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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15093 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata in [...]/SP, Brasile, in Parte_1
data 01/09/1984, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato in [...]/SP, Brasile, in data 11/09/2015; rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA COLLEFERRO, 15, ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a Persona_2
Montallegro, (provincia di Agrigento) in data 14/01/1907 da genitori cittadini italiani (all. 03 fascicolo ricorrenti). Lo stesso ha contratto matrimonio con
, in data 19/10/1929, nella città di San Paolo, Brasile (all. Persona_3
05). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Persona_3
con il nome . Persona_4
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si Persona_2
è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (all. 04).
Dall'unione coniugale tra e Persona_2 Persona_4
è nata in data [...], nella città di San Paolo,
[...] Persona_5
Brasile (all. 06), la quale ha contratto matrimonio con Persona_6
in data 14/12/1950, nella città di San Paolo, Brasile (all. 07).
[...]
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Persona_5
Per_ nome da . Persona_7
Dall'unione coniugale tra e Parte_2 [...]
è nata , in data [...], Persona_6 Persona_8
nella città di San Paolo, Brasile (all. 08).
ha contratto matrimonio con Persona_8 Controparte_3
in data 08/07/1982, nella città di San Paolo, Brasile (all. 09).
[...]
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Persona_8
con il nome da Persona_8 Parte_3
Dall'unione coniugale tra da e Persona_8 Parte_3 [...]
[...] [...]
è nata in data [...], Controparte_3 Parte_1
nella città di San Paolo, Brasile (all. 10).
ha contratto matrimonio con IA DE Parte_1
AZ, in data 15/12/2012, nella città di Cordeirópolis, Brasile (all. 11).
Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_1
chiamarsi con il nome . Parte_1
Dall'unione coniugale tra e IA DE Parte_1
AZ è nato in data [...], nella Persona_1
città di San Paolo, Brasile (all. 12).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 19.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato Persona_2
mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con Persona_5
cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 10/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°15093 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata in [...]/SP, Brasile, in Parte_1
data 01/09/1984, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato in [...]/SP, Brasile, in data 11/09/2015; rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA COLLEFERRO, 15, ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a Persona_2
Montallegro, (provincia di Agrigento) in data 14/01/1907 da genitori cittadini italiani (all. 03 fascicolo ricorrenti). Lo stesso ha contratto matrimonio con
, in data 19/10/1929, nella città di San Paolo, Brasile (all. Persona_3
05). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Persona_3
con il nome . Persona_4
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si Persona_2
è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (all. 04).
Dall'unione coniugale tra e Persona_2 Persona_4
è nata in data [...], nella città di San Paolo,
[...] Persona_5
Brasile (all. 06), la quale ha contratto matrimonio con Persona_6
in data 14/12/1950, nella città di San Paolo, Brasile (all. 07).
[...]
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Persona_5
Per_ nome da . Persona_7
Dall'unione coniugale tra e Parte_2 [...]
è nata , in data [...], Persona_6 Persona_8
nella città di San Paolo, Brasile (all. 08).
ha contratto matrimonio con Persona_8 Controparte_3
in data 08/07/1982, nella città di San Paolo, Brasile (all. 09).
[...]
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Persona_8
con il nome da Persona_8 Parte_3
Dall'unione coniugale tra da e Persona_8 Parte_3 [...]
[...] [...]
è nata in data [...], Controparte_3 Parte_1
nella città di San Paolo, Brasile (all. 10).
ha contratto matrimonio con IA DE Parte_1
AZ, in data 15/12/2012, nella città di Cordeirópolis, Brasile (all. 11).
Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_1
chiamarsi con il nome . Parte_1
Dall'unione coniugale tra e IA DE Parte_1
AZ è nato in data [...], nella Persona_1
città di San Paolo, Brasile (all. 12).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 19.06.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato Persona_2
mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con Persona_5
cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 10/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.