Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 14/04/2026, n. 6745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6745 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Dalle Carbonare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Novara, corso della Vittoria 2/F, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con essa ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell'Interno -OMISSIS- del 28.9.2021, notificato il 10.11.2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il consigliere CH TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 29 dicembre 2022 e depositato il 22 gennaio 2022, la signora -OMISSIS-, cittadina della -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il Decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 28.9.2021, con cui è stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel corso dell’anno 2016.
2. – Il provvedimento di rigetto è stato assunto sulla scorta della constatazione, quale fatto storico, della presenza, a carico dell’istante, di due denunzie –poi archiviate- per furto (art. 624 c.p.), nonché di una condanna passata in giudicato per tentato furto (articoli 56 e 624 c.p.), risalenti ad epoche antecedenti al c.d. decennio di osservazione; nell’atto, inoltre, l’Amministrazione ha fatto riferimento alla mancata risposta, da parte dell’istanza, al preavviso di diniego ex art. 10 bs L. 241\1990 del 23 febbraio 2021.
3. – Avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di acquisizione della cittadinanza italiana la ricorrente propone tre motivi d’impugnazione.
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt.1, 3 e 10bis, l.n.241/1990; art.97Cost.); eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione; travisamento dei fatti; violazione dei canoni di partecipazione al procedimento, di leale collaborazione e del principio del contraddittorio.
Il provvedimento impugnato sarebbe innanzitutto viziato per la mancata valutazione, da parte del Ministero, delle deduzioni procedimentali inoltrate dal procuratore dell’istante in data 5 agosto 2021: tale circostanza attesterebbe l’erroneità della contraria affermazione contenuta nell’atto.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art.artt.3 e 6 l.n.241/1990; art.97 Cost. anche in relazione all’art.27 Cost. e all’art. 6 convenzione E.d.u.); eccesso di potere per carenza e, comunque, erroneità e irragionevolezza della motivazione; travisamento fattuale; incompletezza dell’istruttoria; illogicità.
La ricorrente, in relazione alle denunzie a suo carico poi archiviate, richiama i principi costituzionali e del diritto internazionale pattizio che riportano alla presunzione di innocenza sino a condanna penale definitiva; mentre evidenzia, quanto alla condanna riportata, la risalenza nel tempo della medesima, e che successivamente ella si sarebbe integrata nel tessuto sociale della comunità nazionale.
3) Violazione e falsa applicazione di legge (art.9, l.5.2.1992, n.91; artt.3 e 6, l.n.241/1990; artt.27e 97 Cost.); eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione; travisamento dei fatti; manifesta erroneità. Irragionevolezza, violazione del canone di proporzionalità.
Anche nel terzo motivo la ricorrente sottolinea la propria avvenuta integrazione della comunità nazionale, quali la titolarità di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato e la stabilità familiare, oltre che la cittadinanza italiana conseguita da uno dei figli.
4. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con mero atto di stile.
5. – La ricorrente ha svolto le proprie difese ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
6. – Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026.
7. – Il ricorso è fondato e va accolto.
8. – I tre motivi, per la loro logica connessione, possono essere congiuntamente esaminati.
Deve essere condiviso il primo mezzo, che invoca la violazione dell’art. 10 bis L. 241\1990 sulla base della mancata valutazione, da parte del Ministero procedente, delle controdeduzioni svolte dall’interessata a seguito del preavviso di diniego.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato che l’affermazione, contenuta nell’atto gravato, per cui l’istante non avrebbe fornito risposta al preavviso di rigetto, è, in effetti, errata, atteso che le controdeduzioni –come documentato- furono invece inviate via posta elettronica certificata all’Amministrazione –che le ricevette- il 5 agosto 2021.
Tale circostanza di fatto assume il valore dirimente che le annette la ricorrente.
Se è infatti vero che il Ministero ha individuato le ragioni del diniego nei pregiudizi penali della ricorrente, occorre osservare che le deduzioni procedimentali non valutate, legate alla risalenza nel tempo e alla ritenuta irrilevanza dei precedenti della ricorrente, bene avrebbero potuto indurre l’Amministrazione a una diversa determinazione.
9. - Invero, nella materia in questione, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce“in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
E’ infatti vero che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
Tuttavia, una incompleta assunzione dei fatti indicativi della condotta di vita della ricorrente, anche successiva alla commissione dei reati in questione (nonché del suo grado di integrazione nella comunità nazionale), accertata nella circostanza, ha privato l’Amministrazione di elementi di giudizio potenzialmente rilevati per una eventuale decisione finale di segno opposto.
Ne segue l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il suo conseguente annullamento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.
10. – Le spese, per la peculiarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
CH TR, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH TR | IT RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.