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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1607/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Presidente
NO SALVATORE, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Piazza Umberto 21 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1175 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 09.02.2025, ricorre contro il Comune di Motta Sant'Anastasia. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 19.03.2025, adiva questa
Corte in opposizione a due distinti avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'ente convenuto, entrambi notificati in data 21.11.2024 e segnatamente: il n. 1175 del 17.10.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento della TASI anno 2019, per un importo richiesto di euro 422,00; il n. 972 del 18.10.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU anno 2019, per un importo richiesto di euro 11.937,00.
Il tutto per una richiesta complessiva di euro 12.359,00.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati per la mancanza del presupposto impositivo;
in particolare la sig.ra Ricorrente_1 riveste la qualifica di imprenditrice agricola e come tale ritiene di essere esente dall'imposta richiesta dall'Ente convenuto.
Sulla scorta di detti motivi, la ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La ricorrente, con atto depositato in data 14.11.2025, tenuto conto che l'Ente impositore ha provveduto ad annullare gli avvisi impugnati, in accoglimento dell'istanza presentata in autotutela, rappresenta di voler rinunciare al presente giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Il Comune di Motta Sant'Anastasia, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 44 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per rinuncia al ricorso;
segnatamente con riferimento alla richiesta di parte ricorrente che ha dichiarato di avere ottenuto da parte dell'Ente impositore l'annullamento degli avvisi di accertamento opposti per cui è ricorso.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese di lite, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per operato sgravio dell'ente impositore e conseguente rinuncia al gravame.
Così deciso in Catania, il 30.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giancarlo Cascino)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CASCINO GIANCARLO VINCENZO, Presidente
NO SALVATORE, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 793/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Piazza Umberto 21 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1175 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 09.02.2025, ricorre contro il Comune di Motta Sant'Anastasia. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 19.03.2025, adiva questa
Corte in opposizione a due distinti avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'ente convenuto, entrambi notificati in data 21.11.2024 e segnatamente: il n. 1175 del 17.10.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento della TASI anno 2019, per un importo richiesto di euro 422,00; il n. 972 del 18.10.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU anno 2019, per un importo richiesto di euro 11.937,00.
Il tutto per una richiesta complessiva di euro 12.359,00.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati per la mancanza del presupposto impositivo;
in particolare la sig.ra Ricorrente_1 riveste la qualifica di imprenditrice agricola e come tale ritiene di essere esente dall'imposta richiesta dall'Ente convenuto.
Sulla scorta di detti motivi, la ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La ricorrente, con atto depositato in data 14.11.2025, tenuto conto che l'Ente impositore ha provveduto ad annullare gli avvisi impugnati, in accoglimento dell'istanza presentata in autotutela, rappresenta di voler rinunciare al presente giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Il Comune di Motta Sant'Anastasia, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 44 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per rinuncia al ricorso;
segnatamente con riferimento alla richiesta di parte ricorrente che ha dichiarato di avere ottenuto da parte dell'Ente impositore l'annullamento degli avvisi di accertamento opposti per cui è ricorso.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese di lite, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per operato sgravio dell'ente impositore e conseguente rinuncia al gravame.
Così deciso in Catania, il 30.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giancarlo Cascino)