CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2024, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IE TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio sulla recidiva e l'inammissibilità nel resto del ricorso;
udito l'avv. Coli che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Urbino, ha condannato l'imputato, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale titolare dello "Studio AG", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5676 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 22/11/2023 annuale relativa alle suddette imposte per l'anno 2011, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni in parte inesistenti emesse dalla ditta individuale DI FR e dalla ditta individuale AR GI, per importi indicati nel capo di imputazione. Con la medesima sentenza sono state applicate le pene accessorie e disposta la confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di C 219.356,00, ai sensi dell'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale profitto del reato. 1.1. Il Tribunale di Urbino aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste ritenendo che, alla luce delle testimonianze DI e AR e della documentazione acquisita, era dimostrato che la prestazione indicata nelle fatture fosse stata effettivamente svolta. Le imprese individuali emittenti erano esistenti e non mere cartiere, gli investimenti per l'acquisto di impianti fotovoltaici erano caratterizzati da forti intenti speculativi, legati all'entità dei contributi, con la conseguenza che, ridotti gli incentivi statali, molti degli impianti recati nelle fatture, legati ad una percentuale sui contratti conclusi, non erano stati pagati ai collaboratori, che gli importi elevati dei compensi indicati nelle fatture erano stati ritenuti non congrui in base ad un ragionamento essenzialmente di carattere presuntivo e inidoneo a ritenere inesistente la prestazione indicata e che, di conseguenza, non essendo stati acquisiti elementi per ritenere che l'attività di collaborazione indicate nelle fatture non fosse avvenuta per nulla o in parte, l'imputato doveva essere assolto con la formula piena. 1.2. La Corte d'appello di Ancona, investita dell'impugnazione del Pubblico Ministero, è pervenuta a diverso epilogo di condanna sulla scorta di una diversa valutazione del compendio probatorio e segnatamente delle dichiarazioni testimoniali di DI e AR, assunte ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., e della valutazione del compendio documentale. Secondo la sentenza impugnata era dimostrata l'inesistenza parziale delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di contestazione emesse dalle ditte individuali DI e AR, nella specie sovrafatturazione, in ragione della circostanza che gli accordi di collaborazione erano solo verbali, che le ditte individuali non avevano alcuna struttura aziendale, che le fatture erano state emesse dallo stesso studio di contabilità del quale si serviva il IE, che le fatture recavano indicazioni generiche in ordine all'attività svolta, che entrambi i soggetti emittenti non avevano percepito il compenso fatturato, né avevano intrapreso azioni legali per il recupero, che il SC aveva utilizzato una partita iva relativa ad una ditta cessata nel 1995, che non vi era alcuna conferma nei movimenti bancari, non risultando 2 pagati neppure gli acconti, ma che, soprattutto, il totale delle fatture emesse, rispettivamente per C 175.000,00 quelle emesse da SC, e per C 168.000,00 quelle emesse da DI, erano per importi che tenuto conto delle percentuali pattuite, risultavano afferenti ad imponibile non congruo in quanto pari a quasi la totalità del fatturato della ditta dell'imputato, elemento da cui la corte territoriale ha tratto la conclusione dell'inesistenza in parte delle fatture e segnatamente nell'importo ritenuto certamente inferiore, e, dunque, ritenendo integrato il reato contestato sotto il profilo della sovrafatturazione. 2. Avverso alla sentenza ha proposto ricorso l'imputati a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione rafforzata. La Corte d'appello sarebbe pervenuta alla condanna, con ribaltamento del giudizio assolutorio, sulla scorta degli stessi elementi di fatto valutati dal primo giudice omettendo il necessario confronto con la sentenza di assoluzione e ritenendo maggiormente convincente la mera sproporzione, ritenuta su base meramente presuntiva, degli importi indicati nelle fatture emessi dai collaboratori DI e AR rispetto al fatturato complessivo dello "studio AG" del ricorrente. Tale ragionamento sarebbe illogico, e la sentenza impugnata non sarebbe dotata di forza persuasiva maggiore rispetto a quella di assoluzione. Né si sarebbe confrontata con le osservazioni svolte dalla difesa che evidenziavano anche un travisamento probatorio. - Violazione di cui 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva reiterata in assenza di motivazione sulla maggiore pericolosità del ricorrente. Il difensore ha depositato motivi nuovi, ex art. 585 comma 4 cod.proc.pen., con i quali, in relazione al primo motivo di ricorso, ha rilevato il travisamento probatorio nel quale sarebbe incorsi i giudici dell'impugnazione là dove avrebbero affermato l'inesistenza - inapplicabilità - inefficacia del contratto avente quale compenso per l'attività svolta una percentuale sul fatturato variabile dal 7,5 al 15 % (quanto a AR) e la circostanza che le fatture non vennero mai onorate, risultando al contrario onorate almeno in parte e, in relazione al secondo motivo ha insistito nella assenza di motivazione in punto riconoscimento degli effetti della recidiva secondo 3 l'insegnamento delle Sezioni Unite. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva, inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, nel resto va rigettato. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va, anzitutto, ricordato che, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata e, per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò perchè il giudizio di colpevolezza sia conforme al parametro dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di interpretazione dei principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e segnatamente dall'art. 6i par. 3f lett d)) della Convenzione europea dei diritto dell'Uomo. In relazione al primo motivo di ricorso, con riguardo al solo profilo della motivazione rafforzata, non venendo in rilievo il tema della rinnovazione dell'istruttoria essendo stati risentiti i testi DI e AR, deve rammentarsi, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, che "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679). Tale affermazione è stata reiteratamente espressa dalla giurisprudenza successiva (Sez. n. 6, n. 10130 del 20/01/2015 Rv 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638), si da essere considerato orientamento consolidato il principio secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di condanna, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario, per non incorrere nel vizio di motivazione, che riesamini, sia pure in sintesi, il complessivo materiale probatorio vagliato dal primo giudice, dando conto 4 delle ragioni dell'incompletezza, dell'incoerenza tali da giustificare la riforma della sentenza impugnata. 6. Orbene, così delineati i termini della questione, la sentenza impugnata ha rispettato tale dictum. La torte territoriale ha ripercorso il giudizio di primo grado, ha riportato i motivi di impugnazione ed è pervenuta al diverso epilogo dando conto delle ragioni dell'incompletezza e dell'incoerenza della conclusione del primo giudice, tali da giustificare la riforma della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha esaminato lo stesso materiale probatorio, rinnovando le testimonianze dei soggetti emittenti, ed è pervenuta ad un giudizio di condanna fondato sulla maggior forza persuasiva del ragionamento che si fondava, a sua volta, sulla valutazione complessiva degli elementi presi in esame dal giudice di primo grado che, peraltro, Ri aveva sottaciuto la valenzakli alcuniv"(la circostanza che il AR avesse utilizzato una partita iva chiusa nel 1995 e la circostanza che le fatture delle ditte emittenti erano state emesse dallo stesso studio di consulenza dell'imputato). 7. La torte territoriale, all'esito della rinnovazione delle dichiarazioni rese dai soggetti emittenti, ha offerto una congrua motivazione all'esito della valutazione complessiva del materiale probatorio evidenziando l'incoerenza delle ragioni dell'assoluzione superate da puntuale argomentazione che soddisfa l'obbligo di motivazione rafforzata. Segnatamente, come evidenziato al par. 1.2., gli accordi di collaborazione erano solo verbali, le ditte individuali non avevano alcuna struttura aziendale, le fatture erano state emesse dallo stesso studio di contabilità del quale si serviva il IE, le fatture recavano indicazioni generiche in ordine all'attività svolta, entrambi i soggetti emittenti non avevano percepito il compenso fatturato, né avevano intrapreso azioni legali per il recupero, il SC aveva utilizzato una partita iva relative ad una ditta cessata nel 1995, che non vi era alcuna conferma nei movimenti bancari, non risultando pagati neppure gli acconti. L'incoerenza tra importo delle fatture rispetto al fatturato della ditta dell'imputato, dato non sconfessato dalle deduzioni difensive che attraverso la censura del travisamento probatorio tende invero alla rivalutazione del fatto, è logicamente spiegata, dai giudici territoriali, tenuto conto delle complessive risultanze probatorie (tra cui la partita iva cessata che non era stata valutata dal primo giudice) ragionamento logico, che non supera il dubbio di cui all'art. 530 comma 2 / cod.proc.pen., in ordine alla prova della sovrafatturazione che integra la parziale inesistenza punita dall'art. 2 d.lvo n. 74 del 2000, contestata al ricorrente. 8. È fondato il secondo motivo di ricorso. La torte territoriale non ha reso alcuna motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 5 Il Consigli Em sore Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Pt- Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio sulla recidiva e l'inammissibilità nel resto del ricorso;
udito l'avv. Coli che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Urbino, ha condannato l'imputato, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale titolare dello "Studio AG", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5676 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 22/11/2023 annuale relativa alle suddette imposte per l'anno 2011, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni in parte inesistenti emesse dalla ditta individuale DI FR e dalla ditta individuale AR GI, per importi indicati nel capo di imputazione. Con la medesima sentenza sono state applicate le pene accessorie e disposta la confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di C 219.356,00, ai sensi dell'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale profitto del reato. 1.1. Il Tribunale di Urbino aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste ritenendo che, alla luce delle testimonianze DI e AR e della documentazione acquisita, era dimostrato che la prestazione indicata nelle fatture fosse stata effettivamente svolta. Le imprese individuali emittenti erano esistenti e non mere cartiere, gli investimenti per l'acquisto di impianti fotovoltaici erano caratterizzati da forti intenti speculativi, legati all'entità dei contributi, con la conseguenza che, ridotti gli incentivi statali, molti degli impianti recati nelle fatture, legati ad una percentuale sui contratti conclusi, non erano stati pagati ai collaboratori, che gli importi elevati dei compensi indicati nelle fatture erano stati ritenuti non congrui in base ad un ragionamento essenzialmente di carattere presuntivo e inidoneo a ritenere inesistente la prestazione indicata e che, di conseguenza, non essendo stati acquisiti elementi per ritenere che l'attività di collaborazione indicate nelle fatture non fosse avvenuta per nulla o in parte, l'imputato doveva essere assolto con la formula piena. 1.2. La Corte d'appello di Ancona, investita dell'impugnazione del Pubblico Ministero, è pervenuta a diverso epilogo di condanna sulla scorta di una diversa valutazione del compendio probatorio e segnatamente delle dichiarazioni testimoniali di DI e AR, assunte ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., e della valutazione del compendio documentale. Secondo la sentenza impugnata era dimostrata l'inesistenza parziale delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di contestazione emesse dalle ditte individuali DI e AR, nella specie sovrafatturazione, in ragione della circostanza che gli accordi di collaborazione erano solo verbali, che le ditte individuali non avevano alcuna struttura aziendale, che le fatture erano state emesse dallo stesso studio di contabilità del quale si serviva il IE, che le fatture recavano indicazioni generiche in ordine all'attività svolta, che entrambi i soggetti emittenti non avevano percepito il compenso fatturato, né avevano intrapreso azioni legali per il recupero, che il SC aveva utilizzato una partita iva relativa ad una ditta cessata nel 1995, che non vi era alcuna conferma nei movimenti bancari, non risultando 2 pagati neppure gli acconti, ma che, soprattutto, il totale delle fatture emesse, rispettivamente per C 175.000,00 quelle emesse da SC, e per C 168.000,00 quelle emesse da DI, erano per importi che tenuto conto delle percentuali pattuite, risultavano afferenti ad imponibile non congruo in quanto pari a quasi la totalità del fatturato della ditta dell'imputato, elemento da cui la corte territoriale ha tratto la conclusione dell'inesistenza in parte delle fatture e segnatamente nell'importo ritenuto certamente inferiore, e, dunque, ritenendo integrato il reato contestato sotto il profilo della sovrafatturazione. 2. Avverso alla sentenza ha proposto ricorso l'imputati a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione rafforzata. La Corte d'appello sarebbe pervenuta alla condanna, con ribaltamento del giudizio assolutorio, sulla scorta degli stessi elementi di fatto valutati dal primo giudice omettendo il necessario confronto con la sentenza di assoluzione e ritenendo maggiormente convincente la mera sproporzione, ritenuta su base meramente presuntiva, degli importi indicati nelle fatture emessi dai collaboratori DI e AR rispetto al fatturato complessivo dello "studio AG" del ricorrente. Tale ragionamento sarebbe illogico, e la sentenza impugnata non sarebbe dotata di forza persuasiva maggiore rispetto a quella di assoluzione. Né si sarebbe confrontata con le osservazioni svolte dalla difesa che evidenziavano anche un travisamento probatorio. - Violazione di cui 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva reiterata in assenza di motivazione sulla maggiore pericolosità del ricorrente. Il difensore ha depositato motivi nuovi, ex art. 585 comma 4 cod.proc.pen., con i quali, in relazione al primo motivo di ricorso, ha rilevato il travisamento probatorio nel quale sarebbe incorsi i giudici dell'impugnazione là dove avrebbero affermato l'inesistenza - inapplicabilità - inefficacia del contratto avente quale compenso per l'attività svolta una percentuale sul fatturato variabile dal 7,5 al 15 % (quanto a AR) e la circostanza che le fatture non vennero mai onorate, risultando al contrario onorate almeno in parte e, in relazione al secondo motivo ha insistito nella assenza di motivazione in punto riconoscimento degli effetti della recidiva secondo 3 l'insegnamento delle Sezioni Unite. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva, inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, nel resto va rigettato. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va, anzitutto, ricordato che, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata e, per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò perchè il giudizio di colpevolezza sia conforme al parametro dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di interpretazione dei principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e segnatamente dall'art. 6i par. 3f lett d)) della Convenzione europea dei diritto dell'Uomo. In relazione al primo motivo di ricorso, con riguardo al solo profilo della motivazione rafforzata, non venendo in rilievo il tema della rinnovazione dell'istruttoria essendo stati risentiti i testi DI e AR, deve rammentarsi, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, che "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679). Tale affermazione è stata reiteratamente espressa dalla giurisprudenza successiva (Sez. n. 6, n. 10130 del 20/01/2015 Rv 262907; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 Rv. 254638), si da essere considerato orientamento consolidato il principio secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di condanna, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario, per non incorrere nel vizio di motivazione, che riesamini, sia pure in sintesi, il complessivo materiale probatorio vagliato dal primo giudice, dando conto 4 delle ragioni dell'incompletezza, dell'incoerenza tali da giustificare la riforma della sentenza impugnata. 6. Orbene, così delineati i termini della questione, la sentenza impugnata ha rispettato tale dictum. La torte territoriale ha ripercorso il giudizio di primo grado, ha riportato i motivi di impugnazione ed è pervenuta al diverso epilogo dando conto delle ragioni dell'incompletezza e dell'incoerenza della conclusione del primo giudice, tali da giustificare la riforma della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha esaminato lo stesso materiale probatorio, rinnovando le testimonianze dei soggetti emittenti, ed è pervenuta ad un giudizio di condanna fondato sulla maggior forza persuasiva del ragionamento che si fondava, a sua volta, sulla valutazione complessiva degli elementi presi in esame dal giudice di primo grado che, peraltro, Ri aveva sottaciuto la valenzakli alcuniv"(la circostanza che il AR avesse utilizzato una partita iva chiusa nel 1995 e la circostanza che le fatture delle ditte emittenti erano state emesse dallo stesso studio di consulenza dell'imputato). 7. La torte territoriale, all'esito della rinnovazione delle dichiarazioni rese dai soggetti emittenti, ha offerto una congrua motivazione all'esito della valutazione complessiva del materiale probatorio evidenziando l'incoerenza delle ragioni dell'assoluzione superate da puntuale argomentazione che soddisfa l'obbligo di motivazione rafforzata. Segnatamente, come evidenziato al par. 1.2., gli accordi di collaborazione erano solo verbali, le ditte individuali non avevano alcuna struttura aziendale, le fatture erano state emesse dallo stesso studio di contabilità del quale si serviva il IE, le fatture recavano indicazioni generiche in ordine all'attività svolta, entrambi i soggetti emittenti non avevano percepito il compenso fatturato, né avevano intrapreso azioni legali per il recupero, il SC aveva utilizzato una partita iva relative ad una ditta cessata nel 1995, che non vi era alcuna conferma nei movimenti bancari, non risultando pagati neppure gli acconti. L'incoerenza tra importo delle fatture rispetto al fatturato della ditta dell'imputato, dato non sconfessato dalle deduzioni difensive che attraverso la censura del travisamento probatorio tende invero alla rivalutazione del fatto, è logicamente spiegata, dai giudici territoriali, tenuto conto delle complessive risultanze probatorie (tra cui la partita iva cessata che non era stata valutata dal primo giudice) ragionamento logico, che non supera il dubbio di cui all'art. 530 comma 2 / cod.proc.pen., in ordine alla prova della sovrafatturazione che integra la parziale inesistenza punita dall'art. 2 d.lvo n. 74 del 2000, contestata al ricorrente. 8. È fondato il secondo motivo di ricorso. La torte territoriale non ha reso alcuna motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 5 Il Consigli Em sore Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Pt- Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in