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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2024, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Paola Montanari Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1896 del Ruolo Generale
dell'anno 2018
tra nata a [...] il [...] ivi residente via Parte_1
Antonietta Cimolini 2, con il patrocinio dell'Avv. Daniele Compagni.
-appellante-
e nato a [...] il [...] e nata Parte_2 Parte_3
a Forlì (FC) il 5 dicembre 1949 entrambi residenti in [...], con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Misirocchi.
- appellati-
IN PUNTO A: giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva n. 131/2016 e avverso la sentenza definitiva n.176/2018 del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 12 novembre 2023 Parte_1
Per e come da note scritte depositate in data 8 Parte_2 Parte_3
dicembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, Parte_4 T_
e , esponendo:
[...] Parte_3
-che, in data 14/05/2011, era deceduta, in Forlì, lasciando quali P_
eredi i due figli, vale a dire essa attrice e il fratello;
Parte_2
-che era titolare della quota di 4/6 di immobile sito in Forlì via P_
Cimolini n. 2;
-che le altre quote appartenevano, nella misura di 1/6 ciascuno, ad essa attrice e a
; Parte_2
- che tra i due fratelli non intercorrevano buoni rapporti, al punto che T_
aveva omesso di comunicare ad essa attrice il ricovero della madre e il
[...]
successivo decesso;
-che il fratello le aveva chiesto il pagamento delle spese funerarie della de cuius, senza,
peraltro, averla coinvolta nella decisione relativa alle stesse;
-che all'apertura della successione legittima della l'asse ereditario risultava P_
composto di soli CCT, per un valore nominale di 9000,00 Euro circa, depositati nel dossier amministrato n. 9000/9117530 intestato alla defunta, presso la Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a.;
pag. 2/28 -che, a seguito di verifiche condotte sul patrimonio mobiliare e immobiliare della madre, essa attrice aveva accertato che , aveva venduto al figlio, in P_
data 5 dicembre 2008, il diritto di nuda proprietà della propria casa, per la quota a lei spettante (4/6), conservandone l'usufrutto vitalizio, a fronte di un corrispettivo di
53.250,00 Euro;
-che tale diritto di proprietà era stato rivenduto, per lo stesso prezzo, pochi giorni dopo la trascrizione del primo atto di compravendita, vale a dire il 7 gennaio 2009, da alla moglie;
Parte_2 Parte_3
- che le indagini effettuate avevano permesso di accertare che il fratello aveva,
indebitamente e sistematicamente, operato prelievi dal c/c cointestato con la madre e dal deposito titoli, riducendo il patrimonio mobiliare della de cuius da inziali 42.800,00
Euro, detenuti al momento del decesso del marito , a 9000,00 euro nel Persona_1
2011, anno di apertura della successione, così determinando un ammanco di circa
33.000,00 Euro;
-che l'atto di compravendita, intercorso tra e , P_ Parte_2
era stato stipulato per rogito del notaio Dott. e alla presenza di due testimoni, il Per_2
SI. e la SI.ra ; Controparte_2 Testimone_1
-che, nell'atto, era stato dichiarato che avrebbe dovuto Parte_2
corrispondere alla madre complessivi 53.250,00 Euro, di cui 9.250,00 Euro in contanti e in diverse tranches, e 44.000,00 mediante versamento che lo stesso avrebbe dovuto effettuare “entro e non oltre” il 28/02/2009;
-che tale atto doveva ritenersi nullo;
pag. 3/28 -che, a seguito delle verifiche effettuate sui c/c della de cuius, era emerso che nessun accredito o versamento era stato disposto da;
Parte_2
-che, di conseguenza, la compravendita, soggetta a condizione sospensiva non avveratasi in virtù della clausola “entro e non oltre” in relazione al versamento del saldo, era da considerarsi inefficace;
-che, sotto diverso profilo, il mancato pagamento del prezzo costituiva indice grave,
preciso e concordante dell'intervenuta simulazione assoluta della compravendita e che tale tesi era avvalorata dall'età avanzata della disponente al momento della stipula del negozio e dal fatto che quest'ultima non si era mai spogliata della disponibilità concreta del bene, essendosi riservata il diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di compravendita;
-che, pertanto, le quote dell'immobile de quo, già appartenenti alla de cuius, dovevano farsi rientrare nell'asse ereditario;
-che, peraltro, dopo l'avvenuta trascrizione del primo atto di compravendita, il T_
aveva rivenduto il diritto di nuda proprietà, per la quota 4/6 dell'immobile, alla moglie,
con atto a rogito del Notaio Dott. in data 7/01/2009; Parte_3 Per_2
-che, anche per questa seconda compravendita, era stato pattuito un prezzo di 53.250,00
Euro, suddiviso in 10.500,00 Euro, asseritamente già corrisposti in contanti e in più
tranches, da settembre a novembre 2008, e in 42.750,00 Euro che la avrebbe _3
dovuto versare entro il 31/01/2009;
-che il pagamento del prezzo non era mai avvenuto, anche in ragione delle soglie fissate dalla legge per il regolare pagamento in contanti;
pag. 4/28 -che le ragioni della repentina rivendita del diritto acquistato erano da ricondurre all'intento del convenuto di sottrarre il bene alle pretese di essa attrice, in ragione delle difficoltà economiche nelle quali lo stesso versava;
-che anche il secondo negozio giuridico doveva considerarsi, nullo, invalido e inefficace;
-che non aveva, intanto, mai acquistato la titolarità del diritto che Parte_2
ne costituiva l'oggetto e che, pertanto, si era in presenza di un acquisto a non domino;
-che, inoltre, non era mai stato pagato il corrispettivo da parte di;
Parte_3
-che il negozio era, comunque, nullo per simulazione assoluta;
-che, in ogni caso, il negozio avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., in quanto atto posto in essere dalla con la _3
consapevolezza del pregiudizio che arrecava ad essa attrice;
-che, relativamente ai rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius, era emerso che, nel marzo 2007, a seguito del decesso del marito , aveva Persona_1 P_
acceso il conto corrente n. 7851, collegato a dossier titoli n. 5172236, presso la Cassa
dei Risparmi di Forlì e della Romagna, nel quale aveva fatto confluire 42.000,00 Euro
circa in titoli, oltre a liquidità per 800,00 Euro;
-che i rapporti suddetti erano stati cointestati ad essa attrice e al fratello T_
, affinché la madre potesse ricevere supporto nella loro gestione;
[...]
-che l'esame degli estratti del rapporto di conto corrente e del deposito amministrato aveva disvelato che non era mai stato eseguito alcun versamento o accredito, né a titolo pag. 5/28 di corrispettivo della compravendita, né come restituzione degli emolumenti pensionistici della ritirati personalmente dal figlio;
P_
-che gli unici movimenti in entrata in tale conto erano rappresentati dagli accrediti delle cedole delle obbligazioni, i quali venivano sistematicamente prelevati da T_
, lasciando il saldo spesso prossimo allo zero;
[...]
-che, in data 19/06/2008, la aveva aperto un nuovo deposito amministrato P_
portante il n. 9109851, del quale era l'unica titolare, svincolato da un conto corrente, per farvi confluire parte delle obbligazioni presenti nel primo dossier n. 5172236, del valore nominale di 26.000,00 Euro circa;
-che tali titoli, in data 1/04/2009, erano stati venduti con successivo trasferimento del loro controvalore, pari a 26.000,00 Euro circa, su conto corrente intestato a T_
e ;
[...] Parte_3
-che, in data 25/09/2009, i titoli rimanenti nel deposito n. 5172236, giunti a scadenza,
erano stati rimborsati con accredito in conto di 16.000,00; - che il aveva, T_
quindi, prelevato 6.000,00 Euro;
-che il 30/09/2009 il conto n. 7851 era stato estinto su richiesta della le somme P_
ivi presenti, pari a 10.000,00 Euro circa, erano state trasferite in un nuovo rapporto di conto corrente, portante il n. 2452, acceso in data 16/10/2009 presso il medesimo istituto di credito, intestato alla sola de cuius;
-che, in relazione a tale rapporto, la de cuius aveva concesso procura a operare al figlio,
il quale aveva prima acquistato CCT per un controvalore di 10.000,00 Euro circa e successivamente aveva prelevato 500,00 Euro e, infine, altri 2000,00 Euro;
pag. 6/28 -che, a fronte delle operazioni sopra elencate, al momento dell'apertura della successione, nei rapporti intestati a , risultavano presenti solo P_
9.000,00 Euro circa in titoli di stato, a fronte dei 42.800,00 Euro circa, in denaro e titoli,
presenti al momento della morte del marito della predetta P_
-che , nel periodo in cui aveva amministrato le sostanze della Parte_2
madre, aveva illegittimamente appreso la somma di 33.000,00 Euro circa, costituente la differenza tra la somma di 42.000,00 Euro in titoli, presente nel dossier n. 5172236,
collegato al c/c n. 7851 acceso successivamente al decesso di , e i Persona_1
9.000,00 Euro in CCT, rinvenuti al momento dell'apertura della successione;
-che la madre era titolare di un trattamento pensionistico di P_
complessivi 1593,16 Euro netti al mese, così ripartiti: Pensione VO n. 50007278 di importo netto pari a 537,25 Euro;
Pensione di invalidità civile n. 07036255 di importo
Parte netto pari a 487,39 Euro;
n. 47001817 di importo mensile pari a 568,52 Euro;
-che tali importi venivano pagati presso l'ente Poste al delegato , il Parte_2
quale ometteva di depositare le somme nel conto corrente intestato alla madre, stando a quel che emergeva dall'analisi della documentazione bancaria;
-che non risultava, inoltre, possibile che tali somme fossero state impiegate dalla de
cuius, in quanto tale circostanza confliggeva con lo stile di vita morigerato della stessa,
la quale non era solita effettuare spese futili, viveva in una casa di proprietà e godeva di buona salute, non necessitando, pertanto, di particolare assistenza;
-che, alla stregua di tale premessa, poteva ipotizzarsi che la madre utilizzasse, per le sue necessità, la somma di 700,00 Euro al mese;
pag. 7/28 -che le somme ricavate per differenza tra l'importo totale delle pensioni e quello plausibilmente speso per le esigenze quotidiane della de cuius, non soltanto venivano materialmente incassate dal fratello in quanto a ciò delegato, ma anche impiegate in mancanza di autorizzazione e all'insaputa di;
P_
-che, alla luce di quanto esposto, l'asse ereditario doveva ritenersi così composto:4/6
della proprietà del bene immobile sito in Forlì alla via Cimolini n.2; 33.000,00 Euro,
oltre interessi al tasso legale dalla data di effettiva restituzione all'asse ereditario da parte di , risultanti dalla differenza tra il patrimonio mobiliare Parte_2
esistente al momento del decesso del marito di e quello risultante al P_
momento dell'apertura della successione di quest'ultima; 20.000,00 Euro, oltre interessi al tasso legale dalla data di effettiva restituzione all'asse ereditario, come credito derivante dalla somma degli emolumenti pensionistici erogati in favore della de cuius
ma mai versati in conti correnti a quest'ultima facenti capo, detratte le somme che presumibilmente la vrebbe impiegato per le sue necessità quotidiane e stimate P_
in 700,00 Euro circa al mese;
9.000,00 Euro per titoli depositati presso la Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna Spa;
-che l'asse ereditario così ricostruito doveva essere diviso secondo le disposizioni della successione legittima, con scioglimento della comunione del bene immobile in natura,
o, in difetto, previa stima e vendita;
-che doveva considerarsi litisconsorte necessaria, oltre che in Parte_3
relazione alla domanda mirante alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di acquisto delle quote di nuda proprietà già appartenute a , anche in P_
pag. 8/28 conseguenza dell'atto di compravendita con il quale aveva acquistato dal marito la quota di comproprietà, pari a 1/6 dell'immobile in via A. Cimolini n.2, a quest'ultimo pervenuta per successione legittima dal padre , avuto riguardo alla Persona_1
domanda di divisione avanzata da essa attrice.
ha, quindi, chiesto al Tribunale di Forlì di accertare l'esatta Parte_1
composizione dell'asse ereditario di;
di dichiarare la nullità, P_
invalidità e/o l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di compravendita, entrambi a rogiti del Notaio Dott. il primo stipulato in data 5/12/2008 tra la il figlio Per_2 P_
, n.13379 di Repertorio e n.8411 di Raccolta, registrato il Parte_2
17/12/2008 a Forlì e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Forlì il 29.12.2008, il secondo in data 07/01/2009 tra e la moglie , n. Parte_2 Parte_3
13620 di Repertorio e n. 8578 di Raccolta, registrato il 08/01/209, e trascritto in Forlì in data 08/01/2009 al n. 352 RG e n. 254 RP;
di dichiarare che l'asse ereditario della defunta era composto, oltre che dai titoli di stato rinvenuti nel P_
deposito amministrato n. 9000/9117530 presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna ed ivi ancora custoditi, anche dalle quote degli immobili come di seguito descritti: foglio 225, particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3, classe 2, via A.
Cimolini n.2, piano T, rendita euro 87,80 foglio 225, particella 198, sub 1, mq 17,
categoria C/6, classe 3, via A. Cimolini n.2, piano T, rendita euro 87,80; di dichiarare che l'asse ereditario era composto anche da somme di denaro, titoli di credito e da ogni altro bene indicati nell'atto di citazione ed eventualmente individuati nel corso del giudizio;
di procedere alla divisione, determinando i diritti spettanti a ciascun coerede e pag. 9/28 provvedendo alla relativa assegnazione e eventualmente alla vendita dei beni immobili in comproprietà; di disporre, in ogni caso, la divisione dell'immobile oggetto del giudizio.
Si sono costituiti tardivamente e e hanno Parte_2 Parte_3
resistito alla domanda attorea.
2-Il Tribunale di Forlì, con sentenza non definitiva n.131/2016 del 11 gennaio-5
febbraio 2016, ha così deliberato:
-ha rigettato le domande di , miranti alla restituzione all'asse Parte_1
ereditario, da parte di , della somma di 33.000,00 Euro e di quella Parte_2
di 20.000,00 Euro;
-ha dichiarato la simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato in data 5
dicembre 2008 a rogito Notaio dott. tra e la madre Per_2 Parte_2 [...]
, avente ad oggetto la nuda proprietà di 4/6 dell'appartamento ubicato al P_
piano terra con annesso vano garage dell'immobile di Forlì via Cimolini 2, costituendo lo stesso, in realtà, una donazione.
Il Giudice di prime cure ha disposto che il giudizio proseguisse per l'espletamento di
CTU finalizzata all'accertamento del valore dell'immobile predetto alla data della apertura della successione di . P_
Il Tribunale ha, in particolare, rilevato:
-che la domanda dell'attrice, mirante a fare rientrare nell'asse ereditario la somma di
33.000,00 Euro, doveva essere rigettata, in quanto entrambi i figli di
[...]
avrebbero potuto disporre delle somme alla stessa appartenute, essendo il P_
pag. 10/28 c/c e il dossier titoli connesso cointestati con i due fratelli, e non vi era prova che i prelievi in contanti fossero stati eseguiti da;
Parte_2
-che, quanto alla vendita delle obbligazioni del valore nominale di circa 26.000,00 Euro
disposta dalla non era supportata da adeguata prova documentale la circostanza P_
del bonifico della somma ricavata sul c/c del figlio e della nuora;
-che doveva essere disattesa la domanda, avanzata dalla finalizzata a fare T_
rientrare nell'asse ereditario l'importo di 20.000,00 Euro, che Parte_2
avrebbe illegittimamente appreso nel periodo in cui era stato delegato al ritiro della pensione della madre;
-che era, infatti, rimasta priva di riscontro la tesi dell'attrice circa l'impiego, da parte della degli emolumenti pensionistici in misura non superiore a 700,00 Euro P_
mensili;
- che l'atto di compravendita stipulato da e dalla madre, avente ad Parte_2
oggetto la nuda proprietà della quota di 4/6 dell'immobile sito a Forlì in via Cimolini
n.2, non poteva considerarsi affetto da nullità, posto che il mancato pagamento del prezzo che aveva desunto dall'esame dei rapporti bancari intestati Parte_1
all'alienante poteva al più configurare un inadempimento contrattuale e non invece dar luogo a invalidità del negozio;
-che, peraltro, la clausola “entro e non oltre”, relativa al pagamento del saldo, non era qualificabile come condizione sospensiva dell'atto negoziale, attenendo invece alla mera modalità di pagamento del corrispettivo;
pag. 11/28 -che non era, inoltre, ravvisabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice,
una simulazione assoluta nel negozio giuridico in questione, potendosi invece affermare la sussistenza di una simulazione relativa giacché l'atto presentava i requisiti di forma e di sostanza di altro istituto negoziale quale la donazione: questa, infatti, richiedeva, per la sua validità, l'atto pubblico e la presenza di due testimoni;
-che, pur non avendo l'attrice esplicitamente proposto azione di simulazione relativa,
questa poteva ugualmente dirsi esercitata, avendo dato atto di agire Parte_1
anche in riduzione di eventuali donazioni lesive della quota di legittima;
-che il legittimario che impugnava per simulazione un atto compiuto dal de cuius aveva veste di terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari e che, pertanto, nei suoi confronti, cadevano gli stringenti limiti probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c.,
con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva, senza restrizioni;
-che , invece, non aveva provato di avere versato il corrispettivo Parte_2
della vendita, essendo per di più decaduto dalla facoltà di produrre documenti o articolare istanze istruttorie, stante la sua tardiva costituzione, e dall'esame degli estratti conto prodotti dall'attrice non risultava alcun accredito o versamento delle somme indicate nell'atto notarile di vendita;
-che, dunque, poteva ritenersi, anche in base ad un ragionamento presuntivo ex art.2729
c. c., sulla scorta della documentazione versata in atti, della mancanza di una quietanza liberatoria della venditrice e delle circostanze fattuali allegate dalle parti, tenuto anche conto delle stesse modalità di pagamento del prezzo contrattualmente stabilite, che l'atto di compravendita del 5 dicembre 2008, dissimulasse in realtà un negozio di donazione.
pag. 12/28 3-Il Tribunale, una volta espletata la CTU disposta, con la sentenza definiva n.176/2018
del 15-28 febbraio 2018, ha così deciso:
-ha accertato e dichiarato la qualità di erede legittimaria di per la Parte_1
quota pari a 1/3 dell'asse ereditario della madre;
P_
- ha accertato e dichiarato che dell'asse ereditario facevano parte i 4/6 di proprietà della porzione immobiliare formata da un appartamento e da un garage, censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Forlì al foglio 225 mappale 198 sub 1 e 2 e le relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di 166,68/1000 delle parti comuni, e la somma di 9.000,00 Euro quale valore dei CCT presenti nel dossier titoli amministrato,
con un valore totale pari a 52.500,00 Euro;
-ha accertato e dichiarato che la quota di riserva spettante alla figlia , Parte_1
pari a 1/3, era di 17.500,00 Euro;
-ha accertato e dichiarato che vi era stata lesione della quota riservata alla legittimaria e che, previa riduzione della donazione, la stessa doveva essere Parte_1
reintegrata nella quota ad essa riservata di un terzo del patrimonio ereditario;
- ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1
; Parte_2
- ha accertato e dichiarato che aveva diritto ad una quota pari ad 1/3 Parte_1
dell'asse ereditario e, dunque, ad una somma di 17.500,00 Euro, oltre interessi di legge dalla apertura della successione al soddisfo;
-ha dichiarato interamente compensate le spese di lite.;
-ha posto a carico di tutte le parti, in quote uguali, le spese di CTU.
pag. 13/28 Il Giudice di prime cure ha rilevato:
che potevano essere recepite le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU e che,
pertanto, poteva affermarsi che il probabile valore di mercato della piena proprietà dei
4/6 dell'immobile, oggetto dell'atto del 5 dicembre 2008, dissimulante una donazione,
era pari a 43.500,00 Euro, dovendosi ritenere, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, che il valore dei beni donati in vita dal defunto andava determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione, per effetto della quale il diritto di usufrutto, che la de cuius si era riservato, era venuto a ricongiungersi con la nuda proprietà;
-che al relictum inizialmente costituito dai titoli di credito del valore nominale di
9.000,00 Euro, depositati nel dossier amministrato intestato alla doveva P_
aggiungersi il donatum, pari a 43.500,00 Euro, come risultante dalla relazione di stima del CTU, per un valore complessivo dell'asse ereditario di 52.500,00 Euro;
-che la quota di legittima riservata alla era, di conseguenza, corrispondente a T_
17.500,00 Euro (1/3 dell'asse ereditario), con conseguente lesione di legittima, derivata dalla donazione dissimulata in favore di . Parte_2
4-Avverso le predette sentenze ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-erroneità della statuizione sull'impiego e restituzione all'asse ereditario delle somme apprese da;
il Tribunale aveva errato, quanto alla somma di Parte_2
33.000,00 Euro, nel dichiarare che non era stato fornito idoneo riscontro probatorio circa il soggetto che materialmente aveva effettuato i prelievi, anche sul presupposto pag. 14/28 che il c/c e il dossier titoli, risultavano cointestati ai due fratelli;
il solo rapporto di c/c della cointestato era il n. 7851, al quale era collegato il dossier n.5172236; P_
erano stati, invero, allegati e provati i prelievi ( 6.300,00 Euro circa, derivanti dagli accrediti delle cedole) effettuati da , che non li aveva mai contestati Parte_2
e che erano stati dimostrati mediante il deposito di idonea documentazione;
contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, risultava, altresì, raggiunta la prova del bonifico, effettuato in favore di e di , Parte_2 Parte_3
della somma di 26.000,00 Euro circa, derivante dalla vendita effettuata dalla de cuius
dei titoli originariamente depositati nel dossier n. 5172236 e poi trasferiti sul deposito amministrato n. 9109851, intestato alla sola;
l'appellato aveva P_
omesso di fornire idonea giustificazione anche in merito all'impiego degli emolumenti previdenziali della madre, pari a 1.600,00 Euro mensili, da lui ritirati;
spettava, invero,
al fratello provare che le somme riscosse erano state effettivamente messe a disposizione della madre e non, come stabilito dal Tribunale, ad essa appellante,
soggetto terzo rispetto al rapporto che si intendeva provare, tanto più in ragione dell'obbligo di rendiconto, ex art. 1713 c.c., del quale era gravato Parte_2
per avere amministrato le sostanze della defunta;
ove si fossero qualificati come donazioni i prelievi effettuati dal fratello, tali donazioni, che non potevano certo considerarsi di modico valore, dovevano ritenersi nulle per difetto di forma;
b-erronea statuizione circa il carattere relativo della simulazione del contratto di compravendita intercorso tra e e della P_ Parte_2
conseguente riqualificazione del negozio come donazione;
l'assenza del versamento del pag. 15/28 corrispettivo, unitamente alla conservazione della disponibilità del bene da parte della defunta, costituivano, infatti, presupposti idonei alla dichiarazione di intervenuta simulazione assoluta, tanto più che difettava la prova dell'“animus donandi”;
c-omessa decisione sulla domanda di nullità e/o inefficacia della “compravendita” del 7
gennaio 2009 intercorsa fra e la moglie;
Parte_2 Parte_3
l'appellante ha rilevato di avere contestato detto atto di compravendita sotto i seguenti profili:1) nullità per impossibilità dell'oggetto; 2) nullità per simulazione assoluta;
3)
inefficacia ex art. 2901 cc.; la statuizione del giudice relativa alla seconda compravendita era presupposto fondamentale per poter aggredire l'immobile che ne costituiva oggetto e quindi recuperare la somma ad essa spettante per la quota di legittima sull'eredità della madre;
d-omessa pronuncia sulla domanda di divisione dell'immobile del quale era, comunque,
comproprietaria per 1/6 (i 4/6 della nuda proprietà erano stati oggetto del contratto di compravendita intercorso tra e e tra P_ Parte_2 T_
e la moglie;
aveva ceduto alla moglie anche la
[...] Parte_2
rimanente quota della quale era originariamente titolare;
alla morte della P_
, moglie di , era titolare della quota di 5/6 della Parte_3 Parte_2
piena proprietà dell'immobile in questione).
Si sono costituiti in giudizio e e hanno resistito Parte_2 Parte_3
all'impugnazione.
E' stata espletata CTU e la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
pag. 16/28 5-Rileva la Corte che devono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi del gravame di , con i quali l'appellante mira una diversa ricostruzione Parte_1
dell'asse ereditario della madre . P_
Fermo restando che, nel cd “relictum”, vadano ricompresi i titoli del valore di 9.000,00
Euro, presenti nell'asse ereditario alla data del decesso di , con il P_
secondo motivo di gravame , censurando la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto di vendita del 5
dicembre 2008, con il quale ha ceduto a la P_ Parte_2
quota di 4/6 della nuda proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini
2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage, dissimulasse una donazione, mira alla affermazione della simulazione assoluta di tale atto, ricavandone la conseguenza che la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile in questione dovesse essere ricompresa nel “relictum” e non essere al “relictum” fittiziamente riunita, quale
“donatum”, ai fini del calcolo della quota di legittima spettante ad essa appellante sull'eredità della madre.
La tesi della non appare condivisibile. Il mancato pagamento del prezzo T_
pattuito per la compravendita ( non ha dimostrato di averlo Parte_2
corrisposto, né risulta che la somma portata dall'atto di vendita del quale si tratta sia transitata nei conti correnti bancari dei quali era titolare) e la P_
presenza di due testimoni al momento della stipula dell'atto notarile (e, quindi, l'
osservanza dei requisiti prescritti per la donazione dal codice civile e dalla legge notarile) costituiscono elementi indiziari che, in via presuntiva, inducono a ritenere che pag. 17/28 la compravendita del 5 dicembre 2008, dissimuli una donazione e che, dunque, sia corretta la qualificazione dell'operazione economica offerta dal Giudice di prime cure.
Non sfugge alla Corte che l'appellante, a sostegno del proprio assunto, ha dedotto la circostanza che , anche dopo l'apparente compravendita, avrebbe P_
continuato ad occupare l'immobile del quale si tratta. L'argomento utilizzato è, però,
agevolmente superabile, ove si tenga presente che la nell'atto del 5 dicembre P_
2008, si è riservata l'usufrutto.
6-Maggiore attenzione merita il primo motivo della impugnazione della appellante, con il quale la ha lamentato l'erroneità della sentenza non definitiva n.131/2016 del T_
Tribunale di Forlì, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva disatteso propria domanda mirante a fare rientrare nell'asse ereditario di somme di P_
denaro, appartenute alla de cuius, delle quali si sarebbe Parte_2
illegittimamente appropriato.
La censura è solo in parte fondata.
Giova ricordare, in proposito, che era titolare di c/c n.7851 e di P_
collegato dossier titoli n.5172236, del quale erano cointestatari entrambi i figli oggi in causa, vale a dire e . Deve, peraltro, ritenersi Parte_1 Parte_2
pacifico che il conto corrente del quale si tratta fosse alimentato esclusivamente da denaro della madre.
Orbene, dalla documentazione prodotta da fin dal primo grado (vedi Parte_1
documenti prodotti con il n. 22) è dato desumere che abbia Parte_2
effettuato prelievi per complessivi 6.300,00 Euro. Le risultanze documentali delle quali pag. 18/28 si è detto non hanno formato oggetto di contestazione ad opera dell'appellato ora menzionato, neppure nel corso del giudizio di primo grado.
A fronte di tali inequivocabili emergenze processuali, l'appellato predetto non ha dato prova, come era suo onere, di avere impiegato la somma complessivamente prelevata per soddisfare esigenze della madre.
E' rimasto, invece, privo di riscontri documentali l'assunto di Parte_1
secondo cui la somma di 26.000,00 Euro, derivante dalla vendita effettuata dalla de cuius di titoli originariamente depositati nel dossier 5172236 e poi trasferiti nel deposito amministrato n. 9109851, intestato alla sola sia stata accreditata, mediante P_
bonifico, in conto corrente intestato ai coniugi e Parte_2 _3
.
[...]
Non può, peraltro, aderirsi alla tesi della appellante che intenderebbe presumere l'accredito predetto dalla circostanza che di tale somma non vi è traccia nei rapporti bancari intestati a . P_
Dal documento 22 della produzione di , le cui risultanze, lo si Parte_1
ribadisce, non sono mai state contestate da , si ricava che Parte_2
quest'ultimo ha prelevato dal conto corrente 2452, intestato a , sul P_
quale era delegato ad operare, la complessiva somma di 2.500,00 Euro. L'appellato non ha dimostrato, come era suo onere, di avere destinato detto importo ai bisogni della delegante.
Discende da quanto esposto che sia tenuto a restituire all'asse Parte_2
ereditario di l'importo di 8.800,00 Euro. P_
pag. 19/28 Preme sottolineare che , in relazione al conto sul quale Parte_1 T_
era delegato ad operare, non ha chiesto in primo grado che venisse emesso
[...]
ordine di rendiconto nei confronti dell'appellato ora menzionato, al fine di potere ricostruire il rapporto di dare- avere tra il fratello e la madre.
La ha dedotto solo in appello e, dunque tardivamente, la sussistenza di un T_
obbligo di rendiconto a carico del fratello.
7-Con il primo motivo di gravame ha censurato la sentenza non Parte_1
definitiva del Tribunale di Forlì anche in relazione al rigetto di propria domanda mirante a far rientrare nell'asse ereditario un importo non inferiore a 20.000,00 Euro, somma che sarebbe stata illegittimamente appresa dal fratello, nell'arco temporale 2007-2011,
periodo nel quale quest'ultimo era stato delegato a riscuotere le pensioni della madre, di importo mensile complessivo pari a circa 1.600,00 Euro. La ha calcolato la T_
somma che il fratello avrebbe dovuto restituire all'asse ereditario presumendo un fabbisogno mensile della madre di 700,00 Euro.
Osserva, invero, la Corte che la presunzione predetta non è supportata da alcun dato oggettivo, tenuto anche conto della genericità delle dichiarazioni rese, sul tema, dai testimoni , figlia della e da , Testimone_2 T_ Testimone_3
compagno della Tes_2
Solo nel presente grado, peraltro, ha allegato l'esistenza di un Parte_1
obbligo di rendiconto del fratello con riferimento alla gestione della pensione della madre. La deduzione è, però, tardiva. La avrebbe dovuto chiedere al Giudice di T_
prime cure l'emissione di ordine di rendiconto nei confronti di , in Parte_2
pag. 20/28 ordine alla gestione, quale mandatario di , degli emolumenti P_
pensionistici di quest'ultima, affinché potesse essere accertato l'eventuale debito del fratello nei confronti della madre.
8-Alla luce di quanto esposto, l'asse ereditario di va così P_
determinato:
RELICTUM 9.000,00 Euro, valore dei titoli presenti nel patrimonio della alla P_
data della apertura della successione;
8.800,00 Euro, somma della quale T_
si è impossessato e che deve restituire all'asse ereditario. Totale del
[...]
RELICTUM 17.800,00 Euro;
DONATUM 43.500,00 Euro, valore, alla data della apertura della successione, dei 4/6
della piena proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage (e relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di 166,68/1000 delle parti comuni), il tutto così distinto al
NCEU del Comune di Forlì: foglio 225, particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3,
classe 2, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T, rendita € 154,94, foglio 225, particella
198, sub 1, mq 17, categoria C/6, classe 3, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T,
rendita € 87,80.
Preme, in proposito, sottolineare (vedi Cassazione civile sez. II - 19/07/2016, n. 14747)
che, al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto
(ipotesi che ricorre nel caso che ci occupa n. d. r.) deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in pag. 21/28 vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione, per effetto della quale l'usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.
Il valore dell'asse ereditario da tenere presente ai fini del calcolo della quota di legittima spettante a ammonta, quindi, a 61.300,00 Euro e il valore della quota Parte_1
di legittima spettante alla appellante, pari a 1/3, va, dunque, determinato in 20.433,33
Euro.
9-Con il terzo motivo di gravame ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per omessa pronuncia sulla domanda con la quale essa appellante aveva invocato la dichiarazione di nullità per impossibilità dell'oggetto o per simulazione assoluta, nonché la dichiarazione di inefficacia ex art.2901 c. c., dell'atto di compravendita del 7 gennaio 2009, con il quale aveva ceduto alla Parte_2
moglie la quota di 4/6 della nuda proprietà della porzione di Parte_3
fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage, che aveva acquistato qualche giorno prima (per la precisione il 5
dicembre 2008) dalla madre . P_
L'appellante ha sottolineato che la statuizione che aveva richiesto costituiva presupposto fondamentale per aggredire l'immobile che ne costituiva oggetto e quindi per il recupero delle somme che le spettavano, a titolo di legittima.
Nella sentenza non definitiva e in quella definitiva impugnate non vi è traccia di pronuncia su tale domanda.
pag. 22/28 Ritiene, però, la Corte che non ci si trovi in presenza di una omissione di pronuncia,
avendo il Giudice di prime cure considerato, piuttosto, implicitamente assorbita la domanda in esame dalla decisione con la quale è stato affermato che l'atto di compravendita del 5 dicembre 2008, intercorso tra e il figlio P_
, dissimulasse una donazione ed è stata, di conseguenza, accolta la Parte_2
domanda di riduzione di tale donazione, formulata da , perché lesiva Parte_1
della quota di legittima spettante a quest'ultima.
Occorre, infatti, ricordare che l'art. 563 c. c. disciplina espressamente l'azione dei legittimari contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione, prevedendo
“………Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a
terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della
donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può
chiedere……..la restituzione degli immobili …………Il terzo acquirente può liberarsi
dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in
denaro…….”.
Appare evidente che la non ha interesse alla pronuncia che assume omessa da T_
parte del Giudice di primo grado, potendo realizzare i propri diritti di legittimaria mediante l'azione di cui all'art. 563 c. c.
10-Con il quarto motivo di gravame ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di provvedere sulla domanda di divisione dell'immobile sopra menzionato, del quale era comproprietaria per 1/6, appartenendo i rimanenti 5/6 alla appellata . Parte_3
pag. 23/28 Effettivamente il Tribunale di Forlì non ha esaminato tale richiesta e, pertanto, questa
Corte ha disposto CTU finalizzata ad accertare il valore attuale del bene, la sua eventuale comoda divisibilità e la situazione dell'immobile in relazione alla legislazione urbanistica.
La domanda di divisione della quale si tratta deve, però, essere dichiarata improcedibile.
Il CTU nominato nel presente grado ha, invero, accertato l'esistenza di discrepanze tra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi.
Occorre, in proposito, ricordare che l'art. 19 comma 14 D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 L. n. 52/1985,
che prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, relativi ad unità immobiliari urbane, devono contenere, a pena di nullità, oltre i dati di identificazione catastale del bene, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto (c.d. conformità
catastale oggettiva).
La disposizione di cui all'art. 29 c.
1-bis della Legge n. 52/1985 risponde all'interesse generale alla repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale, in quanto,
mediante la comminatoria della nullità, consente di far emergere, in fase di costituzione,
trasferimento o scioglimento di comunione su fabbricati già esistenti, le difformità tra gli identificativi catastali, le planimetrie depositate in catasto e la situazione di fatto della res.
L'Art. 29 comma 1-bis L. n. 52/1985, invero, dispone “Gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
pag. 24/28 scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di
conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale”.
Sul tema, la Suprema Corte ha rilevato “La presenza della dichiarazione sugli estremi
della concessione edilizia integra una condizione dell'azione […] e non un presupposto
della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in
corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa
decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di
deduzione e produzione delle parti. I suddetti principi con riferimento alla c.d.
, devono ritenersi operanti anche con riferimento
alla c.d., attesa l'evidente analogia, strutturale e
teleologica, delle rispettive discipline” (vedi Cass., Sez. 2, n. 20526 del 19/09/2020).
Va sottolineato che l'art. 29 comma 1-bis L. n. 52/1985 è applicabile anche alle divisioni giudiziali perché, in caso contrario, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.
pag. 25/28 Ebbene, nonostante il deposito della relazione del CTU sia avvenuto il 31 marzo 2023,
nessuna delle parti si è attivata per addivenire alla regolarizzazione catastale dell'immobile da dividere e a depositare attestazione di conformità delle planimetrie catastali alla situazione di fatto, rilasciata da tecnico abilitato, necessaria per procedere alla divisione, che deve, perciò, essere dichiarata improcedibile.
11- In conclusione, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 131/2016 del 11
gennaio-5 febbraio 2016 del Tribunale di Forlì, deve dichiararsi che T_
è tenuto a restituire all'asse ereditario la somma di 8.800,00 Euro;
in
[...]
parziale riforma della sentenza definitiva n.176/2018 del 15-28 febbraio 2018, va dichiarato che l'asse ereditario di è formato dalla somma di P_
9.000,00 Euro e dalla somma di 8.800,00 Euro (RELICTUM), nonché dalla quota di
4/6 della proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage (e relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di 166,68/1000 delle parti comuni), il tutto così distinto al
NCEU del Comune di Forlì:foglio 225, particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3,
classe 2, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T, rendita € 154,94, foglio 225, particella
198, sub 1, mq 17, categoria C/6, classe 3, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T,
rendita € 87,80 ( ), per un totale di 61.300,00 Euro;
che il valore della quota CP_3
di riserva spettante a , pari a 1/3, è di 20.433,33 Euro;
che vi è stata Parte_1
lesione della quota riservata alla legittimaria e che, previa riduzione Parte_1
della donazione del 5 dicembre 2008, la stessa deve essere reintegrata nella quota ad essa riservata di 1/3 del patrimonio ereditario;
che ha diritto alla Parte_1
pag. 26/28 quota di 1/3 dell'asse ereditario e dunque alla somma di 20.433,33 Euro, oltre interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo;
che è improcedibile la domanda di divisione dell'immobile suddetto.
12- La parziale soccombenza di induce all'integrale compensazione Parte_1
delle spese di entrambi i gradi. Va sottolineato, peraltro, che , Parte_3
comproprietaria per 5/6 dell'immobile da dividere, ha omesso di attivarsi per conseguire la regolarizzazione catastale del bene.
Per le medesime ragioni le spese delle espletate CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 131/2016 del 11 gennaio-5 febbraio 2016
del Tribunale di Forlì, dichiara che è tenuto a restituire all'asse ereditario di Parte_2
la somma di 8.800,00 Euro;
P_
II-in parziale riforma della sentenza definitiva n.176/2018 del 15-28 febbraio 2018 del
Tribunale di Forlì, dichiara che l'asse ereditario di è formato dalla somma di P_
9.000,00 Euro e dalla somma di 8.800,00 Euro (RELICTUM) , nonché dalla quota di 4/6 della proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage (e relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di
166,68/1000 delle parti comuni), il tutto così distinto al NCEU del Comune di Forlì: foglio 225,
particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3, classe 2, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T,
rendita € 154,94, foglio 225, particella 198, sub 1, mq 17, categoria C/6, classe 3, via Antonietta
Cimolini, n. 2, piano T, rendita € 87,80 ( ), per un valore totale di 61.300,00 Euro;
CP_3
pag. 27/28 che il valore della quota di riserva spettante a , pari ad 1/3, è di 20.433,33 Parte_1
Euro; che vi è stata lesione della quota riservata alla legittimaria e che, Parte_1
previa riduzione della donazione del 5 dicembre 2008, la stessa deve essere reintegrata nella quota ad essa riservata di 1/3 del patrimonio ereditario;
che ha diritto alla Parte_1
quota di 1/3 dell'asse ereditario e dunque alla somma di 20.433,33 Euro, oltre interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo;
che è improcedibile la domanda di divisione dell'immobile suddetto;
III- Ferme, nel resto, le impugnate sentenze, dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi;
IV- Pone le spese delle espletate CTU, così come in precedenza liquidate, a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Paola Montanari Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1896 del Ruolo Generale
dell'anno 2018
tra nata a [...] il [...] ivi residente via Parte_1
Antonietta Cimolini 2, con il patrocinio dell'Avv. Daniele Compagni.
-appellante-
e nato a [...] il [...] e nata Parte_2 Parte_3
a Forlì (FC) il 5 dicembre 1949 entrambi residenti in [...], con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Misirocchi.
- appellati-
IN PUNTO A: giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva n. 131/2016 e avverso la sentenza definitiva n.176/2018 del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 12 novembre 2023 Parte_1
Per e come da note scritte depositate in data 8 Parte_2 Parte_3
dicembre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, Parte_4 T_
e , esponendo:
[...] Parte_3
-che, in data 14/05/2011, era deceduta, in Forlì, lasciando quali P_
eredi i due figli, vale a dire essa attrice e il fratello;
Parte_2
-che era titolare della quota di 4/6 di immobile sito in Forlì via P_
Cimolini n. 2;
-che le altre quote appartenevano, nella misura di 1/6 ciascuno, ad essa attrice e a
; Parte_2
- che tra i due fratelli non intercorrevano buoni rapporti, al punto che T_
aveva omesso di comunicare ad essa attrice il ricovero della madre e il
[...]
successivo decesso;
-che il fratello le aveva chiesto il pagamento delle spese funerarie della de cuius, senza,
peraltro, averla coinvolta nella decisione relativa alle stesse;
-che all'apertura della successione legittima della l'asse ereditario risultava P_
composto di soli CCT, per un valore nominale di 9000,00 Euro circa, depositati nel dossier amministrato n. 9000/9117530 intestato alla defunta, presso la Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a.;
pag. 2/28 -che, a seguito di verifiche condotte sul patrimonio mobiliare e immobiliare della madre, essa attrice aveva accertato che , aveva venduto al figlio, in P_
data 5 dicembre 2008, il diritto di nuda proprietà della propria casa, per la quota a lei spettante (4/6), conservandone l'usufrutto vitalizio, a fronte di un corrispettivo di
53.250,00 Euro;
-che tale diritto di proprietà era stato rivenduto, per lo stesso prezzo, pochi giorni dopo la trascrizione del primo atto di compravendita, vale a dire il 7 gennaio 2009, da alla moglie;
Parte_2 Parte_3
- che le indagini effettuate avevano permesso di accertare che il fratello aveva,
indebitamente e sistematicamente, operato prelievi dal c/c cointestato con la madre e dal deposito titoli, riducendo il patrimonio mobiliare della de cuius da inziali 42.800,00
Euro, detenuti al momento del decesso del marito , a 9000,00 euro nel Persona_1
2011, anno di apertura della successione, così determinando un ammanco di circa
33.000,00 Euro;
-che l'atto di compravendita, intercorso tra e , P_ Parte_2
era stato stipulato per rogito del notaio Dott. e alla presenza di due testimoni, il Per_2
SI. e la SI.ra ; Controparte_2 Testimone_1
-che, nell'atto, era stato dichiarato che avrebbe dovuto Parte_2
corrispondere alla madre complessivi 53.250,00 Euro, di cui 9.250,00 Euro in contanti e in diverse tranches, e 44.000,00 mediante versamento che lo stesso avrebbe dovuto effettuare “entro e non oltre” il 28/02/2009;
-che tale atto doveva ritenersi nullo;
pag. 3/28 -che, a seguito delle verifiche effettuate sui c/c della de cuius, era emerso che nessun accredito o versamento era stato disposto da;
Parte_2
-che, di conseguenza, la compravendita, soggetta a condizione sospensiva non avveratasi in virtù della clausola “entro e non oltre” in relazione al versamento del saldo, era da considerarsi inefficace;
-che, sotto diverso profilo, il mancato pagamento del prezzo costituiva indice grave,
preciso e concordante dell'intervenuta simulazione assoluta della compravendita e che tale tesi era avvalorata dall'età avanzata della disponente al momento della stipula del negozio e dal fatto che quest'ultima non si era mai spogliata della disponibilità concreta del bene, essendosi riservata il diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di compravendita;
-che, pertanto, le quote dell'immobile de quo, già appartenenti alla de cuius, dovevano farsi rientrare nell'asse ereditario;
-che, peraltro, dopo l'avvenuta trascrizione del primo atto di compravendita, il T_
aveva rivenduto il diritto di nuda proprietà, per la quota 4/6 dell'immobile, alla moglie,
con atto a rogito del Notaio Dott. in data 7/01/2009; Parte_3 Per_2
-che, anche per questa seconda compravendita, era stato pattuito un prezzo di 53.250,00
Euro, suddiviso in 10.500,00 Euro, asseritamente già corrisposti in contanti e in più
tranches, da settembre a novembre 2008, e in 42.750,00 Euro che la avrebbe _3
dovuto versare entro il 31/01/2009;
-che il pagamento del prezzo non era mai avvenuto, anche in ragione delle soglie fissate dalla legge per il regolare pagamento in contanti;
pag. 4/28 -che le ragioni della repentina rivendita del diritto acquistato erano da ricondurre all'intento del convenuto di sottrarre il bene alle pretese di essa attrice, in ragione delle difficoltà economiche nelle quali lo stesso versava;
-che anche il secondo negozio giuridico doveva considerarsi, nullo, invalido e inefficace;
-che non aveva, intanto, mai acquistato la titolarità del diritto che Parte_2
ne costituiva l'oggetto e che, pertanto, si era in presenza di un acquisto a non domino;
-che, inoltre, non era mai stato pagato il corrispettivo da parte di;
Parte_3
-che il negozio era, comunque, nullo per simulazione assoluta;
-che, in ogni caso, il negozio avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., in quanto atto posto in essere dalla con la _3
consapevolezza del pregiudizio che arrecava ad essa attrice;
-che, relativamente ai rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius, era emerso che, nel marzo 2007, a seguito del decesso del marito , aveva Persona_1 P_
acceso il conto corrente n. 7851, collegato a dossier titoli n. 5172236, presso la Cassa
dei Risparmi di Forlì e della Romagna, nel quale aveva fatto confluire 42.000,00 Euro
circa in titoli, oltre a liquidità per 800,00 Euro;
-che i rapporti suddetti erano stati cointestati ad essa attrice e al fratello T_
, affinché la madre potesse ricevere supporto nella loro gestione;
[...]
-che l'esame degli estratti del rapporto di conto corrente e del deposito amministrato aveva disvelato che non era mai stato eseguito alcun versamento o accredito, né a titolo pag. 5/28 di corrispettivo della compravendita, né come restituzione degli emolumenti pensionistici della ritirati personalmente dal figlio;
P_
-che gli unici movimenti in entrata in tale conto erano rappresentati dagli accrediti delle cedole delle obbligazioni, i quali venivano sistematicamente prelevati da T_
, lasciando il saldo spesso prossimo allo zero;
[...]
-che, in data 19/06/2008, la aveva aperto un nuovo deposito amministrato P_
portante il n. 9109851, del quale era l'unica titolare, svincolato da un conto corrente, per farvi confluire parte delle obbligazioni presenti nel primo dossier n. 5172236, del valore nominale di 26.000,00 Euro circa;
-che tali titoli, in data 1/04/2009, erano stati venduti con successivo trasferimento del loro controvalore, pari a 26.000,00 Euro circa, su conto corrente intestato a T_
e ;
[...] Parte_3
-che, in data 25/09/2009, i titoli rimanenti nel deposito n. 5172236, giunti a scadenza,
erano stati rimborsati con accredito in conto di 16.000,00; - che il aveva, T_
quindi, prelevato 6.000,00 Euro;
-che il 30/09/2009 il conto n. 7851 era stato estinto su richiesta della le somme P_
ivi presenti, pari a 10.000,00 Euro circa, erano state trasferite in un nuovo rapporto di conto corrente, portante il n. 2452, acceso in data 16/10/2009 presso il medesimo istituto di credito, intestato alla sola de cuius;
-che, in relazione a tale rapporto, la de cuius aveva concesso procura a operare al figlio,
il quale aveva prima acquistato CCT per un controvalore di 10.000,00 Euro circa e successivamente aveva prelevato 500,00 Euro e, infine, altri 2000,00 Euro;
pag. 6/28 -che, a fronte delle operazioni sopra elencate, al momento dell'apertura della successione, nei rapporti intestati a , risultavano presenti solo P_
9.000,00 Euro circa in titoli di stato, a fronte dei 42.800,00 Euro circa, in denaro e titoli,
presenti al momento della morte del marito della predetta P_
-che , nel periodo in cui aveva amministrato le sostanze della Parte_2
madre, aveva illegittimamente appreso la somma di 33.000,00 Euro circa, costituente la differenza tra la somma di 42.000,00 Euro in titoli, presente nel dossier n. 5172236,
collegato al c/c n. 7851 acceso successivamente al decesso di , e i Persona_1
9.000,00 Euro in CCT, rinvenuti al momento dell'apertura della successione;
-che la madre era titolare di un trattamento pensionistico di P_
complessivi 1593,16 Euro netti al mese, così ripartiti: Pensione VO n. 50007278 di importo netto pari a 537,25 Euro;
Pensione di invalidità civile n. 07036255 di importo
Parte netto pari a 487,39 Euro;
n. 47001817 di importo mensile pari a 568,52 Euro;
-che tali importi venivano pagati presso l'ente Poste al delegato , il Parte_2
quale ometteva di depositare le somme nel conto corrente intestato alla madre, stando a quel che emergeva dall'analisi della documentazione bancaria;
-che non risultava, inoltre, possibile che tali somme fossero state impiegate dalla de
cuius, in quanto tale circostanza confliggeva con lo stile di vita morigerato della stessa,
la quale non era solita effettuare spese futili, viveva in una casa di proprietà e godeva di buona salute, non necessitando, pertanto, di particolare assistenza;
-che, alla stregua di tale premessa, poteva ipotizzarsi che la madre utilizzasse, per le sue necessità, la somma di 700,00 Euro al mese;
pag. 7/28 -che le somme ricavate per differenza tra l'importo totale delle pensioni e quello plausibilmente speso per le esigenze quotidiane della de cuius, non soltanto venivano materialmente incassate dal fratello in quanto a ciò delegato, ma anche impiegate in mancanza di autorizzazione e all'insaputa di;
P_
-che, alla luce di quanto esposto, l'asse ereditario doveva ritenersi così composto:4/6
della proprietà del bene immobile sito in Forlì alla via Cimolini n.2; 33.000,00 Euro,
oltre interessi al tasso legale dalla data di effettiva restituzione all'asse ereditario da parte di , risultanti dalla differenza tra il patrimonio mobiliare Parte_2
esistente al momento del decesso del marito di e quello risultante al P_
momento dell'apertura della successione di quest'ultima; 20.000,00 Euro, oltre interessi al tasso legale dalla data di effettiva restituzione all'asse ereditario, come credito derivante dalla somma degli emolumenti pensionistici erogati in favore della de cuius
ma mai versati in conti correnti a quest'ultima facenti capo, detratte le somme che presumibilmente la vrebbe impiegato per le sue necessità quotidiane e stimate P_
in 700,00 Euro circa al mese;
9.000,00 Euro per titoli depositati presso la Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna Spa;
-che l'asse ereditario così ricostruito doveva essere diviso secondo le disposizioni della successione legittima, con scioglimento della comunione del bene immobile in natura,
o, in difetto, previa stima e vendita;
-che doveva considerarsi litisconsorte necessaria, oltre che in Parte_3
relazione alla domanda mirante alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di acquisto delle quote di nuda proprietà già appartenute a , anche in P_
pag. 8/28 conseguenza dell'atto di compravendita con il quale aveva acquistato dal marito la quota di comproprietà, pari a 1/6 dell'immobile in via A. Cimolini n.2, a quest'ultimo pervenuta per successione legittima dal padre , avuto riguardo alla Persona_1
domanda di divisione avanzata da essa attrice.
ha, quindi, chiesto al Tribunale di Forlì di accertare l'esatta Parte_1
composizione dell'asse ereditario di;
di dichiarare la nullità, P_
invalidità e/o l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di compravendita, entrambi a rogiti del Notaio Dott. il primo stipulato in data 5/12/2008 tra la il figlio Per_2 P_
, n.13379 di Repertorio e n.8411 di Raccolta, registrato il Parte_2
17/12/2008 a Forlì e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Forlì il 29.12.2008, il secondo in data 07/01/2009 tra e la moglie , n. Parte_2 Parte_3
13620 di Repertorio e n. 8578 di Raccolta, registrato il 08/01/209, e trascritto in Forlì in data 08/01/2009 al n. 352 RG e n. 254 RP;
di dichiarare che l'asse ereditario della defunta era composto, oltre che dai titoli di stato rinvenuti nel P_
deposito amministrato n. 9000/9117530 presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna ed ivi ancora custoditi, anche dalle quote degli immobili come di seguito descritti: foglio 225, particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3, classe 2, via A.
Cimolini n.2, piano T, rendita euro 87,80 foglio 225, particella 198, sub 1, mq 17,
categoria C/6, classe 3, via A. Cimolini n.2, piano T, rendita euro 87,80; di dichiarare che l'asse ereditario era composto anche da somme di denaro, titoli di credito e da ogni altro bene indicati nell'atto di citazione ed eventualmente individuati nel corso del giudizio;
di procedere alla divisione, determinando i diritti spettanti a ciascun coerede e pag. 9/28 provvedendo alla relativa assegnazione e eventualmente alla vendita dei beni immobili in comproprietà; di disporre, in ogni caso, la divisione dell'immobile oggetto del giudizio.
Si sono costituiti tardivamente e e hanno Parte_2 Parte_3
resistito alla domanda attorea.
2-Il Tribunale di Forlì, con sentenza non definitiva n.131/2016 del 11 gennaio-5
febbraio 2016, ha così deliberato:
-ha rigettato le domande di , miranti alla restituzione all'asse Parte_1
ereditario, da parte di , della somma di 33.000,00 Euro e di quella Parte_2
di 20.000,00 Euro;
-ha dichiarato la simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato in data 5
dicembre 2008 a rogito Notaio dott. tra e la madre Per_2 Parte_2 [...]
, avente ad oggetto la nuda proprietà di 4/6 dell'appartamento ubicato al P_
piano terra con annesso vano garage dell'immobile di Forlì via Cimolini 2, costituendo lo stesso, in realtà, una donazione.
Il Giudice di prime cure ha disposto che il giudizio proseguisse per l'espletamento di
CTU finalizzata all'accertamento del valore dell'immobile predetto alla data della apertura della successione di . P_
Il Tribunale ha, in particolare, rilevato:
-che la domanda dell'attrice, mirante a fare rientrare nell'asse ereditario la somma di
33.000,00 Euro, doveva essere rigettata, in quanto entrambi i figli di
[...]
avrebbero potuto disporre delle somme alla stessa appartenute, essendo il P_
pag. 10/28 c/c e il dossier titoli connesso cointestati con i due fratelli, e non vi era prova che i prelievi in contanti fossero stati eseguiti da;
Parte_2
-che, quanto alla vendita delle obbligazioni del valore nominale di circa 26.000,00 Euro
disposta dalla non era supportata da adeguata prova documentale la circostanza P_
del bonifico della somma ricavata sul c/c del figlio e della nuora;
-che doveva essere disattesa la domanda, avanzata dalla finalizzata a fare T_
rientrare nell'asse ereditario l'importo di 20.000,00 Euro, che Parte_2
avrebbe illegittimamente appreso nel periodo in cui era stato delegato al ritiro della pensione della madre;
-che era, infatti, rimasta priva di riscontro la tesi dell'attrice circa l'impiego, da parte della degli emolumenti pensionistici in misura non superiore a 700,00 Euro P_
mensili;
- che l'atto di compravendita stipulato da e dalla madre, avente ad Parte_2
oggetto la nuda proprietà della quota di 4/6 dell'immobile sito a Forlì in via Cimolini
n.2, non poteva considerarsi affetto da nullità, posto che il mancato pagamento del prezzo che aveva desunto dall'esame dei rapporti bancari intestati Parte_1
all'alienante poteva al più configurare un inadempimento contrattuale e non invece dar luogo a invalidità del negozio;
-che, peraltro, la clausola “entro e non oltre”, relativa al pagamento del saldo, non era qualificabile come condizione sospensiva dell'atto negoziale, attenendo invece alla mera modalità di pagamento del corrispettivo;
pag. 11/28 -che non era, inoltre, ravvisabile, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice,
una simulazione assoluta nel negozio giuridico in questione, potendosi invece affermare la sussistenza di una simulazione relativa giacché l'atto presentava i requisiti di forma e di sostanza di altro istituto negoziale quale la donazione: questa, infatti, richiedeva, per la sua validità, l'atto pubblico e la presenza di due testimoni;
-che, pur non avendo l'attrice esplicitamente proposto azione di simulazione relativa,
questa poteva ugualmente dirsi esercitata, avendo dato atto di agire Parte_1
anche in riduzione di eventuali donazioni lesive della quota di legittima;
-che il legittimario che impugnava per simulazione un atto compiuto dal de cuius aveva veste di terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari e che, pertanto, nei suoi confronti, cadevano gli stringenti limiti probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c.,
con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva, senza restrizioni;
-che , invece, non aveva provato di avere versato il corrispettivo Parte_2
della vendita, essendo per di più decaduto dalla facoltà di produrre documenti o articolare istanze istruttorie, stante la sua tardiva costituzione, e dall'esame degli estratti conto prodotti dall'attrice non risultava alcun accredito o versamento delle somme indicate nell'atto notarile di vendita;
-che, dunque, poteva ritenersi, anche in base ad un ragionamento presuntivo ex art.2729
c. c., sulla scorta della documentazione versata in atti, della mancanza di una quietanza liberatoria della venditrice e delle circostanze fattuali allegate dalle parti, tenuto anche conto delle stesse modalità di pagamento del prezzo contrattualmente stabilite, che l'atto di compravendita del 5 dicembre 2008, dissimulasse in realtà un negozio di donazione.
pag. 12/28 3-Il Tribunale, una volta espletata la CTU disposta, con la sentenza definiva n.176/2018
del 15-28 febbraio 2018, ha così deciso:
-ha accertato e dichiarato la qualità di erede legittimaria di per la Parte_1
quota pari a 1/3 dell'asse ereditario della madre;
P_
- ha accertato e dichiarato che dell'asse ereditario facevano parte i 4/6 di proprietà della porzione immobiliare formata da un appartamento e da un garage, censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Forlì al foglio 225 mappale 198 sub 1 e 2 e le relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di 166,68/1000 delle parti comuni, e la somma di 9.000,00 Euro quale valore dei CCT presenti nel dossier titoli amministrato,
con un valore totale pari a 52.500,00 Euro;
-ha accertato e dichiarato che la quota di riserva spettante alla figlia , Parte_1
pari a 1/3, era di 17.500,00 Euro;
-ha accertato e dichiarato che vi era stata lesione della quota riservata alla legittimaria e che, previa riduzione della donazione, la stessa doveva essere Parte_1
reintegrata nella quota ad essa riservata di un terzo del patrimonio ereditario;
- ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1
; Parte_2
- ha accertato e dichiarato che aveva diritto ad una quota pari ad 1/3 Parte_1
dell'asse ereditario e, dunque, ad una somma di 17.500,00 Euro, oltre interessi di legge dalla apertura della successione al soddisfo;
-ha dichiarato interamente compensate le spese di lite.;
-ha posto a carico di tutte le parti, in quote uguali, le spese di CTU.
pag. 13/28 Il Giudice di prime cure ha rilevato:
che potevano essere recepite le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU e che,
pertanto, poteva affermarsi che il probabile valore di mercato della piena proprietà dei
4/6 dell'immobile, oggetto dell'atto del 5 dicembre 2008, dissimulante una donazione,
era pari a 43.500,00 Euro, dovendosi ritenere, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, che il valore dei beni donati in vita dal defunto andava determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione, per effetto della quale il diritto di usufrutto, che la de cuius si era riservato, era venuto a ricongiungersi con la nuda proprietà;
-che al relictum inizialmente costituito dai titoli di credito del valore nominale di
9.000,00 Euro, depositati nel dossier amministrato intestato alla doveva P_
aggiungersi il donatum, pari a 43.500,00 Euro, come risultante dalla relazione di stima del CTU, per un valore complessivo dell'asse ereditario di 52.500,00 Euro;
-che la quota di legittima riservata alla era, di conseguenza, corrispondente a T_
17.500,00 Euro (1/3 dell'asse ereditario), con conseguente lesione di legittima, derivata dalla donazione dissimulata in favore di . Parte_2
4-Avverso le predette sentenze ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-erroneità della statuizione sull'impiego e restituzione all'asse ereditario delle somme apprese da;
il Tribunale aveva errato, quanto alla somma di Parte_2
33.000,00 Euro, nel dichiarare che non era stato fornito idoneo riscontro probatorio circa il soggetto che materialmente aveva effettuato i prelievi, anche sul presupposto pag. 14/28 che il c/c e il dossier titoli, risultavano cointestati ai due fratelli;
il solo rapporto di c/c della cointestato era il n. 7851, al quale era collegato il dossier n.5172236; P_
erano stati, invero, allegati e provati i prelievi ( 6.300,00 Euro circa, derivanti dagli accrediti delle cedole) effettuati da , che non li aveva mai contestati Parte_2
e che erano stati dimostrati mediante il deposito di idonea documentazione;
contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, risultava, altresì, raggiunta la prova del bonifico, effettuato in favore di e di , Parte_2 Parte_3
della somma di 26.000,00 Euro circa, derivante dalla vendita effettuata dalla de cuius
dei titoli originariamente depositati nel dossier n. 5172236 e poi trasferiti sul deposito amministrato n. 9109851, intestato alla sola;
l'appellato aveva P_
omesso di fornire idonea giustificazione anche in merito all'impiego degli emolumenti previdenziali della madre, pari a 1.600,00 Euro mensili, da lui ritirati;
spettava, invero,
al fratello provare che le somme riscosse erano state effettivamente messe a disposizione della madre e non, come stabilito dal Tribunale, ad essa appellante,
soggetto terzo rispetto al rapporto che si intendeva provare, tanto più in ragione dell'obbligo di rendiconto, ex art. 1713 c.c., del quale era gravato Parte_2
per avere amministrato le sostanze della defunta;
ove si fossero qualificati come donazioni i prelievi effettuati dal fratello, tali donazioni, che non potevano certo considerarsi di modico valore, dovevano ritenersi nulle per difetto di forma;
b-erronea statuizione circa il carattere relativo della simulazione del contratto di compravendita intercorso tra e e della P_ Parte_2
conseguente riqualificazione del negozio come donazione;
l'assenza del versamento del pag. 15/28 corrispettivo, unitamente alla conservazione della disponibilità del bene da parte della defunta, costituivano, infatti, presupposti idonei alla dichiarazione di intervenuta simulazione assoluta, tanto più che difettava la prova dell'“animus donandi”;
c-omessa decisione sulla domanda di nullità e/o inefficacia della “compravendita” del 7
gennaio 2009 intercorsa fra e la moglie;
Parte_2 Parte_3
l'appellante ha rilevato di avere contestato detto atto di compravendita sotto i seguenti profili:1) nullità per impossibilità dell'oggetto; 2) nullità per simulazione assoluta;
3)
inefficacia ex art. 2901 cc.; la statuizione del giudice relativa alla seconda compravendita era presupposto fondamentale per poter aggredire l'immobile che ne costituiva oggetto e quindi recuperare la somma ad essa spettante per la quota di legittima sull'eredità della madre;
d-omessa pronuncia sulla domanda di divisione dell'immobile del quale era, comunque,
comproprietaria per 1/6 (i 4/6 della nuda proprietà erano stati oggetto del contratto di compravendita intercorso tra e e tra P_ Parte_2 T_
e la moglie;
aveva ceduto alla moglie anche la
[...] Parte_2
rimanente quota della quale era originariamente titolare;
alla morte della P_
, moglie di , era titolare della quota di 5/6 della Parte_3 Parte_2
piena proprietà dell'immobile in questione).
Si sono costituiti in giudizio e e hanno resistito Parte_2 Parte_3
all'impugnazione.
E' stata espletata CTU e la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
pag. 16/28 5-Rileva la Corte che devono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi del gravame di , con i quali l'appellante mira una diversa ricostruzione Parte_1
dell'asse ereditario della madre . P_
Fermo restando che, nel cd “relictum”, vadano ricompresi i titoli del valore di 9.000,00
Euro, presenti nell'asse ereditario alla data del decesso di , con il P_
secondo motivo di gravame , censurando la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto di vendita del 5
dicembre 2008, con il quale ha ceduto a la P_ Parte_2
quota di 4/6 della nuda proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini
2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage, dissimulasse una donazione, mira alla affermazione della simulazione assoluta di tale atto, ricavandone la conseguenza che la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile in questione dovesse essere ricompresa nel “relictum” e non essere al “relictum” fittiziamente riunita, quale
“donatum”, ai fini del calcolo della quota di legittima spettante ad essa appellante sull'eredità della madre.
La tesi della non appare condivisibile. Il mancato pagamento del prezzo T_
pattuito per la compravendita ( non ha dimostrato di averlo Parte_2
corrisposto, né risulta che la somma portata dall'atto di vendita del quale si tratta sia transitata nei conti correnti bancari dei quali era titolare) e la P_
presenza di due testimoni al momento della stipula dell'atto notarile (e, quindi, l'
osservanza dei requisiti prescritti per la donazione dal codice civile e dalla legge notarile) costituiscono elementi indiziari che, in via presuntiva, inducono a ritenere che pag. 17/28 la compravendita del 5 dicembre 2008, dissimuli una donazione e che, dunque, sia corretta la qualificazione dell'operazione economica offerta dal Giudice di prime cure.
Non sfugge alla Corte che l'appellante, a sostegno del proprio assunto, ha dedotto la circostanza che , anche dopo l'apparente compravendita, avrebbe P_
continuato ad occupare l'immobile del quale si tratta. L'argomento utilizzato è, però,
agevolmente superabile, ove si tenga presente che la nell'atto del 5 dicembre P_
2008, si è riservata l'usufrutto.
6-Maggiore attenzione merita il primo motivo della impugnazione della appellante, con il quale la ha lamentato l'erroneità della sentenza non definitiva n.131/2016 del T_
Tribunale di Forlì, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva disatteso propria domanda mirante a fare rientrare nell'asse ereditario di somme di P_
denaro, appartenute alla de cuius, delle quali si sarebbe Parte_2
illegittimamente appropriato.
La censura è solo in parte fondata.
Giova ricordare, in proposito, che era titolare di c/c n.7851 e di P_
collegato dossier titoli n.5172236, del quale erano cointestatari entrambi i figli oggi in causa, vale a dire e . Deve, peraltro, ritenersi Parte_1 Parte_2
pacifico che il conto corrente del quale si tratta fosse alimentato esclusivamente da denaro della madre.
Orbene, dalla documentazione prodotta da fin dal primo grado (vedi Parte_1
documenti prodotti con il n. 22) è dato desumere che abbia Parte_2
effettuato prelievi per complessivi 6.300,00 Euro. Le risultanze documentali delle quali pag. 18/28 si è detto non hanno formato oggetto di contestazione ad opera dell'appellato ora menzionato, neppure nel corso del giudizio di primo grado.
A fronte di tali inequivocabili emergenze processuali, l'appellato predetto non ha dato prova, come era suo onere, di avere impiegato la somma complessivamente prelevata per soddisfare esigenze della madre.
E' rimasto, invece, privo di riscontri documentali l'assunto di Parte_1
secondo cui la somma di 26.000,00 Euro, derivante dalla vendita effettuata dalla de cuius di titoli originariamente depositati nel dossier 5172236 e poi trasferiti nel deposito amministrato n. 9109851, intestato alla sola sia stata accreditata, mediante P_
bonifico, in conto corrente intestato ai coniugi e Parte_2 _3
.
[...]
Non può, peraltro, aderirsi alla tesi della appellante che intenderebbe presumere l'accredito predetto dalla circostanza che di tale somma non vi è traccia nei rapporti bancari intestati a . P_
Dal documento 22 della produzione di , le cui risultanze, lo si Parte_1
ribadisce, non sono mai state contestate da , si ricava che Parte_2
quest'ultimo ha prelevato dal conto corrente 2452, intestato a , sul P_
quale era delegato ad operare, la complessiva somma di 2.500,00 Euro. L'appellato non ha dimostrato, come era suo onere, di avere destinato detto importo ai bisogni della delegante.
Discende da quanto esposto che sia tenuto a restituire all'asse Parte_2
ereditario di l'importo di 8.800,00 Euro. P_
pag. 19/28 Preme sottolineare che , in relazione al conto sul quale Parte_1 T_
era delegato ad operare, non ha chiesto in primo grado che venisse emesso
[...]
ordine di rendiconto nei confronti dell'appellato ora menzionato, al fine di potere ricostruire il rapporto di dare- avere tra il fratello e la madre.
La ha dedotto solo in appello e, dunque tardivamente, la sussistenza di un T_
obbligo di rendiconto a carico del fratello.
7-Con il primo motivo di gravame ha censurato la sentenza non Parte_1
definitiva del Tribunale di Forlì anche in relazione al rigetto di propria domanda mirante a far rientrare nell'asse ereditario un importo non inferiore a 20.000,00 Euro, somma che sarebbe stata illegittimamente appresa dal fratello, nell'arco temporale 2007-2011,
periodo nel quale quest'ultimo era stato delegato a riscuotere le pensioni della madre, di importo mensile complessivo pari a circa 1.600,00 Euro. La ha calcolato la T_
somma che il fratello avrebbe dovuto restituire all'asse ereditario presumendo un fabbisogno mensile della madre di 700,00 Euro.
Osserva, invero, la Corte che la presunzione predetta non è supportata da alcun dato oggettivo, tenuto anche conto della genericità delle dichiarazioni rese, sul tema, dai testimoni , figlia della e da , Testimone_2 T_ Testimone_3
compagno della Tes_2
Solo nel presente grado, peraltro, ha allegato l'esistenza di un Parte_1
obbligo di rendiconto del fratello con riferimento alla gestione della pensione della madre. La deduzione è, però, tardiva. La avrebbe dovuto chiedere al Giudice di T_
prime cure l'emissione di ordine di rendiconto nei confronti di , in Parte_2
pag. 20/28 ordine alla gestione, quale mandatario di , degli emolumenti P_
pensionistici di quest'ultima, affinché potesse essere accertato l'eventuale debito del fratello nei confronti della madre.
8-Alla luce di quanto esposto, l'asse ereditario di va così P_
determinato:
RELICTUM 9.000,00 Euro, valore dei titoli presenti nel patrimonio della alla P_
data della apertura della successione;
8.800,00 Euro, somma della quale T_
si è impossessato e che deve restituire all'asse ereditario. Totale del
[...]
RELICTUM 17.800,00 Euro;
DONATUM 43.500,00 Euro, valore, alla data della apertura della successione, dei 4/6
della piena proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage (e relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di 166,68/1000 delle parti comuni), il tutto così distinto al
NCEU del Comune di Forlì: foglio 225, particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3,
classe 2, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T, rendita € 154,94, foglio 225, particella
198, sub 1, mq 17, categoria C/6, classe 3, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T,
rendita € 87,80.
Preme, in proposito, sottolineare (vedi Cassazione civile sez. II - 19/07/2016, n. 14747)
che, al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto
(ipotesi che ricorre nel caso che ci occupa n. d. r.) deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in pag. 21/28 vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione, per effetto della quale l'usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.
Il valore dell'asse ereditario da tenere presente ai fini del calcolo della quota di legittima spettante a ammonta, quindi, a 61.300,00 Euro e il valore della quota Parte_1
di legittima spettante alla appellante, pari a 1/3, va, dunque, determinato in 20.433,33
Euro.
9-Con il terzo motivo di gravame ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per omessa pronuncia sulla domanda con la quale essa appellante aveva invocato la dichiarazione di nullità per impossibilità dell'oggetto o per simulazione assoluta, nonché la dichiarazione di inefficacia ex art.2901 c. c., dell'atto di compravendita del 7 gennaio 2009, con il quale aveva ceduto alla Parte_2
moglie la quota di 4/6 della nuda proprietà della porzione di Parte_3
fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage, che aveva acquistato qualche giorno prima (per la precisione il 5
dicembre 2008) dalla madre . P_
L'appellante ha sottolineato che la statuizione che aveva richiesto costituiva presupposto fondamentale per aggredire l'immobile che ne costituiva oggetto e quindi per il recupero delle somme che le spettavano, a titolo di legittima.
Nella sentenza non definitiva e in quella definitiva impugnate non vi è traccia di pronuncia su tale domanda.
pag. 22/28 Ritiene, però, la Corte che non ci si trovi in presenza di una omissione di pronuncia,
avendo il Giudice di prime cure considerato, piuttosto, implicitamente assorbita la domanda in esame dalla decisione con la quale è stato affermato che l'atto di compravendita del 5 dicembre 2008, intercorso tra e il figlio P_
, dissimulasse una donazione ed è stata, di conseguenza, accolta la Parte_2
domanda di riduzione di tale donazione, formulata da , perché lesiva Parte_1
della quota di legittima spettante a quest'ultima.
Occorre, infatti, ricordare che l'art. 563 c. c. disciplina espressamente l'azione dei legittimari contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione, prevedendo
“………Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a
terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della
donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può
chiedere……..la restituzione degli immobili …………Il terzo acquirente può liberarsi
dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in
denaro…….”.
Appare evidente che la non ha interesse alla pronuncia che assume omessa da T_
parte del Giudice di primo grado, potendo realizzare i propri diritti di legittimaria mediante l'azione di cui all'art. 563 c. c.
10-Con il quarto motivo di gravame ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di provvedere sulla domanda di divisione dell'immobile sopra menzionato, del quale era comproprietaria per 1/6, appartenendo i rimanenti 5/6 alla appellata . Parte_3
pag. 23/28 Effettivamente il Tribunale di Forlì non ha esaminato tale richiesta e, pertanto, questa
Corte ha disposto CTU finalizzata ad accertare il valore attuale del bene, la sua eventuale comoda divisibilità e la situazione dell'immobile in relazione alla legislazione urbanistica.
La domanda di divisione della quale si tratta deve, però, essere dichiarata improcedibile.
Il CTU nominato nel presente grado ha, invero, accertato l'esistenza di discrepanze tra le planimetrie catastali e lo stato dei luoghi.
Occorre, in proposito, ricordare che l'art. 19 comma 14 D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 L. n. 52/1985,
che prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, relativi ad unità immobiliari urbane, devono contenere, a pena di nullità, oltre i dati di identificazione catastale del bene, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto (c.d. conformità
catastale oggettiva).
La disposizione di cui all'art. 29 c.
1-bis della Legge n. 52/1985 risponde all'interesse generale alla repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale, in quanto,
mediante la comminatoria della nullità, consente di far emergere, in fase di costituzione,
trasferimento o scioglimento di comunione su fabbricati già esistenti, le difformità tra gli identificativi catastali, le planimetrie depositate in catasto e la situazione di fatto della res.
L'Art. 29 comma 1-bis L. n. 52/1985, invero, dispone “Gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
pag. 24/28 scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di
conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale”.
Sul tema, la Suprema Corte ha rilevato “La presenza della dichiarazione sugli estremi
della concessione edilizia integra una condizione dell'azione […] e non un presupposto
della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in
corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa
decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di
deduzione e produzione delle parti. I suddetti principi con riferimento alla c.d.
alla c.d.
teleologica, delle rispettive discipline” (vedi Cass., Sez. 2, n. 20526 del 19/09/2020).
Va sottolineato che l'art. 29 comma 1-bis L. n. 52/1985 è applicabile anche alle divisioni giudiziali perché, in caso contrario, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.
pag. 25/28 Ebbene, nonostante il deposito della relazione del CTU sia avvenuto il 31 marzo 2023,
nessuna delle parti si è attivata per addivenire alla regolarizzazione catastale dell'immobile da dividere e a depositare attestazione di conformità delle planimetrie catastali alla situazione di fatto, rilasciata da tecnico abilitato, necessaria per procedere alla divisione, che deve, perciò, essere dichiarata improcedibile.
11- In conclusione, in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 131/2016 del 11
gennaio-5 febbraio 2016 del Tribunale di Forlì, deve dichiararsi che T_
è tenuto a restituire all'asse ereditario la somma di 8.800,00 Euro;
in
[...]
parziale riforma della sentenza definitiva n.176/2018 del 15-28 febbraio 2018, va dichiarato che l'asse ereditario di è formato dalla somma di P_
9.000,00 Euro e dalla somma di 8.800,00 Euro (RELICTUM), nonché dalla quota di
4/6 della proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage (e relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di 166,68/1000 delle parti comuni), il tutto così distinto al
NCEU del Comune di Forlì:foglio 225, particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3,
classe 2, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T, rendita € 154,94, foglio 225, particella
198, sub 1, mq 17, categoria C/6, classe 3, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T,
rendita € 87,80 ( ), per un totale di 61.300,00 Euro;
che il valore della quota CP_3
di riserva spettante a , pari a 1/3, è di 20.433,33 Euro;
che vi è stata Parte_1
lesione della quota riservata alla legittimaria e che, previa riduzione Parte_1
della donazione del 5 dicembre 2008, la stessa deve essere reintegrata nella quota ad essa riservata di 1/3 del patrimonio ereditario;
che ha diritto alla Parte_1
pag. 26/28 quota di 1/3 dell'asse ereditario e dunque alla somma di 20.433,33 Euro, oltre interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo;
che è improcedibile la domanda di divisione dell'immobile suddetto.
12- La parziale soccombenza di induce all'integrale compensazione Parte_1
delle spese di entrambi i gradi. Va sottolineato, peraltro, che , Parte_3
comproprietaria per 5/6 dell'immobile da dividere, ha omesso di attivarsi per conseguire la regolarizzazione catastale del bene.
Per le medesime ragioni le spese delle espletate CTU devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 131/2016 del 11 gennaio-5 febbraio 2016
del Tribunale di Forlì, dichiara che è tenuto a restituire all'asse ereditario di Parte_2
la somma di 8.800,00 Euro;
P_
II-in parziale riforma della sentenza definitiva n.176/2018 del 15-28 febbraio 2018 del
Tribunale di Forlì, dichiara che l'asse ereditario di è formato dalla somma di P_
9.000,00 Euro e dalla somma di 8.800,00 Euro (RELICTUM) , nonché dalla quota di 4/6 della proprietà della porzione di fabbricato sito in Forlì via Cimolini 2, costituita da appartamento a piano terra e vano ad uso garage (e relative proporzionali quote di comproprietà in ragione di
166,68/1000 delle parti comuni), il tutto così distinto al NCEU del Comune di Forlì: foglio 225,
particella 198, sub 2, vani 2,5, categoria A/3, classe 2, via Antonietta Cimolini, n. 2, piano T,
rendita € 154,94, foglio 225, particella 198, sub 1, mq 17, categoria C/6, classe 3, via Antonietta
Cimolini, n. 2, piano T, rendita € 87,80 ( ), per un valore totale di 61.300,00 Euro;
CP_3
pag. 27/28 che il valore della quota di riserva spettante a , pari ad 1/3, è di 20.433,33 Parte_1
Euro; che vi è stata lesione della quota riservata alla legittimaria e che, Parte_1
previa riduzione della donazione del 5 dicembre 2008, la stessa deve essere reintegrata nella quota ad essa riservata di 1/3 del patrimonio ereditario;
che ha diritto alla Parte_1
quota di 1/3 dell'asse ereditario e dunque alla somma di 20.433,33 Euro, oltre interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo;
che è improcedibile la domanda di divisione dell'immobile suddetto;
III- Ferme, nel resto, le impugnate sentenze, dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi;
IV- Pone le spese delle espletate CTU, così come in precedenza liquidate, a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
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