'avaria di esse sia dipesa da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose, dal loro imballaggio o da fatti del mittente o del destinatario.
Premesso quanto sopra, il Tribunale non può che rilevare come nulla sia stato dedotto dal vettore al riguardo, neppure a livello di mera allegazione, con riguardo alle cautele da esso adottate per prevenire le avarie lamentate dall'opponente. Ciò che rende evidente come il vettore sia venuto meno all'onere probatorio relativo all'inadempimento allegato dalla mittente.
Tale inadempimento giustifica la risoluzione dei contratti di trasporto in quanto ha reso inidonei all'uso cui erano destinati i beni trasportati. Quindi, con riguardo ai due trasporti di cui sussiste l'inadempimento imputabile al vettore, deve essere pronunciata la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. con conseguente venir meno del diritto del vettore al corrispettivo portato dalle due fatture relative ai trasporti inadempiuti.
Le due fatture azionate in questo giudizio il cui credito deve, per quanto sopra, essere espunto, dall'importo complessivo azionato col decreto ingiuntivo opposto, sono la n. 812012546, dell'importo di euro 14.473,80 e la n. 812043224 dell'importo di euro 14.785,38, la cui somma pari ad euro 29.259,18, deve essere detratta dall'importo del decreto ingiuntivo, così da residuare come credito dovuto l'importo di euro 17.548,45, su cui decorrono gli interessi ex pagina 2 di 3 DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Non è efficace la rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte della attrice, in quanto non consta l'accettazione di essa da parte della convenuta, necessaria ai sensi dell'art. 306 c.p.c., così dovendosi trattare il merito della domanda.
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno che afferma esserle CP_1 derivato dagli inadempimenti lamentati, in quanto la opponente non ha dedotto alcun elemento per quantificarlo, essendosi limitata ad allegare genericamente che i danneggiamenti avrebbero determinato la sospensione dei cantieri in cui dovevano essere utilizzate le cose trasportate, invocando la liquidazione equitativa di tale danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., che, invece, come è noto, può intervenire solo sussidiariamente allo sforzo probatorio del danneggiato per quantificarlo, del tutto assente nel caso di specie.
Stante la soccombenza reciproca, compensa per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7907/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento della domanda di risoluzione avanzata da nei Controparte_1 confronti di , pronuncia la risoluzione dei contratti inadempiuti dedotti in giudizio;
CP_2
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di CP_2 [...]
, condanna a pagare a l'importo di euro CP_1 Controparte_1 CP_2
17.548,45, con gli interessi specificati in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Controparte_1 confronti di;
CP_2
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3