Articolo 2247 novies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2253 septiesArticolo 2254 bis
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17 agosto 2023
Art. 2247-novies. (( (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). )) ((1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2018, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2019, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023