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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1863/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 20/05/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. CAPURRO CHIARA per parte attrice Parte_1
e
[...] CP_1
2. l'avv. QUERCINI GIANPAOLO per parte convenuta
Controparte_2
che precisano le rispettive conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente per parte attrice e come da comparsa di risposta per parte convenuta
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 1863/2024 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto
- che il Tribunale di Genova emetteva nei confronti di
[...]
e il decreto ingiuntivo n. 3090/2023 avente ad Parte_1 CP_1 oggetto il pagamento della somma di € 34.964,00 in favore di sulla base di atto notarile di cessione delle quote Controparte_2 del 17/04/2012 (doc. 2 att.);
- che con atto di citazione ritualmente notificato gli attori
[...]
e si opponevano al suddetto decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo, allegando:
• che le parti hanno gestito per anni in società la e che tra loro sono cognati;
Controparte_3
• che nel 2012 il aveva deciso di uscire dalla CP_2 società e quindi vendeva le proprie quote agli opponenti con atto del 17/04/2012 dietro il corrispettivo di € 34.964,00 da versare in cinque rate annuali da € 3.496,40 a carico di ciascuno dei soci e e con scadenza il 30/06 di ogni anno dal Pt_1 CP_1
2012 al 2016 (doc. 2 attore);
• che le parti provvedevano al pagamento in contanti delle quote acquisite dal , senza farsi CP_2 rilasciare quietanza scritta in virtù del rapporto di parentela tra le parti;
- che quindi gli attori si opponevano al citato decreto monitorio per aver già pagato ed estinto il proprio debito di pagamento del prezzo di dette quote e comunque eccependone la prescrizione;
- che questo Giudice provvedeva alla parziale sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- che venivano escussi alcuni testi e - ammesso l'interrogatorio formale - non si presentava;
Controparte_2
- che concessi i termini ex art. 171 cpc e quindi venivano precisate le conclusioni ex art. 281 sexies cpc;
- che l'opposizione va accolta;
- che infatti risulta agli atti che il debito originato dall'atto notarile stipulato in data 17/04/2012 sia stato integralmente pagato dagli opponenti;
- che infatti ciò risulta dall'assunzione della prova testimoniale e in particolare va ricordato che:
figlio dell'opposto, dichiarava che Controparte_4
“ricordo che i versamenti avvenivano a cadenze mensili” e che “mio padre ogni tanto mi chiedeva aiuto per contare delle mazzette di contanti che gli davano i coniugi (cfr. Pt_1 verbale udienza 25.11.2024 p.1).
Non può peraltro tacersi che lo stretto rapporto di parentela con l'opposto rende tale ultimo teste inevitabilmente particolarmente attendibile;
, fratello di che Tes_1 Parte_1 dichiarava “ricordo che il sig. mi Controparte_2 aveva detto in confidenza che alla fine aveva preso circa
€50.000 da ; (cfr. verbale udienza Parte_1
25.11.2024 p.2); (dipendente della pasticceria) Testimone_2 dichiarava che “in quell'occasione ho aiutato anche io a contare le banconote, si trattava di un versamento consistente di € 10.000” e che “ricordo che versamenti in contanti ci sono stati tutti i mesi successivi per circa 7 o 8 mesi”, aggiungendo infine che “si trattava di un importo totale di circa € 35.000 stabiliti per la cessione delle quote della pasticceria del sig. ” (cfr. verbale udienza CP_2
25.11.2024 p.3); (altro dipendente) dichiarava che “ho Tes_3 sempre potuto notare che i sig. e consegnavano Pt_1 CP_1 al vari importi in contanti” e che “nell'ultima CP_2 occasione in cui li ho visti dare i soldi, il aveva CP_2 detto «va bene così, siamo a posto di tutto” (cfr. verbale udienza 16.01.2025 p.1);
- che le sopra riportate risultanze della prova testimoniale trovano altresì conferma nel contenuto del file audio di cui al doc. 4 da cui emerge quantomeno un pagamento parziale in favore dell'opposto;
- che infine la mancata presentazione di per Controparte_2 rendere l'interrogatorio formale costituisce ficta confessio e che quindi si considerano come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio attestanti gli avvenuti pagamenti, e ciò previa valutazione di ogni altro elemento di prova e in particolare dell'esito della prova testimoniale (art. 232 cpc);
- che la raggiunta prova dell'avvenuto pagamento determina l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione (che comunque avrebbe durata decennale e non quinquennale ex art. 2949 c.c., riferibile a “diritti riconducibili all'organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale” Cass. civ. 13/02/2024, n. 4007);
- che la palese infondatezza della presente opposizione attesta la colpa grave dell'opponente nell'introduzione del presente procedimento, e ciò consiglia l'applicazione dell'art. 96 u.c. cpc con quantificazione del danno in Euro 1.750 in moneta odierna (equitativamente corrispondente al 5% circa del credito azionato);
- che le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore causa Euro 34.000 circa);
P. Q. M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. accoglie integralmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3090/2023;
2. dichiara che e nulla devono al Parte_1 CP_1
in relazione alle causali di cui al procedimento Controparte_2 monitorio;
3. condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese del presente procedimento, Parte_1 CP_1 liquidate in € 8.000 per prestazioni professionali oltre spese non imponibili per € 259,00, esborsi forfettari e accessori di legge.
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
dell'importo complessivo di Euro 1.750 ex
[...] Parte_1 art. 96 c.3 c.p.c .
Così deciso e letto in udienza in Genova 20.05.2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)