Decreto presidenziale 23 settembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/01/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09139/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9139 del 2024, proposto da
Associazione Abitanti del Centro Storico di FI, in persona del legale rappresentante pro tempore , RI ER, CO RE UR, MA D’LO, TI De AT, AO MA, AN RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Monosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di FI, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Associazione PR CO FI A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento o l’accertamento dell’illegittimità
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di FI del 2 agosto 2024, n. 13, avente a oggetto: “ deroga temporanea limiti emissioni sonore ”;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali,
nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa ZA DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le parti ricorrenti riferiscono che il Comune di FI promuove annualmente la c.d. “ Fiera del Vino ” - nel corso della quale si tengono, anche, manifestazioni musicali – e che, nel 2024, l’esibizione è stata organizzata, in parte, direttamente dal Comune e per la restante parte tramite la controinteressata Associazione PR CO FI A.P.S. (Associazione di promozione sociale).
Conseguentemente, sul finire del mese di luglio del 2024 è stato pubblicato, per il tramite degli organi di stampa, il programma della Fiera, dal quale, tuttavia, risultava che nel centro storico di FI si sarebbero svolti una serie di dj set , alcuni dei quali dalla mezzanotte in poi, segnatamente nei giorni del 2-3-9-12-14 agosto.
Pertanto, l’Associazione ricorrente ha inviato al Comune di FI e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Lazio (A.R.P.A.) una istanza/diffida del 25 luglio 2024 con la quale, dopo avere rappresentato come il Comune non si fosse preventivamente procurato l’autorizzazione in deroga di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. h) della Legge quadro sull’inquinamento acustico, del 26 ottobre 1995, n. 447 e art. 17 della Legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 18, ha diffidato il Comune: “ ad adottare ogni provvedimento per far sì che, durante la 64^ Fiera del Vino, non si tenga alcune delle manifestazioni rumorose meglio indicate supra ”.
Ricevuta tale comunicazione, l’A.R.P.A. Lazio, con nota prot. 54250 del 26 luglio 2024, ha replicato sia alla odierna Associazione sia al Comune, osservando che: “ Nel caso particolare di attività musicali temporanee (limitate nel tempo), il Gestore è tenuto a presentare al Comune la documentazione di cui alla L.R. 18/2001 art.17 comma 4 a firma di un tecnico competente in acustica e, qualora si tratti di un’autorizzazione in deroga ai limiti acustici, è fatto obbligo per il Comune stesso, ai sensi del comma 5, di acquisire il parere dell’ARPA. Con particolare riferimento all’attività di che trattasi, si precisa che, agli atti dello scrivente Servizio, non risultano ad oggi pervenute da parte di codesto Comune, né richieste di parere né autorizzazioni in materia di inquinamento acustico. Si rammenta infine che, ai sensi dell’art.17, comma 6 della L.R. 18/2001, ARPA Lazio ha 15 giorni di tempo per esprimere il proprio parere. Si invita pertanto il Comune, qualora pervenga istanza di deroga, di trasmettere la documentazione tecnica (completa della consueta atte-stazione di pagamento e di modulo dati anagrafici) al Servizio scrivente nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa ”.
A seguito di tale comunicazione, il Comune di FI, con determinazione del 29 luglio 2024, n. 226, Rep. Gen. 1445, ha affidato, ai sensi dell’art. 50, comma, 1 lettera b), D. Lgs. n. d36/2023, il servizio tecnico per la predisposizione della istanza e della documentazione tecnica per l’ottenimento dell’autorizzazione in deroga ai limiti acustici per gli eventi temporanei previsti per l’agosto 2024, all’Ingegnere Sarteanesi Marco, per un totale complessivo di euro 1.039,32.
Quindi con ordinanza sindacale n. 13 del 2/08/2024, il Comune intimato ha autorizzato: “ la PR CO FI APS ad effettuare attività rumorose temporanee, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 18/2001, in deroga ai limiti acustici ambientali, che si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 agosto 2024, a FI, sotto la stretta osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia, nonché delle prescrizioni speciali ” nel prosieguo dell’ordinanza rubricate.
2. Avverso la predetta determinazione – che ha consentito che: “ tutti gli eventi indicati in programma si tenessero regolarmente ” asseritamente in violazione “ delle “determinate condizioni” imposte nel parere dell’ARPA Lazio che il Comune – allo stesso tempo organizzatore, autorizzatore e controllore – non aveva alcun interesse di far rispettare ” - sono insorti gli odierni ricorrenti con atto di gravame notificato a controparte in data 5/09/2024 e depositato in giudizio in pari data, rassegnando le censure di seguito indicate.
2.1 “ II. L’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a.
II.A Legittimazione ed interesse ad agire dei ricorrenti. ”
Con questa preliminare serie di deduzioni, i ricorrenti chiariscono le ragioni a fondamento della legittimazione a ricorrere sia dell’Associazione, in qualità di ente esponenziale degli interessi asseritamente lesi dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica, sia di essi persone fisiche, in quanto tutti residenti nel centro storico di FI ove le contestate manifestazioni musicali hanno avuto luogo.
2.2 “ II.B Motivi di impugnazione
II.B.1 Primo motivo. Violazione dell’art. 17 co. 5 legge regionale Lazio 3 agosto 2001, n. 18 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Con questo primo mezzo di gravame, le parti ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’esigenza di tutelare il riposo, in particolare notturno, delle persone residenti nel predetto centro storico, né avrebbe contemperato questo interesse con quello alla promozione del turismo e dei prodotti vinicoli locali, mentre si sarebbe limitata a una generica previsione finale secondo cui: “ Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi volti a tutelare il normale svolgimento delle attività svolte dalle persone ”.
2.3 “ I.B.2 Secondo motivo. Violazione degli artt. 7, 9 e 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 ”
Con questo secondo mezzo di gravame, i ricorrenti lamentano che l’A.C. non avrebbe comunicato all’Associazione l’avvio del procedimento sfociato nella ordinanza gravata, così come non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dalla medesima Associazione nella diffida del 22 luglio 2024.
2.4 “ II.B.3 Terzo motivo. Violazione degli artt. 50, 54 e 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 4 d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell’art. 27-bis dello statuto comunale, nonché incompetenza relativa del Sindaco. ”
Con questa terza serie di censure, le parti ricorrenti deducono che l’avversata ordinanza (in deroga ai limiti di emissioni acustiche previsti dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997) sarebbe viziata da incompetenza relativa, in quanto adottata dal Sindaco del Comune di FI, benchè nella specie non ricorressero i presupposti della contingibilità e della urgenza, anziché dal funzionario responsabile, in ossequio agli artt. 107, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e 27- bis dello stesso statuto comunale.
2.5 “ II.B.4 Quarto motivo. Eccesso di potere per sviamento. ”
Con questo quarto mezzo di gravame, i ricorrenti deducono che la circostanza per la quale il Comune ha provveduto ad affidare direttamente a un professionista esterno, competente in acustica, di propria fiducia: “ il servizio tecnico per la predisposizione della istanza e documentazione tecnica per l’ottenimento dell’autorizzazione in deroga ai limiti acustici per gli eventi temporanei agosto 2024 ” – onere che, invece, avrebbe dovuto essere autonomamente assolto dalla PR CO incaricata -, dimostrerebbe che il Comune aveva deciso di concedere l’autorizzazione in deroga ancora prima di ricevere la relativa richiesta - solo formalmente presentata - dalla PR CO.
2.6 “ III. L’azione di condanna risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
III.A Giurisdizione del G.A.
III.B Gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
III.C Il danno, il nesso di causalità giuridica e il quantum debeatur. ”
Con quest’ultimo mezzo di gravame, l’Associazione e gli associati ricorrenti chiedono il risarcimento del danno – da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c. c. - subito per effetto della impugnata ordinanza sindacale, che avrebbe illegittimamente autorizzato il superamento dei limiti di immissione sonore di cui all’art. 4 del D.P.C.M. del 14/11/1997, in occasione dei dj set tenutisi nei giorni 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13 e 14 agosto 2024 nel centro storico cittadino, impedendo loro di riposare e, comunque, di attendere alle normali attività quotidiane all’interno delle rispettive abitazioni, tutte site nel predetto centro.
I ricorrenti chiedono, altresì, il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione - da liquidarsi sempre in via equitativa – asseritamente subito dall’Associazione ricorrente per non essere stata coinvolta nel procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della gravata ordinanza.
3. Il Comune di FI, pure ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.
4. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a ricorrere dell’Associazione abitanti del centro storico di FI, sulla scorta dell’evidente considerazione che le situazioni giuridiche soggettive fatte valere con il ricorso all’esame non configurano né un interesse collettivo né, tantomeno, un interesse diffuso, facendo esse, al contrario, specificamente capo alle persone fisiche-ricorrenti, tutte abitanti del centro storico di FI: le quali, infatti, allegano di essere state vulnerate nel loro interesse (di natura oppositiva) a che il Comune non autorizzasse il superamento dei limiti sonori in occasione delle manifestazioni previste nell’ambito della 64^ “ Festa del Vino ” e, quindi, in definitiva a non essere disturbate nella propria tranquillità domestica dalle immissioni sonore eccedenti la soglia consentita.
Ne deriva, pertanto, che alcuna diretta e concreta lesione può essere, in ipotesi, derivata agli scopi (peraltro, molto ampi e generici) perseguiti dall’Associazione ricorrente dalla dedotta illegittimità della gravata ordinanza sindacale.
2. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che, mentre le parti non hanno interesse all’annullamento della ordinanza sindacale gravata, posto che, già alla data di proposizione del ricorso, essa aveva ormai esaurito i propri effetti, hanno invece un interesse concreto e attuale all’accertamento della allegata illegittimità della stessa, avendo essi articolato anche la domanda risarcitoria per equivalente monetario del danno non patrimoniale asseritamente subito.
2.1 Ne consegue, pertanto, che l’adito G.A. è tenuto ad esaminare, dapprima, la fondatezza (o meno) dei su riportati motivi di ricorso ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento sindacale impugnato e, successivamente, gli (eventuali) elementi costitutivi della responsabilità della P.A.
3. Tanto chiarito, il Collegio osserva che la gravata autorizzazione n. 13 del 2/08/2024 è sicuramente illegittima in quanto adottata in violazione delle pertinenti norme di legge e, per questa via, altresì viziata sub specie di eccesso di potere.
4. Giova una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 6 (Competenze dei comuni), della “ Legge quadro sull’inquinamento acustico ”, del 26 ottobre 1995, n. 447, prevede che: “ Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
[…]
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. ”
Mentre, l’art. 17 (Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee), della Legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 18, dispone che:
“ 1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi.
2. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori.
3. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.
4. I richiedenti l’autorizzazione devono presentare una relazione che contenga almeno i seguenti dati:
a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
c) la fascia oraria interessata;
d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;
f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
5. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
6. L’autorizzazione é rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell’ARPA di cui al comma 5, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
7. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo. ”
4.1 Tanto chiarito, ex actis emerge che il Comune di FI, con deliberazione numero 141 del 19/07/24 della Giunta Comunale, ha concesso alla PR CO controinteressata il patrocinio oneroso per l’organizzazione e la gestione parziale – tra cui i “ concertini musicali ” - della 64^ “ Fiera del Vino ” di FI, con la conseguenza che sarebbe stato onere della medesima PR CO attivarsi per istruire l’istanza di autorizzazione allo svolgimento dei predetti spettacoli, cioè per redigere la relazione da allegare alla medesima istanza ( ex art. 17, comma 4, cit.), da sottoporre al prudente e obiettivo esame del Comune di FI.
4.2 Nella specie, invece, il medesimo Ente locale, da un lato, ha provveduto, come esposto nella parte in fatto, ad incaricare direttamente un tecnico di propria fiducia, competente in acustica, ai fini della: “ predisposizione della documentazione tecnica per l’ottenimento dell’autorizzazione in deroga ai limiti acustici; ” e, dall’altro, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione (cfr. ordinanza: “ Vista l'istanza presentata dalla PR CO FI APS, [..] intesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga, per effettuare spettacoli musicali, nel contesto dell’evento denominato “64^ Fiera del Vino ”), solo formalmente presentata dalla PR CO, l’ha accolta, in tal modo, tuttavia, contravvenendo alla surrichiamata normativa.
4.3 Così correttamente ricostruita la successione dei provvedimenti via via adottati, può fondatamente ritenersi che l’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissioni acustiche normativamente consentiti non è stata rilasciata dall’Amministrazione comunale all’esito di una valutazione imparziale (art. 97 Cost.) degli interessi in conflitto, quale sarebbe stata se il Comune non fosse indebitamente intervenuto nelle fasi precedenti (facendo predisporre la prescritta relazione da un professionista da esso direttamente incaricato), ma all’esito di un procedimento che è stato integralmente gestito e orientato dal Comune al plausibile fine di eliminare un ostacolo burocratico allo svolgimento delle divisate manifestazioni musicali più che a un esame obiettivo ed equilibrato delle concorrenti istanze emerse nel caso concreto.
4.4 Colgono, pertanto, nel segno le censure in merito formulate dai ricorrenti secondo cui: “ Tale modus operandi denota un eccesso di potere per sviamento. Il Comune, infatti, non solo ha organizzato esso stesso fasi di attività relative alle manifestazioni musicali oggetto di deroga, ma ha pure incaricato il tecnico che avrebbe dovuto attestare, ai sensi dell’art. 17 legge regionale Lazio 3 agosto 2001, n. 18, la compatibilità dell’attività rumorosa rispetto alla situazione dei luoghi [..]. è evidente, quindi, che l’Amministrazione resistente avesse già ab origine deciso di concedere la proroga prima ancora di iniziare l’istruttoria, per la semplice ragione che il provvedimento era funzionale ad un interesse – la tenuta di tali manifestazioni musicali nel corso della Fiera – che l’ente aveva previamente inteso perseguire mediante i propri atti amministrativi. Ciò che comportato che il Comune, di fatto, fosse chiamato a valutare una sua stessa istanza e poi – una volta emessa l’ordinanza impugnata – a controllarne il rispetto. ”
5. Da tali considerazioni consegue l’accoglimento del ricorso sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, con assorbimento degli altri argomenti di doglianza non espressamente esaminati, in ossequio al principio, che costituisce jus receptum nel processo amministrativo, secondo cui l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del Giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 29 maggio 2017, n. 2526; T.A.R. Campania, Napoli, 1° settembre 2021, n. 5691; T.A.R. Abruzzo, Pescara,17 gennaio 2019, n. 2; idem , L’Aquila, Sezione I, 23 marzo 2016, n. 181).
6. Per le considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che il gravato provvedimento sindacale di autorizzazione in deroga n. 13 del 2/8/2024 sia illegittimo e che alla stregua di tale accertamento, oltre che della sussistenza degli ulteriori requisiti della fattispecie ex art. 2043 c.c., debba trovare accoglimento anche la domanda risarcitoria spiegata dai ricorrenti (persone fisiche) nel presente giudizio.
7. A ben vedere, infatti, l’ordinanza di autorizzazione in deroga di che trattasi ha indebitamente inciso su interessi oppositivi dei ricorrenti e – mediatamente – su posizioni di diritto soggettivo degli stessi: “ al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e alla libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. Il bene della vita leso – e alla cui conservazione gli stessi avevano interesse – attiene quindi alla tranquillità dell’area urbana circostante i rispettivi alloggi; ”.
7.1 Il che consente al Collegio di richiamare l’orientamento affermatosi – nella giurisprudenza della Corte regolatrice e, sia pure con maggior cautela, in quella del Consiglio di Stato – in tema di tecnica di accertamento della responsabilità della P.A. per illegittima attività provvedimentale, allorchè il privato inciso lamenti – come nella specie - il sacrificio di preesistenti situazioni di vantaggio (ingiustamente conculcate dalla predetta azione) e non già il mancato conseguimento di una nuova utilità (cui, invece, avrebbe avuto titolo ove il potere pubblico fosse stato correttamente esercitato).
7.2 Paradigmatica in questo senso è, da ultimo, Cassazione civile, Sez. III, 27/07/2021, n. 21535, a tenore della quale: “ il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui è titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, dato che la tutela risarcitoria è fatta dipendere ed è garantita in funzione dell'ingiustizia del danno conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti, sicché la tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se l'interesse è oppositivo, occorre accertare che l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole (v. Cass., 13/10/2011, n. 21170; Cass., 8/2/2007, n. 2771; Cass., 6/4/2006, n. 8097. Cfr. altresì Cass., 3/9/2007, n. 18511) ”.
Dalla tratteggiata distinzione in merito alla risarcibilità degli interessi come oppositivi rispetto agli interessi viceversa pretensivi deriva, pertanto, che: “ solamente per questi ultimi e non anche per i primi è - come detto - necessario valutare (a mezzo di un giudizio prognostico da condurre sulla base della normativa applicabile) la fondatezza o meno della richiesta di parte al fine di stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa - come tale non tutelabile - ovvero di una situazione destinata -secondo un criterio di normalità - a un esito favorevole, laddove per gli interessi come nella specie oppositivi è viceversa sufficiente accertare che l'illegittima attività della P.A. abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio. ”
7.2 In termini anche un precedente della Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 2/01/2025, n. 23), laddove si legge che: “ A differenza dal danno da ritardo, nel quale l’azione illegittima della PA ostacola e quindi rinvia illegittimamente il formarsi del titolo legittimante cui l'interessato aspira, e con esso la fruizione di quella determinata utilità dipendente dall'esercizio del potere amministrativo, nel danno da disturbo l'azione della PA interferisce con il godimento già acquisito delle utilità che sono connesse al bene giuridico oggetto dell'azione amministrativa.
La conseguenza che ne deriva è che, nel primo caso, ai fini del risarcimento del danno, è necessario dimostrare che il richiedente ha titolo a conseguire il provvedimento favorevole (e dunque a fruire delle conseguenti utilità); mentre, nel secondo caso, al danneggiato è sufficiente allegare la già avvenuta formazione del titolo (con il relativo effetto ampliativo) e dimostrare l'incidenza negativa degli effetti degli atti amministrativi illegittimi; spetterà, invece, al danneggiante - amministrazione, dimostrare che nonostante l'illegittimità degli atti impugnati, il danneggiato non aveva comunque titolo a conseguire e quindi a mantenere nel proprio patrimonio, le utilità dipendenti dal titolo già formatosi. ”
7.2 E non vi è dubbio che nella fattispecie di cui è causa l’illegittimo esercizio del potere amministrativo abbia compromesso l’interesse dei ricorrenti – tutti residenti nel centro storico ove le manifestazioni musicali hanno avuto luogo - al mancato rilascio dell’autorizzazione al superamento dei limiti massimi di immissioni acustiche previsti dall’art. 4 del D.P.C.M. cit. oppure a una autorizzazione che operasse un diverso contemperamento degli interessi in gioco e che, quindi, conciliasse il loro diritto a non subire interferenze eccessive alla vivibilità dell’ambiente domestico, specie nelle ore notturne, con l’interesse pubblico a promuovere il turismo locale con forme di intrattenimento anche musicale.
7.3 Alla stregua delle considerazioni che precedono è, altresì, evidente che sussiste un nesso di causalità diretta e immediata tra l’ordinanza illegittima e il danno ingiusto subito dai ricorrenti/persone fisiche (cioè la lesione non iure e contra ius dei predetti interessi e facoltà rilevanti per l’ordinamento, come sopra chiarito), siccome è indubbio che l’illegittimità provvedimentale è ascrivibile quanto meno a colpa dell’A.C. intimata.
7.4 È noto, infatti, che, perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana.
7.5 La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla Pubblica Amministrazione come apparato, e sarà configurabile qualora il danneggiato dimostri – anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici - che l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa.
7.6 Questi concetti sono stati recentemente ribaditi dal Consiglio di Stato (Sezione III, 15/09/2025, n. 7315), secondo il quale: “ Il Collegio deve farsi carico preliminarmente di una doverosa puntualizzazione sulla portata del riparto dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa di amministrazione nelle fattispecie di responsabilità aquiliana a mente del discutibile inciso con cui il primo giudice, al paragrafo 13 della gravata pronuncia, ha addossato integralmente alla parte ricorrente l'onere di provare "la sussistenza del criterio di imputazione soggettivo della responsabilità".
Orbene, preme al Collegio rimarcare che, impregiudicata la riconducibilità nello schema aquiliano della responsabilità civile da lesione di interesse legittimo determinata da attività provvedimentale della p.a., secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato l'illegittimità del provvedimento costituisce indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione che come tutte le presunzioni opera una relevatio ab onere probandi a favore del privato cittadino, sicché tale onere può ritenersi assolto con l'indicazione dell'illegittimità provvedimentale, mentre grava sull'amministrazione l'onere di provare l'assenza di colpa attraverso l'errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti ovvero, ancora, dal comportamento delle parti del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 591; id., sez. VI, 13 luglio 2022, n. 5897). Più specificamente, fermo restando che in via di principio il ricorrente deve dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, quanto alla colpa dell'amministrazione lo stesso può però limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto, dovendosi ricorrere, al fine della prova dell'elemento soggettivo della responsabilità, alle regole di comune esperienza e alle presunzioni semplici di cui all'articolo 2727 c.c., gravando sulla parte resistente dimostrare l'insussistenza dell'elemento psicologico mediante la deduzione di circostanze idonee ad integrare gli estremi dell'errore scusabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050; id., sez. III, 1 aprile 2015 n. 1717).
In altre parole, la presunzione di responsabilità in disamina, lungi dal derogare al regime probatorio degli elementi (soggettivi e oggettivi) richiesti all'articolo 2043 c.c., lo presuppone traendo la sua ratio giustificativa dalla particolare natura del rapporto amministrativo e della specialità del delineato regime di responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione pubblica, in ragione del "contatto" che si instaura in sede procedimentale tra il privato e il soggetto pubblico, regolato da norme pubblicistiche a carattere imperativo, la cui violazione può ingenerare una presunzione di responsabilità per colpa dell'attore pubblico. Per converso, tale presunzione di responsabilità è superabile ove l'amministrazione assolva all'onere di provare la sussistenza dell'esimente dell'errore scusabile; sicché è sufficiente ad elidere la sussistenza del requisito soggettivo della colpa, con conseguente venir meno della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la prova, da parte della pubblica amministrazione danneggiante, dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza o l'ambiguità del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto con le pertinenti difficoltà istruttorie, oltre che con il fatto che la norma applicata sia stata successivamente dichiarata incostituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050; id., 4 novembre 2022, n. 8480; id., sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1549; id., sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; id., sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337). ”
7.7 Applicando le predette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, il Collegio rileva che, non solo non vi è stata alcuna controdeduzione da cui potesse evincersi un errore scusabile nel comportamento del Comune di FI – il quale, peraltro, neppure si è costituito –, ma la regola violata è chiara, univoca e cogente, con conseguente sicura sussistenza della colpa dell’Amministrazione comunale.
7.8 Quanto, infine, al pregiudizio non patrimoniale lamentato dai ricorrenti, il Collegio rammenta che la risarcibilità di tale tipo di danno tende ad essere riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità ove si riscontri la lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato, come nella specie (da ultimo, Cass., Sez. II, Ord. n. 29393 del 14/11/2024).
In particolare, secondo la giurisprudenza: “ il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu. ” (Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 16 ottobre 2015, n. 20927). Ancora, è stato affermato che: “ l'accertata esposizione a immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza ” (Cassazione, Sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26899). Infatti, un ambiente abitativo, inquinato da cc.dd. molestie acustiche, è da considerare, in ogni caso, insalubre, anche laddove non si siano sviluppate lesioni clinicamente accertabili ovvero malattie in senso tecnico scientifico.
7.9 Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto che vi sono stati immissioni sonore sicuramente abnormi (in quanto per definizione eccedenti la soglia della norma tollerabilità) - illegittimamente autorizzate dal Comune di FI-, in occasione delle manifestazioni musicali tenutesi in orario notturno durante la 64^ “ Fiera del Vino ” nei giorni considerati, e della prossimità tra le abitazioni dei ricorrenti e i luoghi dove si sono svolte le predette manifestazione, secondo la comune esperienza, utilizzando un criterio eziologico del “ più probabile che non ” e nozioni di comune esperienza, deve riconoscersi l’ an debeatur relativo al danno morale lamentato.
7.10 Per quel che concerne, invece, il quantum debeatur , il danno non patrimoniale riconducibile alla lesione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dall’art. 2 della Costituzione (comprensivo, di fronte all’inquinamento acustico, delle attività di riposo, svago, intrattenimento, nonché di godimento di tutte le possibili utilità della propria abitazione) deve essere apprezzato in via equitativa, purchè la lesione non sia futile e superi una soglia minima di tollerabilità (Cass. n. 1606/2017), come nel caso di cui trattasi.
7.11 Alla luce di quanto rilevato, pertanto, nel caso di specie, si ritiene equo – anche in considerazione della limitata esposizione nel tempo alle immissioni rumorose - riconoscere la somma complessiva di euro 400,00 per ciascun ricorrente (persona fisica), quale danno morale (liquidato all’attualità) sofferto in ragione della illegittima attività provvedimentale posta in essere dall’Amministrazione comunale intimata.
8. Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza del Comune intimato e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione abitanti del centro storico di FI;
- per il resto, accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, quanto all’accertamento e alla declaratoria della illegittimità della ordinanza sindacale n. 13 del 20 agosto 2024, meglio specificata in epigrafe;
- accoglie, altresì, la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna il Comune di FI al pagamento, in favore dei ricorrenti: RI ER, CO RE UR, MA D’LO, TI De AT, AO MA, AN RI, di euro 400,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il Comune di FI al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO NC, Presidente
ZA DA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA DA | LO NC |
IL SEGRETARIO